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LEGGE 24 maggio 1952, n. 628

Estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
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Testo in vigore dal:  13-8-2017
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Le disposizioni del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e relativi allegati, nonché le aggiunte e modificazioni legislative successivamente intervenute, sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) al personale delle filovie urbane ed extra urbane esercitate da aziende municipalizzate e private;
b) al personale dei servizi automobilistici urbani esercitati da aziende municipalizzate e private;
c) al personale dipendente dalle aziende di cui alla precedente lettera b), addetto a servizi automobilistici extra urbani che siano riconosciuti dal Ministero dei trasporti accessori e direttamente complementari, nell'ambito della stessa azienda, di quelli esercitati nei centri urbani.
(1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".