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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2022, n. 81

Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. (22G00088)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/2022
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vigente al 11/05/2024
Testo in vigore dal: 15-7-2022
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 2; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  6,  comma   5,   del   citato
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che, con  uno  o  piu'
decreti  del  Presidente   della   Repubblica,   emanati   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
intesa in sede di Conferenza unificata,  ai  sensi  dell'articolo  9,
comma 2, del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  siano
individuati e abrogati gli adempimenti relativi  ai  piani  assorbiti
dal Piano integrato di attivita' e organizzazione; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 dicembre 2021; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella  seduta  del  9
febbraio 2022; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio e del
17 febbraio 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 maggio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione  di  adempimenti  assorbiti  dal  Piano  integrato  di
                     attivita' e organizzazione 
 
  1. Ai sensi di  quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  1,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le  amministrazioni  pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, con piu' di cinquanta dipendenti,  sono  soppressi,  in
quanto assorbiti  nelle  apposite  sezioni  del  Piano  integrato  di
attivita' e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai  piani
di cui alle seguenti disposizioni: 
    a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e  articoli
60-bis  (Piano  delle  azioni  concrete)  e   60-ter,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    b) articolo 2, comma 594, lettera a),  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244 (Piano per  razionalizzare  l'utilizzo  delle  dotazioni
strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di  lavoro
nell'automazione d'ufficio); 
    c) articolo 10,  commi  1,  lettera  a),  e  1-ter,  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance); 
    d) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della  legge
6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione); 
    e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano
organizzativo del lavoro agile); 
    f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile  2006,
n. 198 (Piani di azioni positive). 
  2. Per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO,  tutti  i
richiami ai piani individuati al comma  1  sono  da  intendersi  come
riferiti alla corrispondente sezione del PIAO. 
  3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non piu' di  cinquanta
dipendenti sono tenute al rispetto degli  adempimenti  stabiliti  nel
decreto  del  Ministro  della   pubblica   amministrazione   di   cui
all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021. 
  4. All'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, il terzo periodo e' soppresso. 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 2; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  6,  comma   5,   del   citato
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che, con  uno  o  piu'
decreti  del  Presidente   della   Repubblica,   emanati   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
intesa in sede di Conferenza unificata,  ai  sensi  dell'articolo  9,
comma 2, del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  siano
individuati e abrogati gli adempimenti relativi  ai  piani  assorbiti
dal Piano integrato di attivita' e organizzazione; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 dicembre 2021; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella  seduta  del  9
febbraio 2022; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio e del
17 febbraio 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 maggio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione  di  adempimenti  assorbiti  dal  Piano  integrato  di
                     attivita' e organizzazione 
 
  1. Ai sensi di  quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  1,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le  amministrazioni  pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, con piu' di cinquanta dipendenti,  sono  soppressi,  in
quanto assorbiti  nelle  apposite  sezioni  del  Piano  integrato  di
attivita' e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai  piani
di cui alle seguenti disposizioni: 
    a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e  articoli
60-bis  (Piano  delle  azioni  concrete)  e   60-ter,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    b) articolo 2, comma 594, lettera a),  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244 (Piano per  razionalizzare  l'utilizzo  delle  dotazioni
strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di  lavoro
nell'automazione d'ufficio); 
    c) articolo 10,  commi  1,  lettera  a),  e  1-ter,  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance); 
    d) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della  legge
6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione); 
    e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano
organizzativo del lavoro agile); 
    f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile  2006,
n. 198 (Piani di azioni positive). 
  2. Per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO,  tutti  i
richiami ai piani individuati al comma  1  sono  da  intendersi  come
riferiti alla corrispondente sezione del PIAO. 
  3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non piu' di  cinquanta
dipendenti sono tenute al rispetto degli  adempimenti  stabiliti  nel
decreto  del  Ministro  della   pubblica   amministrazione   di   cui
all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021. 
  4. All'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, il terzo periodo e' soppresso.