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DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 198

Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonchè dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. (21G00202)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
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Testo in vigore dal: 15-12-2021
al: 13-6-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea; 
  Visto  l'articolo  23  del  regolamento  (UE)  n.   1308/2013   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 
  Vista la direttiva (UE) n. 2019/633 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 aprile 2019, in  materia  di  pratiche  commerciali
sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020» e,
in particolare, gli articoli 1, 7 e l'allegato A, n. 9); 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare  l'articolo
2, comma 203; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24   marzo   2012,   n.   27,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'»,  in  particolare  l'articolo  62
concernente la disciplina delle relazioni commerciali in  materia  di
cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari; 
  Visto il decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633; 
  Visto il decreto legislativo 11 maggio 2018, n.  63  di  attuazione
della Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del  Consiglio
dell'8 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 di  attuazione
della direttiva 16 febbraio 2011 n. 2011/7/UE; 
  Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali del 19 ottobre  2012,  n.  199,  recante  regolamento  di
attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  274
del 23 novembre 2012; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 novembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e  del
Ministro dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca disposizioni per  la  disciplina  delle
relazioni commerciali e per il contrasto delle  pratiche  commerciali
sleali  nelle  relazioni  tra  acquirenti  e  fornitori  di  prodotti
agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate  in
quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza  ed  imposte
unilateralmente   da   un   contraente    alla    sua    controparte,
razionalizzando e  rafforzando  il  quadro  giuridico  vigente  nella
direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della
filiera agricola e alimentare rispetto alle suddette pratiche. 
  2. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  alle
cessioni di prodotti agricoli ed alimentari,  eseguite  da  fornitori
che siano stabiliti nel territorio nazionale,  indipendentemente  dal
fatturato dei fornitori e degli acquirenti. 
  3. Il presente decreto non si  applica  ai  contratti  di  cessione
direttamente conclusi tra fornitori e consumatori. 
  4. Le previsioni di cui agli articoli 3, 4,  5  e  7  del  presente
decreto costituiscono norme imperative e prevalgono  sulle  eventuali
discipline di settore con esse contrastanti, qualunque sia  la  legge
applicabile  al  contratto  di  cessione  di  prodotti   agricoli   e
alimentari. E' nulla qualunque pattuizione  o  clausola  contrattuale
contraria alle predette disposizioni. La nullita' della clausola  non
comporta la nullita' del contratto. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
                «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 117 Cost: 
                «Art. 117.  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
                Lo Stato ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                  a) politica estera e rapporti internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                  b) immigrazione; 
                  c) rapporti tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                  d) difesa e Forze armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                  e)  moneta,  tutela   del   risparmio   e   mercati
          finanziari; tutela della  concorrenza;  sistema  valutario;
          sistema tributario e contabile dello Stato;  armonizzazione
          dei   bilanci   pubblici;   perequazione   delle    risorse
          finanziarie; 
                  f) organi dello Stato e relative leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                  g)  ordinamento  e  organizzazione   amministrativa
          dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                  h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale; 
                  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                  l) giurisdizione e norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                  m)  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                  n) norme generali sull'istruzione; 
                  o) previdenza sociale; 
                  p) legislazione elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                  q)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale; 
                  r)  pesi,  misure  e  determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                  s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali. 
                Sono  materie  di  legislazione  concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
                Spetta  alle  Regioni  la  potesta'  legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
                Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
                La potesta' regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
                Le  leggi  regionali  rimuovono  ogni  ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
                La legge regionale ratifica le intese  della  Regione
          con altre Regioni per il migliore esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
                Nelle materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita: 
                «Art.  14 (Decreti  legislativi).  -  1.  I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre  2013  recante
          organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e
          che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.  234/79,
          (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347. 
              - La direttiva (UE) n. 2019/633 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche
          commerciali sleali nei rapporti tra imprese  nella  filiera
          agricola e  alimentare  e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  25
          aprile 2019, n. L 111. 
              - Il testo degli articoli 1 e 7 e dell'allegato A della
          legge 22 aprile 2021, n.  53  (Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  23  aprile
          2021, n. 97, cosi' recita: 
                «Il testo degli articoli 1 e  28  e  dell'allegato  A
          della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  23  aprile
          2021, n. 97, cosi' recita: 
                  "Art. 1 (Delega al Governo per il recepimento delle
          direttive  e  l'attuazione  degli  altri  atti  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,  secondo
          i termini, le procedure, i principi e i  criteri  direttivi
          di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,
          n. 234, nonche'  secondo  quelli  specifici  dettati  dalla
          presente  legge   e   tenendo   conto   delle   eccezionali
          conseguenze economiche e sociali derivanti  dalla  pandemia
          di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
          direttive  europee  e   l'attuazione   degli   altri   atti
          dell'Unione europea di cui  agli  articoli  da  3  a  29  e
          all'allegato A. 
                  2. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al
          comma 1 sono trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri
          pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e  al
          Senato della Repubblica affinche' su di essi  sia  espresso
          il parere dei competenti organi parlamentari. 
                  3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti
          e  che   non   riguardano   l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli  limiti
          occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi   derivanti
          dall'esercizio delle deleghe di cui allo  stesso  comma  1.
          Alla  relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura  delle
          minori  entrate  eventualmente  derivanti   dall'attuazione
          delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
          fondi gia' assegnati alle  competenti  amministrazioni,  si
          provvede mediante riduzione del fondo  per  il  recepimento
          della normativa europea di cui  all'articolo  41-bis  della
          citata legge n. 234 del  2012.  Qualora  la  dotazione  del
          predetto  fondo  si  rivelasse  insufficiente,  i   decreti
          legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanziano  le   occorrenti
          risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17,  comma
          2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196." 
                  "Art.  7  (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in  materia  di
          pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese  nella
          filiera agricola e alimentare). - 1.  Nell'esercizio  della
          delega per l'attuazione della direttiva (UE)  2019/633  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019,  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'articolo 32  della  legge  n.  234  del
          2012,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
          specifici: 
                    a)  adottare  le   occorrenti   modificazioni   e
          integrazioni  alla  normativa  vigente   in   merito   alla
          commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari,  in
          particolare   con   riferimento   all'articolo    62    del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,   e
          all'articolo  78,  commi  2-bis,  2-ter  e  2-quater,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile   2020,   n.   27,
          razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico esistente
          nella direzione di  una  maggiore  tutela  degli  operatori
          delle  filiere  agricole   e   alimentari   rispetto   alla
          problematica  delle   pratiche   sleali,   ferma   restando
          l'applicazione della disciplina  a  tutte  le  cessioni  di
          prodotti agricoli e agroalimentari,  indipendentemente  dal
          fatturato aziendale; 
                    b) mantenere e ulteriormente definire i  principi
          generali di  buone  pratiche  commerciali  di  trasparenza,
          buona  fede,  correttezza,  proporzionalita'  e   reciproca
          corrispettivita' delle prestazioni a cui gli acquirenti  di
          prodotti agricoli e  alimentari  debbano  attenersi  prima,
          durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale; 
                    c) coordinare la normativa vigente in materia  di
          termini di pagamento del corrispettivo, di cui all'articolo
          62  del  decreto-legge  n.  1  del  2012,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  27  del  2012,   con   le
          previsioni relative alla fatturazione elettronica; 
                    d) prevedere che  i  contratti  di  cessione  dei
          prodotti agricoli e  alimentari,  ad  eccezione  di  quelli
          conclusi  con  il  consumatore   e   delle   cessioni   con
          contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano
          stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima  della
          consegna; 
                    e) salvaguardare  la  specificita'  dei  rapporti
          intercorrenti  tra  imprenditore  agricolo  e   cooperativa
          agricola di cui e' socio per il prodotto  conferito,  avuto
          riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla
          forma scritta del contratto; 
                    f) confermare che i principi della direttiva (UE)
          2019/633, compreso il divieto previsto con  riferimento  ai
          termini   di   pagamento   per   i   prodotti    deperibili
          dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera  a),  della  medesima
          direttiva,    si    applicano    anche    alle    pubbliche
          amministrazioni e che, in ogni caso,  alle  amministrazioni
          del settore scolastico e sanitario, quando debitrici in una
          transazione commerciale, seppur  escluse  dall'applicazione
          del citato articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si  applica
          quanto previsto  dall'articolo  4,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  ai  sensi  del  quale
          nelle transazioni commerciali in cui  il  debitore  e'  una
          pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purche'
          in modo espresso, un termine per il pagamento non superiore
          a sessanta giorni; 
                    g) confermare che l'obbligo della  forma  scritta
          dei  contratti  di  cessione  dei   prodotti   agricoli   e
          alimentari non possa essere assolto esclusivamente mediante
          forme  equipollenti  secondo   le   disposizioni   vigenti,
          definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione; 
                    h) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo
          1,  della  direttiva  (UE)  2019/633,   tra   le   pratiche
          commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli
          e  alimentari  attraverso  il  ricorso  a   gare   e   aste
          elettroniche  a  doppio  ribasso,  nonche'  la  vendita  di
          prodotti agricoli e alimentari  realizzata  ad  un  livello
          tale che determini condizioni  contrattuali  eccessivamente
          gravose,  ivi  compresa  quella   di   vendere   a   prezzi
          palesemente al di sotto dei costi di produzione,  definendo
          in modo  puntuale  condizioni  e  ambiti  di  applicazione,
          nonche'  i  limiti   di   utilizzabilita'   del   commercio
          elettronico; 
                    i)  garantire  la  tutela  dell'anonimato   delle
          denunce  relative  alle  pratiche   sleali,   che   possono
          provenire da singoli operatori, da  singole  imprese  o  da
          associazioni e organismi di  rappresentanza  delle  imprese
          della filiera agroalimentare; 
                    l)  prevedere  la  possibilita'  di  ricorrere  a
          meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle
          controversie  tra  le  parti,  al  fine  di  facilitare  la
          risoluzione delle  controversie  senza  dover  forzatamente
          ricorrere ad una denuncia,  ai  sensi  di  quanto  disposto
          dall'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/633; 
                    m) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate  e
          dissuasive ai sensi dell'articolo 6, paragrafo  1,  secondo
          comma, della  direttiva  (UE)  2019/633,  entro  il  limite
          massimo  del  10  per  cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento; 
                    n) valorizzare il ruolo delle  organizzazioni  di
          rappresentanza  nella  presentazione  delle  denunce   come
          previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE)
          2019/633,  estendendolo  alle  organizzazioni  di   imprese
          rilevanti a livello nazionale; 
                    o)  adottare  con  rigore  il   principio   della
          riservatezza  nella  denuncia  all'autorita'  nazionale  di
          un'eventuale pratica sleale, previsto dall'articolo 5 della
          direttiva (UE) 2019/633; 
                    p)  adottare  le   occorrenti   modificazioni   e
          integrazioni all'articolo 62 del decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012, n.  27,  al  fine  di  designare  l'Ispettorato
          centrale della tutela della qualita'  e  della  repressione
          frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)  quale  autorita'
          nazionale di contrasto deputata all'attivita' di  vigilanza
          sull'applicazione delle disposizioni  che  disciplinano  le
          relazioni commerciali in materia di  cessione  di  prodotti
          agricoli  e  alimentari,   all'applicazione   dei   divieti
          stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e  all'applicazione
          delle relative sanzioni, nel rispetto  delle  procedure  di
          cui alla legge 24  novembre  1981,  n.  689.  A  tal  fine,
          l'Ispettorato puo' avvalersi dell'Arma dei  carabinieri,  e
          in particolare del Comando per  la  tutela  agroalimentare,
          oltre che della Guardia di finanza, fermo  restando  quanto
          previsto  in  ordine  ai  poteri  di   accertamento   degli
          ufficiali   e   degli   agenti   di   polizia   giudiziaria
          dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981; 
                    q) prevedere che la mancanza di almeno una  delle
          condizioni richieste dall'articolo 168,  paragrafo  4,  del
          regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca in  ogni  caso
          una pratica commerciale sleale  e,  nel  caso  in  cui  sia
          fissato  dall'acquirente  un  prezzo  del  15   per   cento
          inferiore  ai   costi   medi   di   produzione   risultanti
          dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per  il  mercato
          agricolo alimentare - ISMEA, questo sia  considerato  quale
          parametro di controllo per  la  sussistenza  della  pratica
          commerciale sleale; 
                    r) prevedere la revisione del regolamento recante
          disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, al  fine
          di  consentire  che  la  vendita  sottocosto  dei  prodotti
          alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo  nel  caso
          in cui si registri del  prodotto  invenduto  a  rischio  di
          deperibilita'  o  nel  caso   di   operazioni   commerciali
          programmate e concordate con il fornitore in forma scritta,
          salvo comunque il divieto  di  imporre  unilateralmente  al
          fornitore, in modo diretto o indiretto,  la  perdita  o  il
          costo della vendita sottocosto; 
                    s) prevedere che siano fatte salve le  condizioni
          contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, che siano
          definite nell'ambito di accordi quadro nazionali aventi  ad
          oggetto la fornitura dei  prodotti  agricoli  e  alimentari
          stipulati dalle organizzazioni  professionali  maggiormente
          rappresentative a livello nazionale; 
                    t)   prevedere   che    all'accertamento    delle
          violazioni  delle  disposizioni  in  materia  di   pratiche
          commerciali sleali al di fuori delle previsioni di cui alla
          direttiva   (UE)   2019/633   l'Autorita'   garante   della
          concorrenza  e  del  mercato  provveda   d'ufficio   o   su
          segnalazione     delle     organizzazioni     professionali
          maggiormente   rappresentative   a    livello    nazionale,
          assicurando,  in  ogni  caso,   la   legittimazione   delle
          organizzazioni professionali ad agire in  giudizio  per  la
          tutela degli interessi delle imprese rappresentate  qualora
          siano state lese da pratiche commerciali sleali; 
                    u)  prevedere  l'applicabilita'  della  normativa
          risultante dall'esercizio della delega di cui  al  presente
          articolo a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli
          e  alimentari  operanti  in  Italia  indipendentemente  dal
          fatturato. 
                  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente." 
                  "Allegato A 
                  (articolo 1, comma 1) 
                  1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del  9  marzo  2016,  sul  rafforzamento  di
          alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto
          di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine
          di recepimento: 1° aprile 2018); 
                  2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio,  del  23  ottobre  2018,  sulla  lotta  al
          riciclaggio  mediante  il  diritto   penale   (termine   di
          recepimento: 3 dicembre 2020); 
                  3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 14  novembre  2018,  recante  modifica
          della direttiva 2010/13/UE, relativa  al  coordinamento  di
          determinate  disposizioni  legislative,   regolamentari   e
          amministrative degli Stati membri concernenti la  fornitura
          di servizi di media audiovisivi (direttiva sui  servizi  di
          media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
          realta' del mercato (termine di recepimento:  19  settembre
          2020); 
                  4) direttiva (UE) 2018/1910 del  Consiglio,  del  4
          dicembre 2018, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  per
          quanto concerne l'armonizzazione e  la  semplificazione  di
          determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto
          di imposizione degli scambi tra Stati  membri  (termine  di
          recepimento: 31 dicembre 2019); 
                  5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che  istituisce  il
          codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          21 dicembre 2020); 
                  6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,  sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili  (rifusione)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          30 giugno 2021); 
                  7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che  conferisce  alle
          autorita' garanti  della  concorrenza  degli  Stati  membri
          poteri di applicazione piu'  efficace  e  che  assicura  il
          corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021); 
                  8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e
          del   Consiglio,   del   19   marzo    2019,    concernente
          l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale  e
          intesa  ad  agevolare  lo   scambio   transfrontaliero   di
          informazioni sul mancato  pagamento  dei  pedaggi  stradali
          nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 19 ottobre 2021); 
                  9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia  di  pratiche
          commerciali sleali nei rapporti tra imprese  nella  filiera
          agricola e alimentare (termine di  recepimento:  1°  maggio
          2021); 
                  10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 17 aprile 2019,  relativa  alla  lotta
          contro le frodi e le falsificazioni di mezzi  di  pagamento
          diversi dai contanti e che sostituisce la decisione  quadro
          2001/413/GAI del  Consiglio  (termine  di  recepimento:  31
          maggio 2021); 
                  11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati
          aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale  e
          di servizi digitali  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 
                  12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati
          aspetti dei contratti di vendita di beni, che  modifica  il
          regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che
          abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del
          SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 
                  13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che  stabilisce  norme
          relative all'esercizio del diritto d'autore e  dei  diritti
          connessi applicabili a  talune  trasmissioni  online  degli
          organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di
          programmi  televisivi  e  radiofonici  e  che  modifica  la
          direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai  fini
          del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 
                  14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e
          sui diritti connessi  nel  mercato  unico  digitale  e  che
          modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 
                  15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio,  del  20  maggio  2019,  che  modifica  la
          direttiva  2013/36/UE  per  quanto  riguarda   le   entita'
          esentate, le societa'  di  partecipazione  finanziaria,  le
          societa'   di   partecipazione   finanziaria   mista,    la
          remunerazione, le misure e  i  poteri  di  vigilanza  e  le
          misure di conservazione del capitale  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 
                  16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio,  del  20  maggio  2019,  che  modifica  la
          direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda  la  capacita'  di
          assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli  enti
          creditizi e delle imprese di investimento  e  la  direttiva
          98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 
                  17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del  17  aprile  2019,  sui  requisiti  di
          accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo  rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022); 
                  18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti
          portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti  delle
          navi, che modifica la  direttiva  2010/65/UE  e  abroga  la
          direttiva 2000/59/CE (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 28 giugno 2021); 
                  19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio,  del  17  aprile  2019,  che  modifica  la
          decisione quadro  2009/315/GAI  del  Consiglio  per  quanto
          riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di  paesi
          terzi e il sistema europeo di  informazione  sui  casellari
          giudiziali  (ECRIS),  e  che   sostituisce   la   decisione
          2009/316/GAI del  Consiglio  (termine  di  recepimento:  28
          giugno 2022); 
                  20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio,  del  5  giugno  2019,  sulla  riduzione
          dell'incidenza  di   determinati   prodotti   di   plastica
          sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
          recepimento: 3 luglio 2021); 
                  21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni
          per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica  e   che
          modifica  la  direttiva   2012/27/UE   (rifusione)   (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termini  di  recepimento:  25
          ottobre 2020 per l'articolo 70, punto  4),  e  31  dicembre
          2020 per il resto della direttiva); 
                  22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante  i  quadri
          di  ristrutturazione  preventiva,  l'esdebitazione   e   le
          interdizioni, e le misure volte  ad  aumentare  l'efficacia
          delle  procedure   di   ristrutturazione,   insolvenza   ed
          esdebitazione, e che modifica la direttiva  (UE)  2017/1132
          (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  17
          luglio 2021); 
                  23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa  all'apertura
          dei dati e  al  riutilizzo  dell'informazione  del  settore
          pubblico (rifusione) (termine  di  recepimento:  17  luglio
          2021); 
                  24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della
          direttiva (UE)  2017/1132  per  quanto  concerne  l'uso  di
          strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  1°
          agosto 2021); 
                  25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a  condizioni
          di lavoro trasparenti  e  prevedibili  nell'Unione  europea
          (termine di recepimento: 1° agosto 2022); 
                  26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca  disposizioni
          per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di  altro
          tipo  a  fini  di  prevenzione,  accertamento,  indagine  o
          perseguimento  di  determinati  reati,  e  che  abroga   la
          decisione   2000/642/GAI   del   Consiglio   (termine    di
          recepimento: 1° agosto 2021); 
                  27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo
          e   del   Consiglio,   del   20   giugno   2019,   relativa
          all'equilibrio tra attivita' professionale e vita familiare
          per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la
          direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento:
          2 agosto 2022); 
                  28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della
          direttiva 2008/106/CE concernente  i  requisiti  minimi  di
          formazione per la gente di mare e che abroga  la  direttiva
          2005/45/CE  riguardante  il  reciproco  riconoscimento  dei
          certificati rilasciati dagli Stati  membri  alla  gente  di
          mare  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  (termine   di
          recepimento: 2 agosto 2021); 
                  29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo
          e del Consiglio,  del  20  giugno  2019,  che  modifica  le
          direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per  quanto  riguarda  la
          distribuzione   transfrontaliera   degli    organismi    di
          investimento collettivo (Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 2 agosto 2021); 
                  30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo
          e del Consiglio,  del  20  giugno  2019,  che  modifica  la
          direttiva 2009/33/CE relativa alla  promozione  di  veicoli
          puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          2 agosto 2021); 
                  31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del  23  ottobre  2019,  che  modifica  la
          direttiva 2008/96/CE sulla gestione della  sicurezza  delle
          infrastrutture  stradali  (termine   di   recepimento:   17
          dicembre 2021); 
                  32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo
          e del  Consiglio,  del  23  ottobre  2019,  riguardante  la
          protezione  delle  persone  che  segnalano  violazioni  del
          diritto dell'Unione (termine di  recepimento:  17  dicembre
          2021); 
                  33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del  21
          novembre 2019, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  del
          Consiglio del 28  novembre  2006  per  quanto  riguarda  le
          disposizioni relative alle vendite a distanza di beni  e  a
          talune cessioni nazionali di beni (termine di  recepimento:
          31 dicembre 2020); 
                  34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo
          e del  Consiglio,  del  27  novembre  2019,  relativa  alla
          vigilanza  prudenziale  sulle  imprese  di  investimento  e
          recante modifica delle  direttive  2002/87/CE,  2009/65/CE,
          2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di
          recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo  64,
          punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva); 
                  35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo
          e  del  Consiglio,   del   27   novembre   2019,   relativa
          all'emissione di obbligazioni garantite  e  alla  vigilanza
          pubblica delle obbligazioni garantite  e  che  modifica  la
          direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (termine  di
          recepimento: 8 luglio 2021); 
                  36) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del  16
          dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto  e
          della direttiva 2008/118/CE  relativa  al  regime  generale
          delle accise per  quanto  riguarda  gli  sforzi  di  difesa
          nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30  giugno
          2022); 
                  37) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio,  del  19
          dicembre 2019, che  stabilisce  il  regime  generale  delle
          accise (rifusione) (termine  di  recepimento:  31  dicembre
          2021); 
                  38) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio,  del  18
          febbraio 2020, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  per
          quanto riguarda l'introduzione di  taluni  obblighi  per  i
          prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento:
          31 dicembre 2023); 
                  39) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio,  del  18
          febbraio  2020,  che  modifica  la  direttiva   2006/112/CE
          relativa al sistema comune d'imposta  sul  valore  aggiunto
          per quanto riguarda  il  regime  speciale  per  le  piccole
          imprese e  il  regolamento  (UE)  n.  904/2010  per  quanto
          riguarda la cooperazione amministrativa  e  lo  scambio  di
          informazioni  allo  scopo   di   verificare   la   corretta
          applicazione del regime speciale  per  le  piccole  imprese
          (termine di recepimento: 31 dicembre 2024)."». 
              - Il testo dell'art.  2,  comma  203,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662 (Misure  di  razionalizzazione  della
          finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  28
          dicembre 1996, n. 303, S.O., cosi' recita: 
                «203.   Gli   interventi    che    coinvolgono    una
          molteplicita' di soggetti pubblici e privati  ed  implicano
          decisioni istituzionali  e  risorse  finanziarie  a  carico
          delle amministrazioni statali, regionali e  delle  province
          autonome nonche' degli enti locali possono essere  regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti: 
                  a)   "Programmazione    negoziata",    come    tale
          intendendosi la regolamentazione  concordata  tra  soggetti
          pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o
          le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi
          diversi, riferiti ad un'unica finalita'  di  sviluppo,  che
          richiedono una valutazione complessiva delle  attivita'  di
          competenza; 
                  b) "Intesa istituzionale di programma",  come  tale
          intendendosi  l'accordo   tra   amministrazione   centrale,
          regionale o delle province autonome con cui  tali  soggetti
          si impegnano a collaborare sulla base di  una  ricognizione
          programmatica delle risorse  finanziarie  disponibili,  dei
          soggetti  interessati  e  delle  procedure   amministrative
          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
          interventi d'interesse comune o  funzionalmente  collegati.
          La gestione finanziaria degli interventi per  i  quali  sia
          necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
          nonche'  di  queste  ed  altre  amministrazioni,  enti   ed
          organismi pubblici, anche operanti in regime  privatistico,
          puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita'  previste
          dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
          20 aprile 1994, n. 367; 
                  c)  "Accordo  di  programma  quadro",   come   tale
          intendendosi l'accordo con enti locali  ed  altri  soggetti
          pubblici e privati promosso dagli  organismi  di  cui  alla
          lettera b), in attuazione di una  intesa  istituzionale  di
          programma per la definizione di un programma  esecutivo  di
          interventi di interesse comune o funzionalmente  collegati.
          L'accordo di programma quadro indica in particolare: 
                    1) le attivita' e gli interventi  da  realizzare,
          con i relativi tempi e modalita'  di  attuazione  e  con  i
          termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 
                    2) i soggetti responsabili dell'attuazione  delle
          singole attivita' ed interventi; 
                    3) gli eventuali accordi di  programma  ai  sensi
          dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
                    4)  le  eventuali   conferenze   di   servizi   o
          convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 
                    5) gli impegni di ciascun soggetto,  nonche'  del
          soggetto  cui  competono  poteri  sostitutivi  in  caso  di
          inerzie, ritardi o inadempienze; 
                    6) i procedimenti di conciliazione o  definizione
          di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 
                    7)  le  risorse  finanziarie  occorrenti  per  le
          diverse   tipologie   di   intervento,   a   valere   sugli
          stanziamenti   pubblici   o    anche    reperite    tramite
          finanziamenti privati; 
                    8) le procedure ed i soggetti responsabili per il
          monitoraggio e la verifica dei risultati. 
                  L'accordo di programma  quadro  e'  vincolante  per
          tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti
          e  sulle  attivita'   posti   in   essere   in   attuazione
          dell'accordo  di  programma  quadro  sono  in   ogni   caso
          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
          gli atti di esecuzione  dell'accordo  di  programma  quadro
          possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione  e
          contabilita',    salve    restando    le    esigenze     di
          concorrenzialita'  e  trasparenza  e  nel  rispetto   della
          normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente  e
          di valutazione di impatto  ambientale.  Limitatamente  alle
          predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni
          congiunte  adottate  dai  soggetti   pubblici   interessati
          territorialmente e per competenza istituzionale in  materia
          urbanistica possono comportare gli  effetti  di  variazione
          degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27,
          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
                  d) "Patto  territoriale",  come  tale  intendendosi
          l'accordo, promosso da enti locali,  parti  sociali,  o  da
          altri soggetti pubblici o privati con i  contenuti  di  cui
          alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
          interventi  caratterizzato  da   specifici   obiettivi   di
          promozione dello sviluppo locale; 
                  e) lettera abrogata dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
          convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto  2012,  n.
          134; 
                  f) lettera abrogata dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
          convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto  2012,  n.
          134.». 
              - L'art. 62 del decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1
          (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture  e  la  competitivita'),  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19,  S.O.,  abrogato
          dal presente decreto, recava: 
                «Disciplina delle relazioni commerciali in materia di
          cessione di prodotti agricoli e agroalimentari». 
              - La legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
          recante  disposizioni  urgenti  per  la   concorrenza,   lo
          sviluppo  delle  infrastrutture  e  la  competitivita')  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012,  n.  71,
          S.O. 
              - Il decreto-legge 29 marzo 2019, n.  27  (Disposizioni
          urgenti in materia di  rilancio  dei  settori  agricoli  in
          crisi e del settore ittico nonche' di sostegno alle imprese
          agroalimentari colpite da  eventi  atmosferici  avversi  di
          carattere eccezionale e per l'emergenza nello  stabilimento
          Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2019, n. 75. 
              - La legge 21 maggio 2019, n. 44 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n.  27,
          recante disposizioni urgenti in  materia  di  rilancio  dei
          settori agricoli  in  crisi  e  di  sostegno  alle  imprese
          agroalimentari colpite da  eventi  atmosferici  avversi  di
          carattere eccezionale e per l'emergenza nello  stabilimento
          Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto) e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2019, n. 123. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  11
          novembre 1972, n. 292, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  11  maggio  2018,  n.   63
          (Attuazione della direttiva (UE)  2016/943  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  dell'8  giugno   2016,   sulla
          protezione del  know-how  riservato  e  delle  informazioni
          commerciali   riservate   (segreti   commerciali)    contro
          l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione  illeciti)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2018, n. 130. 
              -  Il  decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231
          (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla  lotta
          contro   i   ritardi   di   pagamento   nelle   transazioni
          commerciali) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          ottobre 2002, n. 249. 
              - Il  decreto  legislativo  9  novembre  2012,  n.  192
          (Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002,  n.  231,
          per  l'integrale  recepimento  della  direttiva   2011/7/UE
          relativa alla lotta contro i  ritardi  di  pagamento  nelle
          transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1,
          della legge 11 novembre 2011, n. 180) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2012, n. 267. 
              -  Il  decreto  legislativo  4  marzo   2010,   n.   28
          (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
          69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione
          delle controversie  civili  e  commerciali)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O.