LEGGE 7 marzo 1996, n. 108

Disposizioni in materia di usura.

note: Entrata in vigore della legge: 24-3-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 29-2-2012
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 16. 
 
  1. L'attivita' di mediazione o di consulenza nella  concessione  di
finanziamenti da parte di banche  o  di  intermediari  finanziari  e'
riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito  presso  il
Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. 
  2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi  dell'articolo  17
della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sentiti  la  Banca  d'Italia  e
l'Ufficio  italiano  dei   cambi,   e'   specificato   il   contenuto
dell'attivita' di mediazione creditizia e sono fissate  le  modalita'
per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonche'  le  forme  di
pubblicita' dell'albo medesimo. La cancellazione puo' essere disposta
per il venire meno dei requisiti indicati al  comma  3  e  per  gravi
violazioni degli obblighi indicati al comma 4. 
  3. I requisiti di onorabilita' necessari per l'iscrizione nell'albo
di cui al comma 1 sono i  medesimi  previsti  dall'articolo  109  del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 
  4. Ai soggetti che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo  VI  del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e del  decreto-legge  3
maggio 1991, n. 143, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5
luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni. 
  5.  L'esercizio  dell'attivita'   di   mediazione   creditizia   e'
compatibile con lo svolgimento di altre attivita' professionali. 
  6. La pubblicita' a mezzo stampa dell'attivita' di cui al  comma  1
e' subordinata all'indicazione,  nella  pubblicita'  medesima,  degli
estremi della iscrizione nell'albo di cui allo stesso comma 1. 
  7. Chiunque  svolge  l'attivita'  di  mediazione  creditizia  senza
essere iscritto nell'albo indicato  al  comma  1  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a quattro anni e con la  multa  da  quattro  a
venti milioni di lire. 
  8. Le disposizioni dei  commi  precedenti  non  si  applicano  alle
banche,  agli  intermediari  finanziari,  ai   promotori   finanziari
iscritti all'albo previsto dall'articolo 5, comma 5,  della  legge  2
gennaio 1991, n. 1, e alle imprese assicurative. 
  9.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  piu'   grave,   chi,
nell'esercizio di attivita' bancaria, di intermediazione  finanziaria
o di mediazione creditizia, indirizza  una  persona,  per  operazioni
bancarie o finanziarie, a un  soggetto  non  abilitato  all'esercizio
dell'attivita' bancaria o finanziaria, e' punito ((con la  reclusione
da due a quattro anni)).(8) (9) 
------------ 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28,  comma
1, lettera b)) l'abrogazione del presente articolo, ad eccezione  del
comma  9,  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore   delle
disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385 e del medesimo d.lgs. 141/2010. 
  Inoltre ha disposto (con l'art. 28, comma  2)  che  dalla  medesima
data ogni riferimento all'albo dei mediatori  previsto  dal  presente
articolo si intende effettuato  ai  corrispondenti  elenchi  previsti
dagli articoli 128-quater e 128-sexies  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 nel modificare l'art. 28,  comma
1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 16, comma
8) che "Fino alla data di entrata in  vigore  delle  disposizioni  di
attuazione del Titolo VI-bis del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e  del  titolo  IV  del  presente  decreto,  ovvero  se
posteriore, fino  alla  costituzione  dell'Organismo,  continuano  ad
applicarsi  le  seguenti  disposizioni  e  le   relative   norme   di
attuazione: 
  b) l'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ad eccezione del
comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del  28  luglio
2000, n. 287;" 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che  "Le  disposizioni
modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano
a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  corrispondenti
articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti  da  norme  di
legge o di regolamento, pendenti alla data  del  19  settembre  2010,
sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto".