DECRETO-LEGGE 25 novembre 1989, n. 382

Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-11-1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 gennaio 1990, n. 8 (in G.U. 26/01/1990, n.21).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal: 27-1-1990
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 6-bis 
(( (Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge  30  maggio  1988,  n.
173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  luglio  1988,  n.
                              291). )) 
  ((1. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e
di invalidita' civile del Ministero del tesoro -  Direzione  generale
delle pensioni di guerra e dei servizi vari, di cui all'articolo  105
del testo unico  delle  norme  in  materia  di  pensioni  di  guerra,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni, provvedono, in aggiunta  ai
compiti attribuiti con l'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988,
n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n.
291, anche all'esame delle domande per il riconoscimento dello  stato
di invalido civile ai fini del conseguimento di benefici  diversi  da
quelli della pensione, dell'assegno o delle indennita'  d'invalidita'
civile.  Per  tali  benefici  diversi,  gli   accertamenti   sanitari
continuano ad essere effettuati dalle unita' sanitarie locali fino  a
quando  non   saranno   istituite   ulteriori   commissioni   mediche
periferiche, con le modalita' indicate dall'articolo 3, comma 5,  del
richiamato  decreto-legge  n.   173   del   1988,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 291 del 1988, in aggiunta a quella gia'
istituita  per  ciascun  capoluogo  di  provincia.  Con  decreto  del
Ministro del tesoro, gli accertamenti sanitari  saranno  gradualmente
trasferiti alle commissioni mediche per le pensioni di  guerra  e  di
invalidita'  civile.  Il  verbale  di  visita   redatto   dall'unita'
sanitaria  locale  e  da   questa   trasmesso   all'interessato   non
costituisce  titolo  per  conseguire   la   pensione,   l'assegno   o
l'indennita' di invalidita' civile, per la cui concessione si applica
la procedura prescritta dal predetto articolo 3. 
  2. Il numero complessivo massimo di sanitari  addetti  al  servizio
delle  commissioni  mediche,  attualmente  stabilito  in  cinquecento
unita' per le commissioni mediche periferiche e  in  duecento  unita'
per  la  Commissione  medica  superiore  e  d'invalidita'  civile  e'
aumentato, rispettivamente, fino a mille unita'  e  fino  a  trecento
unita'. 
  3. Alle esigenze di personale delle segreterie delle commissioni di
cui al comma 2 si provvede, con onere a  carico  del  bilancio  dello
Stato nei limiti del contingente determinato con decreto del Ministro
del tesoro, mediantecomando presso l'Amministrazione  periferica  del
tesoro, per l'assegnazione alle  segreterie  stesse,  dei  dipendenti
delle unita' sanitarie locali addetti  a  tali  attivita'  presso  le
commissioni di prima istanza e  le  commissioni  sanitarie  regionali
alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1988, n. 291, di
conversione del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173. Per gli  stessi
fini puo' essere disposto anche il comando  di  personale  dipendente
dalle regioni o da enti pubblici non economici. In corrispondenza dei
posti utilizzati per il comando non  possono  effettuarsi  assunzioni
sostitutive. 
  4. Per accelerare  lo  smaltimento  della  giacenza  delle  domande
intese  a  conseguire  benefici  connessi  con  l'invalidita'  civile
trasferite dalle unita' sanitarie  locali  alle  commissioni  mediche
periferiche, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio  1988,
n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n.
291, o a queste direttamente presentate, puo' essere  autorizzata  la
procedura di cui all'articolo 7, comma 6,  della  legge  29  dicembre
1988,  n.  554,  concernente  disposizioni  in  materia  di  pubblico
impiego. 
  5. Gli assessori regionali alla sanita', su richiesta del Ministero
del  tesoro,  autorizzano  le  unita'  sanitarie  locali   a   cedere
temporaneamente, in comodato o in locazione, alle commissioni mediche
periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile  propri
locali con preferenza per quelli  ove  in  precedenza  veniva  svolta
l'attivita' ora demandata a tali commissioni. 
  6. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di  guerra  e
di invalidita' civile, in relazione all'entita' del carico di lavoro,
possono essere articolate in  sottocommissioni,  presiedute  ciascuna
dal presidente o dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu'  anziano
oppure   dal   medico   civile   convenzionato   piu'   anziano.   Le
sottocommissioni  decidono  con  l'intervento  di  tre   membri   ivi
compreso, ove occorra, il sanitario in rappresentanza della categoria
di appartenenza dell'invalido. Qualora la commissione sia  articolata
in sottocommissioni, le associazioni e gli enti di  cui  all'articolo
3, comma 3, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, possono  designare
per la nomina, in aggiunta al proprio  rappresentante,  un  sanitario
per ciascuna delle sottocommissioni. Il sanitario rappresentante, ove
sia impossibilitato a partecipare ad una riunione, puo'  delegare  un
sostituto,  dandone  preventiva  comunicazione  al  presidente  della
commissione. 
  7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 10 miliardi nell'anno 1990 ed in  lire  15  miliardi
per ciascuno degli anni  1991  e  successivi,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 1990-1992, al capitolo  n.  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro  per  l'anno  1990  con  utilizzo
dell'accantonamento  'Snellimento  delle  procedure  in  materia   di
riconoscimento della invalidita' civile'. Il Ministro del  tesoro  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio)).