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DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 207

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione). (21G00230)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2024)
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Testo in vigore dal: 9-2-2022
(parte 1)
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 
VISTA la direttiva (UE)  2018/1972,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce  il  Codice  europeo
delle comunicazioni elettroniche; 
 
VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al  Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2019-2020  e,  in
particolare, l'articolo 4; 
 
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  recante  codice
delle comunicazioni elettroniche; 
 
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  133,   recante
disposizioni urgenti in materia di perimetro di  sicurezza  nazionale
cibernetica e di  disciplina  dei  poteri  speciali  nei  settori  di
rilevanza strategica; 
 
VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n.70, recante  modifiche
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante  codice  delle
comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE,
in  materia  di  reti  e  servizi  di  comunicazione  elettronica,  e
2009/136/CE in materia di trattamento dei  dati  personali  e  tutela
della vita privata; 
 
VISTO il  decreto  legislativo  15  febbraio  2016,  n.  33,  recante
attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di  reti  di  comunicazione  elettronica  ad  alta
velocita'; 
 
VISTO il  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n55, recante  disposizioni
urgenti per il rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,  di  rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici; 
 
VISTO  il  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.76,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante  misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale; 
 
VISTO il decreto-legge  31  dicembre  2020,  n.183,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26   febbraio   2021,   n.21,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia   di   termini   legislativi,   di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020,  nonche'
in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea; 
 
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance  del
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e   prime   misure   di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure; 
 
VISTO il decreto-legge 14 giugno 2021, n.  82,  recante  disposizioni
urgenti in materia di cybersicurezza,  definizione  dell'architettura
nazionale  di  cybersicurezza  e  istituzione  dell'Agenzia  per   la
cybersicurezza nazionale; 
 
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  12  dicembre
2018, recante  misure  di  sicurezza  ed  integrita'  delle  reti  di
comunicazione elettronica e notifica degli  incidenti  significativi,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale,  n.  17  del  21
gennaio 2019; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19  giugno
2020, n. 110, concernente regolamento recante modalita' e criteri  di
attivazione e gestione del servizio IT-Alert; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30  luglio
2020,  n.  131,  recante  regolamento  in  materia  di  perimetro  di
sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  105,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133; 
 
VISTA  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri
adottata nella riunione del 5 agosto 2021; 
 
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
22 settembre 2021; 
 
ACQUISITI i pareri delle  competenti  Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
 
VISTA la deliberazione del  Consiglio  dei  ministri  adottata  nella
riunione del 4 novembre 2021; 
 
SULLA PROPOSTA del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  i Ministri  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze,  della  difesa,  della  salute,  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  della  transizione
ecologica, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e
per gli affari regionali e le autonomie; 
 
               EMANA il seguente decreto legislativo: 
 
                               ART. 1 
Disposizioni  di  recepimento  della  direttiva  (UE)  2018/1972  che
    istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche 
 
1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al Titolo  I  e  al
   Titolo II, gli articoli da 1 a 98 sono sostituiti dai seguenti: 
 
 
                              "PARTE I 
            NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE 
 
                              TITOLO I 
     AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITA' E OBIETTIVI, DEFINIZIONI 
 
                               CAPO I 
                  OGGETTO, FINALITA' E DEFINIZIONI 
 
                               Art. 1 
                      (Ambito di applicazione) 
                  (art. 1 eecc; art. 2 Codice 2003) 
 
1. Formano oggetto del presente decreto le  disposizioni  in  materia
di: 
 
a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso  pubblico,  ivi
comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di  programmi
sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; 
 
b) gruppi chiusi di utenti; 
 
c) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato; 
 
d) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; 
 
e) servizi radioelettrici. 
 
2. Non formano oggetto del decreto le disposizioni in materia di: 
 
a) servizi che forniscono  contenuti  trasmessi  utilizzando  reti  e
servizi di comunicazione elettronica o che  comportano  un  controllo
editoriale su tali contenuti; 
 
b) apparecchiature contemplate  dal  decreto  legislativo  22  giugno
2016,  n.  128  che  attua  la   direttiva   2014/53/UE   concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative  alla
messa a disposizione sul  mercato  di  apparecchiature  radio  e  che
abroga  la  direttiva  1999/5/CE,  fatte  salve  le   apparecchiature
utilizzate dagli utenti della radio e televisione digitale; 
 
c) disciplina dei servizi della societa' dell'informazione,  definiti
dalla  legge  21  giugno  1986,  n.  317,  disciplinati  dal  decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
 
3. Il presente decreto reca le specifiche norme in materia di  tutela
dei consumatori nel settore delle comunicazioni  elettroniche,  quali
condizioni a corredo delle autorizzazioni generali per  la  fornitura
di  servizi  di  comunicazione  elettronica.   Rimangono   ferme   le
disposizioni del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo  6
settembre 2005, n. 206. 
 
4. Rimangono ferme e prevalgono sulle  disposizioni  del  decreto  le
norme speciali in  materia  di  reti  utilizzate  per  la  diffusione
circolare di programmi sonori e televisivi. 
 
5.  Le  Amministrazioni  competenti  all'applicazione  del   presente
decreto garantiscono la conformita' del  trattamento  dei  dati  alle
norme in materia di protezione dei dati. 
 
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte  salve  le
limitazioni derivanti da esigenze  della  difesa  e  della  sicurezza
dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica  e  della
tutela dell'ambiente e  della  riservatezza  e  protezione  dei  dati
personali,  poste  da  specifiche  disposizioni   di   legge   o   da
disposizioni regolamentari di attuazione. 
 
7. Restano  ferme  le  competenze  e  i  poteri  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis)
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le competenze e i  poteri
del Comitato interministeriale per la  transizione  digitale  di  cui
all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22. 
 
                               Art. 2 
                            (Definizioni) 
                (ex art. 2 eecc e art. 1 Codice 2003) 
 
1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
 
a) Codice: il "Codice delle comunicazioni  elettroniche"  per  quanto
concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica; 
 
b) accesso: il fatto di  rendere  accessibili  risorse  o  servizi  a
un'altra impresa a determinate condizioni, su base  esclusiva  o  non
esclusiva, al fine di fornire servizi  di  comunicazione  elettronica
anche quando sono utilizzati per  la  prestazione  di  servizi  della
societa' dell'informazione o di servizi di  diffusione  di  contenuti
radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l'altro,  l'accesso  agli
elementi della rete e alle risorse correlate, che puo' comportare  la
connessione di apparecchiature con  mezzi  fissi  o  non  fissi  (ivi
compreso, in particolare, l'accesso alla  rete  locale  nonche'  alle
risorse e ai servizi necessari per fornire servizi  tramite  la  rete
locale);  l'accesso  all'infrastruttura  fisica,  tra  cui   edifici,
condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra  cui
i sistemi di supporto operativo; l'accesso a  sistemi  informativi  o
banche dati per l'effettuazione preventiva di ordini,  la  fornitura,
l'effettuazione  di  ordini,  la  manutenzione,   le   richieste   di
riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del
numero o a sistemi che svolgono  funzioni  analoghe;  l'accesso  alle
reti fisse e mobili, in particolare  per  il  roaming;  l'accesso  ai
sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale
e l'accesso ai servizi di rete virtuale; 
 
c)  Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale:  l'Agenzia  per   la
cybersicurezza  nazionale,  istituita  a   tutela   degli   interessi
nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della  tutela
della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, con decreto-legge
14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni  urgenti  in  materia  di
cybersicurezza,   definizione    dell'architettura    nazionale    di
cybersicurezza e  istituzione  dell'Agenzia,  di  seguito  denominata
Agenzia; 
 
d) apparato radio elettrico: un trasmettitore,  un  ricevitore  o  un
ricetrasmettitore destinato  ad  essere  applicato  in  una  stazione
radioelettrica.  In  alcuni  casi  l'apparato   radioelettrico   puo'
coincidere con la stazione stessa; 
 
e)  apparecchiature  digitali  televisive  avanzate:  i  sistemi   di
apparecchiature  di  decodifica   destinati   al   collegamento   con
televisori o  sistemi  televisivi  digitali  integrati  in  grado  di
ricevere i servizi della televisione digitale interattiva; 
 
f) Application Programming Interface (API): interfaccia software  fra
applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di  servizi  e
le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per  la
televisione e i servizi radiofonici digitali; 
 
g)  Autorita'  nazionale  di  regolamentazione:  l'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorita'; 
 
h)  apparecchiature  terminali:   apparecchiature   terminali   quali
definite all'articolo 1, comma 1), del decreto legislativo 26 ottobre
2010 n. 198; 
 
i) attribuzione di spettro radio: la designazione di una  determinata
banda di spettro radio destinata a essere utilizzata da parte di  uno
o piu' tipi di servizi  di  radiocomunicazione,  se  del  caso,  alle
condizioni specificate; 
 
l) autorizzazione generale: il  regime  giuridico  che  garantisce  i
diritti  alla  fornitura  di  reti  o  di  servizi  di  comunicazione
elettronica  e  stabilisce  obblighi   specifici   per   il   settore
applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti  e  servizi  di
comunicazione elettronica, conformemente al presente decreto; 
 
m)  BEREC:  organismo  dei  regolatori  europei  delle  comunicazioni
elettroniche; 
 
n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza  o  "PSAP"  (public
safety answering point): un luogo fisico, sotto la responsabilita' di
un'autorita' pubblica o di un organismo  privato  riconosciuto  dallo
Stato, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza; 
 
o) centrale unica di risposta o CUR:  il  centro  di  raccolta  delle
chiamate di emergenza (PSAP)  piu'  idoneo  per  la  ricezione  delle
comunicazioni di emergenza sul territorio nazionale con PSAP di primo
livello definiti su base regionale secondo le modalita' stabilite con
appositi  protocolli  d'intesa  tra  le  regioni  ed   il   Ministero
dell'interno; 
 
p) chiamata: la connessione stabilita da un servizio di comunicazione
interpersonale accessibile al pubblico che consente la  comunicazione
vocale bidirezionale; 
 
q) comunicazione di  emergenza:  comunicazione  mediante  servizi  di
comunicazione interpersonale tra un  utente  finale  e  il  PSAP  con
l'obiettivo di richiedere e ricevere aiuto d'urgenza dai  servizi  di
emergenza; 
 
r) consumatore: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico  per
scopi   non   riferibili   all'attivita'   lavorativa,   commerciale,
artigianale o professionale svolta; 
 
s)  fornitura  di  una  rete   di   comunicazione   elettronica:   la
realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di
tale rete; 
 
t) gruppo chiuso di utenti (CUG - Closed User Group): una  pluralita'
di soggetti legati fra loro da uno stabile interesse professionale  o
d'utenza  comune,  tale   da   giustificare   esigenze   interne   di
comunicazione confinata,  soddisfatta  a  mezzo  di  reti  e  servizi
esclusivi e chiusi di comunicazione elettronica; 
 
u)  incidente  di  sicurezza:  un  evento  con   un   reale   effetto
pregiudizievole  per  la  sicurezza  delle  reti  o  dei  servizi  di
comunicazione elettronica; 
 
v) informazioni sulla localizzazione del chiamante: i  dati  trattati
in una rete mobile pubblica, derivanti dall'infrastruttura di rete  o
dai dispositivi mobili, che indicano la  posizione  geografica  delle
apparecchiature terminali mobili di un utente finale e  in  una  rete
pubblica fissa i dati sull'indirizzo fisico del  punto  terminale  di
rete; 
 
z) interconnessione: una particolare modalita' di  accesso  messa  in
opera tra operatori della  rete  pubblica  mediante  il  collegamento
fisico e logico delle reti  pubbliche  di  comunicazione  elettronica
utilizzate  dalla  medesima  impresa  o  da  un'altra   impresa   per
consentire agli utenti di un'impresa di  comunicare  con  gli  utenti
della medesima o di un'altra impresa o di accedere ai servizi offerti
da un'altra impresa qualora tali servizi siano  forniti  dalle  parti
interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete; 
 
aa)  interferenza  dannosa:   un'interferenza   che   pregiudica   il
funzionamento di un servizio di radionavigazione o di  altri  servizi
di sicurezza  o  che  deteriora  gravemente,  ostacola  o  interrompe
ripetutamente   un   servizio   di   radiocomunicazione   che   opera
conformemente alle normative internazionali,  dell'Unione  Europea  o
nazionali applicabili; 
 
bb) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito  da  applicazioni,
contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente  l'utilizzo  delle
tecnologie digitali ad elevati livelli di interattivita'; 
 
cc)  libero  uso:  la  facolta'  di  utilizzo  di  dispositivi  o  di
apparecchiature  terminali   di   comunicazione   elettronica   senza
necessita' di autorizzazione generale; 
 
dd)  mercati  transnazionali:   mercati   individuati   conformemente
all'articolo 65 del codice europeo delle comunicazioni  elettroniche,
che coprono l'Unione o una parte considerevole di questa, situati  in
piu' di uno Stato membro; 
 
ee) messaggio  IT-Alert:  messaggio  riguardante  gravi  emergenze  e
catastrofi imminenti o in  corso,  inviato  dal  sistema  di  allarme
pubblico IT-Alert; 
 
ff) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;  
 
gg) misure di autoprotezione: azioni  da  porre  in  essere  utili  a
ridurre i rischi e ad attenuare le  conseguenze  derivanti  da  gravi
emergenze e catastrofi imminenti o in corso; 
 
hh) numero geografico: qualsiasi  numero  del  piano  di  numerazione
nazionale dei servizi di comunicazione elettronica nel  quale  alcune
delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate
verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete; 
 
ii) numero non geografico: qualsiasi numero del piano di  numerazione
nazionale dei servizi di comunicazione elettronica  che  non  sia  un
numero geografico, ad esempio i numeri di telefonia mobile, i  numeri
di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo; 
 
ll) operatore: un'impresa che fornisce o e' autorizzata a fornire una
rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata; 
 
mm) PSAP piu' idoneo: uno PSAP istituito dalle  autorita'  competenti
per coprire le comunicazioni di emergenza da un dato luogo o  per  le
comunicazioni di emergenza di un certo tipo; 
 
nn) punto di accesso senza fili di portata limitata:  apparecchiatura
senza fili di accesso  alla  rete  di  piccole  dimensioni,  a  bassa
potenza, di portata limitata, che utilizza spettro radio  soggetto  a
licenza o spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei
due, che puo' essere utilizzata come parte di una  rete  pubblica  di
comunicazione elettronica ed essere dotata di una o  piu'  antenne  a
basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza  fili
alle  reti  di  comunicazione  elettronica  indipendentemente   dalla
topologia di rete sottostante, che puo' essere mobile o fissa; 
 
oo) punto terminale di rete: il punto  fisico  a  partire  dal  quale
l'utente finale ha accesso  a  una  rete  pubblica  di  comunicazione
elettronica  e  che,  in  caso  di  reti  in  cui  abbiano  luogo  la
commutazione o l'instradamento, e' definito mediante un indirizzo  di
rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a  un  nome
di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali
il punto terminale di  rete  e'  costituito  dall'antenna  fissa  cui
possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali  utilizzate
dagli utenti del servizio; 
 
pp)  rete  ad  altissima  capacita':  una   rete   di   comunicazione
elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno
fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una  rete  di
comunicazione elettronica in grado di  fornire  prestazioni  di  rete
analoghe in condizioni normali di picco in termini  di  larghezza  di
banda  disponibile  per  downlink/uplink,  resilienza,  parametri  di
errore, latenza e relativa variazione; le prestazioni di rete possono
essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparita'  di
servizio   per   l'utente   finale   dovute   alle    caratteristiche
intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete  si  collega
in ultima istanza al punto terminale di rete; 
 
qq)  rete  locale  in  radiofrequenza  o  "RLAN"  (radio  local  area
network): un sistema di  accesso  senza  fili  a  bassa  potenza,  di
portata limitata, con un basso  rischio  di  interferenze  con  altri
sistemi di questo tipo installati in prossimita' da altri utenti, che
utilizza  su  base  non  esclusiva  una  porzione  di  spettro  radio
armonizzato; 
 
rr) rete  locale:  il  percorso  fisico  utilizzato  dai  segnali  di
comunicazione elettronica che collega il punto terminale della rete a
un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica  fissa
di comunicazione elettronica; 
 
ss) Rete privata o Rete di comunicazione elettronica ad uso  privato:
rete di  comunicazione  elettronica  con  la  quale  sono  realizzati
servizi di comunicazione elettronica ad uso  esclusivo  del  titolare
della   relativa    autorizzazione.    Una    rete    privata    puo'
interconnettersi, su base commerciale, con la rete  pubblica  tramite
uno  o  piu'  punti  terminali  di  rete,  purche'   i   servizi   di
comunicazione elettronica realizzati con la rete  privata  non  siano
accessibili al pubblico. 
 
tt)  rete  pubblica  di  comunicazione  elettronica:  una   rete   di
comunicazione elettronica, utilizzata interamente  o  prevalentemente
per fornire  servizi  di  comunicazione  elettronica  accessibili  al
pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra  i  punti
terminali di rete; 
 
uu) rete televisiva via  cavo:  ogni  infrastruttura  prevalentemente
cablata  installata   principalmente   per   la   diffusione   o   la
distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico; 
 
vv) reti di comunicazione elettronica:  i  sistemi  di  trasmissione,
basati o meno su un'infrastruttura  permanente  o  una  capacita'  di
amministrazione centralizzata e, se del caso, le  apparecchiature  di
commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi
di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali  via  cavo,
via  radio,  a  mezzo  di   fibre   ottiche   o   con   altri   mezzi
elettromagnetici, comprese le reti  satellitari,  le  reti  mobili  e
fisse (a commutazione di circuito  e  a  commutazione  di  pacchetto,
compresa internet),  i  sistemi  per  il  trasporto  via  cavo  della
corrente  elettrica,  nella  misura  in  cui  siano  utilizzati   per
trasmettere  i  segnali,  le  reti  utilizzate  per   la   diffusione
radiotelevisiva e le reti televisive via cavo, indipendentemente  dal
tipo di informazione trasportato; 
 
zz) risorse correlate: servizi correlati,  infrastrutture  fisiche  e
altre risorse o  elementi  correlati  a  una  rete  di  comunicazione
elettronica  o  a  un  servizio  di  comunicazione  elettronica   che
permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale  rete
o servizio, o sono potenzialmente in grado  di  farlo,  compresi  gli
edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio  degli  edifici,  le
antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le  condotte,  le
tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione; 
 
aaa) RSPG: il gruppo "Politica dello spettro radio"; 
 
bbb) servizio CBS - Cell Broadcast Service: servizio che consente  la
comunicazione  unidirezionale  di  brevi   messaggi   di   testo   ai
dispositivi  mobili  presenti  in  una  determinata  area  geografica
coperta da una o piu' celle delle reti mobili pubbliche; 
 
ccc) servizio correlato: un servizio correlato a  una  rete  o  a  un
servizio di comunicazione elettronica  che  permette  o  supporta  la
fornitura, l'auto fornitura o la fornitura automatizzata  di  servizi
attraverso tale rete o servizio, o  e'  potenzialmente  in  grado  di
farlo, e comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi che
svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso  condizionato  e  le
guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides -  EPG),
nonche' altri  servizi  quali  quelli  relativi  all'identita',  alla
posizione e alla presenza; 
 
ddd) servizio di comunicazione da macchina a  macchina:  servizio  di
comunicazione non interpersonale in cui le informazioni sono iniziate
e trasferite in modo prevalentemente automatizzato tra dispositivi  e
applicazioni con nessuna o marginale interazione umana. Tale servizio
puo' essere basato sul numero e non consente la realizzazione  di  un
servizio interpersonale; 
 
eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso  privato:  servizio
svolto in una rete  privata  senza  l'utilizzo  neanche  parziale  di
elementi della rete pubblica. Il servizio  e'  svolto  esclusivamente
nell'interesse  e  per  traffico  tra  terminali  del   titolare   di
un'autorizzazione generale, ovvero beneficiario del servizio, ad  uso
privato. Qualora la rete privata  nella  quale  il  servizio  ad  uso
privato e' svolto sia interconnessa con la rete pubblica il  traffico
non attraversa il punto terminale di rete; 
 
fff) servizio di comunicazione elettronica:  i  servizi,  forniti  di
norma  a  pagamento  su  reti  di  comunicazioni  elettroniche,   che
comprendono, con l'eccezione dei  servizi  che  forniscono  contenuti
trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione  elettronica  o
che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i  tipi  di
servizi seguenti: 
 
      1) servizio di accesso a internet quale  definito  all'articolo
2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120; 
 
      2) servizio di comunicazione interpersonale; 
 
      3) servizi consistenti esclusivamente o  prevalentemente  nella
trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per
la fornitura di servizi da macchina a macchina e  per  la  diffusione
circolare radiotelevisiva; 
 
ggg) servizio di comunicazione interpersonale basato sul  numero:  un
servizio di comunicazione interpersonale che si connette a risorse di
numerazione assegnate pubblicamente - ossia uno  o  piu'  numeri  che
figurano in un piano di numerazione nazionale o  internazionale  -  o
consente la comunicazione con uno o piu' numeri che  figurano  in  un
piano di numerazione nazionale o internazionale; 
 
hhh)  servizio  di  comunicazione  interpersonale  indipendente   dal
numero: un  servizio  di  comunicazione  interpersonale  che  non  si
connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia  uno
o piu' numeri che figurano in un piano  di  numerazione  nazionale  o
internazionale, o che non consente la comunicazione con  uno  o  piu'
numeri  che  figurano  in  un  piano  di  numerazione   nazionale   o
internazionale; 
 
iii) servizio di comunicazione interpersonale: un servizio di norma a
pagamento  che  consente  lo   scambio   diretto   interpersonale   e
interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica
tra un numero limitato di persone, mediante il quale le  persone  che
avviano la comunicazione o che  vi  partecipano  ne  stabiliscono  il
destinatario o i destinatari e non comprende i servizi che consentono
le comunicazioni interpersonali  e  interattive  esclusivamente  come
elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a  un
altro servizio; 
 
lll) servizio di comunicazione vocale: un servizio  di  comunicazione
elettronica accessibile al pubblico  che  consente  di  effettuare  e
ricevere,  direttamente  o  indirettamente,  chiamate   nazionali   o
nazionali e internazionali tramite uno o piu' numeri che figurano  in
un piano di numerazione nazionale o internazionale; 
 
mmm) servizio di conversazione globale: un servizio di  conversazione
multimediale  in  tempo   reale   che   consente   il   trasferimento
bidirezionale  simmetrico  in  tempo  reale  di  immagini  video   in
movimento, nonche' comunicazioni testuali e vocali in tempo reale tra
gli utenti in due o piu' localita'; 
 
nnn) servizio di emergenza: un servizio, riconosciuto come tale,  che
fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in  cui  esiste,
in particolare, un rischio immediato  per  la  vita  o  l'incolumita'
fisica,  la  salute  o  la  sicurezza  individuale  o  pubblica,   la
proprieta' privata o pubblica o l'ambiente; 
 
ooo)  sistema  IT-Alert:  piattaforma   tecnologica   con   cui,   in
applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1  (2019-02)
- Emergency Communications (EMTEL), European  Public  Warning  System
(EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service, e' realizzato in  Italia
il sistema di allarme pubblico; 
 
ppp) servizio telefonico accessibile al pubblico:  un  servizio  reso
accessibile  al  pubblico  che  consente  di  effettuare  e  ricevere
direttamente o  indirettamente,  chiamate  nazionali  o  nazionali  e
internazionali tramite uno o piu' numeri che figurano in un piano  di
numerazione dei servizi  di  comunicazione  elettronica  nazionale  o
internazionale; 
 
qqq)  servizio  televisivo  in  formato   panoramico:   un   servizio
televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di  programmi
prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a  formato
panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di  riferimento
per i servizi televisivi in formato panoramico; 
 
rrr) servizio  universale:  un  insieme  minimo  di  servizi  di  una
qualita' determinata, accessibili a tutti gli  utenti  a  prescindere
dalla loro ubicazione geografica e,  tenuto  conto  delle  condizioni
nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile; 
 
sss) sicurezza delle reti e dei servizi: la capacita'  delle  reti  e
dei  servizi  di  comunicazione  elettronica  di  resistere,   a   un
determinato  livello  di  riservatezza,  a   qualsiasi   azione   che
comprometta la  disponibilita',  l'autenticita',  l'integrita'  o  la
riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o
trattati oppure dei relativi servizi offerti  o  accessibili  tramite
tali reti o servizi di comunicazione; 
 
ttt) sistema  di  accesso  condizionato:  qualsiasi  misura  tecnica,
sistema di autenticazione o intesa secondo i quali l'accesso in forma
intelligibile a un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva e'
subordinato a un abbonamento o a  un'altra  forma  di  autorizzazione
preliminare individuale; 
 
uuu) sistema di allarme pubblico: sistema di  diffusione  di  allarmi
pubblici  agli  utenti  finali  interessati  da  gravi  emergenze   e
catastrofi imminenti o in corso; 
 
vvv) spettro radio armonizzato: uno spettro radio per il  quale  sono
state   definite   condizioni   armonizzate   relative    alla    sua
disponibilita' e al suo uso efficiente mediante  misure  tecniche  di
attuazione  conformemente   all'articolo   4   della   decisione   n.
676/2002/CE; 
 
zzz) stazione radioelettrica: uno o piu' apparati radioelettrici, ivi
comprese  le  apparecchiature  accessorie,  necessari  in  una   data
postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un  servizio  di
radiocomunicazione  o  di   radioastronomia   ovvero   per   svolgere
un'attivita'  di  comunicazione  elettronica  ad  uso  privato.  Ogni
stazione, in particolare, viene classificata sulla base del  servizio
o  dell'attivita'  alle  quali  partecipa  in  maniera  permanente  o
temporanea; 
 
aaaa) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico
accessibile al pubblico, utilizzabile  con  mezzi  di  pagamento  che
possono includere monete o carte di credito o di  addebito  o  schede
prepagate, comprese le schede con codice di accesso; 
 
bbbb) uso condiviso dello spettro radio: l'accesso da parte di due  o
piu' utenti per  l'utilizzo  delle  stesse  bande  di  spettro  radio
nell'ambito di un accordo di condivisione definito, autorizzato sulla
base di un'autorizzazione  generale,  di  diritti  d'uso  individuali
dello spettro radio o  di  una  combinazione  dei  due,  che  include
approcci normativi come l'accesso condiviso soggetto a licenza  volto
a facilitare l'uso condiviso di una banda di  spettro  radio,  previo
accordo vincolante di tutte le parti interessate, conformemente  alle
norme di condivisione previste nei loro diritti d'uso  dello  spettro
radio onde da garantire a tutti gli utenti  accordi  di  condivisione
prevedibili e affidabili, e fatta salva  l'applicazione  del  diritto
della concorrenza; 
 
cccc) utente finale: un utente che non  fornisce  reti  pubbliche  di
comunicazione elettronica  o  servizi  di  comunicazione  elettronica
accessibili al pubblico o a gruppi chiusi di utenti; 
 
dddd) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede  di
utilizzare un servizio di comunicazione  elettronica  accessibile  al
pubblico, ovvero a un insieme predefinito e chiuso di persone fisiche
o giuridiche all'uopo autorizzate. 
 
                               Art. 3 
                         (Principi generali) 
                 (art. 3 eecc e art. 3 Codice 2003) 
 
1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica di
cui al presente decreto e' volta a salvaguardare,  nel  rispetto  del
principio della libera circolazione delle persone  e  delle  cose,  i
diritti costituzionalmente garantiti di: 
 
a) liberta' di comunicazione; 
 
b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso  il  mantenimento
dell'integrita'  e  della  sicurezza  delle  reti  di   comunicazione
elettronica e l'adozione di misure preventive delle interferenze; 
 
c) liberta' di iniziativa economica e  suo  esercizio  in  regime  di
concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di
comunicazione   elettronica   secondo   criteri   di    obiettivita',
trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. 
 
2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione  elettronica,  che
e' di preminente interesse generale, e' libera e ad essa si applicano
le disposizioni del decreto. 
 
3.  Il  Ministero,  l'Autorita',  e  le  amministrazioni   competenti
contribuiscono  nell'ambito  della  propria  competenza  a  garantire
l'attuazione delle  politiche  volte  a  promuovere  la  liberta'  di
espressione e di informazione, la diversita' culturale e  linguistica
e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei  diritti
e delle liberta' fondamentali delle persone fisiche, garantiti  dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione
europea. 
 
4. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa
e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della  salute
pubblica  e  della  tutela  dell'ambiente  e  della  riservatezza   e
protezione dei dati personali, poste da  specifiche  disposizioni  di
legge o da disposizioni regolamentari di attuazione. 
 
                               Art. 4 
(Obiettivi  generali  della  disciplina  di   reti   e   servizi   di
                     comunicazione elettronica) 
            (artt. 1 e 3 eecc; artt. 4 e 13 Codice 2003) 
 
1. L'Autorita' e il Ministero,  ciascuno  nell'ambito  delle  proprie
competenze,  e  fermo  quanto  previsto  all'articolo  6   comma   3,
perseguono i seguenti obiettivi generali, che non  sono  elencati  in
ordine di priorita': 
 
a) promuovere la connettivita' e l'accesso  alle  reti  ad  altissima
capacita', comprese le reti fisse, mobili e senza  fili,  e  il  loro
utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese; 
 
b)  promuovere  la  concorrenza  nella  fornitura   delle   reti   di
comunicazione  elettronica  e  delle  risorse   correlate,   compresa
un'efficace  concorrenza  basata  sulle   infrastrutture,   e   nella
fornitura dei servizi di  comunicazione  elettronica  e  dei  servizi
correlati; 
 
c) contribuire allo  sviluppo  del  mercato  interno  rimuovendo  gli
ostacoli  residui  e  promuovendo  condizioni  convergenti  per   gli
investimenti e la fornitura di  reti  di  comunicazione  elettronica,
servizi di comunicazione elettronica,  risorse  correlate  e  servizi
correlati, sviluppando approcci  normativi  prevedibili  e  favorendo
l'uso  effettivo,  efficiente  e  coordinato  dello  spettro   radio,
l'innovazione  aperta,  la  creazione   e   lo   sviluppo   di   reti
transeuropee, la fornitura, la disponibilita'  e  l'interoperabilita'
dei  servizi  paneuropei  e  la  connettivita'  da  punto   a   punto
(end-to-end); 
 
d)  promuovere   gli   interessi   dei   cittadini,   garantendo   la
connettivita' e l'ampia  disponibilita'  e  utilizzo  delle  reti  ad
altissima capacita' , comprese le reti fisse, mobili e senza fili,  e
dei  servizi  di  comunicazione  elettronica,  garantendo  i  massimi
vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualita' sulla  base  di  una
concorrenza efficace, preservando  la  sicurezza  delle  reti  e  dei
servizi, garantendo un livello  di  protezione  degli  utenti  finali
elevato e uniforme  tramite  la  necessaria  normativa  settoriale  e
rispondendo  alle  esigenze  ,  ad  esempio  in  termini  di   prezzi
accessibili , di gruppi  sociali  specifici,  in  particolare  utenti
finali con disabilita', utenti finali anziani  o  utenti  finali  con
esigenze  sociali  particolari,  nonche'  la   scelta   e   l'accesso
equivalente degli utenti finali con disabilita'. 
 
2. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica e'
volta altresi' a: 
 
(( a) ))promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi
e la partecipazione ad  essi  dei  soggetti  interessati,  attraverso
l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti
nei  confronti  delle  imprese  che  forniscono  reti  e  servizi  di
comunicazione elettronica; 
 
(( b) )) garantire la trasparenza, pubblicita' e tempestivita'  delle
procedure  per  la  concessione  dei  diritti  di  passaggio   e   di
installazione  delle  reti   di   comunicazione   elettronica   sulle
proprieta' pubbliche e private; 
 
(( c) )) ((...)) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti  dal
regime di autorizzazione generale, sia essa per l'offerta al pubblico
di reti e servizi di comunicazione elettronica ovvero per regolare la
fornitura di reti e servizi per gruppi chiusi di utenti e le  reti  e
servizi di comunicazione elettronica ad uso privato; 
 
(( d) )) garantire la fornitura del  servizio  universale,  limitando
gli effetti distorsivi della concorrenza; 
 
(( e) )) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e
servizi di comunicazione elettronica, ivi  compresi  quelli  a  larga
banda e la loro diffusione sul territorio  nazionale,  dando  impulso
alla coesione sociale ed economica anche a livello locale; 
 
(( f) )) garantire in modo flessibile l'accesso e  l'interconnessione
per le reti  di  comunicazione  elettronica  a  larga  banda,  avendo
riguardo alle singole tipologie di servizio, in  modo  da  assicurare
concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori; 
 
(( g) )) garantire l'esercizio  senza  interruzioni  od  interferenze
delle reti di comunicazione elettronica poste a presidio  dell'ordine
pubblico, nonche' a salvaguardia della sicurezza ed a soccorso  della
vita umana (PPDR - Public Protection and Disaster Relief); 
 
(( h) )) garantire la convergenza, la interoperabilita'  tra  reti  e
servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti; 
 
((  i)  ))  garantire  il  rispetto  del  principio  di   neutralita'
tecnologica,  inteso  come  non   discriminazione   tra   particolari
tecnologie, non imposizione dell'uso di  una  particolare  tecnologia
rispetto  alle  altre  e  possibilita'  di   adottare   provvedimenti
ragionevoli al fine di promuovere  taluni  servizi  indipendentemente
dalla tecnologia utilizzata; 
 
(( l) )) promuovere e favorire, nell'imminenza o  in  caso  di  gravi
emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie
dell'informazione e della  comunicazione,  l'adozione  di  misure  di
autoprotezione da parte dei cittadini; 
 
(( m) )) garantire un  livello  di  protezione  degli  utenti  finali
elevato e uniforme  tramite  la  necessaria  normativa  settoriale  e
rispondere  alle  esigenze,  ad  esempio   in   termine   di   prezzi
accessibili, di  gruppi  sociali  specifici,  in  particolare  utenti
finali con disabilita', utenti finali anziani  o  utenti  finali  con
esigenze sociali particolari  e  assicurare  la  scelta  e  l'accesso
equivalente degli utenti finali con disabilita'. 
 
3.  A  garanzia  dei  diritti  di  cui  all'articolo  3  e   per   il
perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli obblighi per  le
imprese che forniscono reti e servizi di  comunicazione  elettronica,
disposti dal presente  decreto,  sono  imposti  secondo  principi  di
imparzialita',  obiettivita',  trasparenza,  non  distorsione   della
concorrenza, non discriminazione e proporzionalita'. 
 
4. La disciplina della fornitura di reti e servizi  di  comunicazione
elettronica tiene conto delle norme e misure  tecniche  approvate  in
sede comunitaria, nonche' dei piani e  raccomandazioni  approvati  da
organismi  internazionali  cui  l'Italia  aderisce   in   virtu'   di
convenzioni e trattati. 
 
5.  Nel  perseguire  le  finalita'  programmatiche  specificate   nel
presente articolo, l'autorita' nazionale  di  regolamentazione  e  le
altre autorita' competenti tra l'altro: 
 
a)  promuovono  la  prevedibilita'   regolamentare,   garantendo   un
approccio regolatore  coerente  nell'arco  di  opportuni  periodi  di
revisione e attraverso la cooperazione reciproca, con il  BEREC,  con
il RSPG e con la Commissione europea; 
 
b)  garantiscono  che,  in  circostanze  analoghe,   non   vi   siano
discriminazioni nel trattamento dei fornitori di reti  e  servizi  di
comunicazione elettronica; 
 
c) applicano il diritto  dell'Unione  europea  secondo  il  principio
della  neutralita'  tecnologica,  nella  misura  in  cui   cio'   sia
compatibile con il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3; 
 
d) promuovono investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture
nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso
tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese che  investono
e consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori  e  le
parti  che  richiedono  accesso  onde  diversificare  il  rischio  di
investimento,  assicurando  nel  contempo   la   salvaguardia   della
concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione; 
 
e) tengono debito conto della  varieta'  delle  condizioni  attinenti
all'infrastruttura, della concorrenza, della situazione degli  utenti
finali  e,  in  particolare,  dei  consumatori  nelle  diverse   aree
geografiche all'interno del  territorio  dello  Stato,  ivi  compresa
l'infrastruttura locale gestita da persone  fisiche  senza  scopo  di
lucro; 
 
f) impongono obblighi regolamentari ex ante unicamente  nella  misura
necessaria  a  garantire  una  concorrenza  effettiva  e  sostenibile
nell'interesse dell'utente finale  e  li  attenuano  o  revocano  non
appena sia soddisfatta tale condizione. 
 
6. Il  Ministero  e  l'Autorita',  anche  in  collaborazione  con  la
Commissione europea, l'RSPG e il BEREC, adottano,  nello  svolgimento
dei compiti di regolamentazione indicati nel presente decreto,  tutte
le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per  conseguire  gli
obiettivi di cui al presente articolo. 
 
                               Art. 5 
(Pianificazione strategica e coordinamento della politica in  materia
                          di spettro radio) 
               (art. 4 eecc; art. 13-bis Codice 2003) 
 
1.  Il  Ministero,   sentite   l'Autorita'   e   l'Agenzia   per   la
cybersicurezza nazionale per i profili di competenza, coopera  con  i
competenti organi degli altri  Stati  membri  e  con  la  Commissione
europea  nella  pianificazione  strategica,   nel   coordinamento   e
nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione  europea
per la realizzazione e il funzionamento  del  mercato  interno  delle
comunicazioni  elettroniche.  A  tal  fine  il  Ministero  prende  in
considerazione, tra l'altro, gli  aspetti  economici,  inerenti  alla
sicurezza, alla salute,  all'interesse  pubblico,  alla  liberta'  di
espressione, gli aspetti culturali, scientifici,  sociali  e  tecnici
delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle
comunita' di utenti dello spettro radio, allo scopo  di  ottimizzarne
l'uso e di evitare interferenze dannose. 
 
2. Il Ministero, cooperando con i competenti organi degli altri Stati
membri  e  con  la  Commissione  europea,  d'intesa  con  l'Autorita'
nell'ambito   delle   competenze   di   quest'ultima,   promuove   il
coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione
europea e, ove opportuno, condizioni armonizzate per quanto  concerne
la disponibilita' e l'uso efficiente dello spettro  radio,  che  sono
necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno
delle comunicazioni elettroniche. 
 
3. Il Ministero,  nell'ambito  del  RSPG,  d'intesa  con  l'Autorita'
nell'ambito  delle  competenze  di  quest'ultima,   coopera   con   i
competenti organi degli altri  Stati  membri  e  con  la  Commissione
europea secondo quanto disposto al comma 1 e, su loro richiesta,  con
il Parlamento europeo e il Consiglio, per sostenere la pianificazione
strategica e il coordinamento delle politiche in materia  di  spettro
radio nell'Unione: 
 
a) sviluppando le  migliori  prassi  sulle  questioni  connesse  allo
spettro radio al fine di attuare il presente decreto; 
 
b) agevolando il coordinamento  tra  gli  Stati  membri  al  fine  di
attuare il presente decreto e altra  legislazione  dell'Unione  e  di
contribuire allo sviluppo del mercato interno; 
 
c)    coordinando    i    propri    approcci    all'assegnazione    e
all'autorizzazione  all'uso  dello  spettro   radio   e   pubblicando
relazioni o pareri sulle questioni connesse allo spettro radio. 
 
                            ((CAPO I-BIS 
                ASSETTO ISTITUZIONALE E GOVERNANCE)) 
                               Art. 6 
(Attribuzioni del Ministero, dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
       comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti) 
           (artt. 5, 6 e 11 eecc; artt. 7 e 8 Codice 2003) 
 
1.  Il  Ministero  esercita  le  competenze  derivanti  dal   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.300, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3,
nonche' dal decreto-legge 16 maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Fermo restando  il
puntuale riparto di competenze tra Autorita' e Ministero, di  cui  al
presente decreto, il Ministero svolge,  in  particolare,  i  seguenti
compiti: 
 
a) predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di  ripartizione
delle frequenze; 
 
b) effettua il coordinamento internazionale al fine  di  definire  le
frequenze pianificabili e assegnabili in Italia; 
 
c) effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei  diritti
di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; 
 
d) assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso
ad eccezione  dell'assegnazione  delle  numerazioni  per  servizi  di
emergenza, e vigila sulla loro utilizzazione; 
 
e) definisce il perimetro  del  servizio  universale  e  gestisce  il
relativo fondo di compensazione degli oneri; 
 
f) congiuntamente all'Autorita', vigila sulla effettiva erogazione  e
disponibilita' del servizio universale; 
 
g) effettua la mappatura geografica delle informazioni di  previsione
sulle installazioni di rete per come previsto dal presente decreto; 
 
h) riceve le notifiche di inizio attivita' ai fini del  conseguimento
delle autorizzazioni generali, disponendo in mancanza dei presupposti
e dei requisiti richiesti il divieto di prosecuzione  dell'attivita',
acquisisce al  bilancio  i  diritti  amministrativi  e  i  contributi
dovuti.  Trasmette  le  informazioni  al  BEREC  e   puo'   definire,
conformemente  alle  prescrizioni  del   presente   decreto,   regimi
specifici per particolari categorie di reti o servizi; 
 
i) vigila sull'osservanza degli  obblighi  derivanti  dal  regime  di
autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti  e  servizi
di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente
decreto; 
 
l) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale  nelle  materie
di cui al presente decreto, comprese  le  disposizioni  nazionali  di
attuazione del diritto dell'Unione europea. 
 
2. L'Autorita'  esercita  le  competenze  derivanti  dalla  legge  14
novembre 1995, n. 481 nonche' dalla legge 31  luglio  1997,  n.  249.
Fermo restando il puntuale riparto  di  competenze  tra  Autorita'  e
Ministero,  di  cui  al  presente  decreto,  l'Autorita'  svolge,  in
particolare, i seguenti compiti: 
 
a) regolamentazione ex ante del mercato,  compresa  l'imposizione  di
obblighi in materia di accesso e interconnessione; 
 
b) risoluzione delle controversie tra le imprese, anche con  riguardo
alle controversie relative ai diritti e agli  obblighi  previsti  dal
decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33; 
 
c) pianificazione per l'assegnazione  delle  frequenze  e  pareri  in
materia di spettro radio, ai sensi del presente decreto; 
 
d)  tutela  dei  diritti  degli  utenti  finali  nel  settore   della
comunicazione elettronica  mediante  l'applicazione  della  normativa
settoriale e l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto,
nonche' attraverso procedure per la  risoluzione  delle  controversie
tra utenti e operatori; 
 
e) garanzia di un accesso aperto a internet ai sensi del  regolamento
europeo (UE) 2120/2015,  mediante  l'esercizio  dei  relativi  poteri
regolamentari, di vigilanza e sanzionatori; 
 
f) valutazione dell'onere indebito e calcolo del  costo  netto  della
fornitura del servizio universale; 
 
g) garanzia della portabilita' del numero tra i fornitori; 
 
h) esercizio dei poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori in
materia di roaming internazionale, ai sensi del  regolamento  europeo
(UE) 2120/2015; 
 
i) raccolta di dati e altre informazioni dai partecipanti al mercato,
anche al fine di contribuire ai compiti del BEREC; 
 
l) mappatura della copertura geografica  delle  reti  a  larga  banda
all'interno del territorio, ai sensi del presente decreto; 
 
m) ogni altro compito conferito dal diritto  nazionale,  comprese  le
disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell'Unione europea,
nonche' relativo a qualsiasi ruolo conferito al BEREC. 
 
3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale esercita  le  competenze
derivanti dal Titolo V del presente Codice  e  dal  decreto-legge  14
giugno 2021, n. 82.  L'Agenzia  svolge,  in  particolare,  i  compiti
relativi alla sicurezza delle reti e  dei  servizi  di  comunicazione
elettronica accessibili al pubblico e alla protezione  dalle  minacce
informatiche  delle  comunicazioni  elettroniche,  assicurandone   la
disponibilita', la confidenzialita'  e  l'integrita'  e  garantendone
altresi' la resilienza. 
 
4. Il Ministero e l'Autorita', per le parti di rispettiva competenza,
adottano le misure espressamente previste dal presente decreto intese
a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4,  nel  rispetto  dei
principi di certezza, efficacia,  ragionevolezza  e  proporzionalita'
delle  regole.  Le  competenze  del  Ministero,  cosi'  come   quelle
dell'Autorita', sono notificate alla Commissione europea e sono  rese
pubbliche sui rispettivi siti Internet istituzionali. 
 
5. Il Ministero, l'Autorita', l'Agenzia e l'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato, ai fini  di  una  leale  collaborazione  e
reciproca  cooperazione  nelle  materie  di  interesse   comune,   si
scambiano le informazioni necessarie  all'applicazione  del  presente
decreto e delle disposizioni del diritto dell'Unione europea relative
alle reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I  soggetti  che
ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado  di
riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono. 
 
6. Il Ministero, l'Autorita', l'Agenzia e l'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato, entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, mediante  specifiche  intese,
adottano  disposizioni  sulle  procedure  di   consultazione   e   di
cooperazione nelle materie di  interesse  comune.  Tali  disposizioni
sono rese pubbliche sui rispettivi siti internet istituzionali. 
 
7. Il Ministero, l'Autorita', l'Agenzia e l'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato, per le  parti  di  rispettiva  competenza,
assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei  riguardi  della
Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione  delle
disposizioni stabilite dal presente decreto. 
 
8. Il Ministero e l'Autorita' per le parti di  rispettiva  competenza
ai sensi del presente decreto, esercitano i  propri  poteri  in  modo
imparziale, trasparente e tempestivo, operano in indipendenza e  sono
giuridicamente  distinte  e  funzionalmente  autonome  da   qualsiasi
persona fisica o  giuridica  che  fornisca  reti,  apparecchiature  o
servizi di comunicazione elettronica. In  caso  di  proprieta'  o  di
controllo pubblico delle imprese che forniscono  reti  o  servizi  di
comunicazione  elettronica,   le   funzioni   e   le   attivita'   di
regolamentazione  sono  caratterizzata  da  una  piena  ed  effettiva
separazione strutturale dalle  funzioni  e  attivita'  inerenti  alla
proprieta' o al controllo di tali imprese. 
 
                               Art. 7 
           (Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni) 
                          (ex art. 7 eecc) 
 
1.  Il Presidente e  i  Commissari  dell'Autorita'  sono  nominati  e
operano ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
 
((2.)) L'Autorita' esercita  i  propri  poteri  in  modo  imparziale,
obiettivo, trasparente e tempestivo. 
 
((3.)) L'Autorita' opera in indipendenza e non sollecita ne'  accetta
istruzioni da alcun altro organismo  nell'esercizio  dei  compiti  ad
essa affidati, anche con  riferimento  allo  sviluppo  delle  proprie
procedure interne e all'organizzazione del personale. 
 
((4.)) L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e umane adeguate  a
svolgere i compiti ad essa assegnati; adotta e  pubblica  annualmente
il proprio bilancio e gode di  autonomia  nella  sua  esecuzione.  Il
controllo  sul  bilancio  dell'Autorita'  e'   esercitato   in   modo
trasparente ed e' reso pubblico. 
 
((5.)) L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti
affinche' possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC.  Essa
sostiene attivamente  gli  obiettivi  del  BEREC  relativamente  alla
promozione di un coordinamento e di una coerenza  normativi  maggiori
e,  allorche'  adotta  le  proprie  decisioni,  tiene  nella  massima
considerazione le linee  guida,  i  pareri,  le  raccomandazioni,  le
posizioni comuni, le migliori prassi e le  metodologie  adottati  dal
BEREC. 
 
((6.)) L'Autorita' riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita'
svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma  6,
lettera c) n. 12), della legge n. 249 del 1997. La relazione e'  resa
pubblica. 
 
                               Art. 8 
                      (Regioni ed Enti locali) 
                        (art. 5 Codice 2003) 
 
1. Lo Stato,  le  Regioni  e  gli  Enti  locali,  ferme  restando  le
competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province
autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche
mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e  gli  Enti  locali
concordano, in sede di Conferenza Unificata, di  cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  le  linee  generali
dello  sviluppo  del  settore,  anche  per   l'individuazione   delle
necessarie risorse finanziarie. A tal fine e' istituito,  nell'ambito
della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria  organizzazione
e senza  oneri  aggiuntivi  per  la  finanza  pubblica,  un  Comitato
paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle
iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed  informazioni
dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte  da
sottoporre alla Conferenza medesima. 
 
2. In coerenza con i principi di  tutela  dell'unita'  economica,  di
tutela  della  concorrenza  e  di  sussidiarieta',  nell'ambito   dei
principi  fondamentali  di  cui  al  presente  decreto   e   comunque
desumibili  dall'ordinamento  della  comunicazione  stabiliti   dallo
Stato, e in conformita' con quanto previsto dal  diritto  dell'Unione
europea ed al fine di rendere piu' efficace  ed  efficiente  l'azione
dei  soggetti  pubblici  locali  e  di  soddisfare  le  esigenze  dei
cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti  locali,
nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto  dei  principi
di cui al primo comma dell'articolo 117 della  Costituzione,  dettano
disposizioni in materia di: 
 
a)  individuazione  di  livelli  avanzati  di  reti  e   servizi   di
comunicazione elettronica a larga banda, da offrire  in  aree  locali
predeterminate nell'ambito degli strumenti  di  pianificazione  e  di
sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata
ovvero di delocalizzazione di imprese; 
 
b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali  d'utente
e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione  elettronica  a
larga banda; 
 
c) promozione di livelli minimi di disponibilita' di reti  e  servizi
di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche
localizzate sul  territorio,  ivi  comprese  quelle  sanitarie  e  di
formazione,   negli   insediamenti   produttivi,   nelle    strutture
commerciali ed in quelle ricettive, turistiche e alberghiere; 
 
d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone
anziane,  persone  con  disabilita',  ai  consumatori  di  cui  siano
accertati un reddito modesto o  particolari  esigenze  sociali  ed  a
quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate. 
 
3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli  previsti  dalla
normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi
indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto  dei
principi di  trasparenza,  non  distorsione  della  concorrenza,  non
discriminazione e proporzionalita'. 
 
4. Le presenti disposizioni sono applicabili nelle Regioni a  statuto
speciale  e  nelle  Province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche
con riferimento alle disposizioni  del  Titolo  V,  parte  II,  della
Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di  autonomia  piu'
ampia rispetto a quelle gia' attribuite. 
 
                               Art. 9 
                        (Misure di garanzia) 
                        (art. 6 Codice 2003) 
 
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro  associazioni,  non
possono  fornire  reti  o  servizi   di   comunicazione   elettronica
accessibili al pubblico, se non  attraverso  societa'  controllate  o
collegate. 
 
2. Ai fini del presente articolo il  controllo  sussiste,  anche  con
riferimento a soggetti diversi  dalle  societa',  nei  casi  previsti
dall'articolo 2359, commi primo  e  secondo  del  Codice  civile.  Il
controllo  si  considera   esistente   nella   forma   dell'influenza
dominante,  salvo  prova  contraria,  allorche'  ricorra  una   delle
situazioni previste dall'articolo 43 decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177. 
 
3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche  indirette  di
agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli
Enti  locali  e  di  altri  Enti  pubblici,  tali  da  distorcere  le
condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai  sensi  del
titolo V del trattato sull'Unione europea, se non nei limiti  e  alle
condizioni di cui al medesimo titolo V. 
 
                               Art. 10 
            (Protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi) 
 
1. Per la stipula di accordi internazionali e di intese tecniche  con
amministrazioni di altri  Stati,  restano  ferme  le  competenze  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
 
2. Restano ferme le competenze  dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza
nazionale in materia di stipula di protocolli  d'intesa,  convenzioni
ed accordi in materia di cybersicurezza. 
 
                               CAPO II 
                       AUTORIZZAZIONE GENERALE 
                        (ARTT. 12 - 19 CCEE) 
 
                            ((SEZIONE I)) 
                           Parte generale 
 
                               Art. 11 
(Autorizzazione generale per le reti e  i  servizi  di  comunicazione
                            elettronica) 
          (ex art. 12 eecc - ex art. 25 d.lgs. n. 259/2003) 
 
1. L'attivita' di  fornitura  di  reti  o  servizi  di  comunicazione
elettronica e'  libera,  fatte  salve  le  condizioni  stabilite  nel
presente  decreto  e   le   eventuali   limitazioni   introdotte   da
disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano
un regime particolare per i cittadini  o  le  imprese  di  Paesi  non
appartenenti all'Unione europea o allo Spazio  economico  europeo,  o
che siano giustificate da esigenze della  difesa  e  della  sicurezza
dello Stato e della sanita' pubblica, compatibilmente con le esigenze
della tutela  dell'ambiente  e  della  protezione  civile,  poste  da
specifiche disposizioni, ivi comprese quelle  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del  presente
articolo si applicano anche ai  cittadini  o  imprese  di  Paesi  non
appartenenti  all'Unione  europea,  nel  caso  in  cui  lo  Stato  di
appartenenza  applichi,  nelle  materie  disciplinate  dal   presente
decreto,  condizioni  di  piena  reciprocita'.  Rimane  salvo  quanto
previsto da  trattati  internazionali  cui  l'Italia  aderisce  o  da
specifiche convenzioni. 
 
2. La fornitura di reti o di  servizi  di  comunicazione  elettronica
diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti  dal
numero, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 13 o i
diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98-septies, e'  assoggettata
ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione  della
dichiarazione di cui al comma 4. Il  Ministero,  sentita  l'Autorita'
per  i  profili  di  competenza,  puo'  definire,   pubblicandone   i
regolamenti, conformi alle prescrizioni del presente decreto,  regimi
specifici per l'autorizzazione generale per particolari categorie  di
reti o servizi, cui l'impresa che intende offrire  le  dette  reti  o
servizi e' tenuta ad ottemperare. 
 
3. Le imprese che intendono avviare le attivita' di cui al  comma  1,
notificano tale  intenzione  al  Ministero  e  possono  esercitare  i
diritti che derivano  dall'autorizzazione  generale  subito  dopo  la
notifica, se del caso nel rispetto  delle  disposizioni  sui  diritti
d'uso  stabilite  a  norma  del  presente  decreto,  salva   motivata
opposizione da parte del Ministero. 
 
4. La notifica di cui al comma 3  e'  composta  dalla  dichiarazione,
resa dalla persona fisica titolare ovvero dal  legale  rappresentante
della  persona  giuridica,  o   da   soggetti   da   loro   delegati,
dell'intenzione di iniziare la fornitura di  reti  o  di  servizi  di
comunicazione  elettronica,   nonche'   dalla   presentazione   delle
informazioni necessarie per consentire al Ministero la tenuta  di  un
registro  dei  fornitori  di  reti  e  di  servizi  di  comunicazione
elettronica. Tale dichiarazione costituisce segnalazione  certificata
di inizio  attivita'  e  deve  essere  conforme  al  modello  di  cui
all'allegato n. 14. 
 
5. Le informazioni di cui al comma 4 comprendono quanto segue: 
 
a) il nome del fornitore; 
 
b)  lo  status  giuridico,  la  forma  giuridica  e  il   numero   di
registrazione del fornitore, qualora il fornitore sia registrato  nel
registro pubblico delle imprese  o  in  un  altro  registro  pubblico
analogo nell'Unione; 
 
c)  l'eventuale  indirizzo  geografico  della  sede  principale   del
fornitore nell'Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno  Stato
membro; 
 
d) l'indirizzo del sito web del fornitore, se applicabile,  associato
alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica; 
 
e) una persona di contatto e suoi recapiti completi; 
 
f) una breve descrizione delle reti o  dei  servizi  che  si  intende
fornire; 
 
g) gli Stati membri interessati; 
 
h) la data presunta di inizio dell'attivita'; 
 
i) l'impegno a rispettare le norme del decreto e del regime  previsto
per l'autorizzazione generale; 
 
l)  l'ubicazione  delle  stazioni  radioelettriche,  se  applicabile,
unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier  (SSID)  e  alla
frequenza utilizzata. 
 
6. Al fine di consentire  al  BEREC  la  tenuta  di  una  banca  dati
dell'Unione delle notifiche trasmesse,  il  Ministero  inoltra  senza
indebito ritardo al BEREC, per  via  elettronica,  ciascuna  notifica
ricevuta. Le notifiche trasmesse al Ministero prima del  21  dicembre
2020 sono inoltrate al BEREC entro il 21 dicembre 2021. 
 
7. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  il
Ministero, entro e non  oltre  sessanta  giorni  dalla  presentazione
della  dichiarazione  di  cui  al  comma  3,  verifica  d'ufficio  la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e  dispone,  se
del caso, con provvedimento motivato da notificare  agli  interessati
entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'.
Il Ministero pubblica le  informazioni  relative  alle  dichiarazioni
presentate sul sito Internet. Le imprese titolari  di  autorizzazione
sono  tenute  all'iscrizione  nel   registro   degli   operatori   di
comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31  luglio  1997,  n.
249. 
 
8.  La  cessazione  dell'esercizio  di   un'attivita'   di   rete   o
dell'offerta di un servizio di comunicazione  elettronica  puo'  aver
luogo in ogni tempo. L'operatore informa gli utenti della cessazione,
ai sensi dell'articolo 98-septies decies, comma 4, con  un  preavviso
di  almeno  tre  mesi,  dandone  comunicazione   contestualmente   al
Ministero e all'Autorita'. Tale termine e' ridotto a un mese nel caso
di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario. 
 
9. Le autorizzazioni generali  hanno  una  durata  pari  alla  durata
richiesta nella notifica e comunque non superiore a venti  anni,  con
scadenza  che  coincide  con  il  31  dicembre  dell'ultimo  anno  di
validita', termine elevabile alla  durata  di  un  diritto  d'uso  di
frequenze radio o risorse di numerazione o  posizioni  orbitali,  nel
caso in cui al fine dell'esercizio dell'autorizzazione  generale  sia
previsto tale utilizzo. Entro il termine di scadenza l'autorizzazione
generale puo' essere rinnovata  mediante  nuova  dichiarazione,  alle
condizioni vigenti, salvo quanto previsto per gli  eventuali  diritti
d'uso associati ai sensi dell'articolo 63. 
 
10. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 64,  una  autorizzazione
generale puo' essere ceduta  a  terzi,  anche  parzialmente  e  sotto
qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale  siano
chiaramente indicati le  frequenze  radio  ed  i  numeri  oggetto  di
cessione. Il Ministero  entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione
della relativa istanza da parte dell'impresa cedente puo'  comunicare
il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo  all'impresa
cessionaria dei requisiti oggettivi  e  soggettivi  per  il  rispetto
delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima.  Il  termine  e'
interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti  o
documentazione ulteriore e  decorre  nuovamente  dalla  data  in  cui
pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti. 
 
                               Art. 12 
                          (Sperimentazione) 
                        (art. 39 Codice 2003) 
 
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da  norme
di legge  e  di  regolamento  in  materia  di  sperimentazione  della
radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la
sperimentazione di reti o servizi  di  comunicazione  elettronica  e'
subordinata  a  dichiarazione   preventiva.   L'impresa   interessata
presenta al Ministero una dichiarazione della persona fisica titolare
o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti  da
loro   delegati,   contenente   l'intenzione   di   effettuare    una
sperimentazione di  reti  o  servizi  di  comunicazione  elettronica,
conformemente al modello riportato  nell'allegato  13.  L'impresa  e'
abilitata ad iniziare la sperimentazione  a  decorrere  dall'avvenuta
presentazione della dichiarazione. Ai sensi  dell'articolo  19  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non  oltre  trenta
giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e  dispone,  se
del caso, con provvedimento motivato da notificare  agli  interessati
entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'. 
 
2. La dichiarazione di cui al comma 1: 
 
a) non costituisce titolo per  il  conseguimento  di  una  successiva
autorizzazione  generale  per   l'offerta   al   pubblico,   a   fini
commerciali, della  rete  o  servizio  di  comunicazione  elettronica
oggetto di sperimentazione; 
 
b) non riveste carattere di esclusivita' ne' in relazione al tipo  di
rete o servizio, ne' in relazione all'area o alla tipologia di utenza
interessate; 
 
c) puo' prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro
radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica,
l'espletamento della sperimentazione in  regime  di  condivisione  di
frequenze. 
 
3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare: 
 
a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di uso
delle frequenze radio e dei numeri necessari; 
 
b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non
superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l'avvio della
stessa; 
 
c) l'estensione dell'area operativa, le modalita'  di  esercizio,  la
tipologia, la consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non puo'
superare le tremila unita', e il carattere sperimentale del servizio; 
 
d) l'eventuale previsione di  oneri  economici  per  gli  utenti  che
aderiscono alla sperimentazione; 
 
e) l'obbligo di comunicare  all'utente  la  natura  sperimentale  del
servizio e l'eventuale sua qualita' ridotta; 
 
f) l'obbligo di comunicare al Ministero e, ove siano interessate reti
o e servizi pubblici, all'Autorita' i risultati della sperimentazione
al termine della stessa. 
 
4.  Se  la  sperimentazione  prevede  la   concessione   di   diritti
individuali di uso delle frequenze radio o dei numeri,  il  Ministero
li concede, entro due settimane dal ricevimento  della  dichiarazione
nel caso di numeri assegnati  per  scopi  specifici  nell'ambito  del
piano nazionale di numerazione, ed entro quattro settimane  nel  caso
delle frequenze radio assegnate per scopi specifici  nell'ambito  del
piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la  dichiarazione
risulta incompleta, il Ministero, entro i termini  di  cui  al  primo
periodo, invita l'impresa interessata a integrarla. I termini vengono
sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono  pervenire
al Ministero entro e non  oltre  dieci  giorni  dalla  richiesta.  Il
mancato  ricevimento  nei  termini   delle   integrazioni   richieste
costituisce rinuncia alla sperimentazione. 
 
5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica  la  procedura  di
cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire entro
sessanta giorni antecedenti la data di scadenza. 
 
                               Art. 13 
(Condizioni apposte all'autorizzazione  generale,  ai  diritti  d'uso
dello spettro  radio  e  delle  risorse  di  numerazione  e  obblighi
                             specifici) 
                 (art. 13 eecc- art. 28 d.lgs 2003) 
 
1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti  o  servizi  di
comunicazione elettronica, per  l'accesso  a  una  rete  pubblica  di
comunicazione elettronica attraverso le RLAN e i diritti di uso dello
spettro  radio  e  delle  risorse  di  numerazione   possono   essere
assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell'allegato 1.
Tali   condizioni   sono   non   discriminatorie,   proporzionate   e
trasparenti. Nel caso dei diritti d'uso  dello  spettro  radio,  tali
condizioni ne garantiscono  l'uso  effettivo  ed  efficiente  e  sono
conformi agli articoli 58 e 64, mentre nel  caso  dei  diritti  d'uso
delle risorse di numerazione, sono conformi all'articolo  98-septies.
L'autorizzazione generale e' sempre sottoposta alla condizione  n.  4
della parte A dell'allegato 1. 
 
2. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti
e servizi di comunicazione elettronica  ai  sensi  dell'articolo  72,
commi 1 e 5, e degli articoli 73, 79 e 93 o a quelli designati per la
fornitura del servizio universale ai sensi del presente decreto  sono
separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti  e  dagli  obblighi
previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la  trasparenza,
nell'autorizzazione generale e' fatta menzione dei  criteri  e  delle
procedure in base ai quali tali obblighi  specifici  sono  prescritti
alle singole imprese. 
 
3. L'autorizzazione generale contiene solo le  condizioni  specifiche
del settore e quelle indicate nelle sezioni A, B e C dell'allegato  1
e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtu'
di altra normativa nazionale. 
 
4. Nel concedere i diritti di uso dello spettro radio o delle risorse
di numerazione,  il  Ministero  non  ripete  le  condizioni  previste
nell'autorizzazione generale. 
 
5. Nel definire  eventuali  condizioni  all'autorizzazione  generale,
relative alla sicurezza delle reti e  dei  servizi  di  comunicazioni
elettronica, che non riproducano condizioni gia' imposte alle imprese
da altra normativa, il Ministero acquisisce il parere dell'Agenzia. 
 
                               Art. 14 
(Dichiarazioni  intese  ad  agevolare  l'esercizio  del  diritto   di
    installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione) 
               (ex art. 14 eecc, art. 31 Codice 2003) 
 
1. Su  richiesta  di  un  operatore,  il  Ministero,  allo  scopo  di
agevolare l'esercizio dei diritti di  installare  infrastrutture,  di
negoziare   l'interconnessione   o   di    ottenere    l'accesso    e
l'interconnessione nei  confronti  di  altre  autorita'  o  di  altri
operatori,  rilascia  entro  sette  giorni  dal   ricevimento   della
richiesta una dichiarazione da cui risulti che l'operatore stesso  ha
presentato una dichiarazione  ai  sensi  dell'articolo  11  comma  3,
indicando le condizioni alle quali una impresa che  fornisce  reti  o
servizi di  comunicazione  elettronica  in  forza  di  autorizzazione
generale e' legittimata a richiedere tali diritti. 
 
                           ((SEZIONE II)) 
      Diritti e obblighi derivanti dall'autorizzazione generale 
 
                               Art. 15 
 (Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale) 
               (ex art. 15 eeccc, art. 26 Codice 2003) 
 
1.  Le  imprese  soggette  all'autorizzazione   generale   ai   sensi
dell'articolo 11 hanno il diritto di: 
 
a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico; 
 
b) che si esamini la loro domanda per la  concessione  dei  necessari
diritti di installare strutture in conformita' dell'articolo 43; 
 
c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e 67, lo spettro radio
in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica; 
 
d) che si esamini la loro domanda per la  concessione  dei  necessari
diritti d'uso delle risorse di numerazione conformemente all'articolo
98-septies; 
 
e) fornire l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica
attraverso le RLAN. 
 
2. Allorche' tali  imprese  intendano  fornire  al  pubblico  reti  o
servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione  generale  da'
loro inoltre il diritto di: 
 
a) negoziare l'interconnessione con altri  fornitori  di  reti  e  di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolare
di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o
l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione  europea,
alle condizioni del Capo II del presente Titolo; 
 
b) poter essere  designate  quali  fornitori  di  vari  elementi  del
servizio universale o  in  diverse  parti  del  territorio  nazionale
conformemente agli articoli 96 e 97. 
 
                               Art. 16 
                      (Diritti amministrativi) 
               (ex art. 16 eecc, art. 34 Codice 2003) 
 
1. Oltre ai contributi di cui  all'articolo  42,  sono  imposti  alle
imprese che forniscono reti o servizi  ai  sensi  dell'autorizzazione
generale o alle quali sono stati concessi  diritti  di  uso,  diritti
amministrativi   che   coprano   complessivamente   i   soli    costi
amministrativi  sostenuti   per   la   gestione,   il   controllo   e
l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti  di
uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 13  comma  2,  ivi
compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione  e
di standardizzazione, di analisi  di  mercato,  di  sorveglianza  del
rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato,  nonche'
di preparazione e  di  applicazione  del  diritto  derivato  e  delle
decisioni amministrative, e in particolare di decisioni in materia di
accesso e interconnessione. I  diritti  amministrativi  sono  imposti
alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo  e  trasparente
che  minimizzi  i  costi  amministrativi  aggiuntivi  e   gli   oneri
accessori. 
 
2. Per  la  copertura  dei  costi  amministrativi  sostenuti  per  le
attivita'  di  competenza  del  Ministero,  la  misura  dei   diritti
amministrativi di cui al comma 1 e' individuata nell'allegato 12.  Il
Ministero nel determinare l'entita' della contribuzione puo' definire
eventuali soglie di esenzione. 
 
3.  Per  la  copertura  dei  costi  amministrativi   complessivamente
sostenuti  per  l'esercizio  delle  funzioni   di   regolazione,   di
vigilanza,  di  composizione  delle  controversie   e   sanzionatorie
attribuite dalla legge all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1,
la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo  comma  1  e'
determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati nel  mercato
delle  comunicazioni   elettroniche   dalle   imprese   titolari   di
autorizzazione  generale  o  di  diritti   d'uso.   L'Autorita'   nel
determinare l'entita' della  contribuzione  puo'  definire  eventuali
soglie di esenzione. 
 
4. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano annualmente  sui  rispettivi
siti internet i costi amministrativi sostenuti per  le  attivita'  di
cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi,
rispettivamente, dei commi 2 e 3. In base alle  eventuali  differenze
tra l'importo totale dei diritti e i  costi  amministrativi,  vengono
apportate opportune rettifiche. Per i diritti riscossi dal  Ministero
le  modifiche  sono  apportate   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
 
                               Art. 17 
           (Separazione contabile e rendiconti finanziari) 
            (ex art. 17 eecc, artt. 16 e 48 Codice 2003) 
 
1. Il  Ministero  o  l'Autorita',  ciascuno  per  quanto  di  propria
competenza prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche  di
comunicazione elettronica  o  servizi  di  comunicazione  elettronica
accessibili al pubblico e godono di diritti speciali o esclusivi  per
la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro  o
in un altro Stato membro: 
 
a) di tenere una contabilita' separata  per  le  attivita'  attinenti
alla fornitura di reti o servizi di comunicazione  elettronica  nella
misura che sarebbe richiesta se dette  attivita'  fossero  svolte  da
soggetti con personalita' giuridica distinta, onde individuare  tutti
i fattori di costo  e  ricavo,  congiuntamente  alla  base  del  loro
calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi a
tali attivita', compresa una ripartizione suddivisa  per  voci  delle
immobilizzazioni e dei costi strutturali; 
 
b) di provvedere, in alternativa, a una separazione  strutturale  per
le  attivita'  attinenti  alla  fornitura  di  reti  o   servizi   di
comunicazione elettronica. 
 
2. Le prescrizioni di cui  al  primo  comma  non  si  applicano  alle
imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a  50  milioni  di  euro
nelle attivita'  attinenti  alla  fornitura  di  reti  o  servizi  di
comunicazione elettronica nell'Unione. 
 
3. Se le imprese  che  forniscono  reti  pubbliche  di  comunicazione
elettronica o servizi di  comunicazione  elettronica  accessibili  al
pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle societa'  e
non soddisfano i  criteri  relativi  alle  piccole  e  medie  imprese
previsti dalla vigente normativa  nazionale  e  comunitaria,  i  loro
rendiconti finanziari sono elaborati e  presentati  a  una  revisione
contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione  e'
effettuata in conformita' delle pertinenti norme dell'Unione  europea
e nazionali. Il presente comma  si  applica  anche  alla  separazione
contabile di cui al comma 1, lettera a). 
 
                           ((SEZIONE III)) 
                          Modifica e revoca 
 
                               Art.18 
               (Modifica dei diritti e degli obblighi) 
                 (art. 18 eecc, art. 36 Codice 2003) 
 
1.  I  diritti,  le  condizioni  e   le   procedure   relativi   alle
autorizzazioni generali, ai diritti di  uso  dello  spettro  radio  o
delle risorse di numerazione o  ai  diritti  di  installazione  delle
strutture possono  essere  modificati  solo  in  casi  obiettivamente
giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se  del  caso,
delle condizioni specifiche applicabili ai diritti d'uso trasferibili
dello spettro radio o delle risorse di numerazione. 
 
2. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state
convenute con il titolare dei diritti o dell'autorizzazione generale,
il Ministero,  sentita  l'Autorita'  per  gli  eventuali  profili  di
competenza, comunica l'intenzione  di  procedere  alle  modifiche  ai
soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori,  ai  quali
e' concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la  propria
posizione al riguardo. Tale periodo,  tranne  casi  eccezionali,  non
puo'  essere  inferiore  a  quattro  settimane.  Le  modifiche   sono
pubblicate, unitamente ai relativi motivi, sul sito del Ministero. 
 
                               Art. 19 
                 (Limitazione o revoca dei diritti) 
              (art. 18 e 19 eecc, art. 36 Codice 2003) 
 
1. Fatto salvo l'articolo 32 commi 5 e 6, il  Ministero  non  limita,
ne' revoca i diritti di installare strutture o i diritti d'uso  dello
spettro radio o delle risorse di numerazione prima della scadenza del
periodo per il quale sono stati concessi, salvo in  casi  motivati  a
norma del comma 2  del  presente  articolo  e,  ove  applicabile,  in
conformita' all'allegato 1, nel rispetto delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 21- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
2.  Il  Ministero  e  l'Autorita',   nell'ambito   delle   rispettive
competenze, possono consentire la limitazione o la revoca dei diritti
d'uso dello spettro radio, compresi i diritti di cui all'articolo  62
del presente decreto, sulla base di procedure previamente disposte  e
chiaramente definite, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e
non discriminazione. In conformita' al diritto dell'Unione europea  e
alle pertinenti disposizioni nazionali, previo congruo indennizzo. 
 
3.  Una   modifica   nell'uso   dello   spettro   radio   conseguente
all'applicazione dell'articolo 58 comma 4 o 5, non costituisce di per
se' un motivo per giustificare la revoca di un  diritto  d'uso  dello
spettro radio. 
 
4.  L'intenzione  di  limitare  o  revocare   i   diritti   a   norma
dell'autorizzazione generale o  i  diritti  d'uso  individuali  dello
spettro radio o delle risorse di numerazione senza  il  consenso  del
titolare  dei  diritti  e'  soggetta  a  consultazione  delle   parti
interessate in conformita' dell'articolo 23. 
 
                             ((TITOLO II 
COMUNICAZIONE    DI    INFORMAZIONI,    INDAGINI,    MECCANISMI    DI
CONSULTAZIONE)) 
 
                               Art. 20 
              (Richiesta di informazioni alle imprese) 
             (ex art. 20 eecc e art. 10 codice del 2003) 
 
1.  Le  imprese  che  forniscono  reti  e  servizi  di  comunicazione
elettronica, risorse correlate o servizi correlati, trasmettono tutte
le  informazioni,  anche  di  carattere  finanziario,  necessarie  al
Ministero o all'Autorita', al BEREC, per  le  materie  di  rispettiva
competenza, al fine di assicurare la conformita' con le  decisioni  o
opinioni adottate ai sensi del presente  decreto  e  del  regolamento
(UE) 2018/1971 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  o  con  le
disposizioni contenute in tali atti. In particolare, il  Ministero  e
l'Autorita'  hanno  la  facolta'  di  chiedere   che   tali   imprese
comunichino informazioni circa gli sviluppi  previsti  a  livello  di
reti o di servizi che  potrebbero  avere  ripercussioni  sui  servizi
all'ingrosso  da  esse  resi  disponibili  ai  concorrenti,   nonche'
informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle  risorse
correlate che siano disaggregate a livello locale e  sufficientemente
dettagliate da consentire la mappatura geografica e  la  designazione
delle  aree  ai  sensi  dell'articolo  22.  Qualora  le  informazioni
raccolte in conformita' del  primo  comma  non  siano  sufficienti  a
consentire al Ministero, all'Autorita'  e  al  BEREC  di  svolgere  i
propri compiti di regolamentazione ai sensi del diritto  dell'Unione,
tali  informazioni  possono  essere  richieste   ad   altre   imprese
competenti attive nel settore delle comunicazioni elettroniche  o  in
settori strettamente collegati.  Le  imprese  che  dispongono  di  un
significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere  inoltre
tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati
a tali mercati all'ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi
di  comunicazione  elettronica  devono  fornire  tempestivamente   le
informazioni richieste, nel rispetto  dei  termini  e  del  grado  di
dettaglio   determinati,    rispettivamente,    dal    Ministero    e
dall'Autorita'.  Le  richieste  di  informazioni  del   Ministero   e
dell'Autorita' sono  proporzionate  rispetto  all'assolvimento  dello
specifico  compito  al  quale  la  richiesta  si  riferisce  e   sono
adeguatamente  motivate.  Il  Ministero  e  l'Autorita'  trattano  le
informazioni conformemente al comma 3.  Il  Ministero  e  l'Autorita'
possono chiedere informazioni agli sportelli unici istituiti a  norma
della direttiva 2014/61/UE. 
 
2. Il Ministero e l'Autorita' forniscono alla Commissione europea, su
richiesta  motivata,  le   informazioni   che   sono   necessarie   a
quest'ultima per assolvere i compiti che il Trattato  le  conferisce,
proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta
motivata,  le  informazioni  fornite  al  Ministero  e  all'Autorita'
possono  essere  messe   a   disposizione   di   un'altra   Autorita'
indipendente nazionale o di analoga Autorita' di altro  Stato  membro
dell'Unione  europea  e  del  BEREC,  ove  cio'  sia  necessario  per
consentire l'adempimento delle responsabilita' loro derivanti in base
al diritto comunitario. Se le informazioni trasmesse alla Commissione
europea  o  ad  altra  analoga  Autorita'   riguardano   informazioni
precedentemente fornite da  un'impresa  su  richiesta  del  Ministero
ovvero dell'Autorita', tale impresa deve esserne informata. 
 
3. Qualora le informazioni raccolte a norma del comma 1, ivi comprese
le informazioni raccolte nel contesto di  una  mappatura  geografica,
siano   considerate   riservate   da   un'autorita'   nazionale    di
regolamentazione o da un'altra autorita' competente,  in  conformita'
con  la  normativa  dell'Unione  e   nazionale   sulla   riservatezza
commerciale,  il  Ministero  e   l'Autorita'   ne   garantiscono   la
riservatezza  commerciale.  Tale  riservatezza   non   impedisce   la
condivisione  di  informazioni  tra  l'Autorita',  il  Ministero,  la
Commissione europea, il BEREC e qualsiasi altra autorita'  competente
interessata in tempo utile ai fini dell'esame, del controllo e  della
sorveglianza dell'applicazione del presente decreto. 
 
4. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano le informazioni  di  cui  al
presente articolo nella misura in  cui  contribuiscano  a  creare  un
mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza della legge 7 agosto
1990, n. 241 e nel rispetto della normativa comunitaria  e  nazionale
in  materia  di  riservatezza  commerciale  e  protezione  dei   dati
personali. 
 
5. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano, entro e non  oltre  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto,  le  disposizioni
relative  all'accesso  del  pubblico  alle  informazioni  di  cui  al
presente  articolo,  comprese  guide  e  procedure  dettagliate   per
ottenere tale accesso. Ogni decisione di  diniego  dell'accesso  alle
informazioni deve essere esaurientemente motivata  e  tempestivamente
comunicata alle parti interessate. 
 
                               Art. 21 
(Informazioni richieste ai  fini  dell'autorizzazione  generale,  dei
             diritti di uso e degli obblighi specifici) 
              (art. 21 eecc e art. 33 codice del 2003) 
 
1. Fatte salve eventuali informazioni richieste a norma dell'articolo
20  e  fatti  salvi  gli  obblighi  di  informazione  e  segnalazione
periodica    stabiliti    dalla    normativa    nazionale     diversa
dall'autorizzazione generale, il Ministero e l'Autorita' non  possono
imporre  alle  imprese   di   fornire   informazioni   in   relazione
all'autorizzazione  generale,  ai  diritti  d'uso  o  agli   obblighi
specifici di cui all'articolo 13 comma 2, che non siano proporzionate
e oggettivamente giustificate, in particolare: 
 
a) per verificare, sistematicamente o  caso  per  caso,  l'osservanza
della condizione 1 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della  parte
D e  delle  condizioni  2  e  7  della  parte  E  dell'allegato  1  e
l'osservanza degli obblighi specificati all'articolo 13 comma 2; 
 
b)  per  verificare  caso  per  caso  l'osservanza  delle  condizioni
specificate nell'allegato 1 a  seguito  di  denuncia  o  in  caso  di
verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall'Autorita'
nell'ambito delle rispettive competenze,  o  quando  il  Ministero  o
l'Autorita'  abbiano  comunque  motivo  di  ritenere  che  una   data
condizione non sia stata rispettata; 
 
c) per predisporre procedure e valutare le richieste  di  concessione
dei diritti d'uso; 
 
d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualita' e  sui  prezzi
dei servizi a vantaggio dei consumatori; 
 
e) per compilare statistiche, relazioni o studi chiaramente definiti; 
 
f) per effettuare analisi del mercato ai sensi del presente  decreto,
compresi i dati sui mercati  a  valle  o  al  dettaglio  associati  o
connessi a quelli che sono oggetto dell'analisi di mercato; 
 
g)  per  salvaguardare  l'uso  efficiente  e  garantire  la  gestione
efficace dello spettro radio e delle risorse di numerazione; 
 
h) per valutare sviluppi futuri a  livello  di  reti  e  servizi  che
potrebbero  avere  ripercussioni  sui   servizi   all'ingrosso   resi
disponibili  ai  concorrenti,  sulla  copertura  territoriale,  sulla
connettivita' disponibile per gli utenti finali o sulla  designazione
di aree ai sensi dell'articolo 22; 
 
i) per realizzare mappature geografiche; 
 
l) per rispondere a richieste motivate di informazioni da  parte  del
BEREC. 
 
2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a) e b), e da d)  a
l) del comma 1 e' richiesta prima dell'accesso al  mercato  ne'  come
condizione necessaria per l'accesso al mercato. 
 
3. Per quanto riguarda  i  diritti  d'uso  dello  spettro  radio,  le
informazioni di cui al comma 1 si riferiscono in particolare  all'uso
effettivo ed efficiente dello spettro radio nonche' al rispetto degli
eventuali obblighi di copertura e di qualita' del servizio connessi a
tali diritti e alla loro verifica. 
 
4. Quando il Ministero e  l'Autorita'  richiedono  informazioni  alle
imprese ai sensi del comma 1, gli stessi  sono  tenuti  ad  informare
queste ultime circa l'uso che intendono farne. 
 
5.  Il  Ministero,  l'Autorita'  non   ripetono   le   richieste   di
informazioni gia' presentate dal BEREC a norma dell'articolo  40  del
regolamento  (UE)  2018/1971  nei  casi  in  cui  il  BEREC  ha  reso
disponibili a tali autorita' le informazioni ricevute. 
 
                               Art. 22 
(Mappatura geografica delle installazioni di rete e  dell'offerta  di
                      servizi di connettivita') 
                           (art. 22 eecc) 
 
1. Entro il 21 dicembre 2023, il Ministero e l'Autorita'  realizzano,
ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalita' istituzionali,
una mappatura geografica della copertura delle reti di  comunicazione
elettronica  in  grado  di  fornire  banda  larga  e  successivamente
provvedono ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno ogni
tre  anni.  Le  informazioni  raccolte  nelle  mappature  geografiche
presentano un livello di dettaglio  locale  appropriato,  comprendono
informazioni sufficienti sulla qualita' del servizio e  sui  relativi
parametri e sono trattate conformemente all'articolo 20 comma 3. 
 
2.  La  mappatura  dell'Autorita'  riporta  la  copertura  geografica
corrente delle reti a banda larga all'interno del territorio, secondo
quanto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi del
presente decreto. 
 
3. Nell'attivita' di mappatura delle infrastrutture di rete di cui al
comma 2 e coerentemente con il suo  risultato,  l'Autorita'  pubblica
informazioni adeguate, aggiornate e sufficienti,  in  accordo  con  i
criteri e le finalita' definite dall'articolo 98-quindecies comma  2,
per consentire agli utenti finali di analizzare lo stato di  sviluppo
dell'offerta di servizi di connettivita' al singolo indirizzo,  anche
al fine di effettuare valutazioni comparative sulle  diverse  offerte
disponibili dei diversi operatori.  L'Autorita'  adotta  con  proprio
regolamento le disposizioni attuative del presente comma. 
 
4. Il Ministero,  anche  tenendo  conto  della  mappatura  geografica
corrente dell'Autorita' e delle relative informazioni,  realizza  una
mappatura geografica che include le informazioni di previsione  sulla
copertura delle reti a banda larga, comprese  le  reti  ad  altissima
capacita', all'interno del territorio nazionale, relative a  un  arco
temporale   predefinito   dal    Ministero    medesimo,    ai    fini
dell'accertamento  degli  elementi  istruttori   necessari   per   la
definizione e adozione  di  interventi  di  politica  industriale  di
settore, comprese le  indagini  richieste  per  l'applicazione  delle
norme in materia di aiuti di  Stato.  Tale  mappatura  di  previsione
contiene tutte le informazioni pertinenti, comprese  le  informazioni
sulle installazioni pianificate,  dalle  imprese  o  dalle  autorita'
pubbliche,  di  reti  ad  altissima   capacita'   e   di   importanti
aggiornamenti o estensioni delle reti a una velocita' di download  di
almeno  100  Mbps.  L'Autorita'  decide,  in  relazione  ai   compiti
specificamente attribuitile ai sensi del presente decreto, la  misura
in  cui  e'  opportuno  avvalersi,  in  tutto  o  in   parte,   delle
informazioni raccolte nell'ambito di tale previsione. 
 
5. Il Ministero puo' designare aree con confini territoriali definiti
in cui, sulla  base  delle  informazioni  raccolte  e  dell'eventuale
previsione acquisita a norma del comma 1, abbia accertato che, per la
durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o
autorita' pubblica ha installato o intende  installare  una  rete  ad
altissima  capacita'  o  realizzare   sulla   sua   rete   importanti
aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni  pari  a  una
velocita' di download di almeno 100 Mbps. Il  Ministero  pubblica  le
aree designate. 
 
6.  Nell'ambito  dell'area  designata,  il  Ministero  puo'  invitare
nuovamente  le  imprese  e  le  autorita'  pubbliche   a   dichiarare
l'intenzione di installare reti ad altissima capacita' per la  durata
del periodo di riferimento delle previsioni. Qualora,  a  seguito  di
tale invito, un'impresa o un'autorita' pubblica dichiari l'intenzione
di agire in questo senso, il Ministero puo' chiedere ad altre imprese
ed  autorita'  pubbliche  di  dichiarare  l'eventuale  intenzione  di
installare reti ad altissima capacita' o di realizzare sulla sua rete
importanti aggiornamenti o estensioni  che  garantiscano  prestazioni
pari a una velocita' di download di almeno 100  Mbps  nella  medesima
area. Il Ministero specifica le informazioni  da  includere  in  tali
comunicazioni, al fine di garantire almeno un  livello  di  dettaglio
analogo a quello preso in considerazione in  un'eventuale  previsione
ai sensi del comma 1. Essa, inoltre, fa sapere alle  imprese  o  alle
autorita' pubbliche che manifestano interesse se l'area designata  e'
coperta o sara' presumibilmente coperta  da  una  rete  d'accesso  di
prossima generazione con velocita' di download inferiore a  100  Mbps
sulla base delle informazioni raccolte a  norma  del  comma  1.  Tali
misure sono  adottate  secondo  una  procedura  efficace,  obiettiva,
trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa e' esclusa a
priori. 
 
7. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato, il
Ministero  e  l'Autorita',  per  quanto  di  rispettiva   competenza,
provvedono affinche' i dati scaturiti dalle mappature  geografiche  e
non  soggetti  alla  riservatezza  commerciale   siano   direttamente
accessibili conformemente alla direttiva 2003/98/CE  per  consentirne
il riutilizzo. Qualora  tali  strumenti  non  siano  disponibili  sul
mercato,  il  Ministero  e  l'Autorita',  per  quanto  di  rispettiva
competenza, mettono a disposizione anche  strumenti  di  informazione
che consentano agli utenti finali di determinare la disponibilita' di
connettivita' nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a
giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio. 
 
8. Il  Ministero  e  l'Autorita',  definiscono,  mediante  protocollo
d'intesa, le modalita' di collaborazione ai fini dell'attuazione  del
presente  articolo,  con  specifico  riferimento   allo   scambio   e
condivisione di informazioni, le  tempistiche  e  le  metodologie  di
mappatura. In tale protocollo di intesa, il Ministero  e  l'Autorita'
concordano  un  approccio  alla  mappatura  che  consenta   coerenza,
uniformita' ed accessibilita' dei dati e  delle  informazioni  e  che
minimizzi l'onere informativo per le imprese. 
 
                               Art. 23 
           (Meccanismo di consultazione e di trasparenza) 
              (art. 23 eecc e art. 11 codice del 2003) 
 
1. Fatti salvi i casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli
articoli 26, 27 o 31, comma 10, il Ministero  e  l'Autorita',  quando
intendono adottare misure in  applicazione  del  presente  decreto  o
quando intendono imporre limitazioni conformemente  all'articolo  58,
commi 4 e  5,  che  abbiano  un  impatto  significativo  sul  mercato
rilevante, danno alle parti interessate la possibilita' di presentare
le proprie osservazioni sul  progetto  di  misura  entro  un  termine
ragionevole tenendo conto della complessita' della questione e, salvo
circostanze eccezionali, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. 
 
2. Ai fini dell'articolo 35, il Ministero e l'Autorita' informano  il
RSPG al momento della pubblicazione di ogni progetto  di  misure  che
rientra  nell'ambito  della  procedura  di  selezione  competitiva  o
comparativa ai sensi dell'articolo 67 comma 2, e che  riguarda  l'uso
dello  spettro  radio  per  cui  sono  state  fissate  le  condizioni
armonizzate  mediante  misure  tecniche  di  attuazione  adottate  in
conformita' della decisione n. 676/2002/CE  al  fine  di  consentirne
l'utilizzo per reti e servizi di comunicazione  elettronica  a  banda
larga senza fili. 
 
3. Il Ministero e l'Autorita', entro e non oltre novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, nell'osservanza della
legge 7 agosto 1990, n. 241,  rendono  pubbliche  sui  siti  internet
istituzionali la procedura che si applica, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, ai fini della consultazione.  Se  i  documenti  ricevuti
contengono   informazioni   riservate   di    carattere    personale,
commerciale,  industriale  e  finanziario,  relative  a  persone   ed
imprese, il diritto di accesso e' esercitato  nei  limiti  di  quanto
necessario  ad  assicurare  il  contraddittorio.   Il   Ministero   e
l'Autorita' garantiscono la creazione di un punto  informativo  unico
attraverso il quale si possa accedere a  tutte  le  consultazioni  in
corso. 
 
4. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione,  la
proposta  di  provvedimento  e  i  risultati   della   procedura   di
consultazione, ad eccezione delle  informazioni  riservate  ai  sensi
della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente
pubblicati  sui  siti  internet   istituzionali   del   Ministero   e
dell'Autorita'. 
 
                               Art. 24 
              (Consultazione dei soggetti interessati) 
             (ex art. 24 eecc e art. 83 codice del 2003) 
 
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23,  il  Ministero  e
l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, tengono  conto,
attraverso meccanismi di consultazione  pubblica,  del  parere  degli
utenti finali, dei consumatori, delle associazioni dei consumatori  e
degli utenti inclusi in particolare gli utenti con disabilita', delle
aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o  servizi
di comunicazione elettronica nelle  questioni  attinenti  ai  diritti
degli utenti finali e  dei  consumatori  in  materia  di  servizi  di
comunicazione elettronica accessibili  al  pubblico,  in  particolare
quando hanno un impatto significativo sul mercato. In particolare, il
Ministero e l'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
istituiscono un meccanismo di consultazione pubblica  che  garantisce
che nell'ambito delle proprie decisioni sulle questioni  attinenti  a
tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in  materia  di
servizi di comunicazione  elettronica  accessibili  al  pubblico,  si
tenga adeguatamente  conto  degli  interessi  dei  consumatori  nelle
comunicazioni elettroniche. 
 
2. Le parti  interessate,  sulla  base  di  indirizzi  formulati  dal
Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive  competenze,
possono mettere a punto meccanismi che associano consumatori,  gruppi
di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualita'  generale
delle prestazioni,  elaborando,  fra  l'altro,  codici  di  condotta,
nonche' norme di funzionamento e controllandone l'applicazione. 
 
3. Ai fini della promozione degli obiettivi della politica  culturale
e dei media, quali ad esempio la diversita' culturale e linguistica e
il pluralismo dei media,  il  Ministero  e  l'Autorita',  nell'ambito
delle  rispettive  competenze,  promuovono  la  cooperazione  fra  le
imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica e i
settori interessati alla promozione di contenuti  legittimi  su  tali
reti e servizi. Tale cooperazione  puo'  includere  il  coordinamento
delle  informazioni  di  pubblico  interesse  da  fornire   a   norma
dell'articolo 98-quindecies comma 5. 
 
                               Art. 25 
   (Risoluzione delle controversie tra utenti finali e operatori) 
               (ex art. 25 eecc e art. 84 Codice 2003) 
 
1. L'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12  e  13,  della
legge 31 luglio 1997, n.  249,  prevede  con  propri  regolamenti  le
procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie,  semplici
e poco onerose per l'esame delle controversie  tra  utenti  finali  e
operatori, inerenti alle disposizioni  di  cui  al  presente  Capo  e
relative all'esecuzione dei contratti e alle condizioni contrattuali.
Tali procedure consentono una equa  e  tempestiva  risoluzione  delle
controversie  prevedendo,  nei  casi  giustificati,  un  sistema   di
rimborso o di indennizzo, ferma restando  la  tutela  giurisdizionale
prevista dalla vigente normativa. 
 
2. L'Autorita', anche per il tramite dei Comitati  regionali  per  le
comunicazioni, svolge la funzione di risoluzione  delle  controversie
di cui al comma 1 ed e'  inserita  nell'elenco  degli  organismi  ADR
deputati a gestire le controversie nazionali e  transfrontaliere  nel
settore  delle  comunicazioni  elettroniche   e   postali,   di   cui
all'articolo 141-decies del Codice del consumo,  di  cui  al  decreto
legislativo  6  settembre  2005,  n.  206  (di  seguito  "Codice  del
consumo"). 
 
3. In alternativa alla procedura dinanzi all'Autorita' le parti hanno
la facolta' di rimettere la controversia  agli  altri  organismi  ADR
iscritti nel medesimo elenco di cui al comma 2. 
 
4. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, anche ai sensi dell'articolo 1, comma  13,  della  legge  31
luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con  l'attuale  dotazione
di personale e con i beni strumentali acquisibili  con  gli  ordinari
stanziamenti di  bilancio  e  conseguente  invarianza  di  spesa,  di
servizi on-line e di uffici a un adeguato  livello  territoriale,  al
fine di facilitare l'accesso dei consumatori e  degli  utenti  finali
alle strutture di composizione delle controversie. 
 
5. L'Autorita' stabilisce  le  modalita'  con  le  quali  gli  utenti
possono segnalare le violazioni delle  disposizioni  normative  nelle
materie di competenza dell'Autorita' e richiederne l'intervento al di
fuori delle forme di tutela e delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3
e 4. 
 
6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice del  consumo,  se  in  tali
controversie  sono  coinvolti  soggetti  di  Stati  membri   diversi,
l'Autorita' collabora con le Autorita' competenti degli  altri  Stati
membri al fine di pervenire a una risoluzione della controversia. 
 
                               Art. 26 
            (Risoluzione delle controversie tra imprese) 
               (ex art. 26 eecc e art. 23 Codice 2003) 
 
1. Qualora sorga una controversia  avente  ad  oggetto  gli  obblighi
derivanti dal presente decreto, fra imprese  che  forniscono  reti  o
servizi di comunicazione elettronica  o  tra  tali  imprese  e  altre
imprese che beneficiano dell'imposizione di obblighi  in  materia  di
accesso  o  di  interconnessione  derivanti  dal  presente   decreto,
l'Autorita', a  richiesta  di  una  delle  parti  e  fatte  salve  le
disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque,  entro  un
termine  di  quattro  mesi  dal  ricevimento  della  richiesta,   una
decisione vincolante che risolve  la  controversia.  Tutte  le  parti
coinvolte sono tenute a prestare piena cooperazione all'Autorita'. 
 
2. L'Autorita' dichiara  la  propria  incompetenza  a  risolvere  una
controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le  parti  vi
abbiano  espressamente  derogato  prevedendo  altri  mezzi   per   la
soluzione  della  controversia,  conformemente  a   quanto   disposto
dall'articolo 3. L'Autorita' comunica immediatamente  alle  parti  la
propria decisione. Se la controversia  non  e'  risolta  dalle  parti
entro quattro mesi da tale  comunicazione,  e  se  la  parte  che  si
ritiene lesa non ha  adito  un  organo  giurisdizionale,  l'Autorita'
adotta al piu' presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta
di una delle parti, una decisione vincolante diretta  a  dirimere  la
controversia. 
 
3. Nella risoluzione delle controversie l'Autorita' adotta  decisioni
al fine di perseguire  gli  obiettivi  di  cui  all'articolo  4.  Gli
obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'Autorita'  nel
quadro della risoluzione  di  una  controversia  sono  conformi  alle
presenti disposizioni. 
 
4.  La  decisione  dell'Autorita'  deve  essere   motivata,   nonche'
pubblicata  sul  sito  internet  istituzionale   dell'Autorita'   nel
rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla
data di notifica alle parti interessate  ed  e'  ricorribile  in  via
giurisdizionale. 
 
5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle  parti  la
possibilita' di adire un organo giurisdizionale. 
 
                               Art. 27 
           (Risoluzione delle controversie transnazionali) 
               (ex art. 27 eecc e art. 24 Codice 2003) 
 
1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra  parti,  di  cui
almeno  una  stabilita  in  un  altro  Stato  membro,   relativamente
all'applicazione  del  presente  decreto,  per   la   quale   risulti
competente anche una Autorita' di regolamentazione di un altro  Stato
membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e  4.  Tali
disposizioni  non  si  applicano  alle   controversie   relative   al
coordinamento dello spettro radio di cui all'articolo 29. 
 
2. Le  parti  possono  investire  della  controversia  le  competenti
autorita' nazionali di regolamentazione. Se la disputa influenza  gli
scambi commerciali  tra  Stati  membri,  le  autorita'  nazionali  di
regolamentazione coordinano i loro sforzi  e  hanno  la  facolta'  di
consultare il BEREC in modo da pervenire  alla  risoluzione  coerente
della controversia secondo gli obiettivi  indicati  dall'articolo  4.
Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da  parte  dell'Autorita'  al
fine  di  risolvere  una  controversia  e'  conforme  alle   presenti
disposizioni. 
 
3. L'Autorita' puo' chiedere al BEREC di emettere un parere in merito
all'azione da adottare conformemente alle presenti disposizioni, e in
questo  caso  prima  di  concludere  il  procedimento  e'  tenuta  ad
attendere che il BEREC renda il parere richiesto. L'Autorita' puo' in
ogni caso adottare provvedimenti provvisori, su richiesta delle parti
o di propria iniziativa, ove vi sia l'urgente necessita' di agire per
salvaguardare la concorrenza o proteggere gli interessi degli  utenti
finali. L'Autorita' adotta il provvedimento finale entro un mese  dal
rilascio del parere del BEREC. 
 
4. Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'Autorita' nella risoluzione
di una controversia rispetta le presenti disposizioni e  tiene  conto
del parere emesso dal BEREC. 
 
5. La procedura di  cui  al  comma  2  non  preclude  alle  parti  la
possibilita' di adire un organo giurisdizionale. 
 
                               Art. 28 
   (Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita') 
                (art. 31 eecc, ex art. 9 Codice 2003) 
 
1. Avverso i provvedimenti dell'Autorita' e del Ministero  e'  sempre
ammessa la tutela  giurisdizionale  dei  diritti  e  degli  interessi
legittimi.   La   tutela   giurisdizionale   davanti    al    giudice
amministrativo   e'   disciplinata   dal    codice    del    processo
amministrativo. 
 
2. Il Ministero e l'Autorita', ciascuno per  le  materie  di  propria
competenza,  raccolgono  informazioni  sull'argomento  generale   dei
ricorsi, sul numero di  richieste  di  ricorso,  sulla  durata  delle
procedure di ricorso e sul numero di decisioni  di  concedere  misure
provvisorie. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive
materie trattate, comunicano le informazioni  previste  dal  presente
comma alla Commissione europea e al BEREC, su richiesta  motivata  di
uno di essi. 
 
                               Art. 29 
      (Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri) 
             (ex art. 28 eecc, art. 13-bis Codice 2003) 
 
1. Il Ministero, sentita l'Autorita' per  i  profili  di  competenza,
assicura che l'uso dello spettro radio sia organizzato sul territorio
nazionale in modo che a nessun altro Stato  membro  sia  impedito  di
autorizzare  sul  proprio   territorio   l'uso   di   spettro   radio
armonizzato, in conformita' del diritto  dell'Unione,  soprattutto  a
causa di interferenze transfrontaliere dannose tra Stati  membri.  Il
Ministero e l'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
adottano tutte le misure necessarie  a  tal  fine,  fatti  salvi  gli
obblighi  che  sono  tenuti  a  rispettare  in  virtu'  del   diritto
internazionale e degli accordi  internazionali  pertinenti,  come  il
regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e gli accordi regionali
in materia di radiocomunicazioni dell'UIT. 
 
2. Il Ministero e l'Autorita' cooperano con le Autorita' degli  altri
Stati membri e, se  del  caso,  nell'ambito  del  RSPG  ai  fini  del
coordinamento transfrontaliero dell'uso dello spettro radio per: 
 
a) garantire l'osservanza del comma 1; 
 
b) risolvere  eventuali  problemi  o  controversie  in  relazione  al
coordinamento   transfrontaliero   o   alle   interferenze    dannose
transfrontaliere tra Stati membri e con paesi terzi  che  impediscono
agli Stati membri l'uso dello spettro radio armonizzato  sul  proprio
territorio. 
 
3. Al fine di garantire la conformita' con il comma 1, il  Ministero,
sentita l'Autorita' per i profili di  competenza,  puo'  chiedere  al
RSPG di prestare  attivita'  di  supporto  per  affrontare  eventuali
problemi   o   controversie    in    relazione    al    coordinamento
transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere. 
 
4. Qualora le azioni di cui ai commi 2 e  3  non  abbiano  risolto  i
problemi o le controversie, il Ministero, sentita l'Autorita'  per  i
profili di competenza, puo' chiedere  alla  Commissione  di  adottare
decisioni rivolte agli Stati  membri  interessati  per  risolvere  il
problema delle interferenze dannose transfrontaliere  nel  territorio
italiano, secondo la procedura di cui all'articolo 118, paragrafo  4,
della direttiva 2018/1972/UE. 
 
                             Titolo III 
                             Attuazione 
 
                               Art. 30 
                             (Sanzioni) 
                (art. 29 eecc e art. 98 Codice 2003) 
 
1. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  alle  reti  e
servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico. 
 
2. Ai soggetti che nell'ambito della procedura  di  cui  all'articolo
22, comma 6, forniscono,  deliberatamente  o  per  negligenza  grave,
informazioni errate o incomplete, il Ministero o l'Autorita', in base
alle rispettive competenze,  comminano  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro  50.000  a  euro  1.000.000,00  da  stabilirsi  in
rapporto alla gravita' del fatto  e  alle  conseguenze  che  ne  sono
derivate. 
 
3. In caso di installazione e  fornitura  di  reti  di  comunicazione
elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a  uso
pubblico senza la  relativa  autorizzazione  generale,  il  Ministero
commina,  se  il  fatto   non   costituisce   reato,   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro  2.500.000,00,  da
stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. 
 
4. Se il  fatto  previsto  al  comma  3  riguarda  l'installazione  o
l'esercizio   di   impianti   radioelettrici   ovvero   impianti   di
radiodiffusione  sonora  o  televisiva,  si   applica   la   sanzione
amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.  
 
5. Chiunque realizza  trasmissioni,  anche  simultanee  o  parallele,
contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo
abilitativo e' punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a
euro 2.500.000,00. 
 
6.  Oltre  alla  sanzione  amministrativa  di  cui  al  comma  3,  il
trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma  pari
a  venti  volte  i  diritti  amministrativi  e  contributi,  di   cui
rispettivamente agli articoli 16 e  42,  commisurati  al  periodo  di
esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo  non  inferiore
all'anno. 
 
7.  Indipendentemente  dai   provvedimenti   assunti   dall'Autorita'
giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai  commi  3  e  4,  il
Ministero,  ove  il  trasgressore  non  provveda,   puo'   provvedere
direttamente, a spese  del  possessore,  a  suggellare,  rimuovere  o
sequestrare l'impianto  ritenuto  abusivo,  avvalendosi  anche  dalla
forza pubblica. 
 
8. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui ai commi 3, 4  e  5
per piu' di due volte in un  quinquennio,  il  Ministero  commina  la
sanzione amministrativa pecuniaria  nella  misura  massima  stabilita
dagli stessi commi. 
 
9. In caso di installazione e  fornitura  di  reti  di  comunicazione
elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a  uso
pubblico in difformita' a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 11
comma 4, il Ministero commina una sanzione amministrativa  pecuniaria
da euro 30.000,00 a euro 580.000,00. 
 
10. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che
commettono violazioni  gravi  o  reiterate  piu   di  due  volte  nel
quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione  generale,  il
Ministero commina una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
30.000,00 a euro 600.000,00; ai soggetti  che   non  provvedono,  nei
termini  e  con  le  modalita'  prescritti,  alla  comunicazione  dei
documenti, dei dati  e  delle notizie   richiesti   dal  Ministero  o
dall'Autorita',  gli  stessi,   secondo   le  rispettive  competenze,
comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00  a
euro 1.150.000,00.  
 
11. Ai soggetti che nelle comunicazioni  richieste  dal  Ministero  e
dall'Autorita', nell'ambito delle  rispettive  competenze,  espongono
dati  contabili  o  fatti  concernenti  l'esercizio   delle   proprie
attivita' non corrispondenti al vero, si applicano le  pene  previste
dall'articolo 2621 del codice civile. 
 
12. Ai soggetti che non  ottemperano  agli  ordini  e  alle  diffide,
impartiti  ai  sensi   del   presente   decreto   dal   Ministero   o
dall'Autorita',  gli  stessi,  secondo  le   rispettive   competenze,
irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000,00  a
euro 5.000.000,00, ordinando altresi' all'operatore il rimborso delle
eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando
il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore  a  trenta
giorni.   Se   l'inottemperanza   riguarda   provvedimenti   adottati
dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni  relative
a imprese aventi significativo  potere   di  mercato,  si  applica  a
ciascun soggetto interessato una sanzione  amministrativa  pecuniaria
non inferiore al 2 per cento e non superiore al  5  per   cento   del
fatturato  realizzato  dallo  stesso  soggetto  nell'ultimo  bilancio
approvato  anteriormente  alla  notificazione  della  contestazione, 
relativo  al  mercato al  quale l'inottemperanza si riferisce. 
 
13. Nei confronti dei soggetti che offrono al pubblico i  servizi  di
comunicazione   elettronica    in    luoghi    presidiati    mediante
apparecchiature terminali, quali telefoni, telefax o apparati per  la
connessione alla rete,  in  caso  di  accertamento  delle  violazioni
previste dai commi 3, 9 e 10 del  presente  articolo  si  applica  la
sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 25.000,00. 
 
14. Nei casi previsti dai commi 8,9,10 e 11, 12,  13  e  15  e  nelle
ipotesi  di  mancato  pagamento  dei  diritti  amministrativi  e  dei
contributi di  cui agli  articoli  16  e  42,  nei  termini  previsti
dall'allegato n. 12, se la violazione e' di particolare  gravita',  o
reiterata per piu' di due volte in un quinquennio, il  Ministero   su
segnalazione dell'Autorita', e previa contestazione, puo  disporre la
sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a sei mesi, o
la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali  diritti  di
uso. In caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento dei diritti
amministrativi di cui all'articolo 16.  l'Autorita'  commina,  previa
contestazione, una sanzione amministrativa  pecuniaria  del  10%  del
contributo dovuto per ogni semestre di ritardato pagamento o,  se  la
violazione e' reiterata per piu' di due volte in un  quinquennio,  in
misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al  5  per  cento
del fatturato realizzato dallo stesso soggetto  nell'ultimo  bilancio
approvato anteriormente alla notificazione della  contestazione.  Nei
predetti casi, il Ministero o  l'Autorita',  rimangono  esonerati  da
ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad
alcun indennizzo nei confronti dell'impresa. 
 
15. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Titolo III
della Parte III, nonche' dell'articolo 98-octies decies, il Ministero
o  l'Autorita',  secondo  le  rispettive  competenze,  comminano  una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  170.000,00   a   euro
2.500.000,00. 
 
16. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori  di
cui all'articolo 57, comma  6,  il  Ministero  commina  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00.  Se
la violazione degli anzidetti obblighi e' di particolare  gravita'  o
reiterata per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero  puo'
disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a
due mesi  o  la  revoca  dell'autorizzazione  generale.  In  caso  di
integrale  inosservanza  della  condizione  n.  11  della   parte   A
dell'allegato   n.   1,    il    Ministero    dispone    la    revoca
dell'autorizzazione generale. 
 
17. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1,  5,
6, 8  e  9  dell'articolo  56,  indipendentemente  dalla  sospensione
dell'esercizio e salvo l'esercizio dell'azione penale  per  eventuali
reati, il trasgressore e' punito con la  sanzione  amministrativa  da
euro 3.000,00 a euro 15.000,00. 
 
18. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articoli 94
comma 6, il trasgressore e' punito con la sanzione amministrativa  da
euro 500,00 a euro 5.000,00. 
 
19. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui  agli  articoli
98,    98-quindecies,    98-sedecies,     98-septies     decies     e
((98-duodetricies)) il Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da  euro
25.000,00 a euro 5.000.000,00 e, nei casi piu' gravi, fino al 5%  del
fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato al momento  della
notifica della contestazione. e ordinano l'immediata cessazione della
violazione. L'Autorita'  ordina  inoltre  all'operatore  il  rimborso
delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando  il
termine entro cui adempiere, in ogni  caso  non  inferiore  a  trenta
giorni. Nel caso di violazione di particolare gravita' o reiterazione
degli illeciti di cui agli articoli 98,  98-quindecies,  98-sedecies,
98-septies decies e 98-duodetrices  per  piu'  di  due  volte  in  un
quinquennio, l'Autorita' irroga la sanzione amministrativa pecuniaria
in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento
del fatturato realizzato dallo stesso soggetto  nell'ultimo  bilancio
approvato anteriormente alla notificazione della contestazione 
 
20. In caso di violazione dell'articolo 3, commi 1, 2,  5,  6  e  7, 
dell'articolo  4,  commi  1, 2  e  3,   dell'articolo   5,  comma  1,
dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter,   comma   1,  dell'articolo
6-quater, commi  1 e 2,  dell'articolo  6-sexies, commi  1, 3  e  4, 
dell'articolo  7,  commi l,  2  e 3, dell'articolo  9,  dell'articolo
11,  dell'articolo  12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, commi  1,
2, 3, 5 e 6, o dell'articolo  16, comma 4, del  regolamento  (UE)  n.
531/2012 del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012,
relativo al roaming sulle reti  pubbliche  di  comunicazioni  mobili 
all'interno dell'Unione europea, come modificato dal regolamento (UE)
2015/2120 e  dal regolamento (UE) 2017/920,  l'Autorita'  irroga  una
sanzione  amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro  2.500.000
e  ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorita' ordina
inoltre all'operatore il  rimborso  delle  somme  ingiustificatamente
addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere,  in
ogni  caso  non  inferiore  a  trenta  giorni.  Qualora   l'Autorita'
riscontri, a un sommario esame,  la  sussistenza  di  una  violazione
dell'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, dell'articolo 4, commi 1, 2 e  3,
dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 6-bis,  dell'articolo  6-ter,
comma 1,  dell'articolo 6-quater, comma 1,  dell'articolo  6-sexies, 
commi  1  e  3, dell'articolo 7, comma 1,  dell'articolo  9,   commi 
1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12,  comma  1,  dell'articolo 
14  o dell'articolo  15,  commi  1,  2,  3,  5  e  6,   del   citato 
regolamento (UE) n. 531/2012 e ritenga  sussistere motivi di  urgenza
dovuta  al  rischio  di  un  danno  di  notevole   gravita'  per   il
funzionamento del  mercato  o  per  la  tutela  degli  utenti,   puo'
adottare,  sentiti   gli   operatori   interessati   e   nelle   more
dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti  temporanei
per far sospendere la condotta con effetto immediato. 
 
21. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e
2, o dell'articolo 5, comma 2, del  regolamento  (UE)  2015/2120  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  25  novembre  2015,  che 
stabilisce misure riguardanti  l'accesso a un'internet aperta  e  che
modifica la direttiva 2002/22/CE  relativa al servizio  universale  e
ai diritti  degli  utenti  in  materia  di  reti  e  di   servizi  di
comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012  relativo
al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni  mobili  all'interno
dell'Unione,  l'Autorita'  irroga   una   sanzione     amministrativa
pecuniaria da euro 120.000 a  euro 2.500.000  e  ordina   l'immediata
cessazione della violazione.  Qualora  l'Autorita   riscontri,  a  un
sommario esame, la sussistenza di una violazione   dell'articolo   3,
commi 1, 2, 3 e 4,   del   citato  regolamento   (UE)   2015/2120   e
ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di
notevole gravita' per il funzionamento del mercato o  per  la  tutela
degli utenti, puo' adottare,  sentiti gli   operatori  interessati  e
nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo,  provvedimenti
temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato. 
 
22. L'Autorita' puo'  disporre  la  pubblicazione  dei  provvedimenti
adottati ai sensi dei commi 13, 21, 22 e 23, a spese  dell'operatore,
sui  mezzi  di  comunicazione  ritenuti  piu'   idonei,   anche   con
pubblicazione su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale. 
 
23. Restano ferme, per le materie non disciplinate  dal  decreto,  le
sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge  31
luglio 1997, n. 249. 
 
24. Alle sanzioni amministrative  irrogabili  dall'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni non si  applicano  le  disposizioni  sul
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo  16  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
 
25. Se gli accertamenti delle violazioni delle disposizioni di cui ai
commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 17 e 18 del  presente  articolo  sono
effettuati dagli Ispettorati del  Ministero,  gli  stessi  provvedono
direttamente all'applicazione delle relative sanzioni amministrative. 
 
26. Salvo che il fatto non costituisca  reato,  l'inosservanza  delle
disposizioni in materia di sicurezza informatica e' punita,  con  una
sanzione amministrativa pecuniaria: 
 
a) da euro 250.000 a euro 1.500.000 per l'inosservanza  delle  misure
di sicurezza di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a); 
 
b) da euro 300.000 ad euro 1.800.000 per la mancata comunicazione  di
ogni incidente significativo di cui all'articolo 40, comma 3, lettera
b); 
 
c) da euro 200.000 a euro 1.000.000 per  la  mancata fornitura  delle
informazioni necessarie per valutare la sicurezza di cui all'articolo
40, comma 3, lettera a). 
 
27. Le sanzioni di cui al presente articolo  possono  essere  ridotte
fino ad un terzo, tenuto conto della minima entita' della violazione;
dell'opera  svolta  dall'agente  per   l'eventuale   eliminazione   o
attenuazione delle conseguenze della violazione  e  delle  dimensioni
economiche dell'operatore. 
 
                               Art. 31 
                    (Danneggiamenti e turbative) 
                        (art. 97 Codice 2003) 
 
1. Chiunque svolga attivita' che rechi, in qualsiasi modo,  danno  ai
servizi di comunicazione elettronica o alle opere e agli  oggetti  ad
essi inerenti e' punito, salvo che il fatto  non  costituisca  reato,
con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  1.000,00  a  euro
10.000,00. 
 
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1,  e'  vietato  arrecare
disturbi  o  causare  interferenze  ai   servizi   di   comunicazione
elettronica e alle opere a essi inerenti. La violazione  del  divieto
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa  pecuniaria  da
euro 500,00 a euro 5.000,00. 
 
3. Gli Ispettorati territoriali del Ministero provvedono direttamente
ad applicare le predette sanzioni amministrative  nei  confronti  dei
trasgressori. 
 
                               Art. 32 
(Osservanza delle condizioni cui  sono  subordinati  l'autorizzazione
generale e i diritti d'uso dello spettro radio  e  delle  risorse  di
           numerazione e conformita' a obblighi specifici) 
                (art. 30 eecc, e art. 32 Codice 2003) 
 
1. Il Ministero e l'Autorita', per quanto di  rispettiva  competenza,
vigilano    e    controllano    il    rispetto    delle    condizioni
dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso dello spettro  radio
e delle risorse di  numerazione,  degli  obblighi  specifici  di  cui
all'articolo 13 comma 2 e dell'obbligo di utilizzare  lo  spettro  in
modo effettivo ed efficiente in conformita' a quanto  disposto  dagli
articoli 4, 58, comma 1, e 60. Le imprese che forniscono le reti o  i
servizi di comunicazione elettronica contemplati  dall'autorizzazione
generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio  o
di numeri, devono comunicare, secondo quanto  disposto  dall'articolo
21, rispettivamente, al Ministero,  le  informazioni  necessarie  per
verificare     l'effettiva      osservanza      delle      condizioni
dell'autorizzazione generale o dei diritti di uso, e all'Autorita' le
informazioni necessarie per  l'effettiva  osservanza  degli  obblighi
specifici di cui all'articolo 13, comma 2, o all'articolo 60, nonche'
le  informazioni  necessarie  per  verificare   il   rispetto   delle
condizioni apposte all'autorizzazione generale di  cui  alla  lettera
A), n. 1, e alla lettera  C),  n.  3,  dell'Allegato  1  al  presente
decreto. 
 
2. L'Autorita' accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di cui
all'articolo   13,   comma   2    e    delle    condizioni    apposte
all'autorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1,  e  lettera
C), n. 3, dell'Allegato 1 al presente decreto e il Ministero  accerta
l'inosservanza da parte di un'impresa delle restanti condizioni poste
dall'autorizzazione generale o relative ai  diritti  di  uso,  ovvero
l'Autorita' accerta l'inosservanza degli obblighi  specifici  di  cui
all'articolo 13, comma 2. La contestazione dell'infrazione  accertata
e' notificata all'impresa, offrendole la  possibilita'  di  esprimere
osservazioni entro trenta giorni dalla notifica. 
 
3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non  pone  rimedio
all'infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente,  il
Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive  competenze  di
cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per
assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma 1  entro  un
termine ragionevole. 
 
4. A tal fine, il Ministero e l'Autorita' possono imporre: 
 
a) se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 30; 
 
b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un  servizio  o
di un pacchetto di servizi  che,  se  continuasse,  comporterebbe  un
notevole svantaggio concorrenziale, finche' non siano soddisfatti gli
obblighi in materia di accesso imposti in  seguito  a  un'analisi  di
mercato effettuata ai sensi dell'articolo 78. 
 
5. Le misure di cui  al  comma  3  e  le  relative  motivazioni  sono
tempestivamente notificate all'impresa  interessata  e  prevedono  un
termine ragionevole entro  il  quale  l'impresa  deve  rispettare  le
misure stesse. 
 
6. In deroga ai commi 2 e  3  del  presente  articolo,  il  Ministero
autorizza l'Autorita' a imporre, se  del  caso,  sanzioni  pecuniarie
alle imprese che non  forniscono  le  informazioni  dovute  ai  sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettere a) o b), e dell'articolo 80  entro
una scadenza ragionevole fissata dall'autorita' competente. 
 
7. In caso di violazione grave o reiterata  piu'  di  due  volte  nel
quinquennio  delle  condizioni  dell'autorizzazione  generale  o  dei
diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse  di  numerazione  o
degli  obblighi  specifici  di  cui  all'articolo  13,  comma  2,   o
all'articolo 59, commi 1 o 2, e le misure volte ad assicurare il loro
rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano  rivelate
inefficaci, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle  rispettive
competenze di cui al  comma  2,  possono  impedire  a  un'impresa  di
continuare a fornire reti o  servizi  di  comunicazione  elettronica,
sospendendo o revocando i diritti  di  uso.  Dette  sanzioni  possono
essere applicate per coprire la durata di qualsiasi violazione di cui
all'articolo 30 o revocando i diritti d'uso. 
 
8. Ferme restando le disposizioni dei commi 2,  3  e  7,  qualora  il
Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive  competenze  di
cui al comma 2,  abbiano  prova  della  violazione  delle  condizioni
dell'autorizzazione generale, dei diritti di  uso  o  degli  obblighi
specifici di cui all'articolo 13, comma  2,  tale  da  comportare  un
rischio grave e immediato per la  sicurezza  pubblica,  l'incolumita'
pubblica o la salute pubblica, o da  ostacolare  la  prevenzione,  la
ricerca, l'accertamento e il perseguimento di reati o da creare gravi
problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o
di servizi di comunicazione  elettronica  o  ad  altri  utenti  dello
spettro radio, possono adottare misure provvisorie urgenti per  porre
rimedio alla situazione prima di adottare una  decisione  definitiva,
dando  all'impresa   interessata   la   possibilita'   di   esprimere
osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il
Ministero e l'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
confermano le misure provvisorie, che  sono  valide  per  un  termine
massimo di tre mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure  di
attuazione non  sono  state  completate,  essere  prolungate  per  un
periodo di ulteriori tre mesi. 
 
9. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai
sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo
28. 
 
                              TITOLO IV 
                PROCEDURE RELATIVE AL MERCATO INTERNO 
 
                               CAPO I 
 
                               Art. 33 
(Consolidamento   del   mercato   interno   per   le    comunicazioni
                            elettroniche) 
                (art. 32 eecc e art. 12 Codice 2003) 
 
1. Il Ministero e l'Autorita', nello svolgimento dei compiti relativi
al funzionamento del mercato interno indicati nel  presente  decreto,
tengono  nella  massima   considerazione   gli   obiettivi   di   cui
all'articolo 4. 
 
2.  L'Autorita'  contribuisce  allo  sviluppo  del  mercato   interno
collaborando con le Autorita' di regolamentazione degli  altri  Stati
membri, con la Commissione europea e con il BEREC in modo trasparente
al fine di assicurare la  piena  applicazione,  in  tutti  gli  Stati
membri, delle disposizioni della direttiva  (UE)  2018/1972.  A  tale
scopo l'Autorita' coopera in particolare  con  la  Commissione  e  il
BEREC per individuare  i  tipi  di  strumenti  e  le  soluzioni  piu'
adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni
nel contesto del mercato. 
 
3. Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o  nelle
linee guida adottate a norma dell'articolo 34  della  direttiva  (UE)
2018/1972, al termine della consultazione pubblica, se  richiesta  ai
sensi dell'articolo 23, l'Autorita',  qualora  intenda  adottare  una
misura che rientri nell'ambito di applicazione degli articoli 72, 75,
78,  79  o  93  e  influenzi  gli  scambi  tra  Stati  membri,  rende
accessibile,  fornendone  apposita  documentazione,  il  progetto  di
misura, adeguatamente motivato, contemporaneamente alla  Commissione,
al BEREC e alle Autorita' di regolamentazione di altri Stati  membri,
nel rispetto dell'articolo 20, comma 3. L'Autorita' non puo' adottare
la misura prima che sia decorso il termine di un mese dalla  predetta
informativa. 
 
4. Il progetto di misura di cui al comma 3 non puo'  essere  adottato
per ulteriori due mesi: 
 
a) se tale misura mira a identificare un mercato rilevante differente
da quelli previsti dalla raccomandazione della Commissione europea di
cui all'art. 64, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 oppure a
designare   un'impresa    come    detentrice,    individualmente    o
congiuntamente ad altre, di un significativo potere  di  mercato,  ai
sensi dell'articolo 78 comma 3 o 4; 
 
b) se  influenza  gli  scambi  commerciali  tra  Stati  membri  e  la
Commissione europea ha indicato  all'Autorita'  che  il  progetto  di
misura  possa  creare  una  barriera  al  mercato  interno  o  dubita
seriamente della sua compatibilita' con il diritto dell'Unione  e  in
particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 4. 
 
5.  Qualora  la  Commissione  adotti  una   decisione   conformemente
all'articolo 32, paragrafo 6, comma 1,  lettera  a)  della  direttiva
(UE) 2018/1972, l'Autorita' modifica o ritira il progetto  di  misura
entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura  e'
modificato, l'Autorita' avvia una consultazione pubblica  secondo  le
procedure di cui all'articolo 23 e notifica  il  progetto  di  misura
modificato alla Commissione europea  conformemente  al  comma  3  del
presente articolo. 
 
6. L'Autorita' tiene nella  massima  considerazione  le  osservazioni
delle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati  membri,  della
Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al  comma  4
del presente articolo e al paragrafo 6, lettera a), dell'articolo  32
della  direttiva  (UE)  2018/1972,  puo'  adottare  il  provvedimento
risultante; in tal caso lo comunica alla Commissione europea. 
 
7. L'Autorita' comunica alla Commissione europea e al BEREC tutte  le
misure definitive adottate che rientrano nel  comma  3  del  presente
articolo. 
 
8.  In  circostanze  straordinarie  l'Autorita',  ove   ritenga   che
sussistano motivi di  urgenza  per  salvaguardare  la  concorrenza  e
tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di  cui
ai commi 3 e  4,  puo'  adottare  adeguati  provvedimenti  temporanei
cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con  le  disposizioni
del decreto. L'Autorita' comunica immediatamente tali  provvedimenti,
esaurientemente motivati, alla Commissione europea, alle Autorita' di
regolamentazione degli altri Stati membri e al  BEREC.  La  decisione
dell'Autorita' di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti
cosi' adottati o di renderli permanenti e' soggetta alla procedura di
cui ai commi 3 e 4. 
 
9. L'Autorita' puo' ritirare  un  progetto  di  misura  in  qualsiasi
momento. 
 
                               Art. 34 
  (Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive) 
              (art. 33 eecc e art. 12-bis Codice 2003) 
 
1. Quando la misura prevista  dall'articolo  33,  comma  3,  mira  ad
imporre, modificare o revocare un obbligo  imposto  a  un'impresa  in
applicazione dell'articolo 72 o 78 , in combinato  disposto  con  gli
articoli da 80 a 87 e l'articolo 93, e la Commissione  europea  entro
il termine di un mese di cui  all'articolo  32,  paragrafo  3,  della
direttiva (UE) 2018/1972, notifica all'Autorita'  i  motivi  per  cui
ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno
o per cui dubita seriamente della sua compatibilita' con  il  diritto
dell'Unione, l'adozione del progetto di  misura  viene  ulteriormente
sospesa per i  tre  mesi  successivi  alla  predetta  notifica  della
Commissione medesima. In  assenza  di  una  notifica  in  tal  senso,
l'Autorita' puo'  adottare  il  progetto  di  misura,  tenendo  nella
massima considerazione le osservazioni  formulate  dalla  Commissione
europea,  dal  BEREC   o   da   un'altra   autorita'   nazionale   di
regolamentazione. 
 
2. Nel periodo di tre mesi di cui al  comma  1,  l'Autorita'  coopera
strettamente con la Commissione europea e con il BEREC allo scopo  di
individuare la  misura  piu'  idonea  ed  efficace  alla  luce  degli
obiettivi stabiliti dall'articolo 4,  comma  1,  tenendo  debitamente
conto del  parere  dei  soggetti  partecipanti  al  mercato  e  della
necessita' di garantire una pratica regolamentare coerente. 
 
3. L'Autorita' coopera  strettamente  con  il  BEREC  allo  scopo  di
individuare la misura piu' idonea ed efficace se il BEREC nel proprio
parere di cui all'articolo 33,  paragrafo  3,  della  direttiva  (UE)
2018/1972, condivide i seri dubbi della Commissione europea. 
 
4. Entro il termine di tre mesi di cui al comma 1, l'Autorita'  puo',
alternativamente: 
 
a) modificare o ritirare il suo  progetto  di  misura  tenendo  nella
massima considerazione la notifica della Commissione europea  di  cui
al comma 1, nonche' il parere del BEREC; 
 
b) mantenere il suo progetto di misura. 
 
5. Entro un mese dalla data  di  formulazione  della  raccomandazione
della Commissione europea ai sensi  dell'articolo  33,  paragrafo  5,
lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972, o di ritiro delle riserve
a  norma  del  paragrafo  5,  lettera  b),  del  medesimo   articolo,
l'Autorita' comunica alla Commissione europea e al  BEREC  la  misura
finale adottata. Tale periodo puo' essere  prorogato  per  consentire
all'Autorita'  di  avviare  una  consultazione  pubblica   ai   sensi
dell'articolo 23. 
 
6. L'Autorita' motiva la decisione di non modificare  o  ritirare  il
progetto  di  misura  sulla  base  della   raccomandazione   di   cui
all'articolo 33,  paragrafo  5,  lettera  a),  della  direttiva  (UE)
2018/1972. 
 
7. L'Autorita' puo' ritirare il progetto di misura in qualsiasi  fase
della procedura. 
 
                               CAPO II 
              Assegnazione coerente dello spettro radio 
 
                               Art. 35 
          (Richiesta di procedura di valutazione tra pari) 
                           (art. 35 eecc) 
 
1. Quando intende stabilire una procedura di selezione  conformemente
all'articolo  67  commi  2  e  3,  n  relazione  allo  spettro  radio
armonizzato  per  cui  sono  state  definite  condizioni  armonizzate
mediante misure tecniche di attuazione adottate in  conformita'  alla
decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l'uso per le reti e i
servizi a  banda  larga  senza  fili,  l'Autorita'  e  il  Ministero,
ciascuno per la  parte  di  propria  competenza,  informano,  secondo
quanto previsto dall'articolo 23, il RSPG dei progetti di misura  che
rientrano nell'ambito della  procedura  di  selezione  competitiva  o
comparativa ai sensi dell'articolo 67 commi 2 e 3  e  indicano  se  e
quando richiedere a tale gruppo di convocare un forum di  valutazione
tra pari secondo le modalita' stabilite dall'articolo  35,  paragrafo
1, comma 2, della direttiva (UE) 2018/1972, al fine  di  discutere  e
scambiare opinioni sui progetti di misura trasmessi e di agevolare lo
scambio di esperienze e  di  migliori  prassi  relativamente  a  tali
progetti di misura. 
 
2. Nel corso del forum di valutazione tra pari, l'Autorita'  fornisce
una spiegazione sulle modalita' con cui il progetto di misura: 
 
a)  promuove  lo  sviluppo  del   mercato   interno,   la   fornitura
transfrontaliera di servizi e la concorrenza, massimizza  i  benefici
per i consumatori  e  consente  il  conseguimento  complessivo  degli
obiettivi di cui agli articoli 4, 58, 59 e 60 del presente decreto  e
alle decisioni n. 676/2002/CE e n. 243/2012/UE; 
 
b) garantisce un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio; 
 
c) garantisce condizioni di investimento stabili  e  prevedibili  per
gli utilizzatori dello spettro radio esistenti e  potenziali,  quando
sono installate reti per la fornitura  di  servizi  di  comunicazione
elettronica basati sullo spettro radio. 
 
                               Art. 36 
          (Assegnazione armonizzata delle frequenze radio) 
                  (art. 36 eecc; art. 30 cod. 2003) 
 
1. Qualora l'uso delle frequenze  radio  sia  stato  armonizzato,  le
condizioni e le procedure di accesso  siano  state  concordate  e  le
imprese cui assegnare lo spettro radio  siano  state  selezionate  ai
sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni  dell'Unione,
il Ministero concede i diritti di uso dello spettro radio secondo  le
modalita' stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione  che
nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti
tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso dello  spettro
radio in questione, non possono essere prescritte  altre  condizioni,
ne' criteri o procedure supplementari che possano limitare,  alterare
o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune di tale
spettro radio. 
 
                               Art. 37 
(Autorizzazione  congiunta  per  la  concessione  di  diritti   d'uso
                  individuali dello spettro radio) 
                          (ex art. 37 eecc) 
 
1. Il Ministero e l'Autorita' per le attivita' di competenza  possono
cooperare con le Autorita' competenti di uno o piu' Stati membri  tra
di loro  e  con  il  RSPG,  tenendo  conto  dell'eventuale  interesse
espresso dai partecipanti al mercato, stabilendo  congiuntamente  gli
aspetti comuni di un processo  di  autorizzazione  e,  se  del  caso,
svolgendo congiuntamente  anche  il  processo  di  selezione  per  la
concessione dei diritti d'uso individuali dello  spettro  radio.  Nel
definire il processo di  autorizzazione  congiunto,  il  Ministero  e
l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze,  possono  tener
conto dei seguenti criteri: 
 
a) il processo di  autorizzazione  nazionale  e'  avviato  e  attuato
secondo  un  calendario  concordato  con  le   rispettive   autorita'
competenti degli altri Stati membri interessati; 
 
b) il processo prevede, se del caso, condizioni  e  procedure  comuni
per la selezione e la concessione dei diritti individuali d'uso dello
spettro radio tra gli Stati membri interessati; 
 
c) il processo prevede, se del caso, condizioni comuni o  comparabili
da associare ai diritti d'uso individuali dello spettro radio tra gli
Stati membri interessati, tra l'altro consentendo  agli  utilizzatori
di ricevere in assegnazione blocchi di spettro radio analoghi; 
 
d) il processo e' aperto agli altri Stati membri in qualsiasi momento
fino alla sua conclusione. 
 
2. Qualora il Ministero e l'Autorita', per le rispettive  competenze,
nonostante l'interesse espresso  dai  partecipanti  al  mercato,  non
agiscano congiuntamente con le autorita' competenti degli altri Stati
membri interessati, informano detti partecipanti al mercato in merito
alle ragioni della loro decisione. 
 
                              CAPO III 
                     Procedure di armonizzazione 
 
                               Art. 38 
                    (Procedure di armonizzazione) 
               (ex art. 38 eecc e art. 22 Codice 2003) 
 
1. Il Ministero e l'Autorita', nell'assolvimento dei propri  compiti,
tengono  in   massima   considerazione   le   raccomandazioni   della
Commissione europea  di  cui  all'articolo  38,  paragrafo  1,  della
direttiva    (UE)     2018/1972,     concernenti     l'armonizzazione
dell'attuazione  delle  disposizioni  ed   il   conseguimento   degli
obiettivi fissati dalla direttiva  stessa.  Qualora  il  Ministero  o
l'Autorita' decidano di non conformarsi ad  una  raccomandazione,  ne
informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni. 
 
                               Art. 39 
                          (Normalizzazione) 
               (ex art. 39 eecc e art. 20 Codice 2003) 
 
1.  Il  Ministero  e  l'Autorita',   nell'ambito   delle   rispettive
competenze, vigilano  sull'uso  delle  norme  e  specifiche  tecniche
adottate  dalla  Commissione  europea  e  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea  per  la  fornitura  armonizzata   di
servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete,  nella  misura
strettamente  necessaria  per   garantire   l'interoperabilita'   dei
servizi, la connettivita' da punto  a  punto,  la  facilitazione  del
passaggio a un altro fornitore e  della  portabilita'  dei  numeri  e
degli identificatori, e per migliorare la liberta'  di  scelta  degli
utenti. 
 
2. In assenza di pubblicazione delle norme specifiche di cui al comma
1, il Ministero incoraggia l'applicazione delle  norme  o  specifiche
adottate  dalle  organizzazioni  europee  di  normalizzazione  e,  in
mancanza,  promuove  l'applicazione  delle  norme  o  raccomandazioni
internazionali    adottate    dall'unione    internazionale     delle
telecomunicazioni   (UIT),    dalla    conferenza    europea    delle
amministrazioni  delle  poste  e  delle   telecomunicazioni   (CEPT),
dall'organizzazione   internazionale   per    la    standardizzazione
(International  Organisation  for  Standardisation  -  ISO)  e  dalla
commissione     elettrotecnica     internazionale      (International
Electrotechnical Commission  -  IEC).  Qualora  gia'  esistano  norme
internazionali, il Ministero  esorta  le  organizzazioni  europee  di
normalizzazione a usare dette norme o le loro parti  pertinenti  come
fondamento delle norme che elaborano, tranne nei  casi  in  cui  tali
norme internazionali o parti pertinenti siano inefficaci. 
 
3. Qualsiasi norma o specifica al  presente  articolo  non  impedisce
l'accesso eventualmente necessario in virtu'  del  presente  decreto,
ove possibile. 
 
                              TITOLO V 
                              SICUREZZA 
 
                               Art. 40 
                (Sicurezza delle reti e dei servizi) 
             (ex art. 40 eecc e art. 16-bis Codice 2003) 
 
1.  L'Agenzia,  sentito  il  Ministero,  per  quanto  di   rispettiva
competenza e tenuto conto delle misure tecniche e  organizzative  che
possono  essere  adottate  dalla  Commissione   europea,   ai   sensi
dell'articolo  40,  paragrafo  5,  della  direttiva  (UE)  2018/1972,
individua: 
 
a) adeguate e proporzionate misure di natura tecnica e  organizzativa
per gestire i rischi per la sicurezza delle reti  e  dei  servizi  di
comunicazione elettronica accessibili  al  pubblico,  assicurando  un
livello di sicurezza adeguato  al  rischio  esistente,  tenuto  conto
delle  attuali  conoscenze  in  materia.  Tali  misure,  che  possono
comprendere, se del caso, il ricorso a tecniche di crittografia, sono
anche finalizzate a prevenire  e  limitare  le  conseguenze  per  gli
utenti, le reti interconnesse e gli altri  servizi,  degli  incidenti
che pregiudicano la sicurezza; 
 
b) i casi in cui gli incidenti di  sicurezza  siano  da  considerarsi
significativi ai fini del corretto funzionamento  delle  reti  o  dei
servizi. 
 
2. Nella determinazione dei casi di  cui  al  comma  1,  lettera  b),
l'Agenzia considera i seguenti parametri, se disponibili: 
 
a) il numero di utenti interessati dall'incidente di sicurezza; 
 
b) la durata dell'incidente di sicurezza; 
 
c) la diffusione geografica della zona interessata dall'incidente  di
sicurezza; 
 
d) la misura in cui e' colpito il  funzionamento  della  rete  o  del
servizio; 
 
e) la portata dell'incidenza sulle attivita' economiche e sociali. 
 
3. Le imprese  che  forniscono  reti  pubbliche  di  comunicazioni  o
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico: 
 
a) adottano le misure individuate dall'Agenzia di  cui  al  comma  1,
lettera a); 
 
b) comunicano all'Agenzia e al Computer  Security  Incident  Response
Team  (CSIRT),  istituito  ai  sensi  dell'articolo  8  del   decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65, ogni  significativo  incidente  di
sicurezza secondo quanto previsto dal comma 1, lettera b). 
 
4. L'Agenzia puo' informare il  pubblico  o  imporre  all'impresa  di
farlo, ove accerti che la divulgazione della  notizia  dell'incidente
di sicurezza di cui  al  comma  1,  lettera  b),  sia  nell'interesse
pubblico. Se del caso,  l'Agenzia  informa  le  Autorita'  competenti
degli altri Stati membri  e  l'Agenzia  dell'Unione  europea  per  la
sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA). 
 
5. L'Agenzia, anche avvalendosi del CSIRT,  provvede  direttamente  o
per il tramite dei fornitori  di  reti  e  servizi  di  comunicazione
elettronica ad informare gli  utenti  potenzialmente  interessati  da
minaccia particolare  e  significativa  di  incidenti  di  sicurezza,
riguardo a eventuali  misure  di  protezione  o  rimedi  cui  possono
ricorrere. 
 
6.  L'Agenzia  trasmette  ogni  anno  alla  Commissione   europea   e
all'Agenzia  dell'Unione  europea  per  la  sicurezza  delle  reti  e
dell'informazione una relazione sintetica delle notifiche ricevute  e
delle azioni adottate conformemente al presente articolo. 
 
7. L'Agenzia, nelle tematiche di cybersicurezza, fatta eccezione  per
gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre
amministrazioni, collabora con le autorita'  competenti  degli  altri
Stati  membri  e  con  i  competenti   organismi   internazionali   e
dell'Unione europea  al  fine  di  definire  procedure  e  norme  che
garantiscano la sicurezza dei servizi. 
 
8. In caso di notifica di incidente di sicurezza che determini  anche
una violazione di dati personali, l'Agenzia fornisce, senza  ritardo,
al Garante per la protezione dei dati personali le informazioni utili
ai fini di cui all'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679. 
 
                               Art. 41 
                      (Attuazione e controllo) 
             (ex art. 41 eecc e art. 16-ter Codice 2003) 
 
1. Le misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo e
dell'articolo 40 sono approvate con provvedimento dell'Agenzia. 
 
2. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione  elettronica  o  di
servizi  di  comunicazioni  elettroniche  accessibili   al   pubblico
adottano   le   istruzioni   vincolanti    eventualmente    impartite
dall'Agenzia, anche con riferimento alle misure necessarie per  porre
rimedio a un incidente di sicurezza o per evitare  che  si  verifichi
nel caso in cui sia stata individuata una minaccia significativa. 
 
3. Ai fini del controllo del rispetto dell'articolo 40 le imprese che
forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico sono tenute a: 
 
a) fornire all'Agenzia le informazioni  necessarie  per  valutare  la
sicurezza delle loro reti  e  dei  loro  servizi,  in  particolare  i
documenti relativi alle politiche di sicurezza; 
 
b) sottostare a verifiche di sicurezza effettuate dall'Agenzia  o  da
un  organismo  qualificato  indipendente  designato  dalla   medesima
Agenzia. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica. 
 
4. L'Agenzia ha la facolta' di indagare i casi di mancata conformita'
nonche' i loro effetti sulla sicurezza delle reti e  dei  servizi.  I
fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi
di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico che indirizzano
o raccolgono traffico per servizi offerti  sul  territorio  nazionale
sono tenuti a  fornire  le  informazioni  e  i  dati  necessari  alle
indagini. 
 
5. L'Agenzia, se del caso,  consulta  l'Autorita',  le  Autorita'  di
contrasto nazionali, il Garante per la protezione dei dati personali,
e coopera con esse. 
 
6. Nel caso in  cui  l'Agenzia  riscontri  il  mancato  rispetto  del
presente  articolo  e  dell'articolo  40  ovvero  delle  disposizioni
attuative previste dai commi  1  e  2  da  parte  delle  imprese  che
forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di  cui
all'articolo 30, commi da 2 a 21. 
 
 
                              PARTE II 
                                RETI 
 
                              TITOLO I 
                  INGRESSO NEL MERCATO E DIFFUSIONE 
 
                               CAPO I 
                             Contributi 
 
                               Art. 42 
(Contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro  radio
                e di diritti di installare strutture) 
                 (art. 42 eecc; art. 35 Codice 2003) 
 
1. I contributi per la concessione di diritti di  uso  dello  spettro
radio nelle bande armonizzate, che  garantiscono  l'uso  ottimale  di
tali risorse, salvo quanto previsto dal comma  6,  sono  fissati  dal
Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorita'. 
 
2. Si applicano i contributi nella misura prevista  dall'allegato  n.
12. 
 
3. Per  i  contributi  relativi  alla  concessione  dei  diritti  per
l'installazione di strutture su proprieta' pubbliche o private, al di
sopra o al di sotto di esse, usate per  fornire  reti  o  servizi  di
comunicazione elettronica e  strutture  collegate,  che  garantiscano
l'impiego ottimale di tali risorse, si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 98-octies decies, comma 2. 
 
4. I  contributi  di  cui  al  presente  articolo  sono  trasparenti,
obiettivamente   giustificati,   proporzionati   allo   scopo,    non
discriminatori e tengono conto degli obiettivi  generali  di  cui  al
presente decreto. 
 
5. Per quanto concerne  i  diritti  d'uso  dello  spettro  radio,  il
Ministero e l'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
mirano a garantire che i contributi applicabili siano  fissati  a  un
livello che assicuri un'assegnazione e un  uso  dello  spettro  radio
efficienti, anche: 
 
a) definendo prezzi di riserva quali contributi minimi per i  diritti
d'uso dello spettro radio, tenendo conto del valore di  tali  diritti
nei loro possibili usi alternativi; 
 
b) tenendo conto dei costi derivanti da condizioni associate  a  tali
diritti;