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DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2022, n. 160

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per l'istituzione del collegio dei revisori dei conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del d.l. n. 138/2011 «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (22G00168)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/2022
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Testo in vigore dal: 12-11-2022
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3,  recante
«Statuto speciale per la Sardegna»; 
  Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  recante  «Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e in particolare gli articoli 14 e 19-bis; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42.», e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 72; 
  Vista   la   proposta   della   Commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3
del 1948; 
  Visto il parere reso dalla Corte dei conti  -  Sezioni  riunite  in
sede consultiva nell'adunanza del 24 aprile 2020; 
  Visto il parere del Consiglio regionale  della  Sardegna,  espresso
nella seduta del 15 giugno 2021; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 settembre 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del  decreto
legge 13 agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria  e  per  lo  sviluppo),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' istituito il
Collegio dei revisori dei conti della Regione Sardegna (di seguito il
Collegio), quale organo di  vigilanza  sulla  regolarita'  contabile,
finanziaria ed economica della gestione dell'ente. 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              -  La  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.3,
          recante lo Statuto speciale della  Regione  autonoma  della
          Sardegna e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  9  marzo
          1948, n. 58. 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  14  e  19-bis
          decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,  recante  «Ulteriori
          misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
          sviluppo», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          13 agosto 2011, n. 188: 
                «Art. 14 (Riduzione  del  numero  dei  consiglieri  e
          assessori   regionali   e   relative   indennita'.   Misure
          premiali).  -  1.  Per  il  conseguimento  degli  obiettivi
          stabiliti  nell'ambito  del  coordinamento  della   finanza
          pubblica, le Regioni adeguano,  nell'ambito  della  propria
          autonomia   statutaria   e   legislativa,   i    rispettivi
          ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri: 
                  a) previsione che il numero massimo dei consiglieri
          regionali,  ad  esclusione  del  Presidente  della   Giunta
          regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le  Regioni  con
          popolazione fino ad un milione di abitanti;  a  30  per  le
          Regioni con popolazione fino a due milioni di  abitanti;  a
          40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di
          abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione  fino  a  sei
          milioni di abitanti; a 70 per le  Regioni  con  popolazione
          fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le  Regioni  con
          popolazione superiore  ad  otto  milioni  di  abitanti.  La
          riduzione del numero dei consiglieri regionali  rispetto  a
          quello attualmente previsto e' adottata da ciascuna Regione
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto e deve  essere  efficace  dalla  prima  legislatura
          regionale successiva a quella  della  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, abbiano  un  numero
          di consiglieri regionali inferiore a quello previsto  nella
          presente lettera, non possono aumentarne il numero; 
                  b) previsione che il numero massimo degli assessori
          regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero  dei
          componenti  del  Consiglio  regionale,  con  arrotondamento
          all'unita' superiore.  La  riduzione  deve  essere  operata
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione,  dalla
          prima legislatura regionale successiva a  quella  in  corso
          alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
                  c) riduzione a decorrere dal 1°  gennaio  2012,  in
          attuazione  di  quanto   previsto   dall'articolo   3   del
          decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26  marzo  2010,  n.  42,  degli
          emolumenti e delle utilita', comunque denominati,  previsti
          in  favore  dei  consiglieri  regionali  entro  il   limite
          dell'indennita' massima spettante ai membri del Parlamento,
          cosi' come rideterminata  ai  sensi  dell'articolo  13  del
          presente decreto; 
                  d) previsione  che  il  trattamento  economico  dei
          consiglieri   regionali   sia   commisurato   all'effettiva
          partecipazione ai lavori del Consiglio regionale; 
                  e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di
          un  Collegio  dei  revisori  dei  conti,  quale  organo  di
          vigilanza  sulla  regolarita'  contabile,  finanziaria   ed
          economica della gestione dell'ente; il  Collegio,  ai  fini
          del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo
          con le sezioni  regionali  di  controllo  della  Corte  dei
          conti; i componenti di tale Collegio sono  scelti  mediante
          estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere  i
          requisiti previsti dai principi  contabili  internazionali,
          avere la qualifica di revisori legali  di  cui  al  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere  in  possesso
          di specifica qualificazione  professionale  in  materia  di
          contabilita' pubblica e gestione  economica  e  finanziaria
          anche  degli   enti   territoriali,   secondo   i   criteri
          individuati dalla Corte dei conti; 
                  f) passaggio, entro sei mesi dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto e con efficacia a  decorrere
          dalla prima legislatura regionale successiva  a  quella  in
          corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          al sistema previdenziale  contributivo  per  i  consiglieri
          regionali.» 
                «Art.  19-bis  (Disposizioni  finali  concernenti  le
          regioni a statuto speciale e le province  autonome).  -  1.
          L'attuazione delle disposizioni del presente decreto  nelle
          regioni a statuto speciale e  nelle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e
          delle  relative  norme  di  attuazione  e  secondo   quanto
          previsto dall'articolo 27 della legge  5  maggio  2009,  n.
          42.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  72  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante:  «Disposizioni
          in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  degli
          schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge  5
          maggio 2009, n. 42», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
          luglio 2011, n. 172: 
                «Art. 72 (Il Collegio dei revisori dei conti).  -  1.
          Il collegio dei revisori dei conti, istituito  ai  sensi  e
          secondo  le  modalita'  previste  dall'art.  14,  comma  1,
          lettera e),  del  decreto-legge  3  agosto  2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011,  n.  148,  svolge  la  funzione  di  vigilanza  sulla
          regolarita'  contabile,  finanziaria  ed  economica   della
          gestione   della   regione,   delle    sue    articolazioni
          organizzative dotate di autonomia contabile e di  bilancio,
          compreso il Consiglio regionale, ove non  sia  presente  un
          proprio organo di revisione. 
              2. Il collegio svolge i compiti previsti  dall'art.  20
          del decreto legislativo 30 giugno  2011,  n.  123.  Restano
          fermi  gli  ulteriori  adempimenti  previsti  dal  presente
          articolo. L'ordinamento contabile regionale puo'  prevedere
          ampliamenti  delle  funzioni  affidate  al   collegio   dei
          revisori. 
              3. Nello svolgimento dell'attivita'  di  controllo,  il
          collegio  si  conforma   ai   principi   di   onorabilita',
          professionalita' e indipendenza previsti dall'art. 2387 del
          codice civile. 
              4. Al fine di garantire lo  svolgimento  delle  proprie
          funzioni, il collegio dei revisori ha  diritto  di  accesso
          agli atti e documenti della regione. I  singoli  componenti
          hanno   diritto   di   eseguire   ispezioni   e   controlli
          individuali. 
              5. Il registro dei verbali e' custodito presso la  sede
          della regione. Copia del verbale e' inviata  al  presidente
          della  regione,  al  Consiglio  regionale,   alla   sezione
          regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti   e   al
          responsabile finanziario della regione.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  56,  primo  comma,
          della legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.3,  recante
          lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna: 
                «Art. 56. 
              Una Commissione paritetica di quattro membri,  nominati
          dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la
          Sardegna sentita la Consulta regionale, proporra' le  norme
          relative al passaggio degli uffici e  del  personale  dallo
          Stato alla Regione, nonche'  le  norme  di  attuazione  del
          presente Statuto. Tali norme saranno sottoposte  al  parere
          della Consulta o del Consiglio regionale e saranno  emanate
          con decreto legislativo». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 14  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti  per
          la  stabilizzazione  finanziaria  e   per   lo   sviluppo»,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148, si veda nelle note alle premesse.