DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 109 
                        Vigilanza consolidata 
 
  1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte  a  individuare,  tra
soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II,
titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
il  gruppo  finanziario,  composto  da  uno   o   piu'   intermediari
finanziari,  ((delle  banche  di  Stato  terzo))  e  dalle   societa'
finanziarie come definite dall'articolo  59,  comma  1,  lettera  b).
Societa' capogruppo e'  l'intermediario  finanziario  o  la  societa'
finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri
componenti del gruppo. 
  2.  La  Banca  d'Italia  puo'  esercitare  la  vigilanza  su   base
consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al  comma  1
inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di: 
    a) intermediari finanziari e  societa'  bancarie,  finanziarie  e
strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle  societa'
appartenenti  a  un  gruppo  finanziario  o   da   un   intermediario
finanziario; 
    b) intermediari finanziari e  societa'  bancarie,  finanziarie  e
strumentali non comprese in un  gruppo  finanziario,  ma  controllate
dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo  finanziario
o un intermediario finanziario; 
    c) societa' diverse dagli intermediari  finanziari  e  da  quelle
bancarie, finanziarie e strumentali quando siano  controllate  da  un
intermediario finanziario ovvero quando societa'  appartenenti  a  un
gruppo   finanziario    detengano,    anche    congiuntamente,    una
partecipazione di controllo. 
  3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2,  la
Banca d'Italia: 
    a) puo' impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere
generale  o   particolare,   disposizioni   concernenti   il   gruppo
finanziario complessivamente considerato o i suoi  componenti,  sulle
materie indicate  nell'articolo  108,  comma  1.  L'articolo  108  si
applica anche al gruppo finanziario. Le  disposizioni  emanate  dalla
Banca d'Italia  per  esercitare  la  vigilanza  su  base  consolidata
possono tenere conto, anche con riferimento al singolo  intermediario
finanziario, della situazione dei  soggetti  indicati  nel  comma  2,
lettere a) e b). La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni  anche
nei  confronti  di  un  solo  o  di  alcuni  componenti   il   gruppo
finanziario; 
    b) puo' richiedere, nei termini e con le modalita' dalla medesima
determinati, alle societa'  appartenenti  al  gruppo  finanziario  la
trasmissione, anche periodica, di situazioni  e  dati,  nonche'  ogni
altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2,  lettera
c), nonche' alle societa' che controllano l'intermediario finanziario
e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni  utili  per
consentire l'esercizio della  vigilanza  consolidata;  tali  soggetti
forniscono alla capogruppo ovvero  all'intermediario  finanziario  le
situazioni,  i  dati  e  le  informazioni  richieste  per  consentire
l'esercizio della vigilanza consolidata; 
    c)  puo'  effettuare  ispezioni  e  richiedere  l'esibizione   di
documenti  e  gli  atti  che  ritenga  necessari;  le  ispezioni  nei
confronti di societa'  diverse  da  quelle  bancarie,  finanziarie  e
strumentali hanno il fine esclusivo  di  verificare  l'esattezza  dei
dati e delle informazioni forniti per  il  consolidamento.  I  poteri
previsti dalla presente lettera si applicano  anche  ai  soggetti  ai
quali siano state esternalizzate funzioni aziendali ((...)). 
  3-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere  informazioni  al  personale
dei soggetti indicati al comma 3, lettera b), anche per il tramite di
questi ultimi e per i medesimi fini ivi indicati. 
  3-ter. Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3, lettera b), si
applicano anche ai  soggetti  ai  quali  siano  state  esternalizzate
funzioni aziendali ((...)) e al loro personale.