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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2023, n. 195

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. (23G00202)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/01/2024
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Testo in vigore dal: 3-1-2024
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 17; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  e,  in
particolare, l'articolo 7; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni»  e,  in
particolare, gli articoli 14 e 14-bis; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  2014,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri, e, in particolare, l'articolo 6-bis, comma 2, con il quale
e' stato sostituito il comma 1 dell'articolo 47-quater,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevedendo che il Ministero della
salute si articola in 4 dipartimenti,  disciplinati  ai  sensi  degli
articoli 4 e 5 del medesimo decreto  legislativo,  e  che  il  numero
degli uffici dirigenziali generali e' pari a 12; 
  Visto l'articolo 13, del medesimo decreto-legge 11  novembre  2022,
n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16  dicembre  2022,
n. 2014, a tenore del quale «al fine di semplificare e accelerare  le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri,  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto  fino  al  30  ottobre  2023,  i   regolamenti   di
organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  competente,  di
concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto  il  parere
del Consiglio di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013,
n. 138, recante il Regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  di
diretta collaborazione del Ministro  della  salute  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma  dell'articolo
14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Visto l'articolo 6-bis, comma  3,  del  decreto-legge  11  novembre
2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge  16  dicembre
2022, n. 2014, a tenore del quale  «fino  alla  data  di  entrata  in
vigore dei  regolamenti  di  organizzazione,  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 13 del presente decreto, sono fatti salvi i regolamenti
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre  2013,
n. 138, e al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59». 
  Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
per il tramite della trasmissione dello schema di regolamento in data
7 settembre 2023; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 7 settembre 2023; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2023; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 ottobre 2023; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri per la pubblica  amministrazione  e  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Ministro, sottosegretari e uffici 
               di diretta collaborazione del Ministro 
 
  1. Il Ministro della salute, di seguito denominato  «Ministro»,  e'
l'organo di direzione politica del Ministero della salute, di seguito
denominato  «Ministero»,  e  avvalendosi  degli  uffici  di   diretta
collaborazione,  ne  determina  gli  indirizzi   e   gli   obiettivi,
verificando la rispondenza ai medesimi dei  risultati  e  dei  metodi
dell'azione amministrativa e della gestione, ai sensi degli  articoli
4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e  svolgono  le
funzioni e i compiti loro delegati dal Ministro con proprio  decreto,
ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  3. Gli uffici  di  diretta  collaborazione  esplicano  funzioni  di
supporto alla azione del Ministro e di raccordo tra questa  e  quella
delle  strutture  della  Amministrazione,  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165. 
  4. Sono uffici di diretta collaborazione: 
    a) l'ufficio di Gabinetto; 
    b) la segreteria del Ministro; 
    c) la segreteria tecnica del Ministro; 
    d) l'ufficio legislativo; 
    e) l'ufficio stampa; 
    f) le segreterie dei Sottosegretari di Stato. 
  5.  Alle  dirette  dipendenze   del   Ministro   possono   operare,
nell'ambito del contingente di cui all'articolo  8,  comma  1,  primo
periodo, e nei limiti degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio,  i
cinque consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1,  secondo
periodo, i quindici consulenti ed  esperti  di  cui  all'articolo  8,
comma 2, primo periodo, e i due consiglieri di cui ai commi 6 e 7 del
presente articolo. Possono, inoltre, essere  nominati  fino  a  dieci
esperti e consulenti a titolo gratuito, come  previsto  dall'articolo
8, comma 2, secondo periodo. 
  6. Il consigliere del Ministro per gli affari giuridici  e'  scelto
fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili,  avvocati  dello
Stato, consiglieri parlamentari nonche' fra  professori  universitari
di ruolo di prima  fascia  dell'area  delle  scienze  giuridiche,  in
possesso  di  adeguate  capacita'  ed  esperienza  nel  campo   della
consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa.  Per
lo svolgimento delle sue funzioni il consigliere del Ministro per gli
affari giuridici si avvale dell'ufficio legislativo, d'intesa con  il
suo capo. 
  7. Il consigliere diplomatico,  scelto  d'intesa  con  il  Ministro
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale  fra  i
funzionari della  carriera  diplomatica  di  grado  non  inferiore  a
consigliere di legazione, assiste il  Ministro  nelle  iniziative  in
campo internazionale e  comunitario  in  raccordo  con  i  competenti
uffici del Ministero. 
  8. I titolari degli uffici di  diretta  collaborazione  di  cui  al
comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) sono nominati dal Ministro, con
proprio decreto, per la durata massima  del  mandato  governativo,  e
possono essere da questi revocati dall'incarico in qualsiasi momento.
I capi delle segreterie di cui al comma 4, lettera f), sono  nominati
su proposta dei Sottosegretari di  Stato  e  sono  scelti  anche  fra
estranei alla pubblica amministrazione  sulla  base  di  un  rapporto
fiduciario. 
  9. Per lo svolgimento degli incarichi  istituzionali  delegati  dal
Ministro, i Sottosegretari di Stato  si  avvalgono  degli  uffici  di
Gabinetto e legislativo. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. Per gli  atti  dell'Unione
          europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1998,  n.
          214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei  decreti  legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e) 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          elle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta l'articolo 7 del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300  recante  «Riforma  dell'organizzazione
          del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15  marzo
          1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
          1999, n. 203, S.O: 
              «Art.  7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          ministro). - 1.  La  costituzione  e  la  disciplina  degli
          uffici  di  diretta  collaborazione   del   ministro,   per
          l'esercizio  delle  funzioni  ad  esso   attribuite   dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29   e   successive    modificazioni    ed    integrazioni,
          l'assegnazione di personale a tali  uffici  e  il  relativo
          trattamento  economico,  il   riordino   delle   segreterie
          particolari dei  sottosegretari  di  Stato,  sono  regolati
          dall'articolo  14,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29. 
              2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14,  comma
          2, del decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  si
          attengono, tra l'altro,  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              a) attribuzione dei compiti di  diretta  collaborazione
          secondo criteri  che  consentano  l'efficace  e  funzionale
          svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi,  di
          elaborazione delle politiche  pubbliche  e  di  valutazione
          della relativa attuazione e  delle  connesse  attivita'  di
          comunicazione, nel rispetto del  principio  di  distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; 
              b)   assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti   ai   centri   di   responsabilita',   ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto  1997,  n.
          279,  anche  in  funzione  della  verifica  della  gestione
          effettuata dagli appositi uffici, nonche'  del  compito  di
          promozione e sviluppo dei sistemi informativi; 
              c) organizzazione degli uffici  preposti  al  controllo
          interno di diretta collaborazione con il ministro,  secondo
          le disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino  e
          potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio  e
          valutazione dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati
          dell'attivita' svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  in
          modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento  dei
          compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso  la
          provvista di adeguati  mezzi  finanziari,  organizzativi  e
          personali; 
              d) organizzazione del settore giuridico-legislativo  in
          modo da assicurare: il raccordo permanente con  l'attivita'
          normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi
          del Governo  garantendo  la  valutazione  dei  costi  della
          regolazione,  la   qualita'   del   linguaggio   normativo,
          l'applicabilita' delle norme introdotte, lo  snellimento  e
          la semplificazione della normativa, la  cura  dei  rapporti
          con gli  altri  organi  costituzionali,  con  le  autorita'
          indipendenti e con il Consiglio di Stato; 
              e) attribuzione dell'incarico di Capo degli  uffici  di
          cui   al   comma   1    ad    esperti,    anche    estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.» 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193,
          reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e  strumenti
          di monitoraggio e valutazione dei costi, dei  rendimenti  e
          dei risultati dell'attivita' svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'articolo 11 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          S.O., reca: «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». 
              - Si riportano gli articoli 14  e  14-bis  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  recante:  «Attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  ottobre  2009,  n.
          254, S.O.: 
              «Art. 14 (Organismo indipendente di  valutazione  della
          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di
          valutazione  della  performance.  Il   Dipartimento   della
          funzione  pubblica  assicura  la  corretta  istituzione   e
          composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 
              2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi
          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,
          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo  n.
          286 del  1999,  e  riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
              2-bis. L'Organismo indipendente  di  valutazione  della
          performance e' costituito, di norma,  in  forma  collegiale
          con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
          definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
          possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 
              2-ter.  Il   Dipartimento   della   funzione   pubblica
          individua i casi in cui sono istituiti Organismi  in  forma
          associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 
              3. 
              4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance: 
              a) monitora il funzionamento  complessivo  del  sistema
          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei
          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo
          stato   dello   stesso,   anche   formulando   proposte   e
          raccomandazioni ai vertici amministrativi; 
              b) comunica tempestivamente le  criticita'  riscontrate
          ai competenti organi interni di Governo ed amministrazione,
          nonche' alla  Corte  dei  conti  e  al  Dipartimento  della
          funzione pubblica; 
              c)  valida  la  Relazione  sulla  performance  di   cui
          all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta  in
          forma sintetica, chiara  e  di  immediata  comprensione  ai
          cittadini e agli altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la
          visibilita'   attraverso   la   pubblicazione   sul    sito
          istituzionale dell'amministrazione; 
              d)  garantisce   la   correttezza   dei   processi   di
          misurazione e valutazione con particolare riferimento  alla
          significativa   differenziazione   dei   giudizi   di   cui
          all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche'  dell'utilizzo
          dei premi di cui al titolo III, secondo quanto previsto dal
          presente decreto, dai contratti collettivi  nazionali,  dai
          contratti    integrativi,    dai    regolamenti     interni
          all'amministrazione,  nel   rispetto   del   principio   di
          valorizzazione del merito e della professionalita'; 
              e) propone, sulla base del sistema di cui  all'articolo
          7,  all'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo,  la
          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e
          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al titolo III; 
              f) e' responsabile della  corretta  applicazione  delle
          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti
          predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica  sulla
          base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19,  comma
          10, del decreto-legge n. 90 del 2014; 
              g) promuove e  attesta  l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
              h)  verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche   di
          promozione delle pari opportunita'. 
              4-bis.  Gli  Organismi  indipendenti   di   valutazione
          esercitano i compiti di cui al comma 4 e,  in  particolare,
          procedono   alla   validazione   della   Relazione    sulla
          performance, tenendo conto  anche  delle  risultanze  delle
          valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini
          o degli altri utenti finali per le attivita'  e  i  servizi
          rivolti, nonche',  ove  presenti,  dei  risultati  prodotti
          dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di  valutazione
          e dalle analisi condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla
          rete nazionale per  la  valutazione  delle  amministrazioni
          pubbliche,  di  cui  al  decreto  emanato   in   attuazione
          dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del  2014,  e  dei
          dati e  delle  elaborazioni  forniti  dall'amministrazione,
          secondo  le  modalita'  indicate   nel   sistema   di   cui
          all'articolo 7. 
              4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
          l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a  tutti
          gli atti  e  documenti  in  possesso  dell'amministrazione,
          utili all'espletamento dei  propri  compiti,  nel  rispetto
          della  disciplina  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali.  Tale  accesso  e'  garantito   senza   ritardo.
          L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti  i  sistemi
          informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di
          controllo di gestione, e puo' accedere  a  tutti  i  luoghi
          all'interno dell'amministrazione, al fine  di  svolgere  le
          verifiche   necessarie   all'espletamento   delle   proprie
          funzioni, potendo agire anche  in  collaborazione  con  gli
          organismi di  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile dell'amministrazione. Nel caso  di  riscontro  di
          gravi   irregolarita',    l'Organismo    indipendente    di
          valutazione  effettua  ogni  opportuna  segnalazione   agli
          organi competenti. 
              5. 
              6. La validazione della Relazione sulla performance  di
          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per
          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al
          titolo III. 
              7. 
              8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  i  dipendenti
          dell'amministrazione  interessata  o   tra   soggetti   che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
              9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
              10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente
          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle
          amministrazioni pubbliche. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.». 
              «Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti
          degli OIV). - 1. Il Dipartimento  della  funzione  pubblica
          tiene e aggiorna l'Elenco nazionale  dei  componenti  degli
          Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalita'
          indicate nel decreto adottato ai  sensi  dell'articolo  19,
          comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014. 
              2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione
          e'      effettuata      dall'organo      di       indirizzo
          politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui
          al comma 1, previa procedura selettiva pubblica avvalendosi
          del Portale del reclutamento di cui all'articolo  3,  comma
          7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. 
              3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo
          indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una
          sola  volta  presso  la  stessa   amministrazione,   previa
          procedura selettiva pubblica. 
              4. L'iscrizione  all'Elenco  nazionale  dei  componenti
          degli Organismi indipendenti di valutazione  avviene  sulla
          base di criteri selettivi che favoriscono il  merito  e  le
          conoscenze  specialistiche,  nel  rispetto   di   requisiti
          generali, di integrita'  e  di  competenza  individuati  ai
          sensi del comma 1. 
              5. Con le modalita' di cui al comma 1,  sono  stabiliti
          gli obblighi di aggiornamento  professionale  e  formazione
          continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale
          dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione. 
              6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi
          indipendenti  di  valutazione  sono  nulli   in   caso   di
          inosservanza delle  modalita'  e  dei  requisiti  stabiliti
          dall'articolo 14 e dal presente articolo.  Il  Dipartimento
          della  funzione  pubblica  segnala   alle   amministrazioni
          interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.». 
              - Si riportano gli articoli 6-bis, commi 2 e 3 e 13 del
          decreto-legge   11   novembre   2022,   n.   173,   recante
          «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni,
          dalla legge 16 dicembre 2022,  n.  204»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2022, n. 264: 
              «Art. 6-bis (Ministero della salute) - Omissis 
              2. Il  comma  1  dell'articolo  47-quater  del  decreto
          legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «1. Il Ministero si articola in  quattro  dipartimenti,
          disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero degli
          "uffici dirigenziali generali e' pari a 12". 
              3. Fino alla data di entrata in vigore dei  regolamenti
          di organizzazione, da adottare ai  sensi  dell'articolo  13
          del presente decreto, sono fatti salvi i regolamenti di cui
          al decreto del Presidente  della  Repubblica  17  settembre
          2013, n. 138, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri 11 febbraio 2014, n. 59. 
              Omissis.» 
              «Art.  13  (Procedure  per  la   riorganizzazione   dei
          Ministeri). - 1. Al fine di semplificare  e  accelerare  le
          procedure per la riorganizzazione di tutti i  Ministeri,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
          regolamenti di organizzazione dei Ministeri  sono  adottati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti  e'  richiesto
          il parere del Consiglio di Stato.» 
              - Si riporta l'articolo 47-quater, comma 1, del decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  recante:  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: 
              «Art.  47-quater  (Ordinamento).  -  Il  Ministero   si
          articola in quattro  dipartimenti,  disciplinati  ai  sensi
          degli articoli 4 e 5. Il numero degli "uffici  dirigenziali
          generali e' pari a 12."». 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre
          2013,  n.  138,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          dicembre 2013, n. 294, reca: «Regolamento di organizzazione
          degli uffici di diretta collaborazione del  Ministro  della
          salute e dell'Organismo indipendente di  valutazione  della
          performance,  a  norma   dell'articolo   14   del   decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riportano  gli  articoli  4  e  14  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
                «Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo.  Funzioni
          e responsabilita'). - 1. Gli organi di  Governo  esercitano
          le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
          gli obiettivi ed i programmi da attuare  ed  adottando  gli
          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa e della gestione agli  indirizzi  impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare: 
                  a) le decisioni in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo; 
                  b) la definizione di obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione; 
                  c) la individuazione delle risorse umane, materiali
          ed  economico-finanziarie   da   destinare   alle   diverse
          finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di  livello
          dirigenziale generale; 
                  d) la definizione dei criteri generali  in  materia
          di  ausili  finanziari  a  terzi  e  di  determinazione  di
          tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
                  e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
          attribuiti da specifiche disposizioni; 
                  f)  le   richieste   di   pareri   alle   autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
                  g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 
                2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e
          provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli  atti  che
          impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la
          gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante
          autonomi poteri di spesa, di organizzazione  delle  risorse
          umane, strumentali e di controllo. Essi  sono  responsabili
          in  via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,   della
          gestione e dei relativi risultati. 
                3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
          possono essere derogate soltanto espressamente e  ad  opera
          di specifiche disposizioni legislative. 
                4. Le  amministrazioni  pubbliche  i  cui  organi  di
          vertice non siano direttamente o indirettamente espressione
          di rappresentanza politica, adeguano i  propri  ordinamenti
          al principio della distinzione tra indirizzo  e  controllo,
          da un lato, e attuazione  e  gestione  dall'altro.  A  tali
          amministrazioni e' fatto divieto  di  istituire  uffici  di
          diretta  collaborazione,  posti  alle  dirette   dipendenze
          dell'organo di vertice dell'ente.». 
                «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4,  comma
          1. A tal fine periodicamente, e comunque  ogni  anno  entro
          dieci giorni dalla pubblicazione della legge  di  bilancio,
          anche sulla  base  delle  proposte  dei  dirigenti  di  cui
          all'articolo 16: 
                  a)  definisce   obiettivi,   priorita',   piani   e
          programmi da attuare  ed  emana  le  conseguenti  direttive
          generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione; 
                  b) effettua, ai fini dell'adempimento  dei  compiti
          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive   amministrazioni   delle   risorse    di    cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente  decreto,
          ivi comprese quelle  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
          legislativo  7  agosto   1997,   n.   279,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle  risorse
          necessarie per il funzionamento  degli  uffici  di  cui  al
          comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
          modalita'  previste  dal  medesimo  decreto  legislativo  7
          agosto  1997,  n.   279,   tenendo   altresi'   conto   dei
          procedimenti e subprocedimenti  attribuiti  ed  adotta  gli
          altri provvedimenti ivi previsti. 
                2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  comma  1
          il Ministro si avvale di uffici di diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
          nei limiti stabiliti dallo stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi
          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i
          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della  legge
          15 maggio 1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento  si
          provvede  al  riordino  delle  segreterie  particolari  dei
          Sottosegretari   di    Stato.    Con    decreto    adottato
          dall'autorita' di Governo competente, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato,  in
          attuazione dell'articolo 12,  comma  1,  lettera  n)  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa  e,  per
          il  personale   disciplinato   dai   contratti   collettivi
          nazionali di  lavoro,  fino  ad  una  specifica  disciplina
          contrattuale,  il  trattamento  economico  accessorio,   da
          corrispondere mensilmente, a fronte delle  responsabilita',
          degli obblighi di  reperibilita'  e  di  disponibilita'  ad
          orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli  uffici  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.  Tale  trattamento,
          consistente in un  unico  emolumento,  e'  sostitutivo  dei
          compensi per il lavoro straordinario, per la  produttivita'
          collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
          Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento  di  cui
          al  presente  comma  sono  abrogate  le  norme  del   regio
          decreto-legge  10  luglio  1924,  n.  1100,  e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  ed   ogni   altra   norma
          riguardante la costituzione e la disciplina  dei  gabinetti
          dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri  e
          dei Sottosegretari di Stato. 
                3.  Il  Ministro  non   puo'   revocare,   riformare,
          riservare  o  avocare   a   se'   o   altrimenti   adottare
          provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.  In  caso
          di inerzia o ritardo il Ministro puo'  fissare  un  termine
          perentorio entro il quale il dirigente  deve  adottare  gli
          atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia  permanga,  o  in
          caso di grave  inosservanza  delle  direttive  generali  da
          parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio
          per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare,  salvi
          i casi di urgenza previa contestazione, un  commissario  ad
          acta, dando comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei
          ministri del relativo  provvedimento.  Resta  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge  23
          agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 6 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   e
          dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta  salvo  il  potere  di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.». 
              - Si riporta l'articolo 10 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
                «Art.  10  (Sottosegretari  di   Stato).   -   1.   I
          sottosegretari di  Stato  sono  nominati  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro che  il
          sottosegretario  e'  chiamato  a  coadiuvare,  sentito   il
          Consiglio dei ministri. 
                2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari  di
          Stato prestano giuramento nelle  mani  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri con la formula di  cui  all'articolo
          1. 
                3. I sottosegretari di Stato coadiuvano  il  Ministro
          ed esercitano  i  compiti  ad  essi  delegati  con  decreto
          ministeriale pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Fermi
          restando  la  responsabilita'  politica  e  i   poteri   di
          indirizzo politico dei Ministri ai sensi  dell'articolo  95
          della Costituzione, a non piu' di dieci Sottosegretari puo'
          essere attribuito il titolo di vice ministro,  se  ad  essi
          sono conferite deleghe  relative  ad  aree  o  progetti  di
          competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di
          piu' direzioni generali. In tale caso la delega,  conferita
          dal Ministro competente, e'  approvata  dal  Consiglio  dei
          ministri, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
                4. I sottosegretari  di  Stato  possono  intervenire,
          quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle  Camere
          e delle Commissioni parlamentari, sostenere la  discussione
          in conformita' alle direttive del Ministro e rispondere  ad
          interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri di cui  al
          comma  3  possono  essere  invitati  dal   Presidente   del
          Consiglio  dei   ministri,   d'intesa   con   il   Ministro
          competente, a partecipare alle  sedute  del  Consiglio  dei
          ministri, senza diritto di voto, per riferire su  argomenti
          e questioni attinenti alla materia loro delegata. 
                5.  Oltre  al  sottosegretario  di   Stato   nominato
          segretario  del  Consiglio  dei  ministri,  possono  essere
          nominati presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          altri sottosegretari  per  lo  svolgimento  di  determinati
          compiti  e  servizi.  La  legge   sull'organizzazione   dei
          Ministeri  determina  il  numero  e  le  attribuzioni   dei
          sottosegretari. Entro tali  limiti  i  sottosegretari  sono
          assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed  ai
          Ministeri.».