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DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. 629

Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.15 febbraio 1980, n. 25 (in G.U. 16/02/1980, n.46).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
Testo in vigore dal:  17-2-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 9


Al fine di promuovere la proprietà della casa tra le categorie meno abbienti, gli istituti e le sezioni di credito fondiario e edilizio possono erogare mutui assistiti dal contributo statale sugli interessi per l'acquisto
((o la costruzione))
di abitazioni.
I mutui possono essere concessi ai soggetti che abbiano un reddito familiare complessivo compreso nei limiti di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non siano proprietari di altra abitazione nel comune di residenza né in quello in cui prestano la propria attività lavorativa e nel quale
((ha luogo la costruzione o si trova l'alloggio da acquistare))
.
I mutui devono essere utilizzati per l'acquisto dell'abitazione occupata dallo stesso beneficiario in base a regolare contratto di locazione,
((ovvero per l'acquisto o la costruzione di altra abitazione, non occupata))
, nella quale il beneficiario trasferisca la propria residenza.
((La cessione o la locazione dell'alloggio entro dieci anni dalla data dell'acquisto o della costruzione dello alloggio medesimo comporta la decadenza dal beneficio del contributo statale sugli interessi))
.
Non possono usufruire dei mutui i soggetti che abbiano già beneficiato di contributi pubblici su mutui destinati ad edilizia convenzionata e agevolata.
((I mutui non possono essere utilizzati per l'acquisto o la costruzione di abitazioni che abbiano caratteristiche di lusso ovvero siano accatastate nelle categorie A1, A8 e A9))
.
Gli alloggi da acquistare
((o da costruire))
possono essere ubicati anche in aree non comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e dovranno essere comunque realizzati in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Per gli alloggi già costruiti non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Ai mutui di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie il mutuo può coprire sino al cento per cento del prezzo di acquisto
((o di costruzione))
dell'abitazione e delle eventuali spese di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
L'importo unitario massimo dei mutui è quello previsto dal primo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Per le revisioni dell'importo unitario massimo dei mutui, dei limiti di reddito e dei tassi di interesse si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e quelle dell'art. 13 del presente decreto.
((Alle regioni competono l'accertamento dei requisiti dei beneficiari, la concessione dei contributi e la verifica del rispetto delle priorità indicate dal Comitato per la edilizia residenziale))
.
La ripartizione dei fondi fra le regioni è effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale entro sessanta giorni
((dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))
. La gestione finanziaria del programma di cui al presente articolo è disciplinata dal titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applica l'art. 39 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno di lire 70 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1981, che saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari medesimi.