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LEGGE 17 maggio 1985, n. 210

Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/1993)
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Testo in vigore dal: 14-6-1985
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                        Istituzione dell'ente 
 
  E' istituito l'ente "Ferrovie dello Stato". 
  L'ente  ha  personalita'  giuridica  ed   autonomia   patrimoniale,
contabile e finanziaria, ai sensi dell'articolo 2093, secondo  comma,
del codice civile, nei limiti stabiliti dalla presente  legge  ed  e'
posto sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti. 
  L'ente succede in  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi  -  beni,
partecipazioni, gestioni speciali - gia' di  pertinenza  dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato.