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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 novembre 2023, n. 230

Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione. (24G00005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/2024
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Testo in vigore dal: 1-3-2024
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri e, in particolare, l'articolo 13; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1977, n. 59», e, in particolare, gli articoli 3,
4, 5, 45, 46, e 47; 
  Vista la legge 7 giugno 2000, n.  150,  recante  «Disciplina  sulle
attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione   delle   pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a  norma  dell'articolo  1,  comma  2,
lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
gennaio 2015, n. 77, recante  «Regolamento  di  organizzazione  degli
Uffici di diretta collaborazione del  Ministro  del  Lavoro  e  delle
Politiche Sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione  della
performance»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,  comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di trasferimento  delle
risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad Anpal»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017,  n.
57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali»; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2018,   n.   97,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento  delle  procedure»,  e,  in  particolare,
l'articolo 8; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, 11 ottobre  2021
con  il  quale  e'  stata  istituita  l'Unita'  di  missione  per  il
coordinamento delle attivita' di gestione degli  interventi  previsti
nel PNRR; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
giugno 2021, n. 140, recante «Regolamento  concernente  modifiche  al
regolamento di  organizzazione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Visto il decreto-legge 24 maggio 2023, n. 48, recante «Disposizioni
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al lavoro al  mondo  del
lavoro», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.
85; 
  Visto il decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni
urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
di agricoltura, di  sport,  di  lavoro  e  per  l'organizzazione  del
Giubileo della Chiesa cattolica per  l'anno  2025»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare,
l'articolo 3 che prevede, tra l'altro,  l'attribuzione  al  Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   delle   funzioni   svolte
dall'Agenzia nazionale per le politiche  attive  del  lavoro  (ANPAL)
«... a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri ...»  di  riorganizzazione  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   nonche'   la
soppressione di ANPAL «... a decorrere dalla medesima data ...»; 
  Visto  il  decreto-legge  10   agosto   2023,   n.   105,   recante
«Disposizioni urgenti in materia  di  processo  penale,  di  processo
civile,  di  contrasto  agli  incendi  boschivi,  di  recupero  dalle
tossicodipendenze, di salute e di  cultura,  nonche'  in  materia  di
personale della magistratura e della pubblica amministrazione»; 
  Tenuto conto che sulla proposta di organizzazione il Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  ha  sentito  le  organizzazioni
sindacali il 5 settembre  2023  e  ha  reso  l'informativa  ai  sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Sentiti l'Organismo paritetico  per  l'innovazione  e  il  Comitato
unico di garanzia per le pari opportunita'  e  il  benessere  di  chi
lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 18 settembre 2023; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi reso nell'adunanza del  24  ottobre
2023 e depositato in data 8 novembre 2023; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 novembre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Uffici di diretta collaborazione del Ministro 
 
  1. Il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  di  seguito
denominato  «Ministro»,  e'  l'organo  di  direzione   politica   del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato
«Ministero»,  e  ne  determina  gli   indirizzi,   avvalendosi,   per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 4  e  14
del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  degli  Uffici  di
diretta collaborazione, che  esercitano  le  competenze  di  supporto
all'organo  di  direzione  politica  e  di  raccordo  tra  questo   e
l'Amministrazione, collaborando alla definizione  degli  obiettivi  e
all'elaborazione delle politiche pubbliche. 
  2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro: 
    a)  l'Ufficio  di  Gabinetto,  nell'ambito  del  quale  opera  il
Consigliere diplomatico; 
    b) la Segreteria del Ministro; 
    c) la Segreteria particolare del Ministro; 
    d) la Segreteria tecnica del Ministro; 
    e) l'Ufficio legislativo; 
    f) l'Ufficio stampa; 
    g) le Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato,
ove nominati. 
  3. La durata massima degli incarichi di cui  al  comma  2,  nonche'
quella del Consigliere diplomatico e del portavoce, ove nominato,  ai
sensi degli articoli, rispettivamente,  4  e  10,  e'  limitata  alla
permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma
restando la possibilita', in ogni momento, di revoca  anticipata,  da
parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario,
e, comunque, in caso di incarichi su proposta del Vice Ministro e dei
Sottosegretari di Stato, non puo' essere superiore alla permanenza in
carica del Vice Ministro e dei Sottosegretari  di  Stato  proponenti.
Gli incarichi dei responsabili degli Uffici di diretta collaborazione
in corso all'entrata in vigore del presente regolamento, inclusi  gli
incarichi dei Vice Capo di Gabinetto  e  dell'Ufficio  legislativo  e
quelli di livello dirigenziale non  generale  presso  gli  uffici  di
diretta collaborazione, restano fermi fino alla scadenza del  mandato
del Ministro, fatte salve le cause di cessazione o revoca  anticipata
previste dai rispettivi decreti di  conferimento  dell'incarico,  nel
rispetto della normativa vigente. 
  4. Le posizioni relative ai responsabili degli  Uffici  di  cui  al
comma 2, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo della  Segreteria
del  Ministro,  dal  Segretario   particolare   del   Ministro,   dal
Responsabile  della  Segreteria  tecnica,   dal   Capo   dell'Ufficio
legislativo,  dal   Capo   dell'Ufficio   stampa,   dal   Consigliere
diplomatico, dal Portavoce, ove nominato, e dai Capi delle Segreterie
del Vice Ministro e dei Sottosegretari di  Stato,  ove  nominati,  si
intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui all'articolo  12,
comma 1, e, qualora siano assegnate a dirigenti appartenenti ai ruoli
di cui all'articolo 23 del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,
costituiscono incarichi dirigenziali ai sensi  dell'articolo  19  del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12.09.1988. 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
                Tali regolamenti, per materie di competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete». 
              -  Si  riporta  l'articolo  13  del  decreto-legge   11
          novembre 2022, n. 173, recante:  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
          convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022,  n.
          204,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   n.   3   del
          4.01.2023: 
                «Art.  13  (Procedure  per  la  riorganizzazione  dei
          Ministeri). - 1. Al fine di semplificare  e  accelerare  le
          procedure per la riorganizzazione di tutti i  Ministeri,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto  ((fino  al  30  ottobre
          2023)), i regolamenti di organizzazione dei Ministeri  sono
          adottati con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, di  concerto
          con il Ministro per la pubblica amministrazione  e  con  il
          Ministro   dell'economia   e    delle    finanze,    previa
          deliberazione del  Consiglio  dei  ministri.  Sugli  stessi
          decreti e' richiesto il parere del Consiglio di Stato». 
              - Si riportano gli articoli 3, 4, 5, 45, 46  e  47  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante:
          «Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30.08.1999: 
                «Art. 3 (Disposizioni generali). - 1.  Nei  Ministeri
          costituiscono strutture di primo livello, alternativamente: 
                  a) i dipartimenti; 
                  b) le direzioni generali. 
                2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello
          sono costituite da dipartimenti non puo'  essere  istituita
          la  figura   del   segretario   generale.   Nei   Ministeri
          organizzati  in  dipartimenti  l'ufficio   del   segretario
          generale, ove previsto da precedenti disposizioni di  legge
          o regolamento, e' soppresso. I compiti  attribuiti  a  tale
          ufficio sono distribuiti tra i  capi  dipartimento  con  il
          regolamento di cui all'articolo 4.». 
                «Art.  4  (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.
          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione
          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro
          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti
          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei
          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti o con decreti del  ministro  emanati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto  1988,
          n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59. I regolamenti prevedono la  soppressione  dei  ruoli
          esistenti e restituzione di un ruolo  unico  del  personale
          non dirigenziale di ciascun ministero, articolato  in  aree
          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino
          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non
          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e
          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti
          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del personale non devono comunque comportare incrementi  di
          spesa. 
                2. I ministeri che si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
                3. Il regolamento di cui al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
                4.  All'individuazione  degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale   generale,))   si   provvede   con    decreto
          ministeriale di natura non regolamentare. 
                4-bis. La disposizione di cui al comma 4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
                5. Con le medesime modalita'  di  cui  al  precedente
          comma   1   si    procede    alla    revisione    periodica
          dell'organizzazione  ministeriale,   con   cadenza   almeno
          biennale. 
                6. I regolamenti di cui al comma 1  raccolgono  tutte
          le disposizioni normative relative a ciascun ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». 
                «Art. 5 (I dipartimenti). - 1.  I  dipartimenti  sono
          costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
          delle  funzioni  del  ministero.   Ai   dipartimenti   sono
          attribuiti  compiti  finali  concernenti  grandi  aree   di
          materie omogenee e  i  relativi  compiti  strumentali,  ivi
          compresi quelli di indirizzo e coordinamento  delle  unita'
          di gestione in cui si  articolano  i  dipartimenti  stessi,
          quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 
                2.  L'incarico  di  capo   del   dipartimento   viene
          conferito  in  conformita'   alle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29 e successive modificazioni ed integrazioni. 
                3.  Il  capo  del  dipartimento  svolge  compiti   di
          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di
          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del ministro. 
                4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
          gli uffici di livello dirigenziale  generale  compresi  nel
          dipartimento stesso. 
                5. Nell'esercizio, dei poteri di  cui  ai  precedenti
          commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: 
                  a) determina i programmi per dare  attuazione  agli
          indirizzi del ministro; 
                  b)  alloca  le   risorse   umane,   finanziarie   e
          strumentali  disponibili  per  l'attuazione  dei  programmi
          secondo principi di economicita', efficacia ed  efficienza,
          nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; 
                  c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento
          di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici  del
          dipartimento; 
                  d) promuove e mantiene  relazioni  con  gli  organi
          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di
          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; 
                  e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli
          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del
          dipartimento; 
                  f) e' sentito dal ministro ai  fini  dell'esercizio
          del potere di proposta per il conferimento degli  incarichi
          di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,
          ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29; 
                  g)  puo'  proporre  al  ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli
          uffici  di  livello   dirigenziale   generale,   ai   sensi
          dell'articolo  19,  comma  7,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29  e,  comunque,  viene  sentito  nel
          relativo procedimento; 
                  h) e' sentito dal ministro  per  l'esercizio  delle
          attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma  1,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
                6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma  5,
          del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  possono
          essere   definiti   ulteriori   compiti   del   capo    del
          dipartimento.». 
                «Art. 45 (Istituzione del ministero e  attribuzioni).
          - 1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali. 
                2. Sono attribuite  al  Ministero  le  funzioni  e  i
          compiti  spettanti  allo  Stato  in  materia  di  politiche
          sociali, con particolare  riferimento  alla  prevenzione  e
          riduzione delle  condizioni  di  bisogno  e  disagio  delle
          persone e delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo
          dell'occupazione, di tutela del lavoro  e  dell'adeguatezza
          del sistema previdenziale. 
                3. Al Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, nonche' le  funzioni  del  Dipartimento
          per gli affari sociali, operante presso la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, ivi compresa quelle in  materia  di
          immigrazione,  eccettuate  quelle  attribuite,  anche   dal
          presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie, e fatte  in
          ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli  articoli
          1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della  legge  15
          marzo 1997, n. 59,  le  funzioni  conferite  dalla  vigente
          legislazione alle regioni e agli enti locali. Il  Ministero
          esercita le  funzioni  di  vigilanza  sull'Agenzia  per  il
          servizio  civile,  di  cui  all'articolo  10,  commi  7   e
          seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303.
          Il Ministero esercita altresi'  le  funzioni  di  vigilanza
          spettanti  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, a norma  dell'articolo  88,  sull'Agenzia  per  la
          formazione e istruzione professionale. 
                4. Al ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti risorse, le funzioni che,  da  parte  di  apposite
          strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
          sono esercitate: dal Ministero degli affari esteri e  della
          cooperazione   internazionale,   in   materia   di   tutela
          previdenziale dei lavoratori emigrati;  dal  ministero  dei
          trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza  sul
          trattamento   giuridico,   economico,   previdenziale    ed
          assistenziale     del     personale      delle      aziende
          autoferrotranviarie e delle gestioni  governative,  nonche'
          in materia di organizzazione, assistenza e  previdenza  del
          lavoro marittimo, portuale  e  della  pesca;  dallo  stesso
          ministero dei trasporti e della navigazione in  materia  di
          previdenza e assistenza dei lavoratori addetti  ai  servizi
          di  trasporto  aereo;  dal  ministero  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  in  materia  di   servizio
          ispettivo  per  la  sicurezza  mineraria  e  di   vigilanza
          sull'applicazione della legislazione attinente alla  salute
          sui  luoghi  di   lavoro;   dal   ministero   dell'interno,
          iniziative di cooperazione internazionale  e  attivita'  di
          prevenzione e studio sulle emergenze sociali.». 
                «Art. 46 (Aree funzionali). -  1.  Il  Ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni e i  compiti  di  spettanza
          statale nelle seguenti aree funzionali: 
                  a) politiche sociali,  di  inclusione,  coesione  e
          protezione sociale; terzo settore; politiche per  i  flussi
          migratori per motivi di lavoro e politiche per l'inclusione
          dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo  con  gli
          organismi  europei  e  internazionali,  nelle  materie   di
          competenza; 
                  b) politiche del lavoro e per l'occupazione,  anche
          in ottica di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei
          rapporti di lavoro e tutela dei  lavoratori;  tutela  della
          salute e della sicurezza nei luoghi di  lavoro;  mediazione
          per la soluzione  di  controversie  collettive  di  lavoro;
          rappresentativita'  sindacale;  politiche  previdenziali  e
          assicurative; coordinamento e raccordo  con  gli  organismi
          europei e internazionali, nelle materie di competenza; 
                  c)  amministrazione  generale;  servizi  comuni   e
          indivisibili; affari generali e attivita' di  gestione  del
          personale;  programmazione  generale  del  fabbisogno   del
          Ministero e coordinamento delle  attivita'  in  materia  di
          reclutamento  del  personale;  rappresentanza  della  parte
          pubblica nei  rapporti  sindacali;  tenuta  e  gestione  di
          banche dati, delle piattaforme e dei  sistemi  informatici;
          acquisti centralizzati e gestione logistica;  coordinamento
          della comunicazione istituzionale;  attivita'  di  analisi,
          ricerca  e  studio  sulle  attivita'  di   competenza   del
          Ministero;  coordinamento  e  raccordo  con  gli  organismi
          europei e internazionali, nelle materie di competenza. 
                2.  Il  Ministero  svolge,  altresi',  i  compiti  di
          vigilanza su enti e attivita' previsti  dalla  legislazione
          vigente e assicura il coordinamento  e  la  gestione  delle
          risorse e  programmi  a  valere  sul  bilancio  dell'Unione
          europea o a questo complementari». 
                «Art. 47 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli  4  e
          5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere  superiore  a
          tre,  in  riferimento   alle   aree   funzionali   di   cui
          all'articolo 46, e il numero  delle  posizioni  di  livello
          dirigenziale generale non puo' essere superiore a quindici,
          ivi compresi i capi dei dipartimenti. All'individuazione  e
          all'organizzazione  dei  dipartimenti  e  delle   direzioni
          generali si provvede sentite  le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative. 
                2. 
                3.  Presso  il  ministero  continua  ad  operare   il
          comitato  nazionale  delle   pari   opportunita'   di   cui
          all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125». 
              - Si riporta l'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2021,
          n. 77, recante: "Governance del Piano nazionale di  ripresa
          e  resilienza  e  prime  misure  di   rafforzamento   delle
          strutture amministrative e di accelerazione  e  snellimento
          delle procedure», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          129 del  31-05-2021,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 29 luglio 2021, n.  108,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 181 del 30.07.2021: 
                «Art. 8 (Coordinamento della fase  attuativa).  -  1.
          Ciascuna amministrazione centrale  titolare  di  interventi
          previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle  relative
          attivita'  di  gestione,  nonche'  al  loro   monitoraggio,
          rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito  della
          propria  autonomia  organizzativa,  individua,  tra  quelle
          esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
          riferimento  ovvero  istituisce  una  apposita  unita'   di
          missione  di  livello   dirigenziale   generale   fino   al
          completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
          2026,  articolata  fino  ad  un  massimo  di   tre   uffici
          dirigenziali di livello non generale, adottando,  entro  30
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
          di organizzazione interna,  con  decreto  del  Ministro  di
          riferimento, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
                2. La struttura di cui  al  comma  1  rappresenta  il
          punto di contatto con l'Ispettorato generale  per  il  PNRR
          per   l'espletamento   degli   adempimenti   previsti   dal
          Regolamento  (UE)  2021/241  e,  in  particolare,  per   la
          presentazione alla Commissione europea delle  richieste  di
          pagamento  ai  sensi  dell'articolo  24,  paragrafo  2  del
          medesimo regolamento. La stessa provvede a  trasmettere  al
          predetto Ispettorato generale per il PNRR i dati finanziari
          e di realizzazione fisica e procedurale degli  investimenti
          e delle riforme, nonche' l'avanzamento dell'attuazione  dei
          relativi  obiettivi  intermedi  e  finali,  attraverso   le
          specifiche funzionalita' del  sistema  informatico  di  cui
          all'articolo 1, comma 1043, della legge 30  dicembre  2020,
          n. 178. 
                3.  La  medesima  struttura  vigila  affinche'  siano
          adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con  le
          regole e gli obiettivi del PNRR ed emana  linee  guida  per
          assicurare la correttezza delle procedure di  attuazione  e
          rendicontazione,  la  regolarita'   della   spesa   ed   il
          conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di  ogni
          altro  adempimento  previsto  dalla  normativa  europea   e
          nazionale applicabile al PNRR.  Essa  svolge  attivita'  di
          supporto  nella  definizione,  attuazione,  monitoraggio  e
          valutazione di programmi  e  progetti  cofinanziati  ovvero
          finanziati da fondi nazionali,  europei  e  internazionali,
          nonche' attivita' di supporto all'attuazione  di  politiche
          pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze
          di programmazione e attuazione del PNRR. 
                4. La struttura  di  cui  al  comma  1  vigila  sulla
          regolarita' delle procedure e delle spese e adotta tutte le
          iniziative necessarie a prevenire, correggere e  sanzionare
          le irregolarita' e gli  indebiti  utilizzi  delle  risorse.
          Adotta le iniziative necessarie a  prevenire  le  frodi,  i
          conflitti di interesse ed  evitare  il  rischio  di  doppio
          finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i
          protocolli d'intesa di cui al  comma  13  dell'articolo  7.
          Essa e' inoltre responsabile dell'avvio delle procedure  di
          recupero  e  restituzione   delle   risorse   indebitamente
          utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio  finanziamento
          pubblico. 
                5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento,  anche
          in sede  prospettica,  degli  obiettivi  e  dei  traguardi,
          intermedi e finali del PNRR, i  bandi,  gli  avvisi  e  gli
          altri strumenti  previsti  per  la  selezione  dei  singoli
          progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono  clausole
          di riduzione o revoca dei contributi, in  caso  di  mancato
          raggiungimento,  nei  tempi  assegnati,   degli   obiettivi
          previsti,  e  di  riassegnazione  delle  somme,  fino  alla
          concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli
          bandi, per lo scorrimento della  graduatorie  formatesi  in
          seguito alla presentazione delle relative  domande  ammesse
          al contributo, compatibilmente con i  vincoli  assunti  con
          l'Unione europea. 
                5-bis.  Nell'ambito   di   un   protocollo   d'intesa
          nazionale  tra  il  Governo  e  le   parti   sociali   piu'
          rappresentative,  ciascuna  amministrazione   titolare   di
          interventi previsti nel  PNRR  prevede  lo  svolgimento  di
          periodici tavoli di settore e  territoriali  finalizzati  e
          continui sui progetti  di  investimento  e  sulle  ricadute
          economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali
          nonche' sull'impatto diretto e indiretto anche nei  singoli
          ambiti territoriali e sulle riforme settoriali  e  assicura
          un confronto preventivo sulle ricadute dirette o  indirette
          sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione  ai
          tavoli di settore e territoriali di cui  al  primo  periodo
          non spettano compensi, gettoni  di  presenza,  rimborsi  di
          spese o altri emolumenti comunque denominati. 
                6. Per  l'attuazione  dei  commi  da  1  a  5-bis  e'
          autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di
          euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022  al  2026.
          Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16. 
                6-bis. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  con
          particolare riguardo  a  quelle  strettamente  connesse  al
          coordinamento delle attivita' di gestione nonche'  al  loro
          monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo  di
          consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale
          occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio
          sulle relative  misure  di  incentivazione  e  sostegno  al
          settore del turismo, il Ministero del turismo puo' svolgere
          le  procedure  di  cui  all'articolo  7,  comma   12,   del
          decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  mediante
          il ricorso alle modalita' semplificate di cui  all'articolo
          10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 
                6-ter. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma
          6-bis e per garantire il conseguimento  degli  obiettivi  e
          degli interventi di competenza del  Ministero  del  turismo
          previsti  nel  PNRR,  con  particolare  riguardo  a  quelle
          strettamente connesse al coordinamento delle  attivita'  di
          gestione nonche' al loro  monitoraggio,  rendicontazione  e
          controllo, essenziali per  l'efficace  realizzazione  delle
          misure  di  sostegno  e  incentivazione  del  settore   del
          turismo,   l'ENIT-Agenzia   nazionale   del   turismo    e'
          autorizzata, in aggiunta alla dotazione  organica  prevista
          dalla  legislazione  vigente  e  a  valere  sulle   risorse
          finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per  l'anno
          2021, ad assumere, entro l'anno  2021,  facendo  ricorso  a
          procedure  concorsuali  da  effettuare  nel  rispetto   dei
          principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche
          amministrazioni di cui  al  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, un contingente fino a 120 unita' di personale
          non dirigenziale, di cui 70 appartenenti al livello secondo
          e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo
          nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo -
          aziende  alberghiere.  L'individuazione  delle  unita'   di
          personale e le modalita' dell'avvalimento sono disciplinate
          da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il
          Ministero  del  turismo  e  l'ENIT-Agenzia  nazionale   del
          turismo, da stipulare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. A tale  fine,  all'articolo  7,  comma  8,  quarto
          periodo,  del  decreto-legge  1°   marzo   2021,   n.   22,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile  2021,
          n. 55, le parole: «Nelle more dell'adozione del regolamento
          di organizzazione del Ministero  del  turismo,  lo  stesso»
          sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero del turismo».
          All'onere derivante dalle assunzioni  di  cui  al  presente
          comma per i primi ventiquattro mesi, pari a 3.041.667  euro
          per l'anno 2021, a 7.300.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
          4.258.333  euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante
          utilizzo   delle   risorse   disponibili    nel    bilancio
          dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo. 
                6-quater.   Alla    compensazione    degli    effetti
          finanziari, in termini di  fabbisogno  e  di  indebitamento
          netto,  derivanti  dall'attuazione  del  comma  6-ter   del
          presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a
          3.759.500 euro per l'anno  2022  e  a  2.193.042  euro  per
          l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008, n. 189". 
              - Si riporta l'articolo 15 del decreto-legge 30  aprile
          2022,  n.  36,  recante:  «Ulteriori  misure  urgenti   per
          l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del  30.04.2022,
          convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.
          79,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.   150   del
          29.06.2022: 
                «Art. 15 (Rafforzamento della struttura organizzativa
          dell'ANPAL). - 1. Al fine  di  potenziare  le  funzioni  di
          coordinamento della rete dei servizi per le  politiche  del
          lavoro, all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre
          2015, n. 150, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
                «4-bis.  A  decorrere  dall'anno  2022  la  dotazione
          organica dell'ANPAL vigente alla data di entrata in  vigore
          della presente disposizione e' incrementata  di  un  numero
          complessivo di 43 unita' di personale, di cui due dirigenti
          di livello dirigenziale generale, un dirigente  di  livello
          dirigenziale  non  generale  e   40   unita'   appartenenti
          ((all'Area  III,  posizione  economica   F1.   L'ANPAL   e'
          autorizzata,   in   aggiunta    alle    vigenti    facolta'
          assunzionali, e in deroga a quanto  previsto  dall'articolo
          35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          ad assumere, con contratto di lavoro  subordinato  a  tempo
          indeterminato, il contingente di personale di cui al  primo
          periodo. 
                Il  contingente   di   personale   di   livello   non
          dirigenziale  e'  assunto  tramite  l'avvio  di   procedure
          concorsuali  pubbliche  ovvero  l'utilizzo  di  graduatorie
          esistenti. 
                4-ter. Per l'assunzione del contingente di  personale
          di cui al comma 4-bis e' autorizzata una spesa pari ad euro
          1.283.627 per l'anno 2022 e ad euro 2.200.503  a  decorrere
          dall'anno 2023. E', altresi', autorizzata, per l'anno 2022,
          una spesa pari ad euro  100.000  per  l'espletamento  delle
          relative procedure concorsuali pubbliche. 
                4-quater.  Alla  copertura  degli   oneri   derivanti
          dall'attuazione del comma 4-ter si provvede a valere  sugli
          stanziamenti  ordinari   del   bilancio   dell'ANPAL,   con
          corrispondente utilizzo delle entrate accertate annualmente
          rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 9,  comma  5,  del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.». 
              - Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge  22  giugno
          22 giugno 2023, n. 75, recante:  "Disposizioni  urgenti  in
          materia di organizzazione delle pubbliche  amministrazioni,
          di agricoltura, di sport, di lavoro e per  l'organizzazione
          del  Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  l'anno  2025,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del  22.06.2023,
          convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n.
          112»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  190  del
          16.08.2023: 
                «Art. 3 (Politiche attive del  lavoro,  rafforzamento
          della capacita' amministrativa del Ministero del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  e   misure   per   l'Ispettorato
          nazionale del lavoro). - 1. Al fine di garantire l'efficace
          coordinamento dei servizi  e  delle  politiche  attive  del
          lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle  risorse
          europee  e  all'effettivo  raggiungimento  degli  obiettivi
          stabiliti dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive
          del  lavoro  (ANPAL),   come   disciplinate   dal   decreto
          legislativo 14 settembre 2015,  n.  150  e  da  ogni  altra
          previsione di  legge,  sono  attribuite  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data  di
          entrata in vigore del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, recante il regolamento di organizzazione  del
          medesimo Ministero, ((da adottare,  entro  il  30  novembre
          2023,  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo   13   del
          decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022,  n.  204))  e,
          conseguentemente, a decorrere dalla medesima data,  l'ANPAL
          e' soppressa. Con le medesime procedure di riorganizzazione
          di cui al primo periodo, il Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali provvede, altresi', alla riorganizzazione
          degli uffici di diretta collaborazione  del  Ministro,  per
          adeguarne  compiti,  funzioni   e   organico   alla   nuova
          organizzazione ministeriale. 
                2.  Dalla  medesima  data  di  cui  al  comma  1,  il
          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  subentra
          nella titolarita' di tutti i rapporti  giuridici  attivi  e
          passivi, anche processuali, dell'ANPAL e le risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  dell'Agenzia  soppressa   sono
          trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il
          personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,  ad
          eccezione del personale appartenente al  comparto  ricerca,
          che viene trasferito,  unitamente  alle  correlate  risorse
          finanziarie, all'Istituto  nazionale  per  l'analisi  delle
          politiche pubbliche (INAPP). Al personale non  dirigenziale
          trasferito ai sensi del presente  articolo  si  applica  il
          trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto
          nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un
          assegno  ad  personam  riassorbibile   pari   all'eventuale
          differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento
          economico   dell'amministrazione   di   provenienza,    ove
          superiore, e quelle riconosciute  presso  l'amministrazione
          di destinazione. Al personale  dirigenziale  trasferito  ai
          sensi del presente  articolo  continuano  ad  applicarsi  i
          contratti  individuali  di  lavoro   stipulati   ai   sensi
          dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, vigenti alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, nelle more  dell'entrata  in  vigore  del
          regolamento di organizzazione di cui al  comma  1.  Con  il
          decreto  di  riorganizzazione  di  cui  al  comma  1   sono
          disciplinati  il   trasferimento   delle   risorse   umane,
          finanziarie  e  strumentali  dall'ANPAL  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali, ivi compreso il  subentro
          nei contratti ancora in corso, nonche' le  modalita'  e  le
          procedure di trasferimento. Con il decreto di cui al  comma
          1 e', altresi', disciplinato il trasferimento del personale
          dell'ANPAL,  afferente  al  comparto  ricerca,   all'INAPP,
          unitamente   alle   correlate   risorse   finanziarie.   E'
          conseguentemente rideterminata la  dotazione  organica  del
          Ministero  del  lavoro  e   delle   politiche   sociali   e
          dell'INAPP. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad   apportare,   con   propri   decreti,   le
          conseguenti variazioni di bilancio. Al fine di garantire la
          continuita'  delle  attivita'  svolte  dal  personale   del
          comparto ricerca nell'ANPAL  a  seguito  del  trasferimento
          delle funzioni al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali, nonche'  per  obiettivi  di  interesse  comune  di
          analisi, monitoraggio e  valutazione  delle  politiche  del
          lavoro e sociali, il  Ministero  medesimo  puo'  avvalersi,
          fino al 31 dicembre 2026, di un contingente  del  personale
          dell'INAPP fino a un numero massimo di unita' di  personale
          pari a quello trasferito  dall'ANPAL.  Le  attivita'  e  il
          contingente  di  personale  interessato  sono  regolati  da
          apposita convenzione  non  onerosa  tra  il  Ministero  del
          lavoro e delle  politiche  sociali  e  l'INAPP.  Gli  oneri
          restano a carico dell'ente di appartenenza. 
                2-bis.   Il    personale    dipendente    dell'ANPAL,
          appartenente al comparto ricerca e al quale e' applicato il
          contratto collettivo nazionale relativo al personale  degli
          enti pubblici di ricerca, trasferito all'INAPP ai sensi del
          comma  2  del   presente   articolo,   puo'   chiedere   il
          trasferimento presso altro ente  pubblico  di  ricerca  tra
          quelli di cui all'articolo 1  del  decreto  legislativo  25
          novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 30, comma  1,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                3. Il bilancio di chiusura dell'ANPAL  e'  deliberato
          dagli  organi   in   carica   alla   data   di   cessazione
          dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dall'organo
          interno di  controllo  in  carica  alla  medesima  data  di
          cessazione dell'ANPAL, ed e' trasmesso, per l'approvazione,
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero dell'economia e delle finanze. 
                4. Ogni riferimento all'ANPAL contenuto in  norme  di
          legge o in norme  di  rango  secondario  e'  da  intendersi
          riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
          Il decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,  e'
          abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni  del
          presente decreto. 
                5. Per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e
          nelle materie di interesse comune con gli enti vigilati, il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   puo'
          avvalersi, fino al  31  dicembre  2026,  di  personale  non
          dirigenziale con contratto di lavoro a tempo  indeterminato
          proveniente dagli enti dallo  stesso  vigilati,  attraverso
          l'istituto dell'assegnazione temporanea  o  altri  analoghi
          istituti previsti dai  rispettivi  ordinamenti.  Gli  oneri
          relativi  al   trattamento   economico,   compresi   quelli
          accessori, restano a carico degli enti di provenienza. 
                6. Al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente: 
                «Art. 46 (Aree funzionali). -  1.  Il  Ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni e i  compiti  di  spettanza
          statale nelle seguenti aree funzionali: 
                  a) politiche sociali,  di  inclusione,  coesione  e
          protezione sociale; terzo settore; politiche per  i  flussi
          migratori per motivi di lavoro e politiche per l'inclusione
          dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo  con  gli
          organismi  europei  e  internazionali,  nelle  materie   di
          competenza; 
                  b) politiche del lavoro e per l'occupazione,  anche
          in ottica di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei
          rapporti di lavoro e tutela dei  lavoratori;  tutela  della
          salute e della sicurezza nei luoghi di  lavoro;  mediazione
          per la soluzione  di  controversie  collettive  di  lavoro;
          rappresentativita'  sindacale;  politiche  previdenziali  e
          assicurative; coordinamento e raccordo  con  gli  organismi
          europei e internazionali, nelle materie di competenza; 
                  c)  amministrazione  generale;  servizi  comuni   e
          indivisibili; affari generali e attivita' di  gestione  del
          personale;  programmazione  generale  del  fabbisogno   del
          Ministero e coordinamento delle  attivita'  in  materia  di
          reclutamento  del  personale;  rappresentanza  della  parte
          pubblica nei  rapporti  sindacali;  tenuta  e  gestione  di
          banche dati, delle piattaforme e dei  sistemi  informatici;
          acquisti centralizzati e gestione logistica;  coordinamento
          della comunicazione istituzionale;  attivita'  di  analisi,
          ricerca  e  studio  sulle  attivita'  di   competenza   del
          Ministero;  coordinamento  e  raccordo  con  gli  organismi
          europei e internazionali, nelle materie di competenza. 
                2.  Il  Ministero  svolge,  altresi',  i  compiti  di
          vigilanza su enti e attivita' previsti  dalla  legislazione
          vigente e assicura il coordinamento  e  la  gestione  delle
          risorse e  programmi  a  valere  sul  bilancio  dell'Unione
          europea o a questo complementari.»; 
                  b) all'articolo 47, il comma 1  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                    «1. Il Ministero  si  articola  in  dipartimenti,
          disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il  numero  dei
          dipartimenti  non  puo'  essere   superiore   a   tre,   in
          riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46,  e
          il numero delle posizioni di livello dirigenziale  generale
          non puo' essere superiore a quindici, ivi compresi  i  capi
          dei dipartimenti. All'individuazione  e  all'organizzazione
          dei dipartimenti e delle  direzioni  generali  si  provvede
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative.». 
                6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge  22
          aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2023, n. 74,  dopo  la  lettera  b-bis)  e'
          aggiunta la seguente: 
                  «b-ter) il Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali   e'   autorizzato   ad   avviare   procedure    di
          reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove
          scritta   e   orale,   per   l'assunzione   del   personale
          appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella  B
          dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le
          procedure di reclutamento di cui al primo  periodo  possono
          essere  finalizzate  anche  al  reclutamento  di  personale
          dell'area  dei   funzionari   a   valere   sulle   facolta'
          assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con
          competenze in materia di igiene e sicurezza sui  luoghi  di
          lavoro,  prevenzione  e  riduzione  delle   condizioni   di
          bisogno, analisi e valutazione delle politiche del  lavoro,
          gestione  dei  fondi  strutturali  e  della  capacita'   di
          investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e
          contrattualistica pubblica. Ferme restando,  a  parita'  di
          requisiti, le riserve previste dalla legge 12  marzo  1999,
          n.  68,  il  bando  puo'  prevedere  l'attribuzione  di  un
          punteggio doppio per il  titolo  di  studio  richiesto  per
          l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato  conseguito
          non oltre cinque anni prima del  termine  previsto  per  la
          presentazione  della   domanda   di   partecipazione   alla
          procedura di reclutamento, e,  in  ogni  caso,  un'adeguata
          valorizzazione della specifica professionalita' maturata da
          soggetti di elevata specializzazione  tecnica  che  abbiano
          svolto attivita' presso il Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali». 
                6-ter. Il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali  e'  autorizzato,  per  il  biennio  2024-2025,   a
          reclutare, con corrispondente  incremento  della  dotazione
          organica, con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          indeterminato, un contingente di sei dirigenti  di  seconda
          fascia  mediante  l'indizione  di   procedure   concorsuali
          pubbliche o anche  attraverso  lo  scorrimento  di  vigenti
          graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti  dal
          presente comma, pari  a  819.509  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2024,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione delle proiezioni  dello  stanziamento  del  fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2023-2025, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2023,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali. 
                7. A decorrere dalla data di soppressione dell'ANPAL,
          determinata ai sensi del comma 1, la societa' ANPAL Servizi
          S.p.a. assume la denominazione di «Sviluppo  Lavoro  Italia
          S.p.A.» e tutte le  disposizioni  normative  riferite  alla
          societa' ANPAL Servizi S.p.a.  devono  intendersi  riferite
          alla suddetta societa'. 
                8. La  societa'  Sviluppo  Lavoro  Italia  S.p.A.  e'
          soggetto  in  house  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali. 
                9. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          esercita in via  esclusiva  la  vigilanza  e  il  controllo
          analogo sulla societa' Sviluppo Lavoro  Italia  S.p.A.  Gli
          indirizzi di carattere generale sono definiti  e  approvati
          dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281. 
                10. Il consiglio di amministrazione della societa' e'
          composto  da  cinque  membri,  di  cui  tre,  compreso   il
          Presidente,  nominati  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, uno nominato dal Ministro  dell'economia
          e delle  finanze  e  uno  nominato  su  designazione  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.
          Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                11. La societa' si avvale, altresi', di  un  comitato
          consultivo  strategico  composto  di   dieci   membri,   in
          rappresentanza delle parti sociali piu' rappresentative. Il
          comitato e' presieduto  dal  presidente  del  consiglio  di
          amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e  i  suoi
          componenti  non  hanno  diritto  a  compensi,  gettoni   di
          presenza, rimborsi di spesa o  altri  emolumenti,  comunque
          denominati. 
                12. Le regioni e le  province  autonome,  nell'ambito
          delle proprie competenze  costituzionali  e  delle  risorse
          disponibili  a   legislazione   vigente,   favoriscono   la
          collaborazione  e  ogni  forma  utile  di  integrazione  su
          programmi definiti di attivita', tra la societa' e i propri
          uffici e le strutture di promozione  dell'occupazione,  dei
          servizi e delle politiche attive del lavoro. 
                13. Lo statuto della societa' e'  corrispondentemente
          adeguato entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto. 
                14. All'articolo 46, comma 4,  del  decreto-legge  25
          maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «e  dell'ANPAL»  e
          le parole: «, sentita l'ANPAL» sono soppresse. 
                15. Al fine  di  garantire  il  raggiungimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza (PNRR), all'articolo 6,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 14 settembre  2015,  n.  149,  il  primo  e  il
          secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «A  decorrere
          dal 1° luglio 2023 la dotazione organica  dell'Ispettorato,
          non superiore a  7.846  unita'  ripartite  tra  le  diverse
          qualifiche, dirigenziali e non  dirigenziali,  e'  definita
          con provvedimento del  direttore  dell'Ispettorato,  previa
          approvazione del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e  nei  limiti  delle  dotazioni  finanziarie,  nel
          rispetto di  quanto  previsto  dal  comma  2  del  presente
          articolo e dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165. Nell'ambito della predetta dotazione organica
          sono  ricompresi  un  numero  massimo  di  otto   posizioni
          dirigenziali di livello generale, di cui una  da  conferire
          ai  sensi  dell'articolo  19,   comma   10,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  ottantasei  posizioni
          dirigenziali di livello non generale.». 
                16. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          provvedimento  di  cui  al  comma  15  sono   abrogate   le
          disposizioni del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri  23  febbraio  2016,  recante  «Disposizioni   per
          l'organizzazione delle risorse umane e strumentali  per  il
          funzionamento  dell'Ispettorato»,  incompatibili   con   il
          medesimo provvedimento. 
                16-bis. All'articolo 19, comma 1,  del  decreto-legge
          22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: «del personale  del
          comparto ministeri» sono sostituite  dalle  seguenti:  «del
          personale dei Ministeri, dell'Agenzia  nazionale  politiche
          attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale  del  lavoro
          dall'anno 2023». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riportano gli articoli 4, 14, 19 e 23 del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 106 del 9.05.2001: 
                «Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo.  Funzioni
          e responsabilita'). - 1. Gli organi di  governo  esercitano
          le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
          gli obiettivi ed i programmi da attuare  ed  adottando  gli
          altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni,  e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa e della gestione agli  indirizzi  impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare: 
                  a) le decisioni in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo; 
                  b) la definizione di obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione; 
                  c) la individuazione delle risorse umane, materiali
          ed  economico-finanziarie   da   destinare   alle   diverse
          finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di  livello
          dirigenziale generale; 
                  d) la definizione dei criteri generali  in  materia
          di  ausili  finanziari  a  terzi  e  di  determinazione  di
          tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
                  e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
          attribuiti da specifiche disposizioni; 
                  f)  le   richieste   di   pareri   alle   autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
                  g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 
                2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e
          provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli  atti  che
          impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la
          gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante
          autonomi poteri di spesa di  organizzazione  delle  risorse
          umane, strumentali e di controllo. Essi  sono  responsabili
          in  via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,   della
          gestione e dei relativi risultati. 
                3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
          possono essere derogate soltanto espressamente e  ad  opera
          di specifiche disposizioni legislative. 
                4. Le  amministrazioni  pubbliche  i  cui  organi  di
          vertice non siano direttamente o indirettamente espressione
          di rappresentanza politica, adeguano i  propri  ordinamenti
          al principio della distinzione tra indirizzo  e  controllo,
          da un lato, e attuazione  e  gestione  dall'altro.  A  tali
          amministrazioni e' fatto divieto  di  istituire  uffici  di
          diretta  collaborazione,  posti  alle  dirette   dipendenze
          dell'organo di vertice dell'ente». 
                «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14
          del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8
          del d. lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del  d.  lgs.
          n.80 del 1998). - 1. Il Ministro esercita  le  funzioni  di
          cui all'articolo 4, comma 1. 
                A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro
          dieci giorni dalla pubblicazione della legge  di  bilancio,
          anche sulla  base  delle  proposte  dei  dirigenti  di  cui
          all'articolo 16: 
                  a)  definisce   obiettivi,   priorita',   piani   e
          programmi da attuare  ed  emana  le  conseguenti  direttive
          generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione; 
                  b) effettua, ai fini' dell'adempimento dei  compiti
          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive   amministrazioni   delle   risorse    di    cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente  decreto,
          ivi comprese quelle  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
          legislativo  7  agosto   1997,   n.   279,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle  risorse
          necessarie per il funzionamento  degli  uffici  di  cui  al
          comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
          modalita'  previste  dal  medesimo  decreto  legislativo  7
          agosto  1997,  n.   279,   tenendo   altresi'   conto   dei
          procedimenti e subprocedimenti  attribuiti  ed  adotta  gli
          altri provvedimenti ivi previsti. 
                2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  comma  1
          il Ministro si avvale di uffici di diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
          nei limiti stabiliti dallo stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi
          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i
          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della  legge
          15 maggio 1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento  si
          provvede  al  riordino  delle  segreterie  particolari  dei
          Sottosegretari di Stato. 
                Con  decreto  adottato  dall'autorita'   di   governo
          competente, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e' determinato, in attuazione  dell'articolo
          12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997,  n.  59,
          senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
          contratti collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad  una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio, da corrispondere mensilmente,  a  fronte  delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli uffici dei Ministri e  dei  Sottosegretari  di  Stato.
          Tale trattamento, consistente in un  unico  emolumento,  e'
          sostitutivo dei compensi per il lavoro  straordinario,  per
          la  produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'   della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del regolamento di cui al presente comma sono  abrogate  le
          norme del regio decreto- legge 10 luglio 1924, n.  1100,  e
          successive modificazioni ed  integrazioni,  ed  ogni  altra
          norma riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina  dei
          gabinetti dei Ministri e delle segreterie  particolari  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 
                3.  Il  Ministro  non   puo'   revocare,   riformare,
          riservare  o  avocare   a   se'   o   altrimenti   adottare
          provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.  In  caso
          di inerzia o ritardo il Ministro puo'  fissare  un  termine
          perentorio entro il quale il dirigente  deve  adottare  gli
          atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia  permanga,  o  in
          caso di grave  inosservanza  delle  direttive  generali  da
          parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio
          per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare,  salvi
          i casi di urgenza previa contestazione, un  commissario  ad
          acta, dando comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei
          ministri del relativo  provvedimento.  Resta  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge  23
          agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 6 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   e
          dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta  salvo  il  potere  di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.». 
                «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).  -  1.
          Ai fini del conferimento di ciascun  incarico  di  funzione
          dirigenziale si tiene conto, in  relazione  alla  natura  e
          alle caratteristiche degli  obiettivi  prefissati  ed  alla
          complessita' della struttura interessata, delle  attitudini
          e delle capacita' professionali del singolo dirigente,  dei
          risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione  di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 
                1-bis.  L'amministrazione  rende  conoscibili,  anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
                1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali  possono  essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 
                2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
                3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
                4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
                4-bis. I criteri di conferimento degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
                5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
                5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  I   suddetti   limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
                5-ter. I criteri di conferimento degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
                6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
                6-bis. Fermo restando il contingente complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
                6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 
                6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
          8 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il  numero
          complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del  comma
          6  e'  elevato  rispettivamente  al  20  per  cento   della
          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima
          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione
          che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al  comma
          6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica  di
          ricercatore o tecnologo previa selezione interna  volta  ad
          accertare il possesso di comprovata esperienza  pluriennale
          e  specifica  professionalita'  da   parte   dei   soggetti
          interessati   nelle    materie    oggetto    dell'incarico,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
                7. 
                8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
                9. Degli incarichi di cui ai commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
                10.  I  dirigenti  ai  quali  non  sia  affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
                11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
                12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma  1,
          il conferimento degli incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
                12-bis.  Le  disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi». 
                «Art.  23  (Ruolo  dei  dirigenti).  -  1.  In   ogni
          amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola  nella
          prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono  definite
          apposite  sezioni  in  modo  da  garantire   la   eventuale
          specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono
          reclutati  attraverso  i  meccanismi  di  accesso  di   cui
          all'articolo  28.  I   dirigenti   della   seconda   fascia
          transitano nella prima qualora abbiano ricoperto  incarichi
          di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti,
          in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo  19,
          comma 11, per un periodo pari almeno a  cinque  anni  senza
          essere incorsi nelle misure previste dall'articolo  21  per
          le ipotesi di responsabilita' dirigenziale, nei limiti  dei
          posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la
          prima disponibilita' di posto utile,  tenuto  conto,  quale
          criterio di precedenza ai fini del transito, della data  di
          maturazione del requisito dei cinque anni e, a  parita'  di
          data  di  maturazione,  della  maggiore  anzianita'   nella
          qualifica dirigenziale. 2. E' assicurata la  mobilita'  dei
          dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in  base  all'
          articolo 30 del presente decreto.  I  contratti  o  accordi
          collettivi  nazionali  disciplinano,  secondo  il  criterio
          della continuita' dei rapporti e  privilegiando  la  libera
          scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti
          e alla mobilita' in generale in ordine al mantenimento  del
          rapporto  assicurativo  con  l'ente   di   previdenza,   al
          trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico  legato
          all'anzianita'  di  servizio  e  al  fondo  di   previdenza
          complementare. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica cura  una  banca  dati
          informatica contenente  i  dati  relativi  ai  ruoli  delle
          amministrazioni dello Stato».