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DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2026, n. 148

Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonchè in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. (26G00169)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/2026
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  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
  • 1
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  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
  • 3
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI D'IMPRESA

    Capo I
    Determinazione del reddito per le imprese agricole
  • 4
  • Avvicinamento valori contabili e fiscali
  • 5
  • 6
  • Revisione della disciplina del riporto delle perdite fiscali
  • 7
  • 8
  • Revisione della disciplina dei conferimenti
  • 9
  • REVISIONE FISCALITÀ INTERNAZIONALE

    Capo I
    Modifiche al regime del riporto delle perdite fiscali estere definitive
  • 10
  • Revisione della disciplina dell'imposizione minima globale
  • 11
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
  • 12
  • REVISIONE DISCIPLINA ACCERTAMENTO
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • REVISIONE DISCIPLINA REDDITI FINANZIARI
  • 26
  • 27
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
  • 28
  • 29
  • REVISIONE DISCIPLINA ENTI DEL TERZO SETTORE
  • 30
  • DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
  • 31
  • 32
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI TRIBUTARIE
  • 33
  • 34
  • DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI
  • 35
  • 36
  • 37
Testo in vigore dal:  12-8-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 1, comma 6, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18 e 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni»;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante «testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante «Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante «Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante «Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente»;
Visto il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante «Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA»;
Visto il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi»;
Visto il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»;
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)»;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante «Testo unico in materia di versamenti e di riscossione»;
Visto il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
Ritenuta la necessità di introdurre disposizioni correttive e di coordinamento alle disposizioni in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, nonché in materia di Statuto dei diritti del contribuente e di accise;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2026;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 28 luglio 2026;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trattamento fiscale dei familiari a carico
1. All'articolo 12, comma 4-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria» sono soppresse;
b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente alle altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria».
2. All'articolo 12, comma 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria» sono soppresse;
b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente alle altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria».
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025.