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DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104

Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. (23G00119)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 (in G.U. 09/10/2023, n. 236).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2024)
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Testo in vigore dal:  11-8-2023 al: 9-10-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire su alcuni settori considerati strategici per il loro rilievo nel contesto economico-sociale del Paese, con particolare riguardo al settore del trasporto, delle tecnologie critiche e in materia di semiconduttori e microelettronica;
Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure a tutela degli utenti dei servizi di trasporto areo, i quali, a causa dell'esponenziale aumento delle tariffe, non riescono, nei periodi di picco della domanda, a fruire dei servizi di continuità territoriale;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti degli eventi eccezionali che hanno colpito la Regione Siciliana e la Regione Sardegna, prevedendo misure di sostegno ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo;
Ritenuta la necessità e urgenza di adeguare, in relazione al rapido e imponente incremento dei flussi turistici in Italia, l'offerta del servizio pubblico locale non di linea;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di adottare prime misure per la tenuta e lo sviluppo della ricerca nel settore dei semiconduttori e della microelettronica anche al fine di ridurre la dipendenza in un settore che assume rilevanza strategica per il prossimo futuro;
Considerata, altresì, la straordinaria necessità di creare le condizioni e le premesse per il potenziamento dei servizi di connettività, in linea con le politiche di sviluppo tecnologico e industriale dell'Unione europea;
Considerata, in particolare, la necessità di adeguare i valori emissivi soglia a quelli ritenuti sicuri e non pregiudizievoli per la salute pubblica dalla normativa dell'Unione europea e dalle più recenti e accreditate indagini scientifiche, nel rispetto del principio di massima cautela;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di rilanciare le politiche industriali attraverso investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore della microelettronica e dei semiconduttori;
Considerata la necessità e urgenza di potenziare il servizio taxi per fronteggiare i deficit temporanei di offerta che stanno interessando i comuni nei quali si ravvisano problematiche connesse alla carenza ed inefficienza dei servizi di trasporto pubblico locale non di linea a fronte dell'incremento dell'afflusso turistico;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad accelerare e semplificare la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, indifferibili e urgenti, anche nell'ottica di favorire il potenziamento delle reti autostradali e di una maggiore efficienza dei rapporti concessori in essere;
Considerata la necessità e urgenza, correlata agli aumenti eccezionali dei carburanti e dei prodotti energetici, di intervenite in relazione all'individuazione della base di calcolo per aggiornamento annuale dei canoni di concessione da applicare ai concessionari delle aree gestite dalle Autorità di sistema portuale;
Considerata la necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di trasporto pubblico locale volti a consentire un tempestivo riparto delle risorse alle regioni;
Considerata la necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia ambientale volte a consentire la possibilità per le regioni di delegare le proprie funzioni in materia di bonifica dei siti e di smaltimento dei rifiuti agli enti locali;
Considerata la necessità ed urgenza di adottare disposizioni finanziarie in materia di incentivi per l'efficienza energetica degli edifici unifamiliari e di andamento del credito e del costo degli interessi;
Considerata la necessità ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate alla realizzazione di investimenti relativi a opere pubbliche, ivi inclusi i progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea al fine di garantire il rispetto del relativo cronoprogramma, nonché alla messa in sicurezza delle stesse.
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7 agosto 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, del turismo, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi praticati su voli nazionali
1. La fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aree, modulata in relazione al tempo della prenotazione, è vietata se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) è applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole;
b) avviene durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale;
c) conduce ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo.
2. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le violazioni di cui al comma 1. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni si applica l'articolo 27, commi da 1-bis a 15 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Per le rotte e nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), è considerata pratica commerciale scorretta l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporti un pregiudizio al comportamento economico dell'utente. Si applicano gli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai collegamenti nazionali diversi da quelli di cui al comma 1, lettera a), in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità.
5. All'articolo 47, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 206 del 2005, dopo le parole: «fatti salvi» sono aggiunte le seguenti: «l'articolo 49, comma, 1 lettera e-bis), quando il processo decisionale automatizzato è basato sulla profilazione web dell'utente, o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni,».