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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 1999, n. 504

Regolamento recante agevolazioni in materia di diritto d'autore nel caso di esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni effettuate da determinati soggetti ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

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Testo in vigore dal: 14-1-2000
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
  Visto l'articolo 1, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 650,
che  ha  introdotto  nella  citata  legge  22  aprile  1941,  n. 633,
l'articolo 15-bis;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  affari  normativi  nell'adunanza del 26 ottobre
1998;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Requisiti soggettivi
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis, comma 1, della legge
22  aprile  1941,  n. 633, come introdotto dall'articolo 1, comma 48,
della  legge 23 dicembre 1996, n. 650, si applicano agli organismi di
volontariato  di  cui  alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti da
almeno due anni nei registri istituiti dalle regioni e dalle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  Le  predette  disposizioni  si
applicano, alle associazioni, comitati, fondazioni ed agli altri enti
di  carattere privato, con o senza personalita' giuridica, costituiti
da  almeno  due anni, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella
forma  dell'atto  pubblico  o  della  scrittura privata autenticata o
registrata,   prevedano   espressamente   ed   in  via  esclusiva  lo
svolgimento   di  attivita'  dirette  arrecare  benefici,  a  persone
svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari, in uno o piu' dei seguenti settori:
    a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
    b) assistenza sanitaria;
    c) beneficenza;
    d) istruzione;
    e) formazione;
    f) tutela dei diritti civili.
  2.  Ferma  restando  l'esclusione  dagli enti di cui al comma 1 dei
soggetti indicati dall'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, gli enti stessi devono possedere i requisiti
ed  adempiere alle prescrizioni di cui al comma 1, lettere c), d), e)
f),  g)  ed  h),  e  di  cui al comma 6, lettere a), b), c) e d), del
medesimo articolo 10.
  3.  Ai  fini  della  partecipazione alla manifestazione nella quale
hanno  luogo  le  esecuzioni, rappresentazioni o recitazioni previste
nel  citato  articolo  15-bis  negli  organismi  costituiti  su  base
associativa, la qualita' di socio deve essere stata conseguita almeno
sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione stessa.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comm  3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore   e   l''efficacia   degli   atti   legislativi  qui
          trascritti.
          Nota al titolo:
              - La legge 23 dicembre 1996, n. 650, reca: "Conversione
          in  legge,  con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre
          1996,  n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio
          dell'attivita'  radiotelevisiva. Interventi per il riordino
          della   RAI  S.p.a.,  nel  settore  dell'editoria  e  dello
          spettacolo,  per  l'emittenza televisiva e sonora in ambito
          locale  nonche'  per  le  trasmissioni  televisive in forma
          codificata".
          Note alle premesse:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 3, della
          legge   23   agosto  1988,  n.  400,  recante:  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri";
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 48, della
          legge  23  dicembre  1996, n. 650, recante: "Conversione in
          legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  23 ottobre
          1996,  n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio
          dell'attivita'  radiotelevisiva. Interventi per il riordino
          della   RAI  S.p.a.,  nel  settore  dell'editoria  e  dello
          spettacolo,  per  l'emittenza televisiva e sonora in ambito
          locale  nonche'  per  le  trasmissioni  televisive in forma
          codificata".
              "48. Dopo l'art. 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
          e'  inserito  il  seguente:  "Art.  15-bis - 1. Agli autori
          spetta    un    compenso   ridotto   quando   l'esecuzione,
          rappresentazione  o  recitazione dell'opera avvengono nella
          sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente
          istituiti   nonche'  delle  associazioni  di  volontariato,
          purche' destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non
          vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi
          fra  la  Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e
          le  associazioni  di  categoria  interessate, la misura del
          compenso  sara'  determinata con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  da  emanare  sentito il Ministro
          dell'interno"".
          Note all'art. 1:
              -  Per il testo dell'art. 15-bis, della legge 22 aprile
          1941, n. 633, si veda nelle note alle premesse.
              -  Per  il  testo dell'art. 1, comma 48, della legge 23
          dicembre 1996, n. 650, si veda nelle note alle premesse.
              -  La legge 11 agosto 1991, n. 266, reca: "Legge-quadro
          sul volontariato".
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 10, comma 1, lettera
          c),  d),  f),  g),  h),  comma 6, lettere a), b), c), d), e
          comma  10  del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
          recante:  "Riordino  della disciplina tributaria degli enti
          non  commerciali  e  delle  organizzazioni non lucrative di
          utilita' sociale".
              "1.  Sono  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
          sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni,
          le  societa'  cooperative  e  gli  altri  enti di carattere
          privato,  con o senza personalita' giuridica, i cui statuti
          o  atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico
          o   della   scrittura  privata  autenticata  o  registrata,
          prevedono espressamente:
                a)-b) (omissis);
                c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
          menzionate  alla  lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
          direttamente connesse;
                d) il   divieto   di   distribuire,   anche  in  modo
          indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,
          riserve  o  capitale durante la vita dell'organizzazione, a
          meno  che  la  destinazione  o  la  distribuzione non siano
          imposte  per  legge  o  siano  effettuate a favore di altre
          ONLUS  che  per  legge,  statuto  o regolamento fanno parte
          della medesima ed unitaria struttura;
                e) (omissis);
                f)    l'obbligo    di    devolvere    il   patrimonio
          dell'organizzazione,   in  caso  di  suo  scioglimento  per
          qualunque  causa,  ad altre organizzazioni non lucrative di
          utilita'  sociale  o  a  fini di pubblica utilita', sentito
          l'organismo  di  controllo  di  cui  all'art. 3, comma 190,
          della   legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge;
                g) l'obbligo  di  redigere  il  bilancio o rendiconto
          annuale;
                h) disciplina  uniforme  del  rapporto  associativo e
          delle    modalita'    associative    volte    a   garantire
          l'effettivita'    del    rapporto    medesimo,   escludendo
          espressamente  la  temporaneita'  della partecipazione alla
          vita   associativa   e   prevedendo  per  gli  associati  o
          partecipanti maggiori   d'eta'   il  diritto  di  voto  per
          l'approvazione  e  le  modificazioni  dello  statuto  e dei
          regolamenti   e   per  la  nomina  degli  organi  direttivi
          dell'associazione".
              "6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
          di utili o di avanzi di gestione:
                a)  le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
          soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
          gli  organi  amministrativi  e di controllo, a coloro che a
          qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
          parte,  ai  soggetti  che  effettuano erogazioni liberali a
          favore  dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
          grado  ed  ai  loro  affini entro il secondo grado, nonche'
          alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
          controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'
          favorevoli  in  ragione  della  loro  qualita'.  Sono fatti
          salvi,  nel  caso delle attivita' svolte nei settori di cui
          ai  numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
          accordati  a  soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
          che  effettuano  erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
          aventi  significato  puramente onorifico e valore economico
          modico;
                b) l'acquisto  di  beni  o  servizi per corrispettivi
          che,  senza  valide  ragioni economiche, siano superiori al
          loro valore normale;
                c) la   corresponsione   ai   componenti  gli  organi
          amministrativi  e  di  controllo  di emolumenti individuali
          annui  superiori  al  compenso massimo previsto dal decreto
          del  Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
          dal  decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
          legge  3 agosto  1995, n. 336, e successive modificazioni e
          integrazioni,  per  il  presidente  del  collegio sindacale
          delle societa' per azioni;
                d) la  corresponsione a soggetti diversi dalle banche
          e  dagli  intermediari finanziari autorizzati, di interessi
          passivi,   in   dipendenza  di  prestiti  di  ogni  specie,
          superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto".
              "10.  Non  si  considerano  in ogni caso ONLUS gli enti
          pubblici,   le   societa'  commerciali  diverse  da  quelle
          cooperative,   gli   enti  conferenti  di  cui  alla  legge
          30 luglio  1990,  n. 218, i partiti e i movimenti politici,
          le  organizzazioni  sindacali, le associazioni di datori di
          lavoro e le associazioni di categoria".
              -  Per  il testo dell'art. 15-bis della legge 22 aprile
          1941, n. 633, si veda nelle note alle premesse.