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DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2022, n. 156

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. (22G00164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/11/2022
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Testo in vigore dal: 6-11-2022
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la direttiva (UE) 2017/1371  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la  frode  che
lede gli interessi finanziari dell'unione mediante il diritto penale; 
  Visto l'articolo 3 della legge 4  ottobre  2019,  n.  117,  recante
delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2018; 
  Vista la legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e,  in  particolare,
l'articolo  31,  sulle  procedure  per  l'esercizio   delle   deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea; 
  Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, con il quale e'
stata data attuazione alla direttiva (UE)  2017/1371  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta  contro
la frode che lede gli interessi finanziari  dell'unione  mediante  il
diritto penale; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
Approvazione del testo definitivo del Codice penale; 
  Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n.  74,  recante  Nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e  sul  valore
aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
Disciplina  della  responsabilita'   amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 settembre 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministro  degli  affari
esteri  e   della   cooperazione   internazionale   e   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifica dell'articolo 322-bis del codice penale 
 
  1. All'articolo 322-bis del  codice  penale,  approvato  nel  testo
definitivo con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica, dopo le parole  «istigazione  alla  corruzione»
sono inserite le seguenti: «, abuso d'ufficio»; 
    b) al primo comma, le parole: «e 322, terzo e quarto comma,» sono
sostituite dalle seguenti: «, 322, terzo e quarto comma, e 323». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
                «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.» 
                - L'articolo 87,  comma  quinto,  della  Costituzione
          conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica  il
          potere di  promulgare le leggi ed emanare i decreti  aventi
          valore di legge e i regolamenti. 
                - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
                  «Art.  14  (Decreti  legislativi).-  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                  2.  L'emanazione  del  decreto   legislativo   deve
          avvenire  entro  il  termine   fissato   dalla   legge   di
          delegazione; il testo del decreto legislativo adottato  dal
          Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                  3. Se la delega legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                  4. In ogni caso, qualora il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3  della  legge  4
          ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018): 
                «Art.  3.   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa  alla
          lotta contro la frode che  lede  gli  interessi  finanziari
          dell'Unione mediante il diritto penale).- 1. Nell'esercizio
          della  delega  per  l'attuazione   della   direttiva   (UE)
          2017/1371 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  5
          luglio 2017, il Governo  e'  tenuto  a  seguire,  oltre  ai
          principi e criteri direttivi generali di  cui  all'articolo
          1, comma 1, anche i seguenti principi e  criteri  direttivi
          specifici: 
                  a) individuare i reati previsti dalle norme vigenti
          che possano essere ritenuti reati che ledono gli  interessi
          finanziari dell'Unione europea,  in  conformita'  a  quanto
          previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della direttiva (UE)
          2017/1371; 
                  b) sostituire nelle  norme  nazionali  vigenti  che
          prevedono  reati  che  ledono  gli   interessi   finanziari
          dell'Unione europea il riferimento alle «Comunita' europee»
          con il riferimento all'«Unione europea»; 
                  c) abrogare espressamente tutte  le  norme  interne
          che risultino incompatibili con quelle della direttiva (UE)
          2017/1371 e in particolare quelle che  stabiliscono  che  i
          delitti che ledono  gli  interessi  finanziari  dell'Unione
          europea di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva
          non sono punibili a titolo di concorso o di tentativo; 
                  d) modificare l'articolo 322-bis del codice  penale
          nel senso di estendere la punizione dei fatti di corruzione
          passiva,  come  definita  dall'articolo  4,  paragrafo   2,
          lettera  a),  della  direttiva  (UE)  2017/1371,  anche  ai
          pubblici ufficiali e agli incaricati di  pubblico  servizio
          di Stati non appartenenti all'Unione europea,  quando  tali
          fatti siano posti in essere in modo che  ledano  o  possano
          ledere gli interessi finanziari dell'Unione; 
                  e)   integrare   le   disposizioni   del    decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita'   giuridica,   prevedendo   espressamente   la
          responsabilita'  amministrativa  da  reato  delle   persone
          giuridiche anche per  i  reati  che  ledono  gli  interessi
          finanziari dell'Unione europea e che non sono gia' compresi
          nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo; 
                  f) prevedere,  ove  necessario,  che  i  reati  che
          ledono  gli  interessi  finanziari   dell'Unione   europea,
          qualora ne derivino  danni  o  vantaggi  considerevoli,  ai
          sensi dell'articolo 7, paragrafo 3,  della  direttiva  (UE)
          2017/1371, siano punibili con una pena  massima  di  almeno
          quattro anni di reclusione; 
                  g) prevedere, ove necessario, che, qualora un reato
          che lede gli interessi finanziari dell'Unione  europea  sia
          commesso  nell'ambito  di  un'organizzazione  criminale  ai
          sensi della decisione quadro  2008/841/GAI  del  Consiglio,
          del 24 ottobre 2008, cio' sia considerato  una  circostanza
          aggravante dello stesso reato; 
                  h) prevedere, ove necessario, che, in caso di reati
          che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in
          aggiunta  alle  sanzioni  amministrative   previste   dagli
          articoli da 9 a 23 del decreto legislativo 8  giugno  2001,
          n. 231,  siano  applicabili,  per  le  persone  giuridiche,
          talune delle sanzioni di cui all'articolo 9 della direttiva
          (UE) 2017/1371 e che tutte  le  sanzioni  siano  effettive,
          proporzionate e dissuasive; 
                  i) adeguare, ove necessario, le norme nazionali  in
          materia  di  giurisdizione   penale   a   quanto   previsto
          dall'articolo 11, paragrafi 1 e  2,  della  direttiva  (UE)
          2017/1371, nonche' prevedere, ove necessario,  una  o  piu'
          delle  estensioni   di   tale   giurisdizione   contemplate
          dall'articolo 11, paragrafo 3, della stessa direttiva. 
                2.  I  decreti  legislativi  per  l'attuazione  della
          direttiva (UE) 2017/1371  sono  adottati  su  proposta  del
          Ministro per  gli  affari  europei  e  del  Ministro  della
          giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
          finanze  e  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
          internazionale. 
                3. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31 della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).-  1.  In  relazione   alle   deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 322-bis del  codice
          penale, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  322-bis.  Peculato,   concussione,   induzione
          indebita  a  dare  o  promettere  utilita',  corruzione   e
          istigazione alla  corruzione,  abuso  d'ufficio  di  membri
          delle Corti internazionali o degli organi  delle  Comunita'
          europee o di assemblee  parlamentari  internazionali  o  di
          organizzazioni  internazionali  e   di   funzionari   delle
          Comunita' europee e di Stati esteri. 
              Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 ,
          322, terzo e quarto comma, 323, si applicano anche: 
                1)  ai  membri  della  Commissione  delle   Comunita'
          europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e
          della Corte dei conti delle Comunita' europee; 
                2) ai funzionari e agli agenti assunti per  contratto
          a  norma  dello  statuto  dei  funzionari  delle  Comunita'
          europee  o  del  regime  applicabile  agli   agenti   delle
          Comunita' europee; 
                3) alle persone comandate dagli  Stati  membri  o  da
          qualsiasi ente  pubblico  o  privato  presso  le  Comunita'
          europee, che esercitino funzioni  corrispondenti  a  quelle
          dei funzionari o agenti delle Comunita' europee; 
                4) ai membri e agli addetti a enti  costituiti  sulla
          base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee; 
                5) a coloro che, nell'ambito di  altri  Stati  membri
          dell'Unione  europea,   svolgono   funzioni   o   attivita'
          corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli
          incaricati di un pubblico servizio; 
                5-bis) ai giudici,  al  procuratore,  ai  procuratori
          aggiunti, ai funzionari e agli agenti  della  Corte  penale
          internazionale, alle persone comandate  dagli  Stati  parte
          del Trattato istitutivo della Corte  penale  internazionale
          le quali esercitino funzioni corrispondenti  a  quelle  dei
          funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri  ed  agli
          addetti  a  enti  costituiti  sulla   base   del   Trattato
          istitutivo della Corte penale internazionale; 
                5-ter)  alle  persone  che  esercitano   funzioni   o
          attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali  e
          degli incaricati di un  pubblico  servizio  nell'ambito  di
          organizzazioni pubbliche internazionali; 
                5-quater)  ai  membri  delle  assemblee  parlamentari
          internazionali  o  di  un'organizzazione  internazionale  o
          sovranazionale  e  ai  giudici  e  funzionari  delle  corti
          internazionali; 
                5-quinquies) alle persone che esercitano  funzioni  o
          attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali  e
          degli incaricati di un  pubblico  servizio  nell'ambito  di
          Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il  fatto
          offende gli interessi finanziari dell'Unione. 
              Le  disposizioni  degli  articoli  319-quater,  secondo
          comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche
          se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso: 
                1) alle persone indicate nel primo comma del presente
          articolo; 
                2) a persone  che  esercitano  funzioni  o  attivita'
          corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli
          incaricati di un pubblico  servizio  nell'ambito  di  altri
          Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. 
              Le persone indicate nel primo comma sono assimilate  ai
          pubblici    ufficiali,    qualora    esercitino    funzioni
          corrispondenti, e agli incaricati di un  pubblico  servizio
          negli altri casi.»