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DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2022, n. 104

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. (22G00113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2022
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vigente al 28/04/2023
Testo in vigore dal: 13-8-2022
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1152  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20  giugno  2019,  relativa  a  condizioni  di  lavoro
trasparenti e prevedibili nell'Unione europea; 
  Vista la direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14  ottobre  1991,
relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il  lavoratore
delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro; 
  Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito
di una prestazione di servizi; 
  Vista la direttiva 98/49/CE del  Consiglio,  del  29  giugno  1998,
relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione  complementare  dei
lavoratori subordinati e dei  lavoratori  autonomi  che  si  spostano
all'interno della Comunita' europea; 
  Vista  la  direttiva  2002/15/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,   dell'11   marzo   2002,   concernente   l'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni  mobili
di autotrasporto; 
  Vista  la  direttiva  2003/88/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  4  novembre   2003,   concernente   taluni   aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro; 
  Vista  la  direttiva  2008/104/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro  tramite  agenzia
interinale; 
  Vista la direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio  2009,
recante attuazione dell'accordo concluso  dall'Associazione  armatori
della Comunita'  europea  (ECSA)  e  dalla  Federazione  europea  dei
lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo
del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE; 
  Vista  la  direttiva  2014/50/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 16 aprile  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi  per
accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati  membri  migliorando
l'acquisizione   e   la   salvaguardia   di   diritti   pensionistici
complementari; 
  Vista la direttiva (UE) 2017/159 del  Consiglio,  del  19  dicembre
2016, recante attuazione dell'accordo relativo  all'attuazione  della
Convenzione  sul  lavoro   nel   settore   della   pesca   del   2007
dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21  maggio
2012, tra  la  Confederazione  generale  delle  cooperative  agricole
nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea  dei  lavoratori
dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni  nazionali  delle
imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche); 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  152,  recante
attuazione  della  direttiva  91/533/CEE  concernente  l'obbligo  del
datore  di  lavoro  di  informare  il  lavoratore  delle   condizioni
applicabili al contratto o al rapporto di lavoro; 
  Visto il decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  181,  recante
disposizioni per agevolare  l'incontro  fra  domanda  ed  offerta  di
lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1,  lettera  a),  della
legge 17 maggio 1999, n. 144; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  recante
attuazione delle deleghe in materia  di  occupazione  e  mercato  del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 
  Visto del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,   recante
disposizioni urgenti in  materia  di  lavori  socialmente  utili,  di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale, e,  in
particolare, l'articolo 9-bis; 
  Visto del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2017,   n.   96,   recante
disposizioni urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi  sismici  e  misure  per  lo  sviluppo,  e,  in   particolare,
l'articolo 54-bis; 
  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
dei lavoratori e datori di lavoro; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 31 marzo 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 giugno 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per
la   pubblica   amministrazione,   dell'interno,   della   giustizia,
dell'economia e delle finanze, della difesa, delle politiche agricole
alimentari e forestali  e  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina il diritto all'informazione sugli
elementi essenziali del rapporto di  lavoro  e  sulle  condizioni  di
lavoro e la  relativa  tutela  e  trova  applicazione,  con  le  sole
esclusioni di cui al comma 4, in relazione  ai  seguenti  rapporti  e
contratti di lavoro: 
    a) contratto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro
agricolo,  a  tempo  indeterminato  e  determinato,  anche  a   tempo
parziale; 
    b) contratto di lavoro somministrato; 
    c) contratto di lavoro intermittente; 
    d) rapporto di  collaborazione  con  prestazione  prevalentemente
personale  e  continuativa  organizzata  dal   committente   di   cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.
81; 
    e) contratto di collaborazione coordinata e continuativa  di  cui
all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile; 
    f) contratto  di  prestazione  occasionale  di  cui  all'articolo
54-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  2. Il presente decreto si applica altresi' ai  rapporti  di  lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  a  quelli
degli enti pubblici economici. 
  3. Le previsioni di cui al presente decreto si applicano inoltre: 
    a) ai lavoratori marittimi e ai  lavoratori  della  pesca,  fatta
salva la disciplina speciale vigente in materia; 
    b) ai lavoratori domestici, fatta eccezione per le previsioni  di
cui agli articoli 10 e 11. 
  4. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto: 
    a) i rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro V
del codice civile e quelli di  lavoro  autonomo  di  cui  al  decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, purche' non integranti  rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 409,
n. 3, del codice di procedura civile; 
    b) i rapporti di lavoro caratterizzati  da  un  tempo  di  lavoro
predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di
tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane
consecutive. E' considerato nella media delle tre  ore  il  tempo  di
lavoro  prestato  in  favore  di  tutti  i  datori  di   lavoro   che
costituiscono una stessa impresa, uno stesso gruppo  di  imprese.  La
presente esclusione non opera in  relazione  ai  rapporti  di  lavoro
nell'ambito dei quali non sia stata stabilita una quantita' garantita
di lavoro retribuito prima dell'inizio del lavoro; 
    c) i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale; 
    d) i rapporti di collaborazione prestati nell'impresa del  datore
di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il  terzo
grado, che siano con lui conviventi; 
    e)  i  rapporti   di   lavoro   del   personale   dipendente   di
amministrazioni  pubbliche  in  servizio  all'estero,   limitatamente
all'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.  152,  come
modificato dal presente decreto; 
    f) i rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo  3  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  relativamente  alle
disposizioni di cui al Capo III del presente decreto. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1152  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20  giugno  2019,  relativa  a  condizioni  di  lavoro
trasparenti e prevedibili nell'Unione europea; 
  Vista la direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14  ottobre  1991,
relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il  lavoratore
delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro; 
  Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito
di una prestazione di servizi; 
  Vista la direttiva 98/49/CE del  Consiglio,  del  29  giugno  1998,
relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione  complementare  dei
lavoratori subordinati e dei  lavoratori  autonomi  che  si  spostano
all'interno della Comunita' europea; 
  Vista  la  direttiva  2002/15/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,   dell'11   marzo   2002,   concernente   l'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni  mobili
di autotrasporto; 
  Vista  la  direttiva  2003/88/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  4  novembre   2003,   concernente   taluni   aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro; 
  Vista  la  direttiva  2008/104/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro  tramite  agenzia
interinale; 
  Vista la direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio  2009,
recante attuazione dell'accordo concluso  dall'Associazione  armatori
della Comunita'  europea  (ECSA)  e  dalla  Federazione  europea  dei
lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo
del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE; 
  Vista  la  direttiva  2014/50/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 16 aprile  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi  per
accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati  membri  migliorando
l'acquisizione   e   la   salvaguardia   di   diritti   pensionistici
complementari; 
  Vista la direttiva (UE) 2017/159 del  Consiglio,  del  19  dicembre
2016, recante attuazione dell'accordo relativo  all'attuazione  della
Convenzione  sul  lavoro   nel   settore   della   pesca   del   2007
dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21  maggio
2012, tra  la  Confederazione  generale  delle  cooperative  agricole
nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea  dei  lavoratori
dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni  nazionali  delle
imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche); 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  152,  recante
attuazione  della  direttiva  91/533/CEE  concernente  l'obbligo  del
datore  di  lavoro  di  informare  il  lavoratore  delle   condizioni
applicabili al contratto o al rapporto di lavoro; 
  Visto il decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  181,  recante
disposizioni per agevolare  l'incontro  fra  domanda  ed  offerta  di
lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1,  lettera  a),  della
legge 17 maggio 1999, n. 144; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  recante
attuazione delle deleghe in materia  di  occupazione  e  mercato  del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 
  Visto del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,   recante
disposizioni urgenti in  materia  di  lavori  socialmente  utili,  di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale, e,  in
particolare, l'articolo 9-bis; 
  Visto del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2017,   n.   96,   recante
disposizioni urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi  sismici  e  misure  per  lo  sviluppo,  e,  in   particolare,
l'articolo 54-bis; 
  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
dei lavoratori e datori di lavoro; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 31 marzo 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 giugno 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per
la   pubblica   amministrazione,   dell'interno,   della   giustizia,
dell'economia e delle finanze, della difesa, delle politiche agricole
alimentari e forestali  e  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina il diritto all'informazione sugli
elementi essenziali del rapporto di  lavoro  e  sulle  condizioni  di
lavoro e la  relativa  tutela  e  trova  applicazione,  con  le  sole
esclusioni di cui al comma 4, in relazione  ai  seguenti  rapporti  e
contratti di lavoro: 
    a) contratto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro
agricolo,  a  tempo  indeterminato  e  determinato,  anche  a   tempo
parziale; 
    b) contratto di lavoro somministrato; 
    c) contratto di lavoro intermittente; 
    d) rapporto di  collaborazione  con  prestazione  prevalentemente
personale  e  continuativa  organizzata  dal   committente   di   cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.
81; 
    e) contratto di collaborazione coordinata e continuativa  di  cui
all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile; 
    f) contratto  di  prestazione  occasionale  di  cui  all'articolo
54-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  2. Il presente decreto si applica altresi' ai  rapporti  di  lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  a  quelli
degli enti pubblici economici. 
  3. Le previsioni di cui al presente decreto si applicano inoltre: 
    a) ai lavoratori marittimi e ai  lavoratori  della  pesca,  fatta
salva la disciplina speciale vigente in materia; 
    b) ai lavoratori domestici, fatta eccezione per le previsioni  di
cui agli articoli 10 e 11. 
  4. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto: 
    a) i rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro V
del codice civile e quelli di  lavoro  autonomo  di  cui  al  decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, purche' non integranti  rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 409,
n. 3, del codice di procedura civile; 
    b) i rapporti di lavoro caratterizzati  da  un  tempo  di  lavoro
predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di
tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane
consecutive. E' considerato nella media delle tre  ore  il  tempo  di
lavoro  prestato  in  favore  di  tutti  i  datori  di   lavoro   che
costituiscono una stessa impresa, uno stesso gruppo  di  imprese.  La
presente esclusione non opera in  relazione  ai  rapporti  di  lavoro
nell'ambito dei quali non sia stata stabilita una quantita' garantita
di lavoro retribuito prima dell'inizio del lavoro; 
    c) i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale; 
    d) i rapporti di collaborazione prestati nell'impresa del  datore
di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il  terzo
grado, che siano con lui conviventi; 
    e)  i  rapporti   di   lavoro   del   personale   dipendente   di
amministrazioni  pubbliche  in  servizio  all'estero,   limitatamente
all'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.  152,  come
modificato dal presente decreto; 
    f) i rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo  3  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  relativamente  alle
disposizioni di cui al Capo III del presente decreto.