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LEGGE 17 maggio 1985, n. 210

Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/1993)
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Testo in vigore dal:  14-6-1985

Art. 15

Patrimonio dell'ente


I beni mobili ed immobili, trasferiti all'ente o comunque acquisiti nell'esercizio di attività di cui all'articolo 2 della presente legge, costituiscono patrimonio giuridicamente ed amministrativamente distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche e di essi l'ente ha piena disponibilità secondo il regime civilistico della proprietà privata, salvi i limiti su di essi gravanti per le esigenze della difesa nazionale.
I beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso dell'ente.
Gli utili netti della gestione sono destinati a costituire un fondo di riserva per ammortizzare eventuali perdite di esercizio e per fini di autofinanziamento.