LEGGE 29 dicembre 1988, n. 554

Disposizioni in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore della legge: 3/1/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/1995)
Testo in vigore dal: 23-2-1994
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
  1. Le amministrazioni civili  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e
territoriali costituiscono rapporti di lavoro a tempo parziale. 
  2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  da
adottarsi, sulla base della legge 29 marzo 1983, n. 93,  di  concerto
con il Ministro  del  tesoro,  sentite  le  commissioni  parlamentari
competenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge dovranno essere  emanate  norme  volte  a
disciplinare con carattere di generalita' l'istituto del rapporto  di
lavoro a tempo parziale. 
  3. Per il reclutamento dei lavoratori a tempo parziale  si  applica
la normativa vigente in materia di reclutamento di personale a  tempo
pieno. 
  4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui
al comma 2 saranno definite le tipologie del  rapporto  di  lavoro  a
tempo parziale, la cui prestazione di servizio non potra'  essere  di
norma inferiore al  50  per  cento  delle  ore  di  lavoro  stabilite
mensilmente per il personale a tempo pieno  di  qualifica  e  profilo
professionale corrispondente. Con lo stesso decreto saranno  altresi'
definiti i criteri per l'individuazione dei profili professionali per
i  quali  dovranno  essere  istituiti  rapporti  di  lavoro  a  tempo
parziale; i profili professionali per i quali e' fatto invece divieto
di istituire detti rapporti di lavoro;  il  limite  numerico  massimo
delle  assunzioni  a  tempo  parziale  in  rapporto  alle   dotazioni
organiche; le amministrazioni che  vi  sono  tenute;  il  trattamento
economico,  che  dovra'   comunque   essere   stabilito   in   misura
percentuale, in relazione all'orario svolto, rispetto a quello  della
corrispondente retribuzione complessiva del lavoratore a tempo pieno; 
e le modalita' per la trasformazione del rapporto di lavoro da  tempo
pieno a tempo parziale e viceversa. 
  5. Sulla base di quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui ai commi  2  e  4,  le  amministrazioni
interessate,  sentite  le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale,  individueranno   i   profili
professionali per i quali applicare la normativa di  lavoro  a  tempo
parziale e l'articolazione dell'orario di lavoro. 
  6. Le amministrazioni indicate nel comma 1 possono costituire,  con
provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti di lavoro
a tempo determinato, pieno  o  parziale,  per  profili  professionali
ascritti a qualifiche funzionali non  superiori  alla  settima  e  di
durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze
a due, per la realizzazione, nell'ambito delle previsioni di cui agli
accordi sindacali contemplati dalla legge 29 marzo 1983,  n.  93,  di
specifici progetti-obiettivo interessanti, in special modo, i settori
della lotta  all'evasione  fiscale  e  contributiva,  dell'erogazione
delle pensioni, del  catasto,  della  tutela  dei  beni  culturali  e
ambientali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa  del
suolo e del patrimonio  idrico,  boschivo  e  florofaunistico,  della
difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di
assistenza agli anziani ed ai portatori di handicaps, dei servizi  di
prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti ed altresi'  i
progetti  di  formazione-lavoro,  nonche'  per   ulteriori   esigenze
concernenti settori da individuare con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri. Per la costituzione  dei  predetti  rapporti,
limitatamente al personale dei profili professionali  che  richiedano
il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione  le
disposizioni previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio  1987,
n. 56, e dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  18
settembre 1987, n. 392, e successive  modificazioni  e  integrazioni.
Per il restante personale si provvede garantendo la  pubblicita'  del
reclutamento tramite apposito avviso, da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale, contenente l'indicazione del numero delle unita' richieste
e  dei  requisiti  culturali  e  professionali   necessari   per   il
raggiungimento  degli   obiettivi   prefissati.   Le   modalita'   di
accertamento del possesso dei predetti requisiti, nonche'  i  criteri
oggettivi di valutazione sono determinati con decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
funzione pubblica e con il Ministro del  tesoro,  sentito  il  parere
delle   competenti   commissioni   parlamentari   e   quello    delle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale.(6) 
  7. Per la  predisposizione,  la  realizzazione  e  la  verifica  di
progetti-obiettivo,  per   i   quali   siano   richieste   specifiche
professionalita' ascrivibili a qualifiche  funzionali  non  inferiori
all'ottava e  non  disponibili  nei  rispettivi  ruoli  organici,  le
amministrazioni indicate nel comma 1 possono conferire  incarichi  di
consulenza professionale ad esperti qualificati iscritti  negli  albi
professionali, ove istituiti. Il relativo  compenso  viene  stabilito
con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro  del
tesoro e con il Ministro per la funzione  pubblica,  ed  e'  posto  a
carico delle disponibilita' finanziarie delle amministrazioni stesse. 
Alle eventuali occorrenti variazioni  di  bilancio  si  provvede,  in
corso d'anno, con decreti del Ministro del tesoro mediante variazioni
compensative. 
  8. Realizzati i progetti-obiettivo di  cui  ai  commi  6  e  7,  le
amministrazioni  non  possono  costituire  nuovi  rapporti  a   tempo
determinato con gli stessi soggetti se non sia trascorso un tempo  di
durata doppia rispetto a  quello  del  precedente  rapporto  a  tempo
determinato. In ogni  caso,  alla  scadenza  dei  contratti  e  delle
eventuali proroghe, il personale assunto cessa da qualsiasi  rapporto
con le amministrazioni interessate.((7a)) 
----------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 29 settembre 1992, n.  393,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 novembre 1992, n. 460, ha  disposto  (con  l'art.  1-bis,
comma 1) che il rapporto di lavoro del personale assunto in base alle
disposizioni di cui  al  presente  articolo,  comma  6,  puo'  essere
prorogato di dodici mesi, a decorrere  dalla  data  di  scadenza  del
termine  contrattuale  o,  per  i   rapporti   prorogati   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237 , e
dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293  ,
dalle rispettive date di inizio del periodo di proroga. 
----------- 
AGGIORNAMENTO (7a) 
  Il D.L. 28 dicembre 1993,  n.  543,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 17 febbraio 1994, n. 121 ha disposto (con l'art. 5, comma 2)
che "I  contratti  a  tempo  determinato  stipulati  dalla  Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari
esteri ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
in atto alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
prorogati di diritto fino al 31 dicembre 1994."