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LEGGE 8 luglio 1998, n. 230

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza.

note: Entrata in vigore della legge: 30-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal:  1-1-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 19

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo.
3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base 8.1.2.1 "obiezione di coscienza" (capitolo 1403) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.
(6) (7) (8) (9) (11)
((12))
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 ha disposto (con l'art. 11, comma 6-bis) che "Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni di euro per l'anno 2014".
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 2016, n. 9, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015".
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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 481) che "Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati euro 50.000.000 per l'anno 2019".
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Al fine di garantire adeguate risorse da destinare all'assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 21 milioni di euro per l'anno 2020".
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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 83, comma 1) che gli stanziamenti per il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito dal presente articolo sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 4) che "Per far fronte agli oneri di gestione e di funzionamento del Centro di cui al comma 1, il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022".