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LEGGE 24 maggio 1952, n. 628

Estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
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Testo in vigore dal:  3-7-1952 al: 23-6-2017
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Le disposizioni del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e relativi allegati, nonché le aggiunte e modificazioni legislative successivamente intervenute, sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) al personale delle filovie urbane ed extra urbane esercitate da aziende municipalizzate e private;
b) al personale dei servizi automobilistici urbani esercitati da aziende municipalizzate e private;
c) al personale dipendente dalle aziende di cui alla precedente lettera b), addetto a servizi automobilistici extra urbani che siano riconosciuti dal Ministero dei trasporti accessori e direttamente complementari, nell'ambito della stessa azienda, di quelli esercitati nei centri urbani.