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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 30 giugno 2022, n. 132

Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione. (22G00147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2022
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-9-2022
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.
80, recante «Misure urgenti  per  il  rafforzamento  della  capacita'
amministrativa    delle    pubbliche    amministrazioni    funzionali
all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e
per l'efficienza della  giustizia»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che, per assicurare la
qualita' e la trasparenza dell'attivita' amministrativa e  migliorare
la qualita' dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere  alla
costante e  progressiva  semplificazione  e  reingegnerizzazione  dei
processi anche  in  materia  di  diritto  di  accesso,  le  pubbliche
amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e
delle istituzioni educative, di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  con  piu'  di  cinquanta
dipendenti, entro il 31  gennaio  di  ogni  anno  adottano  il  Piano
integrato di attivita' e organizzazione; 
  Visto in particolare, il  comma  6,  del  citato  articolo  6,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2021,  n.   113,   cosi'   come   modificato
dall'articolo 1, comma 12, lettera a), n. 3),  del  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2022, n. 15, che ha stabilito che con decreto  del  Ministro
per  la  pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di
supporto alle amministrazioni; 
  Visto altresi',  che  il  citato  comma  6,  dell'articolo  6,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che nel  Piano  tipo  sono
definite modalita' semplificate per l'adozione del Piano  di  cui  al
comma  1  da  parte  delle  amministrazioni  con  meno  di  cinquanta
dipendenti; 
  Visto  altresi',  il  comma  7-bis,  del  citato  articolo  6,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha stabilito che  le  regioni,
per quanto attiene alle aziende e agli enti  del  Servizio  sanitario
nazionale adeguano i rispettivi ordinamenti ai  principi  di  cui  al
medesimo articolo 6 nonche' ai contenuti definiti nel Piano integrato
di organizzazione e attivita' di cui al presente decreto; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante: «Ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo
1999, n. 59», e, in particolare, l'articolo 7, comma 3,  che  riserva
alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del
Sottosegretario delegato, nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si  articola  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,  convertito  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale
di ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle
strutture amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
procedure»; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
riunione del 2 dicembre 2021; 
  Visto il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio  2022
sullo schema di decreto  del  Presidente  della  Repubblica  previsto
dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,
convertito con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2021,  n.  113,
nell'ambito del quale si attribuisce al decreto di cui  al  comma  6,
del citato articolo 6, valore regolamentare  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n.  400  del  1988
effettuata con nota n. 798, in data 24 giugno 2022; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce il contenuto del  Piano  integrato
di attivita' e organizzazione, di cui all'articolo 6,  comma  6,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
  2.  Al  fine  di  adeguare  il  Piano  integrato  di  attivita'   e
organizzazione alle esigenze delle diverse pubbliche amministrazioni,
il presente decreto, definisce, altresi', le  modalita'  semplificate
per l'adozione dello stesso, da parte delle pubbliche amministrazioni
con meno di cinquanta dipendenti. 
  3. Le pubbliche amministrazioni conformano il  Piano  integrato  di
attivita'  e  organizzazione  alla   struttura   e   alle   modalita'
redazionali  indicate  nel  presente  decreto,  secondo   lo   schema
contenuto nell'allegato  che  forma  parte  integrante  del  presente
decreto. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri»: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo  l'art.  6  del  decreto-legge  9
          giugno 2021, n. 80 «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento
          della    capacita'    amministrativa    delle     pubbliche
          amministrazioni   funzionale   all'attuazione   del   Piano
          nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza
          della giustizia» convertito, con modificazioni, dalla legge
          6 agosto 2021, n. 113: 
                «Art.   6.   (Piano   integrato   di   attivita'    e
          organizzazione). - 1.  Per  assicurare  la  qualita'  e  la
          trasparenza dell'attivita' amministrativa e  migliorare  la
          qualita'  dei  servizi  ai  cittadini  e  alle  imprese   e
          procedere alla costante  e  progressiva  semplificazione  e
          reingegnerizzazione  dei  processi  anche  in  materia   di
          diritto  di  accesso,  le  pubbliche  amministrazioni,  con
          esclusione delle scuole di ogni  ordine  e  grado  e  delle
          istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  piu'  di
          cinquanta dipendenti, entro il  31  gennaio  di  ogni  anno
          adottano il Piano integrato di attivita' e  organizzazione,
          di seguito denominato Piano,  nel  rispetto  delle  vigenti
          discipline  di  settore  e,  in  particolare,  del  decreto
          legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150  e  della  legge  6
          novembre 2012, n. 190. 
                2. Il Piano ha  durata  triennale,  viene  aggiornato
          annualmente e definisce: 
                  a) gli obiettivi programmatici e  strategici  della
          performance secondo i principi e criteri direttivi  di  cui
          all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
          150,   stabilendo   il   necessario   collegamento    della
          performance  individuale  ai  risultati  della  performance
          organizzativa; 
                  b) la strategia di gestione del capitale umano e di
          sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro
          agile, e gli obiettivi  formativi  annuali  e  pluriennali,
          finalizzati  ai  processi  di  pianificazione  secondo   le
          logiche del project  management,  al  raggiungimento  della
          completa alfabetizzazione  digitale,  allo  sviluppo  delle
          conoscenze  tecniche  e  delle  competenze  trasversali   e
          manageriali e all'accrescimento culturale e dei  titoli  di
          studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla
          progressione di carriera del personale; 
                  c)  compatibilmente  con  le  risorse   finanziarie
          riconducibili  al  piano  triennale   dei   fabbisogni   di
          personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165,  gli  strumenti  e  gli  obiettivi  del
          reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione  delle
          risorse  interne,   prevedendo,   oltre   alle   forme   di
          reclutamento  ordinario,  la   percentuale   di   posizioni
          disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle
          progressioni di carriera  del  personale,  anche  tra  aree
          diverse, e  le  modalita'  di  valorizzazione  a  tal  fine
          dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento
          culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in
          essere ai sensi  della  lettera  b),  assicurando  adeguata
          informazione alle organizzazioni sindacali; 
                  d) gli strumenti e le fasi per giungere alla  piena
          trasparenza     dei     risultati     dell'attivita'      e
          dell'organizzazione amministrativa nonche' per  raggiungere
          gli obiettivi in  materia  di  contrasto  alla  corruzione,
          secondo quanto previsto dalla normativa vigente in  materia
          e in conformita'  agli  indirizzi  adottati  dall'Autorita'
          nazionale anticorruzione  (ANAC)  con  il  Piano  nazionale
          anticorruzione; 
                  e)  l'elenco  delle  procedure  da  semplificare  e
          reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso  alla
          tecnologia e sulla base della consultazione  degli  utenti,
          nonche'  la  pianificazione  delle  attivita'  inclusa   la
          graduale misurazione dei tempi effettivi  di  completamento
          delle    procedure    effettuata    attraverso    strumenti
          automatizzati; 
                  f)  le  modalita'  e  le   azioni   finalizzate   a
          realizzare la piena  accessibilita'  alle  amministrazioni,
          fisica    e    digitale,    da    parte    dei    cittadini
          ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita'; 
                  g) le modalita' e le azioni  finalizzate  al  pieno
          rispetto della parita' di genere, anche con  riguardo  alla
          composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi. 
                3. Il Piano definisce le  modalita'  di  monitoraggio
          degli esiti, con cadenza  periodica,  inclusi  gli  impatti
          sugli   utenti,   anche   attraverso   rilevazioni    della
          soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di
          cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche'
          le modalita' di monitoraggio dei procedimenti  attivati  ai
          sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. 
                4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del
          presente  articolo  pubblicano  il  Piano  e   i   relativi
          aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel  proprio
          sito internet istituzionale e li  inviano  al  Dipartimento
          della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri per la pubblicazione sul relativo portale. 
                5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o piu' decreti del
          Presidente   della   Repubblica,    adottati    ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,  ai
          sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281,  sono  individuati  e  abrogati  gli
          adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al
          presente articolo. 
                6. Entro il medesimo termine di cui al comma  5,  con
          decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa intesa in sede di  Conferenza  unificata,  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di
          supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel  Piano
          tipo sono definite modalita'  semplificate  per  l'adozione
          del Piano di cui al comma 1 da parte delle  amministrazioni
          con meno di cinquanta dipendenti. 
                6-bis. In sede di  prima  applicazione  il  Piano  e'
          adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine
          non  si  applicano  le  sanzioni  previste  dalle  seguenti
          disposizioni: 
                  a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27
          ottobre 2009, n. 150; 
                  b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015,
          n. 124; 
                  c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. 
                7. In caso di  mancata  adozione  del  Piano  trovano
          applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10,  comma  5,
          del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  ferme
          restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera
          b), del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
                7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le  aziende  e
          gli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  adeguano  i
          rispettivi ordinamenti  ai  principi  di  cui  al  presente
          articolo e ai contenuti del  Piano  tipo  definiti  con  il
          decreto di cui al comma 6. 
                8.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al
          presente articolo le amministrazioni interessate provvedono
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di  15.000
          abitanti provvedono  al  monitoraggio  dell'attuazione  del
          presente  articolo  e  al  monitoraggio  delle  performance
          organizzative  anche  attraverso  l'individuazione  di   un
          ufficio  associato   tra   quelli   esistenti   in   ambito
          provinciale o metropolitano, secondo le  indicazioni  delle
          Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   «Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazz. Uff.  30
          agosto 1999, n. 203, S.O.: 
                «Art. 1 (Finalita'  ed  ambito  di  applicazione).  -
          Omissis. 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, del decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  303  «Ordinamento  della
          Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   a    norma
          dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: 
                «Art. 7 (Autonomia organizzativa). - Omissis. 
                3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero
          massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
          dei servizi  in  cui  si  articola  ciascun  ufficio.  Alla
          organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  il  Segretario
          generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato». 
              - Il decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77  «Governance
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime  misure
          di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e   di
          accelerazione e snellimento  delle  procedure»  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,  e'
          pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  31  maggio  2021,  n.  129,
          Edizione straordinaria. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   «Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -
          citta' ed autonomie locali»: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 6, comma 6, del  decreto-legge
          9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto  2021,  n.  113,  si  vedano  le  note  alle
          premesse.