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DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1993, n. 16

Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-1-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 (in G.U. 24/03/1993, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/01/2015)
Testo in vigore dal:  25-3-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 15

1. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore
((delle Ferrovie dello Stato SpA))
, disposto dagli articoli 1 e 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene e delle rela- tive note di trascrizione compilate e presentate dall'ente "Ferrovie dello Stato
((e dalle Ferrovie dello Stato SpA))
. Le schede suddette devono altresì contenere: l'indicazione degli oneri gravanti sui beni a favore delle amministrazioni dello Stato e di terzi o dei relativi limiti; la valutazione dei beni riferita ai valori di mercato corrente al 31 dicembre 1985, fatte salve le successive variazioni per le modifiche nelle destinazioni urbanistiche nella zona, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'attestazione, da parte dei direttori compartimentali
((delle Ferrovie dello Stato SpA))
territorialmente competenti, che alla data del 31 dicembre 1985 il bene risultava nella disponibilità dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
2.
((Le Ferrovie dello Stato SpA))
contestualmente alla presentazione delle schede e delle note di trascrizione di cui al comma 1 agli uffici e conservatorie di cui al medesimo comma, trasmette le stesse schede e note di trascrizione al Ministero delle finanze che può sollevare contestazioni a riguardo nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento. La contestazione sospende l'efficacia della trascrizione di cui al comma 1 ed è definita con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti. Nel caso in cui disponga il trasferimento del bene, il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura.
3. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 1 e 2 i beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o "dell'ente "Ferrovie dello Stato"
((e delle Ferrovie dello Stato SpA))
non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle finanze e
((le Ferrovie dello Stato SpA))
sono tenuti a comunicarsi reciprocamente l'elenco dei beni e diritti di cui al presente comma. Le eventuali controversie sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti.
((3-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed alla deliberazione del Comitato interministertale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20, del 28 agosto 1992, e in deroga alle medesime, continua ad applicarsi alle Ferrovie dello Stato SpA quanto disposto dall'articolo 24, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, per le controversie pendenti e limitatamente al grado di giudizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))
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