DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 503

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
Testo in vigore dal: 27-10-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
               Eta' per il pensionamento di vecchiaia 
  1.  Per  le  forme   di   previdenza   sostitutive   ed   esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria  trova  applicazione  quanto
disposto dall'articolo 1, fermi restando, se piu' elevati,  i  limiti
di eta' per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla  data  del  31
dicembre 1992 e quelli per il collocamento  a  riposo  d'ufficio  per
raggiunti  limiti  di  eta'  previsto  dai  singoli  ordinamenti  nel
pubblico impiego. 
  2. Per  gli  appartenenti  alle  Forze  armate,  per  i  lavoratori
iscritti al Fondo di previdenza per il personale volo, dipendente  da
aziende di navigazione aerea di cui alla legge 31  ottobre  1988,  n.
480, per i lavoratori di cui all'articolo  5  della  legge  7  agosto
1990, n. 248, per  il  personale  viaggiante  iscritto  al  Fondo  di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto,
di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni di  cui
all'articolo 209 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
dicembre 1973, n. 1092, per i lavoratori marittimi  relativamente  ai
casi di cui di cui agli articoli 4, commi 2, lettera c), e  3,  e  31
della legge 26  luglio  1984,  n.  413,  per  i  lavoratori  iscritti
all'ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal n.  1  al  n.  14
dell'articolo 3, del decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 novembre 1952, n. 2388, nonche' per i giocatori  di  calcio,
gli allenatori di  calcio  e  gli  sportivi  professionisti,  di  cui
rispettivamente alla legge 14 giugno 1973, n. 366, ed alla  legge  23
marzo 1981, n. 91, restano fermi i limiti  di  eta'  stabiliti  dalle
disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992. (11) 
  3. Per la cessazione dal servizio  del  personale  delle  Forze  di
polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco restano ferme  le  particolari  norme  dettate  dai  rispettivi
ordinamenti relativamente ai limiti di eta' per il  pensionamento  di
cui al presente articolo. (5) (13) (15) ((19)) 
  4. In fase di  prima  applicazione,  per  le  forme  di  previdenza
sostitutive ed esclusive del regime generale che prevedono,  in  base
alle rispettive normative vigenti alla data  del  31  dicembre  1992,
requisiti di eta' inferiori a quelli di cui al comma 1,  l'elevazione
dell'eta' medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni due anni a
decorrere dal 1 gennaio 1994 e le opzioni di cui all'articolo 1, 
  commi  2  e  3,  ove   esercitabili,   non   possono   determinare,
rispettivamente, il superamento della retribuzione pensionabile ed il
superamento  del  limite  massimo  del  coefficiente  di   rendimento
complessivo stabiliti dalle vigenti normative. 
    
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs.  23
dicembre 1993, n. 546, ha  disposto  (con  l'art.  6,  comma  5)  che
"L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento  civile,  va  interpretato  nel  senso  che  al  predetto
personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto".
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182 ha disposto (con l'art. 4,  comma
1) che  "A  partire  dal  1  gennaio  1997  per  i  lavoratori  dello
spettacolo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, gia' iscritti alla data del 31 dicembre  1995,
l'eta' pensionabile e' gradualmente elevata in  ragione  di  un  anno
anagrafico ogni 18 mesi fino  al  raggiungimento  dell'eta'  prevista
dall'assicurazione generale obbligatoria, salvo quanto  disposto  dal
comma 2".
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ha disposto (con l'art. 5, comma 5)
che "L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia
ad ordinamento civile,  si  interpreta  nel  senso  che  al  predetto
personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto".
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art.  6,  comma
5) che "L'articolo 5, comma 3, del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle  Forze  di
polizia ad  ordinamento  civile,  si  interpreta  nel  senso  che  al
predetto  personale  non  si  applica  l'articolo  16  dello   stesso
decreto".
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AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. 30 settembre 2004, n. 252 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che "L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, relativamente al personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco si interpreta nel  senso  che  al  predetto  personale  non  si
applica l'articolo 16 del medesimo decreto legislativo".