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DECRETO-LEGGE 30 settembre 1989, n. 332

Misure fiscali urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-9-1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989, n. 384 (in G.U. 29/11/1989, n.279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2001)
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Testo in vigore dal:  30-11-1989
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Art. 8

1. Le pene pecuniarie, diverse da quelle determinate al comma 4, stabilite in misura fissa per le violazioni in materia tributaria sono sestuplicate se i relativi importi risultano determinati con provvedimenti
(( normativi ))
emanati fino al 31 dicembre 1975, quadruplicate se determinati con provvedimenti
(( normativi ))
emanati dal 1 gennaio 1976 al 31 dicembre 1979 e raddoppiate se determinati con provvedimenti
(( normativi ))
emanati dal 1 gennaio 1980 al 31 dicembre 1984.
2. Per le pene pecuniarie in misura fissa per le quali è previsto solamente l'importo massimo edittale, fermo rimanendo l'adeguamento di quest'ultimo ai sensi del comma 1, è stabilito un importo minimo di lire cinquantamila.
3. Le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al n. 7 del titolo secondo della medesima tabella, sono sestuplicate.
4. L'articolo 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'articolo unico della legge 5 luglio 1966, n. 518, è sostituito dal seguente:
"Art. 124. - Chiunque promuove od organizza concorsi od operazioni a premio previsti dall'articolo 43 senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione o senza aver pagato la relativa tassa è soggetto ad una
(( sanzione amministrativa ))
da L. 1.500.000 a L. 15.000.000.
Qualora le manifestazioni di cui al comma precedente siano continuate dopo essere stata rilevata l'infrazione o notificato il provvedimento di revoca previsto dall'articolo 55, il trasgressore è soggetto ad una
(( sanzione amministrativa ))
da L. 10.000.000 a L. 100.000.000.
Chi senza concorrere nella organizzazione, vende od espone in vendita i prodotti oggetto del concorso o della operazione a premio, è soggetto ad una
(( sanzione amministrativa ))
da L. 150.000 a L.
1.500.000. Per la violazione della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 62 si applica la
(( sanzione amministrativa ))
da L. 250.000 a L. 5.000.000; per l'inadempienza dell'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 62 si applica la
(( sanzione amministrativa ))
da L. 500.000 a L. 2.500.000.".