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DECRETO LEGISLATIVO 18 ottobre 2023, n. 153

Attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento. (23G00160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/2023
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vigente al 14/05/2024
Testo in vigore dal: 18-11-2023
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,  e,  in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione  europea  2019-2020»,
e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numero 38); 
  Vista la direttiva (UE) 2020/284 del  Consiglio,  del  18  febbraio
2020, che modifica  la  direttiva  2006/112/CE  per  quanto  riguarda
l'introduzione di taluni obblighi per  i  prestatori  di  servizi  di
pagamento; 
  Visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7  ottobre
2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla  lotta  contro
la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/283 del Consiglio, del  18  febbraio
2020, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del
7 ottobre 2010, relativo  alla  cooperazione  amministrativa  e  alla
lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in
relazione  al  trattamento  dei  dati  personali   da   parte   delle
istituzioni, degli organi  e  degli  organismi  dell'Unione  e  sulla
libera circolazione dei dati,  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/2366  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno,  che
modifica le direttive  2002/65/CE,  2009/110/CE  e  2013/36/UE  e  il
regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i  requisiti  tecnici  e
commerciali per i bonifici e gli  addebiti  diretti  in  euro  e  che
modifica il regolamento (CE) n. 924/2009; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2007/64/CE,  relativa  ai  servizi  di
pagamento nel  mercato  interno,  recante  modifica  delle  direttive
97/7/CE,  2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e  che   abroga   la
direttiva 97/5/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.  218,  recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa  ai  servizi  di
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive  2002/65/CE,
2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga
la  direttiva  2007/64/CE,  nonche'  adeguamento  delle  disposizioni
interne al regolamento (UE) n.  751/2015  relativo  alle  commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta»; 
  Visto il decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,  recante
«Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia  di  imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei  tributi
e, in particolare gli articoli 9 e  10  concernenti,  rispettivamente
"Violazioni degli obblighi relativi alla contabilita'" e  "Violazione
degli obblighi degli operatori finanziari"»; 
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.   427,   recante
«Armonizzazione delle disposizioni in materia di  imposte  sugli  oli
minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e  in  materia  di  IVA  con  quelle  recate  da  direttive   CEE   e
modificazioni   conseguenti   a   detta    armonizzazione,    nonche'
disposizioni concernenti la  disciplina  dei  Centri  autorizzati  di
assistenza  fiscale,  le   procedure   dei   rimborsi   di   imposta,
l'esclusione dall'ILOR dei  redditi  di  impresa  fino  all'ammontare
corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il
1993 di un'imposta erariale straordinaria su  taluni  beni  ed  altre
disposizioni tributarie»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante «Istituzione e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 luglio 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 ottobre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con il Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e il Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
                            1972, n. 633 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, dopo il Titolo II, e' inserito il seguente: 
    «Titolo II-bis (Obblighi generali dei prestatori  di  servizi  di
pagamento). - Art. 40-bis (Definizioni). - 1. Ai  fini  del  presente
titolo si applicano le definizioni seguenti: 
      a) "prestatore di servizi di pagamento": una delle categorie di
prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo  1,  comma  1,
lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
      b) "servizio di pagamento": una delle attivita' commerciali  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11; 
      c) "operazione di pagamento": l'attivita', posta in essere  dal
pagatore o dal  beneficiario,  di  versare,  trasferire  o  prelevare
fondi,  indipendentemente  da  eventuali  obblighi  sottostanti   tra
pagatore e beneficiario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  c),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
      d) "pagatore": il soggetto titolare di un conto di pagamento  a
valere sul quale viene impartito un ordine di  pagamento  ovvero,  in
mancanza di un conto di pagamento,  il  soggetto  che  impartisce  un
ordine di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e),  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
      e) "beneficiario": il soggetto destinatario dei  fondi  oggetto
dell'operazione di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
f), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
      f) "Stato membro di origine": lo Stato membro di  origine  come
definito dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  g-bis),  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
      g) "Stato membro ospitante": lo  Stato  membro  ospitante  come
definito dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  g-ter),  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
      h) "conto di pagamento": un conto di pagamento  quale  definito
dall'articolo 1, comma 1, lettera  l),  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11; 
      i) "IBAN": l'IBAN quale definito all'articolo 2, punto 15,  del
regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici  e  commerciali
per i bonifici e gli addebiti diretti  in  euro  e  che  modifica  il
regolamento (CE) n. 924/2009; 
      l) "BIC": il BIC quale definito all'articolo 2, punto  16,  del
citato regolamento (UE) n. 260/2012. 
    Art. 40-ter (Obbligo di conservazione delle informazioni relative
ai servizi di pagamento). - 1. I prestatori dei servizi di  pagamento
conservano la documentazione  che  riporta  le  informazioni  di  cui
all'articolo 40-sexies dei beneficiari e dei  pagamenti  relativi  ai
servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni trimestre, al
fine di consentire all'amministrazione finanziaria  di  effettuare  i
controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di  servizi  che
si  considerano  effettuate  nel  territorio  di  uno  Stato   membro
dell'Unione europea allo scopo di conseguire l'obiettivo  di  lottare
contro la frode  in  materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto.  Un
pagamento  si  considera  transfrontaliero  quando   il pagatore   e'
localizzato in uno Stato membro dell'Unione europea e il beneficiario
e' localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o  in
un paese terzo. 
    2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica soltanto se, nel  corso
di un  trimestre  civile,  un  prestatore  di  servizi  di  pagamento
fornisce servizi di pagamento corrispondenti a  piu'  di  venticinque
pagamenti transfrontalieri allo stesso  beneficiario.  Il  numero  di
venticinque  pagamenti  per  trimestre  civile  viene  calcolato   in
relazione ai servizi di pagamento forniti dai prestatori dei  servizi
di pagamento per Stato membro e per identificativo. Nel caso  in  cui
il  beneficiario  possieda  piu'  identificativi,   il   calcolo   e'
effettuato per beneficiario. 
    3. Se i prestatori di servizi  di  pagamento  del  pagatore  e  i
prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono localizzati
all'interno  del  territorio  dell'Unione  europea,  secondo   quanto
risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo, l'obbligo
di cui al comma 1  si  applica  solo  ai  prestatori  di  servizi  di
pagamento del beneficiario. In tali casi i prestatori dei servizi  di
pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere  i  pagamenti
transfrontalieri nel calcolo della soglia dei  venticinque  pagamenti
per trimestre civile, di cui al comma 2. 
    4. La documentazione di cui al  comma  1  e'  conservata  per  un
periodo di tre anni civili a decorrere dalla  fine  dell'anno  civile
corrispondente alla data del pagamento. 
    Art.  40-quater  (Obbligo  di  comunicazione  delle  informazioni
relative ai servizi di pagamento). - 1. I prestatori  di  servizi  di
pagamento per i quali l'Italia e' Stato membro di origine  mettono  a
disposizione  dell'Agenzia  delle   entrate   le   informazioni   sui
beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai
sensi dell'articolo 40-ter, in conformita' e  nei  termini  stabiliti
dall'articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010 del  Consiglio,
del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e  alla
lotta contro la frode  in  materia  d'imposta  sul  valore  aggiunto.
L'obbligo di cui al primo periodo e' assolto anche dai prestatori che
forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi  dallo  Stato
membro di origine, limitatamente  ai  servizi  di  pagamento  in  cui
l'Italia e' Stato membro ospitante. Con provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate sono specificate le modalita' tecniche  di
trasmissione. 
    2. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni acquisite ai
sensi del comma 1 al sistema elettronico centrale di informazioni sui
pagamenti (CESOP), in conformita' all'articolo 24-ter del regolamento
(UE) n. 904/2010. 
    Art. 40-quinquies (Localizzazione del pagatore e del beneficiario
del pagamento).  -  1.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'obbligo  di
conservazione e trasmissione delle informazioni relative  ai  servizi
di pagamento di cui al presente titolo: 
      a) il pagatore si  considera  localizzato  nello  Stato  membro
corrispondente: 
        1) all'IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi
altro identificativo che individui, senza ambiguita', il  pagatore  e
fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo, 
        2) al BIC o ad  altro  codice  identificativo  d'azienda  che
individui, senza ambiguita', il prestatore di  servizi  di  pagamento
che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua localizzazione; 
      b) il beneficiario si considera localizzato nello Stato membro,
nel territorio terzo o nel paese terzo corrispondente: 
        1) all'IBAN del conto  di  pagamento  del  beneficiario  o  a
qualsiasi altro identificativo che individui,  senza  ambiguita',  il
beneficiario e fornisca la sua localizzazione o, in assenza  di  tale
identificativo, 
        2) al BIC o ad  altro  codice  identificativo  d'azienda  che
individui, senza ambiguita', il prestatore di  servizi  di  pagamento
che  agisce  per  conto  del   beneficiario   e   fornisca   la   sua
localizzazione. 
    Art. 40-sexies (Dati  da  conservare).  -  1.  La  documentazione
conservata  ai  sensi  dell'articolo  40-ter  contiene  le   seguenti
informazioni: 
      a)  il  BIC  o  altro  codice  identificativo   d'azienda   che
individui, senza ambiguita', il prestatore di servizi di pagamento; 
      b) il nome o la denominazione commerciale del beneficiario  del
pagamento che figura nella documentazione del prestatore  di  servizi
di pagamento; 
      c) se disponibile, qualsiasi numero di  identificazione  IVA  o
altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario; 
      d) l'IBAN o, se l'IBAN non e' disponibile, altro identificativo
che individui, senza ambiguita', il beneficiario  e  ne  fornisce  la
localizzazione; 
      e) se il beneficiario riceve fondi senza disporre di  un  conto
di pagamento, il BIC o  altro  codice  identificativo  d'azienda  che
individui, senza ambiguita', il prestatore di  servizi  di  pagamento
che  agisce  per  conto   del   beneficiario   e   ne   fornisca   la
localizzazione; 
      f) se disponibile,  l'indirizzo  del  beneficiario  che  figura
nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; 
      g)  i  dettagli   dei   pagamenti   transfrontalieri   di   cui
all'articolo 40-ter; 
      h) i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi  ai  pagamenti
transfrontalieri di cui alla lettera g). 
    2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere g) e h), contengono
i dati seguenti: 
      a) la data e l'ora del pagamento o del rimborso del pagamento; 
      b) l'importo e la valuta  del  pagamento  o  del  rimborso  del
pagamento; 
      c) lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal,  o  a
nome del, beneficiario ovvero lo Stato  membro  di  destinazione  del
rimborso,  nonche'  le  informazioni   utilizzate   per   determinare
l'origine del pagamento o la destinazione del rimborso; 
      d)  ogni  riferimento  che  individui,  senza  ambiguita',   il
pagamento; 
      e) se il  pagamento  e'  disposto  nei  locali  dell'esercente,
l'indicazione di tale circostanza.». 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 76 Cost.: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234,  recante  le  norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 22 aprile  2021,  n.
          53, recante: «Delega al Governo per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di  altri  atti  normativi
          dell'Unione  europea  -  Legge   di   delegazione   europea
          2019-2020», pubblicata in G.U. 23 aprile 2021, n. 97, cosi'
          recita: 
                «Art. 1 (Delega al  Governo  per  l'attuazione  e  il
          recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
          Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i  termini,  le
          procedure, i principi e i criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          nonche' secondo quelli  specifici  dettati  dalla  presente
          legge  e  tenendo  conto  delle   eccezionali   conseguenze
          economiche e sociali derivanti dalla pandemia di  COVID-19,
          i decreti legislativi per il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea
          di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
                3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli  limiti
          occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi   derivanti
          dall'esercizio delle deleghe di cui allo  stesso  comma  1.
          Alla  relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura  delle
          minori  entrate  eventualmente  derivanti   dall'attuazione
          delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
          fondi gia' assegnati alle  competenti  amministrazioni,  si
          provvede mediante riduzione del fondo  per  il  recepimento
          della normativa europea di cui  all'articolo  41-bis  della
          citata legge n. 234 del  2012.  Qualora  la  dotazione  del
          predetto  fondo  si  rivelasse  insufficiente,  i   decreti
          legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanziano  le   occorrenti
          risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17,  comma
          2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
              - Il testo del numero 38) dell'Allegato A della  citata
          legge n. 53 del 2021 cosi' recita: 
                «38) direttiva (UE) 2020/284 del  Consiglio,  del  18
          febbraio 2020, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  per
          quanto riguarda l'introduzione di  taluni  obblighi  per  i
          prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento:
          31 dicembre 2023);». 
              - La direttiva (UE) 2020/284, che modifica la direttiva
          2006/112/CE per quanto riguarda  l'introduzione  di  taluni
          obblighi per i  prestatori  di  servizi  di  pagamento,  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 2 marzo 2020, n. L 62. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  904/2010,  relativo  alla
          cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in
          materia  d'imposta  sul  valore  aggiunto  (rifusione),  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 12 ottobre 2010, n. L 268. 
              -  Il  regolamento  (UE)  2020/283,  che  modifica   il
          regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure  di
          rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare
          contro la frode in materia  di  IVA,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 2 marzo 2020, n. L 62. 
              - Il regolamento (UE)  2018/1725,  sulla  tutela  delle
          persone  fisiche  in  relazione  al  trattamento  dei  dati
          personali da parte delle istituzioni, degli organi e  degli
          organismi dell'Unione e sulla libera circolazione  di  tali
          dati, e che abroga il regolamento  (CE)  n.  45/2001  e  la
          decisione n. 1247/2002/CE  (Testo  rilevante  ai  fini  del
          SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 novembre 2018,  n.  L
          295. 
              - La direttiva (UE) 2015/2366, relativa ai  servizi  di
          pagamento nel mercato interno, che  modifica  le  direttive
          2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento  (UE)
          n.  1093/2010,  e  abroga  la  direttiva   2007/64/CE,   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre 2015, n. L 337. 
              - Il regolamento (UE) n.  260/2012,  che  stabilisce  i
          requisiti tecnici  e  commerciali  per  i  bonifici  e  gli
          addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE)
          n. 924/2009, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 marzo 2012, n.
          L 94. 
              - Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,
          recante: «Attuazione della direttiva  2007/64/CE,  relativa
          ai  servizi  di  pagamento  nel  mercato  interno,  recante
          modifica delle direttive 97/7/CE,  2002/65/CE,  2005/60/CE,
          2006/48/CE,  e  che  abroga  la  direttiva   97/5/CE»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  febbraio  2010,  n.
          36, S.O. 
              - Il decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,
          recante: «Testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia», e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          settembre 1993, n. 230, S.O. 
              - Il decreto legislativo  15  dicembre  2017,  n.  218,
          recante:  «Recepimento  della  direttiva   (UE)   2015/2366
          relativa ai servizi di pagamento nel mercato  interno,  che
          modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e  2013/36/UE
          e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga  la  direttiva
          2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni  interne
          al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo  alle  commissioni
          interbancarie  sulle  operazioni  di  pagamento  basate  su
          carta», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  13  gennaio
          2018, n. 10. 
              - Il decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,
          recante: «Riforma delle sanzioni tributarie non  penali  in
          materia di imposte dirette, di imposta sul valore  aggiunto
          e di riscossione dei  tributi,  a  norma  dell'articolo  3,
          comma 133, lettera q), della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662», e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8  gennaio
          1998, n. 5, S.O. 
              - Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,
          recante: «Armonizzazione delle disposizioni in  materia  di
          imposte sugli  oli  minerali,  sull'alcole,  sulle  bevande
          alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia  di  IVA  con
          quelle recate da direttive CEE e modificazioni  conseguenti
          a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
          disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure dei rimborsi di imposta,  l'esclusione  dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta erariale straordinaria su taluni beni  ed  altre
          disposizioni  tributarie»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1993, n. 203. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.   633,   recante:   «Istituzione   e   disciplina
          dell'imposta sul  valore  aggiunto»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 1 del citato  decreto  legislativo
          n. 11 del 2010 cosi' recita: 
                «Art. 1 (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                  a) "consumatore": la persona  fisica  di  cui  all'
          articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  6
          settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni; 
                  b)  "servizi  di  pagamento":  le  attivita'   come
          definite dall'articolo 1, comma  2,  lettera  h-septies.1),
          del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
                  b-bis)  "servizio  di  disposizione  di  ordine  di
          pagamento": un servizio che dispone l'ordine  di  pagamento
          su  richiesta   dell'utente   di   servizi   di   pagamento
          relativamente a un conto di pagamento  detenuto  presso  un
          altro prestatore di servizi di pagamento; 
                  b-ter) "servizio di  informazione  sui  conti":  un
          servizio online che fornisce informazioni  relativamente  a
          uno o piu'  conti  di  pagamento  detenuti  dall'utente  di
          servizi di pagamento presso un altro prestatore di  servizi
          di  pagamento  o  presso  piu'  prestatori  di  servizi  di
          pagamento; 
                  c) "operazione di pagamento": l'attivita', posta in
          essere  dal  pagatore  o  dal  beneficiario,  di   versare,
          trasferire  o   prelevare   fondi,   indipendentemente   da
          eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario; 
                  c-bis)  "operazione  di  pagamento   a   distanza":
          un'operazione di  pagamento  iniziata  tramite  internet  o
          tramite un  dispositivo  che  puo'  essere  utilizzato  per
          comunicare a distanza; 
                  c-ter)   "convenzionamento   di    operazioni    di
          pagamento":  un  servizio  di  pagamento  fornito   da   un
          prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto
          con il beneficiario per accettare e trattare le  operazioni
          di pagamento e che da' luogo a un trasferimento di fondi al
          beneficiario; 
                  c-quater) "emissione di strumenti di pagamento": un
          servizio di pagamento fornito da un prestatore  di  servizi
          di pagamento  che  stipula  un  contratto  per  fornire  al
          pagatore  uno  strumento  di  pagamento  per   disporre   e
          trattare/le operazioni di pagamento di quest'ultimo; 
                  d) "sistema di pagamento" o "sistema di scambio, di
          compensazione   e   di   regolamento":   un   sistema    di
          trasferimento di  fondi  con  meccanismi  di  funzionamento
          formali  e  standardizzati   e   regole   comuni   per   il
          trattamento,  la  compensazione  e/o  il   regolamento   di
          operazioni di pagamento; 
                  e) "pagatore": il soggetto titolare di un conto  di
          pagamento a valere sul quale viene impartito un  ordine  di
          pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento,  il
          soggetto che impartisce un ordine di pagamento; 
                  f)  "beneficiario":  il  soggetto  previsto   quale
          destinatario   dei   fondi   oggetto   dell'operazione   di
          pagamento; 
                  g) "prestatore di servizi di  pagamento":  uno  dei
          seguenti  organismi:  istituti  di  moneta  elettronica   e
          istituti di pagamento nonche', quando prestano  servizi  di
          pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale
          europea e le banche centrali nazionali se non  agiscono  in
          veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le
          pubbliche amministrazioni statali, regionali  e  locali  se
          non agiscono in veste di autorita' pubbliche; 
                  g-bis)  "prestatore  di  servizi  di  pagamento  di
          radicamento  del  conto":  un  prestatore  di  servizi   di
          pagamento che offre e amministra un conto di pagamento  per
          un pagatore; 
                  h) "utente di servizi di pagamento" o "utente":  il
          soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste  di
          pagatore o beneficiario o di entrambi; 
                  i) "contratto quadro": il contratto che  disciplina
          la futura esecuzione di operazioni di pagamento  singole  e
          ricorrenti e che puo' dettare gli obblighi e le  condizioni
          che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione
          di un conto di pagamento; 
                  l) "conto  di  pagamento":  un  conto  intrattenuto
          presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o  piu'
          utenti  di  servizi  di  pagamento  per   l'esecuzione   di
          operazioni di pagamento; 
                  m) "fondi": banconote e monete, moneta  scritturale
          e moneta elettronica cosi' come definita dall' articolo  1,
          comma 2, lettera h-ter), testo unico delle leggi in materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385; 
                  n) "rimessa di denaro": servizio di pagamento dove,
          senza l'apertura di conti di pagamento a nome del  pagatore
          o del beneficiario, il prestatore di servizi  di  pagamento
          riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire
          un ammontare  corrispondente,  espresso  in  moneta  avente
          corso legale, al beneficiario o a un  altro  prestatore  di
          servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario,
          e/o  dove  tali  fondi  sono   ricevuti   per   conto   del
          beneficiario e messi a sua disposizione; 
                  o) "ordine di pagamento": qualsiasi istruzione data
          da un pagatore o da un beneficiario al  proprio  prestatore
          di  servizi  di  pagamento  con  la  quale  viene   chiesta
          l'esecuzione di un'operazione di pagamento; 
                  o-bis)  "bonifico":  l'accredito   sul   conto   di
          pagamento  del  beneficiario   tramite   un'operazione   di
          pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate
          a valere sul conto di pagamento del  pagatore  ed  eseguite
          dal prestatore di servizi di pagamento di  radicamento  del
          conto del pagatore, sulla base di  un'istruzione  impartita
          da quest'ultimo; 
                  p) "data valuta": la data di riferimento  usata  da
          un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo  degli
          interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un
          conto di pagamento; 
                  q) "autenticazione": la procedura che  consente  al
          prestatore  di   servizi   di   pagamento   di   verificare
          l'identita' di un utente  di  servizi  di  pagamento  o  la
          validita' dell'uso di uno specifico strumento di pagamento,
          incluse le relative credenziali di sicurezza personalizzate
          fornite dal prestatore; 
                  q-bis)   "autenticazione   forte   del    cliente":
          un'autenticazione basata sull'uso di due o  piu'  elementi,
          classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che
          solo l'utente conosce), del  possesso  (qualcosa  che  solo
          l'utente   possiede)   e   dell'inerenza   (qualcosa    che
          caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la
          violazione di uno  non  compromette  l'affidabilita'  degli
          altri, e che e' concepita  in  modo  tale  da  tutelare  la
          riservatezza dei dati di autenticazione; 
                  q-ter) "credenziali di  sicurezza  personalizzate":
          funzionalita' personalizzate fornite a un utente di servizi
          di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a  fini
          di autenticazione; 
                  q-quater) "dati sensibili relativi  ai  pagamenti":
          dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse
          le credenziali di sicurezza personalizzate. Per l'attivita'
          dei prestatori di servizi  di  disposizione  di  ordine  di
          pagamento e dei prestatori di servizi di  informazione  sui
          conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto
          non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti; 
                  r)  "identificativo  unico":  la  combinazione   di
          lettere, numeri o simboli che il prestatore di  servizi  di
          pagamento indica all'utente di servizi di pagamento  e  che
          l'utente deve fornire al proprio prestatore di  servizi  di
          pagamento per identificare con chiarezza l'altro utente del
          servizio di pagamento e/o il suo  conto  di  pagamento  per
          l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi  sia
          un conto di pagamento,  l'identificativo  unico  identifica
          solo l'utente del servizio di pagamento; 
                  s) "strumento di pagamento": qualsiasi  dispositivo
          personalizzato e/o  insieme  di  procedure  concordate  tra
          l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e  di  cui
          l'utente di servizi di pagamento si avvale per impartire un
          ordine di pagamento; 
                  t) "micro-impresa": l'impresa che, al momento della
          conclusione del contratto per la prestazione di servizi  di
          pagamento, e' un'impresa che possiede i requisiti  previsti
          dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
          6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  ovvero  i  requisiti  individuati   con
          decreto  del  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze
          attuativo delle misure adottate dalla  Commissione  europea
          ai sensi dell' articolo 104,  lettera  a)  della  direttiva
          2015/2366/UE; 
                  u)  "giornata  operativa":  il  giorno  in  cui  il
          prestatore di servizi  di  pagamento  del  pagatore  o  del
          beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione  di
          pagamento e' operativo, in base a quanto e' necessario  per
          l'esecuzione dell'operazione stessa; 
                  v) "addebito diretto": un servizio di pagamento per
          l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al
          quale  un'operazione   di   pagamento   e'   disposta   dal
          beneficiario in conformita' al consenso dato  dal  pagatore
          al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento  del
          beneficiario o al prestatore di servizi  di  pagamento  del
          pagatore medesimo; 
                  z) 
                  aa) "tasso di cambio di riferimento": il  tasso  di
          cambio che e' utilizzato come base per calcolare un  cambio
          valuta e che e' reso disponibile dal prestatore di  servizi
          di  pagamento  o  proviene  da  una  fonte  accessibile  al
          pubblico; 
                  bb)  "contenuto  digitale":  i  beni  o  i  servizi
          prodotti e forniti in formato digitale il cui uso o consumo
          e' limitato a un dispositivo tecnico e che non  comprendono
          in alcun modo l'uso o il consumo di beni o servizi fisici; 
                  cc) "ABE": indica l'Autorita' Bancaria Europea. 
                2. Al Titolo IV-bis del  presente  decreto  attuativo
          del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  29  aprile  2015  si   applicano   le
          definizioni contenute nel Regolamento stesso.». 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  1,  lettere  g-bis)  e
          g-ter) del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 cosi'
          recita: 
                «Art. 1 (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo l'espressione: 
                  (Omissis) 
                  g-bis)  "Stato  di   origine"   indica   lo   Stato
          dell'Unione europea in cui la banca, l'IMEL o l'IP e' stato
          autorizzato all'esercizio dell'attivita'; 
                  g-ter)   "Stato   ospitante"   indica   lo    Stato
          dell'Unione europea nel quale la banca, l'IMEL  o  l'IP  ha
          una succursale o presta servizi; 
                  (Omissis).». 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 260/2012 si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti  del  citato  regolamento  (UE)  n.
          904/2010 si veda nelle note alle premesse.