DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1993, n. 16

Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-1-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 (in G.U. 24/03/1993, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/01/2015)
Testo in vigore dal: 25-3-1993
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15. 
  1. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni  in  favore
((delle Ferrovie dello Stato SpA)), disposto dagli articoli  1  e  15
della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli uffici tecnici erariali e  le
conservatorie dei registri immobiliari, nonche' gli  uffici  tavolari
delle regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Trentino-Alto  Adige,  sono
autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in
ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede
contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene e delle  rela-
tive note di trascrizione compilate e presentate dall'ente  "Ferrovie
dello Stato ((e dalle Ferrovie dello Stato SpA)). Le schede  suddette
devono altresi' contenere: l'indicazione  degli  oneri  gravanti  sui
beni a favore delle amministrazioni dello Stato  e  di  terzi  o  dei
relativi limiti; la  valutazione  dei  beni  riferita  ai  valori  di
mercato corrente al 31  dicembre  1985,  fatte  salve  le  successive
variazioni per le modifiche  nelle  destinazioni  urbanistiche  nella
zona, sino alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto;
l'attestazione,  da  parte  dei  direttori  compartimentali   ((delle
Ferrovie dello Stato SpA)) territorialmente competenti, che alla data
del  31  dicembre  1985  il  bene  risultava   nella   disponibilita'
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. 
  2.  ((Le  Ferrovie   dello   Stato   SpA))   contestualmente   alla
presentazione delle schede e delle note di  trascrizione  di  cui  al
comma 1 agli  uffici  e  conservatorie  di  cui  al  medesimo  comma,
trasmette le stesse schede e note di trascrizione al Ministero  delle
finanze che puo' sollevare contestazioni a riguardo  nel  termine  di
sessanta giorni dalla data del ricevimento. La contestazione sospende
l'efficacia della trascrizione di cui al comma 1 ed e'  definita  con
decreto adottato  dal  Ministro  delle  finanze,  di  intesa  con  il
Ministro dei trasporti. Nel caso in cui disponga il trasferimento del
bene, il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura. 
  3. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 1  e  2  i
beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano
formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o
"dell'ente "Ferrovie dello Stato"  ((e  delle  Ferrovie  dello  Stato
SpA)) non ancora perfezionati alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. Il Ministero delle finanze e  ((le  Ferrovie  dello
Stato SpA)) sono tenuti a  comunicarsi  reciprocamente  l'elenco  dei
beni e diritti di cui al presente comma.  Le  eventuali  controversie
sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte con  decreto
adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con  il  Ministro  dei
trasporti. 
  ((3-bis. In sede di prima applicazione delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla  legge  8  agosto  1992,  n.  359,  ed  alla
deliberazione del Comitato interministertale  per  la  programmazione
economica (CIPE)  del  12  agosto  1992,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 20, del 28 agosto  1992,  e  in  deroga  alle  medesime,
continua ad applicarsi alle Ferrovie dello Stato SpA quanto  disposto
dall'articolo 24, terzo comma, della legge 17 maggio  1985,  n.  210,
per le controversie pendenti e limitatamente al grado di giudizio  in
corso alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto)).