stai visualizzando l'atto

LEGGE 22 dicembre 1986, n. 910

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
nascondi
vigente al 18/04/2024
  • Articoli
  • DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
  • 1
  • DISPOSIZIONI PER I SETTORI DEI TRASPORTI, POSTALE E FERROVIARIO
  • 2
  • INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO
  • 3
  • 4
  • INTERVENTI IN FAVORE DEL TERRITORIO PER CALAMITÀ NATURALI E IN
    MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
  • 5
  • 6
  • 7
  • DISPOSIZIONI DIVERSE
  • 8
  • 9
  • Allegati
Testo in vigore dal:  28-10-1987
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1987 resta determinato in termini di competenza in lire 177.830 miliardi, comprese lire 22.343 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi e lire 10.564 miliardi relativi a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti dell'anno 1987, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.500 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1987, nonché le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 203.783 miliardi per l'anno finanziario 1987.
2. Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978 n. 468 nonché le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.
3. Per l'esercizio 1987, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge. Non è altresì consentito utilizzare eventuali economie di spesa relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.
4. Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati nell'anno 1987, nonché le economie che si dovessero realizzare nella categoria "Interessi" del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per il triennio 1987-1989, nonché nello stanziamento del capitolo n. 6840 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese e vengono acquisite al bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare quale risulta individuato in termini di competenza al comma 1.
5. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1987, restano determinati in lire 37.947 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla presente legge e in lire 10.475 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla tabella C allegata alla presente legge.
7. Gli importi previsti dal comma 6 risultano dal saldo tra accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate e accantonamenti per riduzione di spese o per incremento di entrate.
Gli accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate contrassegnati nelle tabelle B e C da lettere alfabetiche non possono essere utilizzati, ai fini dalla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi fino a che non siano stati promulgati quelli, anch'essi individuati nelle stesse tabelle B e C comportanti riduzione della spesa o incremento delle entrate contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche, nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da questi effettivamente risultanti per ciascuno degli esercizi considerati.
8. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 87, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1987 e triennale 1987-1989 sono indicate nella tabella D allegata alla presente legge.
9. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da dispone in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 relativamente agli stanziamenti di cui al precedente comma 8 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
10. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per i rinnovi contrattuali, tenuto conto di quanto già autorizzato con l'articolo 6, commi 2 e 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, è stabilita in lire 700 miliardi per l'anno 1986, in lire
((2.900))
miliardi per l'anno 1987, ivi compresi miliardi 297 relativi alla competenza dell'anno 1986, ed in lire
((3.800))
miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.