DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14 
                  Indirizzo politico-amministrativo 
(Art. 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.  8
del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del d.lgs n.80 del 1998) 
 
  1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1.
A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno  entro  dieci  giorni
dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla  base  delle
proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16: 
    a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi  da  attuare
ed  emana  le  conseguenti   direttive   generali   per   l'attivita'
amministrativa e per la gestione; 
    b) effettua, ai fini' dell'adempimento dei  compiti  definiti  ai
sensi della lettera  a),  l'assegnazione  ai  dirigenti  preposti  ai
centri di  responsabilita'  delle  rispettive  amministrazioni  delle
risorse di cui all'articolo 4, comma  1,  lettera  c),  del  presente
decreto, ivi comprese  quelle  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n.  279,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  ad  esclusione  delle  risorse   necessarie   per   il
funzionamento  degli  uffici  di  cui  al  comma  2;  provvede   alle
variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal  medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti  ed  adotta  gli   altri
provvedimenti ivi previsti. 
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro  si
avvale  di  uffici  di  diretta  collaborazione,   aventi   esclusive
competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti
e disciplinati con regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali  uffici  sono
assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento:  dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o  comando;
collaboratori assunti con contratti a tempo determinato  disciplinati
dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per  particolari
professionalita' e specializzazioni con incarichi  di  collaborazione
coordinata e continuativa.  All'atto  del  giuramento  del  Ministro,
tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi  anche
di livello dirigenziale e  le  consulenze  e  i  contratti,  anche  a
termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma,
decadono automaticamente ove non confermati entro trenta  giorni  dal
giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici  si  applica
la disposizione di cui all'articolo 17,  comma  14,  della  legge  15
maggio 1997, n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento  si  provvede  al
riordino delle segreterie particolari dei  Sottosegretari  di  Stato.
Con  decreto  adottato  dall'autorita'  di  governo  competente,   di
concerto con  il  Ministro  ((dell'economia  e  delle  finanze)),  e'
determinato, in attuazione dell'articolo  12,  comma  1,  lettera  n)
della legge 15 marzo 1997, n.59, senza aggravi di  spesa  e,  per  il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di  lavoro,
fino  ad  una  specifica  disciplina  contrattuale,  il   trattamento
economico accessorio, da corrispondere mensilmente,  a  fronte  delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di  disponibilita'
ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri
e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,  consistente  in  un
unico  emolumento,  e'  sostitutivo  dei  compensi  per   il   lavoro
straordinario, per la produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'
della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio
decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni  ed
integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la  costituzione  e  la
disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie  particolari
dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. (23) 
  3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare  a
se' o altrimenti adottare provvedimenti  o  atti  di  competenza  dei
dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo'  fissare  un
termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti
o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o  in  caso  di  grave
inosservanza  delle  direttive  generali  da  parte   del   dirigente
competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico,  il
Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione,
un  commissario  ad  acta,  dando  comunicazione  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p)  della  legge  23  agosto
1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto  previsto  dalL'articolo  6
del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con
regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con
regio decreto 6 maggio  1940,  n.  635.  Resta  salvo  il  potere  di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'. 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2006, n. 233, ha disposto (con l'art. 1,  comma  24-ter)
che "Il  termine  di  cui  all'articolo  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal  comma  24-bis
del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento  dei  Ministri
in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, da tale ultima data."