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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2005, n. 202

Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 2005, n. 244 (in G.U. 30/11/2005, n.279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  2-10-2005 al: 30-11-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerati i recenti episodi verificatisi in alcuni Paesi dell'Est europeo, nei quali sono stati riscontrati casi di animali colpiti dal virus dell'influenza aviaria;
Valutato il rischio potenziale di una catastrofica pandemia influenzale;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee ad evitare il rischio in Italia di una tale emergenza sanitaria attraverso controlli più rigorosi alle frontiere sugli animali vivi e sugli alimenti, nonché ad elevare il livello di protezione dei cittadini;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 settembre e del 23 settembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e degli affari esteri;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria
le malattie degli animali e le relative emergenze
1. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonché per incrementare le attività di prevenzione, profilassi internazionale e controllo sanitario esercitato dagli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, è istituito presso la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali che definisce e programma gli obiettivi e le strategie di controllo e di eradicazione delle malattie e svolge mediante l'Unità centrale di crisi, unica per tutte le malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e locali, compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le finalità di profilassi internazionale, avvalendosi direttamente dei Centri di referenza nazionale per le malattie animali, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità in collaborazione con le regioni e le province autonome, nonché delle Facoltà universitarie di medicina veterinaria e degli organi della sanità militare. L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione ed alla organizzazione necessaria ad assicurarne il funzionamento, è effettuata con decreto del Ministro della salute.
2. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità di partecipazione alle attività del Centro e dell'Unità di crisi delle strutture del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati.
3. È istituito presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, nonché del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attività attribuite a detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti.
4. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze, il Ministero della salute è autorizzato a:
a) indire, concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di sessanta dirigenti veterinari di I livello;
b) bandire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di cinquanta operatori del settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario.
5. La dotazione organica del Ministero della salute, è incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.