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LEGGE 11 agosto 1939, n. 1249

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano. (039U1249)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  4-9-1939

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, con le seguenti modificazioni:

All'art. 7, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma:

« Con disposizione del regolamento previsto dall'art. 32 del presente decreto, saranno stabilite le esenzioni dall'obbligo di cui al comma precedente per le unità immobiliari di minor reddito, da determinarsi secondo la categoria, la classe e la ubicazione degli immobili ».

All'art. 8, il secondo e terzo comma, sono sostituiti dal seguente comma:

« Per ciascuna categoria e classe è determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che saranno definiti dal regolamento ».

All'art. 9, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma:

« La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria ».

All'art. 9, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per la prima formazione del catasto le unità immobiliari saranno rilevate, per quanto riguarda la loro consistenza, con riferimento al 1° gennaio 1939-XVII ».

All'art. 23, comma secondo, le parole « da elementi e circostanze di fatto », sono sostituite dalle seguenti: « da comprovate circostanze di fatto ».

All'art. 28, è aggiunto il seguente comma:

« Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 11 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi.