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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2022, n. 105

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. (22G00114)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2022
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 13-8-2022
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020,  e,  in
particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A (punto 27); 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1158  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra  attivita'
professionale e vita familiare per  i  genitori  e  i  prestatori  di
assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio; 
  Vista la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che
attua l'accordo quadro  riveduto  in  materia  di  congedo  parentale
concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la  direttiva
96/34/CE; 
  Vista  la  direttiva  2010/41/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del  principio  della
parita' di trattamento fra gli  uomini  e  le  donne  che  esercitano
un'attivita' autonoma  e  che  abroga  la  direttiva  86/613/CEE  del
Consiglio; 
  Vista  la  direttiva  2006/54/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del  principio
delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e
donne in materia di occupazione e impiego; 
  Visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei  sistemi
di sicurezza sociale; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104,  recante  legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Vista la legge 8 marzo 2000, n. 53,  recante  disposizioni  per  il
sostegno della maternita' e della paternita',  per  il  diritto  alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  recante  testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo  15  della
legge 8 marzo 2000, n. 53; 
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna,  a  norma  dell'articolo  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Vista la legge 28 giugno  2012,  n.  92,  recante  disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita, e, in particolare, l'articolo 4, comma 24, lettera a); 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019, e, in particolare,  l'articolo
1, comma 354; 
  Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante misure per la  tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e  misure  volte  a  favorire
l'articolazione  flessibile  nei  tempi  e  nei  luoghi  del   lavoro
subordinato; 
  Vista la legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024, e, in particolare,  l'articolo
1, comma 134; 
  Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  37  del
13 febbraio 2013, recante l'introduzione, in via sperimentale per gli
anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e  del  congedo  facoltativo
del padre, oltre a forme di  contributi  economici  alla  madre,  per
favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 31 marzo 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 giugno 2022; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro  per  le
pari opportunita' e la famiglia, di concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della cooperazione  internazionale,  dell'economia  e
delle finanze, della giustizia, per le disabilita', e per la pubblica
amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto reca disposizioni finalizzate  a  migliorare
la conciliazione tra  attivita'  lavorativa  e  vita  privata  per  i
genitori e i prestatori di  assistenza,  al  fine  di  conseguire  la
condivisione delle responsabilita' di cura tra uomini e  donne  e  la
parita' di genere in ambito lavorativo e familiare. 
  2.  Nell'ottica  della  piena  equiparazione   dei   diritti   alla
genitorialita' e all'assistenza, i congedi, i permessi  e  gli  altri
istituti oggetto del presente decreto, salvo che non sia diversamente
specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti  delle
pubbliche amministrazioni. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Costituzione: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.». 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24  dicembre  2012,  n.  234  (Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e  delle  politiche  dell'Unione  europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il testo dell'art. 1 e del punto 27  dell'Allegato  A
          della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2019-2020), pubblicata nella GU Serie Generale  n.  97  del
          23-04-2021, cosi' recita: 
                Art. 1 (Delega al Governo per  il  recepimento  delle
          direttive  e  l'attuazione  degli  altri  atti  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,  secondo
          i termini, le procedure, i principi e i  criteri  direttivi
          di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,
          n. 234, nonche'  secondo  quelli  specifici  dettati  dalla
          presente  legge   e   tenendo   conto   delle   eccezionali
          conseguenze economiche e sociali derivanti  dalla  pandemia
          di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
          direttive  europee  e   l'attuazione   degli   altri   atti
          dell'Unione europea di cui  agli  articoli  da  3  a  29  e
          all'allegato A. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
                3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli  limiti
          occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi   derivanti
          dall'esercizio delle deleghe di cui allo  stesso  comma  1.
          Alla  relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura  delle
          minori  entrate  eventualmente  derivanti   dall'attuazione
          delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
          fondi gia' assegnati alle  competenti  amministrazioni,  si
          provvede mediante riduzione del fondo  per  il  recepimento
          della normativa europea di cui  all'articolo  41-bis  della
          citata legge n. 234 del  2012.  Qualora  la  dotazione  del
          predetto  fondo  si  rivelasse  insufficiente,  i   decreti
          legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanziano  le   occorrenti
          risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17,  comma
          2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              - «27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento  europeo
          e   del   Consiglio,   del   20   giugno   2019,   relativa
          all'equilibrio tra attivita' professionale e vita familiare
          per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la
          direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento:
          2 agosto 2022).». 
              - La direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa  all'equilibrio
          tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori
          e i prestatori di assistenza  e  che  abroga  la  direttiva
          2010/18/UE del Consiglio, e' pubblicata nella G.U.U.E.  del
          12.07.2019, n. L 188. 
              - La direttiva 2010/18/UE del Consiglio,  dell'8  marzo
          2010, che attua l'accordo quadro  riveduto  in  materia  di
          congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME,  CEEP
          e CES e abroga la direttiva 96/34/CE, e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. del 18 marzo 2010, n. L68. 
              - La direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  7  luglio  2010,   sull'applicazione   del
          principio della parita' di trattamento fra gli uomini e  le
          donne che esercitano un'attivita' autonoma e che abroga  la
          direttiva 86/613/CEE del  Consiglio,  e'  pubblicata  nella
          GUUE del 15 luglio 2010, n. L180. 
              - La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione  del
          principio  delle  pari  opportunita'  e  della  parita'  di
          trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione  e
          impiego, e' pubblicata nella GUUE del 26  luglio  2006,  n.
          L204. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  883/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,  relativo  al
          coordinamento  dei  sistemi  di   sicurezza   sociale,   e'
          pubblicato nella GU del 30.4.2004, n. L 166. 
              -  La  legge  5  febbraio   1992,   n.   104,   recante
          legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale  e  i
          diritti delle persone handicappate, e' pubblicata nella  GU
          Serie Generale n. 39 del 17-02-1992 - Suppl.  Ordinario  n.
          30. 
              - La legge 8 marzo 2000, n.  53,  recante  disposizioni
          per il sostegno della maternita' e della paternita', per il
          diritto alla cura e alla formazione e per il  coordinamento
          dei tempi  delle  citta',  e'  pubblicata  nella  GU  Serie
          Generale n. 60 del 13-03-2000). 
              - Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante
          testo unico delle disposizioni legislative  in  materia  di
          tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita',  a
          norma dell'art. 15 della legge 8  marzo  2000,  n.  53,  e'
          pubblicato nella GU Serie Generale n. 96 del  26-04-2001  -
          Suppl. Ordinario n. 93). 
              - Il  decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,
          recante codice delle pari opportunita' tra uomo e donna,  a
          norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31-5-2006  -
          Suppl. Ordinario n. 133. 
              - La legge 28 giugno 2012, n. 92, recante  disposizioni
          in materia  di  riforma  del  mercato  del  lavoro  in  una
          prospettiva di crescita, e, in particolare, l'art. 4, comma
          24, lettera a) e' pubblicata nella GU Serie Generale n. 153
          del 03-07-2012 - Suppl. Ordinario n. 136. 
              - Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
          disciplina organica dei contratti  di  lavoro  e  revisione
          della normativa in tema di mansioni, a norma  dell'art.  1,
          comma  7,  della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183,   e'
          pubblicato nella GU Serie Generale n. 144 del 24-06-2015  -
          Suppl. Ordinario n. 34. 
              - La legge 11 dicembre 2016, n. 232,  recante  bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale  per  il  triennio  2017-2019,  e,  in
          particolare, l'art. 1, comma 354, e'  pubblicata  nella  GU
          Serie Generale n. 297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario  n.
          57). 
              - La legge 22 maggio 2017, n. 81, recante misure per la
          tutela del lavoro autonomo  non  imprenditoriale  e  misure
          volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei
          luoghi del lavoro subordinato e' pubblicata nella GU  Serie
          Generale n. 135 del 13-06-2017. 
              - La legge 30 dicembre 2021, n. 234,  recante  bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale  per  il  triennio  2022-2024,  e,  in
          particolare, l'art.  1,  comma  134,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.