REGIO DECRETO-LEGGE 13 aprile 1939, n. 652

Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano. (039U0652)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249 (in G.U. 04/09/1939, n. 206).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
Testo in vigore dal: 1-1-2005
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 31. 
 
  Per le operazioni  di  formazione  e  di  conservazione  del  nuovo
catasto edilizio urbano i funzionari degli Uffici  tecnici  erariali,
ed i componenti le Commissioni censuarie,  espressamente  delegati  e
muniti di  speciale  tessera  di  riconoscimento,  hanno  diritto  di
accedere alle proprieta' private dietro preavviso scritto  di  almeno
sette giorni. 
 
  Chiunque fa opposizione e' punito con l'ammenda  da  L.  100  a  L.
2000, a meno che il fatto costituisca reato piu' grave. Con la stessa
pena e' punito colui  che  non  adempie  gli  obblighi  di  cui  agli
articoli 3, 7, 20 e 28. 
                                                           (5a) ((6)) 
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AGGIORNAMENTO (5a) 
  La L. 28 febbraio 1985, n. 47 come modificata dal D.L. 20  novembre
1985, n. 656, convertito, senza modificazioni, dalla L.  24  dicembre
1985, n. 780 ha  disposto  (con  l'art.  52,  comma  3)  che  per  le
dichiarazioni  di  cui  al  comma  2  dell'art.  52  della  L.  47/85
presentate successivamente al 31 dicembre  1986,  l'ammenda  prevista
dal presente articolo, e' elevata a L. 250.000. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
338) che "Gli importi minimo e massimo della sanzione  amministrativa
prevista per l'inadempimento degli obblighi di  cui  all'articolo  31
del regio decreto-legge 13  aprile  1939,  n.  652,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall'articolo  31
del medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939, come  rideterminati
dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge  30  settembre  1989,  n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989,  n.
384, con riferimento al mancato adempimento degli  obblighi  previsti
dagli articoli 20 e 28 del citato decreto-legge 13  aprile  1939,  n.
652, sono elevati rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066."