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DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (21G00166)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/11/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal: 29-3-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  definire  misure
volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi  relativi
al Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  coerentemente  con  il
relativo cronoprogramma di tale Piano; 
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza  di  un'ulteriore
semplificazione e accelerazione delle procedure,  incluse  quelle  di
spesa, strumentali all'attuazione  del  Piano,  nonche'  di  adottare
misure per il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
amministrazioni titolari degli interventi; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  introdurre
apposite e piu' incisive misure in tema  di  sistema  di  prevenzione
antimafia,    coesione    territoriale,    gestioni    commissariali,
organizzazione della giustizia, sostegno alle imprese agricole e agli
organismi sportivi; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 27 e 28 ottobre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri  del  turismo,  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibili,   della   transizione   ecologica,   per   l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale,  per  il  Sud  e  la  coesione
territoriale,  dell'economia  e   delle   finanze,   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per  la  pubblica  amministrazione,
dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali e della
giustizia; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Contributi a  fondo  perduto  e  credito  d'imposta  per  le  imprese
                             turistiche 
 
  1. Al fine di migliorare  la  qualita'  dell'offerta  ricettiva  in
attuazione   della    linea    progettuale    «Miglioramento    delle
infrastrutture  di  ricettivita'  attraverso  lo  strumento  del  Tax
credit» Misura M1C3,  investimento  4.2.1,  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, e' riconosciuto, in favore dei soggetti di  cui
al comma 4, un contributo, sotto forma di credito  di  imposta,  fino
all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di  cui  al
comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2024. 
  2. Ai soggetti di cui  al  comma  4  e'  riconosciuto  altresi'  un
contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle  spese
sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  31
dicembre 2024, comunque non superiore al limite  massimo  di  100.000
euro per ciascun beneficiario.  Il  contributo  a  fondo  perduto  e'
riconosciuto per un importo massimo  pari  a  40.000  euro  che  puo'
essere aumentato anche cumulativamente: 
    a) fino ad ulteriori 30.000 euro,  qualora  l'intervento  preveda
una quota di spese per  la  digitalizzazione  e  l'innovazione  delle
strutture in chiave tecnologica ed energetica di  almeno  il  15  per
cento dell'importo totale dell'intervento; 
    b) fino ad ulteriori 20.000 euro, per le imprese  o  le  societa'
aventi   i   requisiti   previsti   per   l'imprenditoria   femminile
dall'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo  11  aprile
2006, n. 198, per le societa' cooperative e le societa'  di  persone,
costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, per le
societa' di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in
misura non inferiore ai due terzi  da  giovani  e  i  cui  organi  di
amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani,  e
per le imprese  individuali  gestite  da  giovani,  che  operano  nel
settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per  giovani  si
intendono le persone con eta' compresa tra 18 anni compiuti e 35 anni
non compiuti alla data di presentazione della domanda; 
    c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese o le societa' la
cui sede operativa e' ubicata nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
  3. Gli incentivi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  cumulabili,  a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non  concorrenza
alla formazione del reddito  e  della  base  imponibile  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al comma 8, non porti  al
superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5.
L'ammontare massimo del contributo a  fondo  perduto  e'  erogato  in
un'unica soluzione a  conclusione  dell'intervento,  fatta  salva  la
facolta' di concedere, a domanda, un'anticipazione non  superiore  al
30  per  cento  del  contributo  a  fondo  perduto  a  fronte   della
presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata  da  imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti  di  solvibilita'
previsti dalle leggi che ne disciplinano le  rispettive  attivita'  o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti  nell'albo  di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
cauzione costituita, a scelta  del  beneficiario,  in  contanti,  con
bonifico, in assegni  circolari  o  in  titoli  del  debito  pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno  del  deposito,  presso  le
aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli  assegni  circolari,
presso  la  tesoreria  statale,  a   titolo   di   pegno   a   favore
dell'amministrazione. 
  4. Gli incentivi di cui ai commi  1  e  2  sono  riconosciuti  alle
imprese  alberghiere,   alle   imprese   che   esercitano   attivita'
agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  e
dalle  pertinenti  norme  regionali,  alle  imprese  che   gestiscono
strutture  ricettive  all'aria  aperta,  nonche'  alle  imprese   del
comparto  turistico,  ricreativo,  fieristico  e  congressuale,   ivi
compresi gli stabilimenti balneari,  i  complessi  termali,  i  porti
turistici,  i  parchi  tematici,  inclusi  i   parchi   acquatici   e
faunistici. Gli incentivi sono  riconosciuti  altresi'  alle  imprese
titolari del diritto di proprieta' delle strutture immobiliari in cui
e' esercitata una delle attivita' imprenditoriali di cui al  presente
comma. 
  5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo  quanto
previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui  redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. Il contributo a fondo perduto e  il  credito  d'imposta  sono
riconosciuti in relazione alle spese sostenute, compreso il  servizio
di progettazione, per  eseguire,  nel  rispetto  dei  principi  della
«progettazione universale» di  cui  alla  Convenzione  delle  Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilita', stipulata a New York
il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge
3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi: 
    a) interventi  di  incremento  dell'efficienza  energetica  delle
strutture e di riqualificazione antisismica; 
    b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,  in
conformita' alla legge 9 gennaio  1989,  n.  13,  e  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503; 
    c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b),
c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi  di  cui
alle lettere a) e b) del presente comma; ((4)) 
    d)  realizzazione  di   piscine   termali   e   acquisizione   di
attrezzature e apparecchiature per  lo  svolgimento  delle  attivita'
termali, relativamente alle strutture di  cui  all'articolo  3  della
legge 24 ottobre 2000, n. 323; 
    e) interventi di digitalizzazione,  con  riferimento  alle  spese
previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio  2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,  n.
106. 
  6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi  alla
comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non  arrecare  un
danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi  dell'articolo
17 del  regolamento  (UE)  2020/852  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 giugno 2020. 
  7. Per le spese  ammissibili  inerenti  al  medesimo  progetto  non
coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2,  e'  possibile  fruire
anche del finanziamento a tasso agevolato previsto  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre  2017  recante
«Modalita' di funzionamento  del  Fondo  nazionale  per  l'efficienza
energetica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54  del  6  marzo
2018, a condizione che almeno il 50  per  cento  di  tali  spese  sia
dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto
delle disponibilita' a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a
carico delle finanze pubbliche. 
  8. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell'articolo
17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  a  decorrere
dall'anno successivo a  quello  in  cui  gli  interventi  sono  stati
realizzati, senza applicazione dei limiti  di  cui  all'articolo  34,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui  all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  A  tal  fine,  il
modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite  i  servizi
telematici  offerti  dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto
dell'operazione di  versamento.  L'ammontare  del  credito  d'imposta
utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso  dal
Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di  versamento.
Ai fini del controllo di cui  al  terzo  periodo,  il  Ministero  del
turismo, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette
all'Agenzia  delle  entrate,  con  modalita'   telematiche   definite
d'intesa tra il Ministero del  turismo  e  l'Agenzia  delle  entrate,
l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo
del credito concesso, unitamente a  quello  del  contributo  a  fondo
perduto, nonche' le eventuali variazioni e  revoche.  Allo  scopo  di
consentire la regolazione contabile  delle  compensazioni  effettuate
attraverso  il  modello  F24  telematico,  le  risorse  stanziate   a
copertura  del  credito  d'imposta  concesso  sono  trasferite  sulla
contabilita' speciale n. 1778  «Agenzia  delle  entrate  -  Fondi  di
bilancio» aperta  presso  la  Tesoreria  dello  Stato.  ((Il  credito
d'imposta e' cedibile, solo per intero, senza facolta' di  successiva
cessione ad altri  soggetti,  fatta  salva  la  possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  di  societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione  autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private,
di cui al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  ferma
restando  l'applicazione  dell'articolo   122-bis,   comma   4,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione  intercorrente
tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti  di
cessione conclusi in violazione del sesto periodo  sono  nulli)).  Il
credito  d'imposta  e'  usufruito  dal  cessionario  con  le   stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di
utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Ministero del  turismo
provvede al recupero dei relativi importi  secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25  marzo  2010,  n.  40,
convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010,  n.  73.  Il
Ministero del turismo provvede alle  attivita'  di  cui  al  presente
comma nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. ((Le  modalita'  attuative  delle
disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito
d'imposta,  da  effettuare  in  via  telematica,  sono  definite  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate)). 
  9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministero del turismo pubblica  un  avviso  contenente  le
modalita' applicative per l'erogazione degli incentivi  previsti  dai
commi 1  e  2,  compresa  l'individuazione  delle  spese  considerate
eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma
restando la disciplina di cui al citato decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare del 22 dicembre 2017  per  quanto  previsto  ai
sensi del comma 7, gli interessati  presentano,  in  via  telematica,
apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi. 
  10. Gli incentivi di cui ai commi 1  e  2  sono  concessi,  secondo
l'ordine cronologico delle  domande,  nel  limite  di  spesa  di  100
milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025,  con  una
riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti  al  supporto
degli  investimenti  di  riqualificazione  energetica.  L'esaurimento
delle risorse e' comunicato con avviso pubblico pubblicato  nel  sito
internet istituzionale del Ministero del turismo. 
  11. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  si  applicano  anche  in
relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora
conclusi alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  a
condizione che le relative spese siano sostenute  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  12. Agli interventi conclusi prima della data di entrata in  vigore
del presente decreto continuano ad applicarsi, ai  fini  del  credito
d'imposta e nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente, le disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126. 
  13. Per il finanziamento del credito di imposta di cui al  comma  1
e' autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di  euro  per  l'anno
2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  79,  comma  3,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.  Conseguentemente,  all'articolo
79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
le parole: «per  i  tre  periodi  d'imposta»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per i due periodi d'imposta». 
  14. Gli incentivi di cui al presente articolo non  sono  cumulabili
con altri contributi, sovvenzioni e  agevolazioni  pubblici  concessi
per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai commi 1 e  2  sono
riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei  limiti  di  cui  al
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e  alla
comunicazione della Commissione europea del 19  marzo  2020,  C(2020)
1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Il Ministero  del
turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro
nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge  24
dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  15. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, tenuto conto degli
obiettivi di cui al presente articolo e del grado  di  raggiungimento
degli stessi, il Ministero del turismo, con decreto da emanare  entro
il 31 marzo 2023, previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,
provvede ad aggiornare gli standard  minimi,  uniformi  in  tutto  il
territorio  nazionale,  dei  servizi  e  delle   dotazioni   per   la
classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche,
ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto  delle
specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di  fruizione
dei  contesti  territoriali  e   dei   sistemi   di   classificazione
alberghiera adottati a livello europeo e internazionale. 
  16.  Sono  abrogati  i  commi  2-ter  e  5  dell'articolo  10   del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 
  17. Agli oneri derivanti dal comma 10  si  provvede  a  valere  sul
Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia  di
cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
secondo le modalita' di cui ai commi da  1038  a  1050  del  medesimo
articolo 1. Nell'attuazione delle disposizioni del presente  articolo
e' garantito il rispetto di quanto stabilito dall'articolo  2,  comma
6-bis, secondo periodo, del decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
  17-bis.  Al  fine  di  sostenere  la  ripresa  e   la   continuita'
dell'attivita' delle imprese operanti nel settore della ristorazione,
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico  e'
istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo  perduto
alle medesime imprese, con una dotazione pari a 10  milioni  di  euro
per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa. 
  17-ter. Con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
stabiliti i criteri, le modalita' e l'ammontare del contributo di cui
al comma 17-bis, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate. 
  17-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  17-bis,
pari a 10 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  17-quinquies. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 17-bis  a
17-quater e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea
ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 marzo 2022, n. 25, ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 1)  che
"Ai fini del riconoscimento degli incentivi di  cui  all'articolo  1,
commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.  152,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,  n.  233,  tra  gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 5,  lettera  c),  del  citato
decreto-legge sono da considerare comprese anche le installazioni  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte,  del  testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui al punto 16  della
sezione II - Edilizia della tabella A allegata al decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 222, e con  le  modalita'  ivi  previste,  quali
unita' abitative mobili con meccanismi di rotazione  in  funzione,  e
loro pertinenze e  accessori,  che  siano  collocate,  anche  in  via
continuativa, in strutture ricettive all'aperto per  la  sosta  e  il
soggiorno dei  turisti,  previamente  autorizzate  sotto  il  profilo
urbanistico,  edilizio  e,  ove  previsto,  paesaggistico,  che   non
posseggano alcun collegamento  di  natura  permanente  al  terreno  e
presentino  le  caratteristiche  dimensionali  e  tecnico-costruttive
previste dalle normative regionali di settore ove esistenti".