stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 11 marzo 2026, n. 32

Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. (26G00049)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/2026
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  12-3-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, gli articoli 11 e 15;
Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 86;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante «Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 511;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 200;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'articolo 1, comma 95;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» e, in particolare, gli articoli 4 e 4-ter;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'articolo 1, comma 14;
Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 27, comma 17, e l'articolo 206, commi da 1 a 5;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'articolo 95 che reca misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'articolo 1, comma 589;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 33, comma 5;
Visto il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria»;
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici» e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» e, in particolare, l'articolo 14-bis;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'articolo 1, commi 272, 280 e 519;
Visto il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, recante «Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport», e, in particolare, l'articolo 5;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», e, in particolare, l'articolo 1, commi 261 e 886;
Vista la legge 18 marzo 2025, n. 40, recante «Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, recante «Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti» e, in particolare, gli articoli 1-sexies e 3-quater;
Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport» e, in particolare, gli articoli 5 e 9-ter;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure finalizzate a garantire il tempestivo completamento dell'iter approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, assicurando il coordinamento delle amministrazioni competenti;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di procedere a una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite alle gestioni commissariali operanti sulle tratte autostradali A24 e A25, in un'ottica di chiara ripartizione delle sfere di attribuzione secondo univoci criteri competenziali, nonché di efficientamento dell'utilizzo delle risorse disponibili;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la realizzazione e il completamento delle infrastrutture prioritarie e urgenti relative alla sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, nonché delle attività di adeguamento del traforo del Gran Sasso connesse all'attuazione degli obblighi in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN-T);
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di ottimizzare i tempi di esecuzione del complesso delle lavorazioni interferenti con il traforo del Gran Sasso e, in particolare, di dare nuovo impulso alla realizzazione e al completamento dei relativi interventi di messa in sicurezza antisismica, di ripristino della funzionalità e di manutenzione straordinaria in galleria;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la realizzazione e il completamento di interventi imprescindibili e urgenti di ripristino, di messa in sicurezza, di ammodernamento e di manutenzione straordinaria delle tratte autostradali A24 e A25;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032» e delle opere relative al polo logistico di Alessandria Smistamento;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di accelerare la realizzazione e il completamento di taluni interventi già commissariati di ANAS S.p.A. e di RFI S.p.A., mediante il trasferimento delle competenze degli attuali commissari, rispettivamente, ai responsabili delle articolazioni territoriali di ANAS prossime ai territori interessati dagli interventi e ai responsabili pro tempore delle strutture di RFI;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di accelerare la realizzazione e il completamento di taluni interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla società RFI S.p.A., mediante la nomina dell'amministratore delegato della medesima società RFI S.p.A. quale commissario straordinario;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire il celere espletamento delle attività relative a lavori, servizi e forniture strettamente connesse agli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali sul territorio nazionale;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire un efficace coordinamento nell'attuazione degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino e della nuova Città della salute e delle Scienza di Novara;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la nomina del Commissario per la ricostruzione post-calamità in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona, Pesaro-Urbino e Macerata;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure necessarie a assicurare la continuità degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale, con particolare riguardo agli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire l'attuazione delle misure per la salvaguardia e la tutela della laguna di Venezia;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 5 febbraio e del 10 marzo 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Prosecuzione dell'iter approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, commissariamento delle opere a terra e rimodulazioni connesse al riallineamento temporale delle relative autorizzazioni di spesa
1. Al fine di conformarsi alle deliberazioni della Corte dei conti - Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato sulla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, e sul decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2023, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti necessari, in particolare:
a) a sottoporre al controllo di legittimità della competente Sezione della Corte dei conti l'accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023;
b) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori propedeutici all'adozione di una nuova delibera del CIPESS sugli atti e sui documenti di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023, attraverso:
1) l'aggiornamento del piano economico-finanziario della società concessionaria, anche al fine di recepire le variazioni alle autorizzazioni di spesa per la realizzazione dell'opera disposte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 e comunque entro il limite di spesa autorizzato a legislazione vigente;
2) l'acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) sulle tariffe di pedaggio per l'attraversamento del collegamento stabile stradale, definite nel nuovo piano economico-finanziario della società concessionaria ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera c), numero 2), del decreto-legge n. 35 del 2023;
3) la sottoposizione al Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito delle competenze al medesimo attribuite dall'articolo 1, comma 4, dell'Allegato I.11 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tenuto conto del parere espresso dal medesimo Consiglio sul progetto di massima dell'opera nell'adunanza del 10 ottobre 1997, di una richiesta di parere sui profili tecnici di particolare complessità e rilevanza della relazione del progettista di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2023;
c) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori sull'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativo agli esiti procedimentali delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sui siti in cui si trovano un tipo di habitat naturale o una specie prioritari, che si articola:
1) nell'adozione di un provvedimento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di ricognizione delle valutazioni ambientali e dell'incidenza sui siti di cui all'alinea, anche con riferimento alle soluzioni alternative, inclusa quella di non intervento;
2) nell'adozione di un provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le amministrazioni settoriali competenti, di individuazione delle conseguenze sulla salute dell'uomo e sulla sicurezza pubblica attese dalla realizzazione dell'opera, tenuto conto delle soluzioni alternative, inclusa quella di non intervento;
3) nella sottoposizione al Consiglio dei ministri di una nuova proposta di deliberazione in merito ai motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che, in considerazione delle conseguenze individuate dai provvedimenti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, giustificano la realizzazione dell'opera;
d) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori relativi al dialogo strutturato con la Commissione europea sulla valutazione della compatibilità del progetto con il quadro normativo dell'Unione europea;
e) a svolgere ogni altro compito funzionale alla prosecuzione e conclusione dell'iter approvativo dell'opera nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 35 del 2023 sulla natura sostitutiva della delibera CIPESS rispetto ad ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, propedeutico o successivo alla delibera medesima, fermo restando quanto espressamente previsto dal predetto decreto-legge n. 35 del 2023 e dal presente articolo.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) il piano economico-finanziario, come modificato all'esito dell'istruttoria svolta in coerenza con quanto previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, nonché gli ulteriori atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023, per l'approvazione degli stessi ai sensi del medesimo articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 35 del 2023, previa acquisizione del parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) sul piano economico-finanziario.
3. La delibera adottata dal CIPESS ai sensi del comma 2 è trasmessa alla competente Sezione della Corte dei conti, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 14 dicembre 1994, n. 20, per il controllo preventivo di legittimità.
4. All'esito dell'acquisto di efficacia dell'accordo di programma di cui al comma 1, lettera a), e della delibera adottata dal CIPESS ai sensi del comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con la società concessionaria un atto aggiuntivo alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante, sotto forma di allegato, il piano economico-finanziario, come modificato all'esito dell'istruttoria svolta in coerenza con quanto previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo. Il decreto di assenso al predetto atto aggiuntivo, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 35 del 2023, è trasmesso, unitamente all'accordo di programma di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, alla competente Sezione della Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.
5. L'Amministratore delegato pro tempore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) è nominato Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ferroviari complementari al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, individuati e attribuiti alla società RFI nell'accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Il Commissario straordinario di cui al comma 5 opera con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. L'incarico commissariale decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto e cessa alla data dell'effettiva entrata in esercizio degli interventi di cui al comma 5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 5, il Commissario straordinario è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili pro tempore di strutture di RFI, ai quali può delegare attività e funzioni proprie, e può avvalersi della collaborazione delle strutture della medesima società RFI e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio di RFI.
7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 1 a 6 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 26 milioni di euro per l'anno 2030, 407 milioni di euro per l'anno 2031, 857 milioni di euro per l'anno 2032, 293 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.204 milioni di euro per l'anno 2034.
9. Ai fini della riduzione dell'esposizione debitoria della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) è autorizzata la spesa di 1.800 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2027.
10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 è incrementata di 109 milioni di euro per l'anno 2029 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è incrementata di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031.
11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota assegnata, con DPCM 11 giugno 2019, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS «Ponti, Viadotti e Gallerie» è incrementata di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 54 milioni di euro per l'anno 2029.
12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota assegnata, con DPCM 23 dicembre 2020, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS «manutenzione straordinaria» è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e 222 milioni di euro per l'anno 2028.
13. L'autorizzazione di spesa a favore della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040.
14. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 480 milioni di euro per l'anno 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 500 milioni di euro per l'anno 2033.
15. Il fondo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è incrementato in termini di indebitamento netto di 8 milioni di euro nel 2028, 100 milioni di euro nel 2029, 26 milioni di euro nel 2030, 731 milioni di euro nel 2031, 1.340 milioni di euro nel 2032, 830 milioni di euro nel 2033 e di 107 milioni di euro nel 2034, nonché in termini di fabbisogno e indebitamento netto di 250 milioni di euro per l'anno 2035 e 124 milioni di euro per l'anno 2036.
16. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 778 milioni di euro per l'anno 2026, 592 milioni di euro per l'anno 2027, 303 milioni di euro per l'anno 2028 e 507 milioni di euro per l'anno 2029.
17. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16, pari a 2.828 milioni di euro per l'anno 2026, 1.992 milioni di euro per l'anno 2027, 775 milioni di euro per l'anno 2028, 760 milioni di euro per l'anno 2029, 116 milioni di euro per l'anno 2030, 977 milioni di euro per l'anno 2031, 1.107 milioni di euro per l'anno 2032, 793 milioni di euro per l'anno 2033, 1.204 milioni di euro per l'anno 2034 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 856 milioni di euro per l'anno 2029, 266 milioni di euro per l'anno 2030, 1.095 milioni di euro per l'anno 2031, 1.340 milioni di euro per l'anno 2032, 830 milioni di euro per l'anno 2033, 280 milioni di euro per l'anno 2035 e 154 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede:
a) quanto a 938 milioni di euro per l'anno 2026, 718 milioni di euro per l'anno 2027, 632 milioni di euro per l'anno 2028 e 499 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89;
c) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
d) quanto a 86 milioni di euro per l'anno 2030, 204,76 milioni di euro per l'anno 2031, 288 milioni di euro per l'anno 2032 e 225 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota assegnata, con DPCM 11 giugno 2019, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS «Ponti, Viadotti e Gallerie»;
e) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2031, 98 milioni di euro per l'anno 2032 e 174 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota assegnata, con DPCM 23 dicembre 2020, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS «manutenzione straordinaria»;
f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2030, 661,24 milioni di euro per l'anno 2031, 669,04 milioni di euro per l'anno 2032, 500 milioni di euro per l'anno 2033 e 712 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
g) quanto a 1.890 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274 milioni di euro per l'anno 2027, 143 milioni di euro per l'anno 2028, 261 milioni di euro per l'anno 2029 e 250 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
h) quanto a 126 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 350 milioni di euro per l'anno 2029, 236 milioni di euro per l'anno 2030, 328 milioni di euro per l'anno 2032, 35 milioni di euro per l'anno 2033, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.