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DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104

Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. (23G00119)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 (in G.U. 09/10/2023, n. 236).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 14/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-10-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza  di  intervenire  su
alcuni  settori  considerati  strategici  per  il  loro  rilievo  nel
contesto economico-sociale del Paese,  con  particolare  riguardo  al
settore del trasporto, delle tecnologie  critiche  e  in  materia  di
semiconduttori e microelettronica; 
  Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessita' e urgenza  di
adottare misure a tutela degli utenti dei servizi di trasporto  areo,
i  quali,  a  causa  dell'esponenziale  aumento  delle  tariffe,  non
riescono, nei periodi di picco della domanda, a fruire dei servizi di
continuita' territoriale; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
contenere gli effetti degli eventi eccezionali che hanno  colpito  la
Regione  Siciliana  e  la  Regione  Sardegna,  prevedendo  misure  di
sostegno ai viaggiatori e agli  operatori  del  settore  turistico  e
ricettivo; 
  Ritenuta la necessita' e  urgenza  di  adeguare,  in  relazione  al
rapido  e  imponente  incremento  dei  flussi  turistici  in  Italia,
l'offerta del servizio pubblico locale non di linea; 
  Ritenuta,  inoltre,  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di
adottare prime misure per la tenuta e lo sviluppo della  ricerca  nel
settore dei semiconduttori e della microelettronica anche al fine  di
ridurre la dipendenza in un settore che assume  rilevanza  strategica
per il prossimo futuro; 
  Considerata, altresi', la straordinaria  necessita'  di  creare  le
condizioni  e  le  premesse  per  il  potenziamento  dei  servizi  di
connettivita', in linea con le politiche di  sviluppo  tecnologico  e
industriale dell'Unione europea; 
  Considerata, in particolare, la necessita'  di  adeguare  i  valori
emissivi soglia a quelli ritenuti sicuri e non pregiudizievoli per la
salute pubblica dalla normativa  dell'Unione  europea  e  dalle  piu'
recenti  e  accreditate  indagini  scientifiche,  nel  rispetto   del
principio di massima cautela; 
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di rilanciare  le
politiche industriali attraverso investimenti in progetti di  ricerca
e  sviluppo  relativi  al  settore  della  microelettronica   e   dei
semiconduttori; 
  Considerata la necessita' e urgenza di potenziare il servizio  taxi
per  fronteggiare  i  deficit  temporanei  di  offerta   che   stanno
interessando i comuni nei quali si ravvisano  problematiche  connesse
alla carenza ed inefficienza dei servizi di trasporto pubblico locale
non di linea a fronte dell'incremento dell'afflusso turistico; 
  Considerata  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  emanare
disposizioni   finalizzate   ad   accelerare   e   semplificare    la
realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, indifferibili  e
urgenti, anche nell'ottica di favorire il  potenziamento  delle  reti
autostradali e di una maggiore efficienza dei rapporti concessori  in
essere; 
  Considerata  la  necessita'  e  urgenza,  correlata  agli   aumenti
eccezionali dei carburanti e dei prodotti energetici, di  intervenite
in  relazione  all'individuazione   della   base   di   calcolo   per
aggiornamento annuale dei  canoni  di  concessione  da  applicare  ai
concessionari delle aree gestite dalle Autorita' di sistema portuale; 
  Considerata la necessita' ed urgenza di  adottare  disposizioni  in
materia di trasporto pubblico locale volti a consentire un tempestivo
riparto delle risorse alle regioni; 
  Considerata la necessita' ed urgenza di  adottare  disposizioni  in
materia ambientale volte a consentire la possibilita' per le  regioni
di delegare le proprie funzioni in materia di bonifica dei siti e  di
smaltimento dei rifiuti agli enti locali; 
  Considerata la  necessita'  ed  urgenza  di  adottare  disposizioni
finanziarie in materia di incentivi per l'efficienza energetica degli
edifici unifamiliari e di andamento del credito  e  del  costo  degli
interessi; 
  Considerata la  necessita'  ed  urgenza  di  adottare  disposizioni
finalizzate alla  realizzazione  di  investimenti  relativi  a  opere
pubbliche, ivi inclusi i progetti di investimento  di  infrastrutture
ferroviarie finanziati con risorse del Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  per  gli   investimenti
complementari (PNC) o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell'Unione europea al fine di garantire  il  rispetto  del  relativo
cronoprogramma, nonche' alla messa in sicurezza delle stesse. 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 7 agosto 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri delle imprese e del made in Italy,  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle
foreste, del lavoro e  delle  politiche  sociali,  dell'interno,  del
turismo, per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'ambiente e
della sicurezza energetica; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
(( (Disposizioni per la trasparenza dei  prezzi  praticati  sui  voli
                           nazionali). )) 
 
  ((1. Gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre  1990,  n.  287,  si
applicano anche nel caso in cui l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, su istanza di ogni soggetto o  organizzazione  che  ne
abbia interesse, o anche  d'ufficio,  accerti  che  il  coordinamento
algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie nel settore aereo
faciliti, attui  o  comunque  monitori  un'intesa  restrittiva  della
concorrenza, anche preesistente, ovvero accerti che  il  livello  dei
prezzi  fissati  attraverso  un  sistema  di  gestione   dei   ricavi
costituisce abuso di posizione dominante. 
  2. Ai fini dell'avvio del procedimento, l'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato puo' tener conto della circostanza  che  le
condotte di cui al comma 1: 
    a) sono praticate su  rotte  nazionali  di  collegamento  con  le
isole; 
    b) sono praticate durante un periodo di picco di  domanda  legata
alla stagionalita' o in  concomitanza  con  uno  stato  di  emergenza
nazionale; 
    c) conducono a un prezzo di vendita del biglietto o  dei  servizi
accessori, nell'ultima settimana antecedente il volo, superiore  alla
tariffa media del volo di oltre il 200 per cento. 
  3. Per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettere a) e  b),  e'
vietato l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle
tariffe basate su attivita' di profilazione web dell'utente  o  sulla
tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni,
quando  esso  comporta  un  pregiudizio  al  comportamento  economico
dell'utente. Si applicano gli articoli da 18  a  27  del  codice  del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
  4. Le disposizioni di cui al  comma  3  si  applicano  altresi'  ai
collegamenti nazionali diversi da quelli di cui al comma  2,  lettera
a), in presenza di uno stato di emergenza  nazionale  ovvero  qualora
gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il  territorio  nazionale
siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati
da pubbliche autorita'. 
  5.  Se  in  esito  a  un'indagine  conoscitiva  condotta  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 2, della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,
l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato   riscontra
problemi concorrenziali  che  ostacolano  o  distorcono  il  corretto
funzionamento  del  mercato  con  conseguente   pregiudizio   per   i
consumatori, essa puo' imporre alle imprese interessate, nel rispetto
dei  principi   dell'ordinamento   dell'Unione   europea   e   previa
consultazione del mercato, ogni misura strutturale o  comportamentale
necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della
concorrenza.  A  tal  fine,  sui  mercati  del  trasporto  aereo   di
passeggeri, l'Autorita' puo' considerare,  tra  l'altro,  i  seguenti
elementi: a) la struttura del mercato; b) le modalita' di definizione
dei prezzi, anche attraverso l'utilizzo di sistemi  di  gestione  dei
ricavi e algoritmi; c) i rischi per il processo concorrenziale e  per
i  consumatori   derivanti   dall'utilizzo   di   algoritmi   fondati
sull'intelligenza artificiale o sulla profilazione degli  utenti;  d)
le dinamiche concorrenziali e di prezzo connesse  alla  stagionalita'
della  domanda;   e)   le   esigenze   di   territori   difficilmente
raggiungibili tramite  mezzi  di  trasporto  diversi  dall'aereo;  f)
l'esigenza  di  tutela  di  classi  particolarmente  vulnerabili   di
consumatori.  Nel  corso  dell'indagine   conoscitiva,   le   imprese
interessate possono presentare impegni  tali  da  far  venir  meno  i
problemi  concorrenziali  e  il   conseguente   pregiudizio   per   i
consumatori. In tal caso,  l'Autorita',  valutata  l'idoneita'  degli
impegni e previa consultazione del mercato, puo' renderli obbligatori
per  le  imprese  con  il   provvedimento   che   chiude   l'indagine
conoscitiva.  L'Autorita'  esercita  i  poteri  di  indagine  di  cui
all'articolo 14, commi da 2 a 2-quater e 2-septies,  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287. Si applicano le sanzioni e le penalita' di mora
di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, della legge 10 ottobre 1990,  n.
287. 
  6. In caso di inottemperanza alle misure di  cui  al  comma  5,  si
applicano le sanzioni e le penalita' di mora di cui all'articolo  15,
commi 1-bis e 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n.  287.  In  esito
all'indagine conoscitiva, l'Autorita' puo' altresi'  raccomandare  le
iniziative  legislative  o  regolamentari  opportune,  al   fine   di
migliorare il funzionamento dei mercati interessati. 
  7. All'articolo 13 del decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 14, le parole da: ", secondo modalita' da  definirsi"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ".  Al  fine
di esperire  le  procedure  di  cui  al  primo  periodo,  nonche'  di
assicurare la piu' ampia trasparenza e accessibilita'  ai  meccanismi
di incentivazione, i gestori di aeroporti sono tenuti a dare adeguata
pubblicita', anche mediante pubblicazione nel proprio  sito  web,  ai
criteri di concessione degli incentivi e ai requisiti  richiesti  per
il relativo accesso."; 
    b) al comma 15, dopo  la  parola:  "comunicano"  e'  inserita  la
seguente:  "annualmente",  dopo  la  parola:  "competitivita'"   sono
aggiunte le seguenti: "nonche' ai fini dell'attivita' di monitoraggio
nell'ambito delle proprie competenze" ed e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Qualora le  Autorita'  di  cui  al  primo  periodo
ravvisino nell'ambito delle proprie attivita'  di  verifica  elementi
distorsivi  del  rispetto   delle   condizioni   di   trasparenza   e
competitivita',   ne   danno   comunicazione   al   Ministro    delle
infrastrutture e dei trasporti e al Ministro delle imprese e del made
in Italy"». 
  8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio  2007,  n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,  n.  40,
dopo le parole: "sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di
voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese,  tasse
e altri oneri aggiuntivi," sono inserite le seguenti: "inevitabili  e
prevedibili al momento della pubblicazione dell'offerta,". 
  9. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato pubblica nel
proprio  sito  internet  istituzionale  un  documento,  costantemente
aggiornato anche alla luce del diritto  vigente,  sui  diritti  degli
utenti in relazione  alla  trasparenza  delle  condizioni  di  prezzo
praticabili dalle compagnie aeree. Nei siti internet delle  compagnie
aeree e' contenuto, nella pagina web visualizzata  al  momento  della
prenotazione, un rinvio ipertestuale a tale documento. 
  10. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle  competenze  e
dei  poteri  di  cui  ai  commi  da  1  a  6,  la   pianta   organica
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  e'  aumentata
in misura di otto unita' di ruolo della carriera direttiva e  di  due
unita' di ruolo della carriera  operativa.  Ai  relativi  oneri,  nel
limite di euro 598.252 per l'anno 2024, di euro 1.263.374 per  l'anno
2025, di euro 1.315.086 per l'anno 2026, di euro 1.379.730 per l'anno
2027, di euro 1.444.513 per l'anno 2028, di euro 1.509.296 per l'anno
2029, di euro 1.572.986 per l'anno 2030, di euro 1.638.000 per l'anno
2031, di euro 1.773.166 per l'anno 2032 e di euro 1.858.446  annui  a
decorrere  dall'anno  2033,  si  provvede   mediante   corrispondente
incremento del contributo di  cui  all'articolo  10,  commi  7-ter  e
7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura strettamente
sufficiente a garantire la  copertura  integrale  dell'onere  per  le
assunzioni)).