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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 1999, n. 504

Regolamento recante agevolazioni in materia di diritto d'autore nel caso di esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni effettuate da determinati soggetti ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

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Testo in vigore dal:  14-1-2000

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli affari normativi nell'adunanza del 26 ottobre 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti soggettivi
1. Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 1, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, si applicano agli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti da almeno due anni nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Le predette disposizioni si applicano, alle associazioni, comitati, fondazioni ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, costituiti da almeno due anni, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente ed in via esclusiva lo svolgimento di attività dirette arrecare benefici, a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in uno o più dei seguenti settori:
a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
b) assistenza sanitaria;
c) beneficenza;
d) istruzione;
e) formazione;
f) tutela dei diritti civili.
2. Ferma restando l'esclusione dagli enti di cui al comma 1 dei soggetti indicati dall'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, gli enti stessi devono possedere i requisiti ed adempiere alle prescrizioni di cui al comma 1, lettere c), d), e) f), g) ed h), e di cui al comma 6, lettere a), b), c) e d), del medesimo articolo 10.
3. Ai fini della partecipazione alla manifestazione nella quale hanno luogo le esecuzioni, rappresentazioni o recitazioni previste nel citato articolo 15-bis negli organismi costituiti su base associativa, la qualità di socio deve essere stata conseguita almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione stessa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comm 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l''efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 23 dicembre 1996, n. 650, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata".
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata".
"48. Dopo l'art. 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente: "Art. 15-bis - 1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno"".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 15-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, si veda nelle note alle premesse.
- La legge 11 agosto 1991, n. 266, reca: "Legge-quadro sul volontariato".
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, lettera c), d), f), g), h), comma 6, lettere a), b), c), d), e comma 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante: "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale".
"1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
a)-b) (omissis);
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) (omissis);
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione".
"6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto".
"10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria".
- Per il testo dell'art. 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, si veda nelle note alle premesse.