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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2021, n. 145

Regolamento di riordino della disciplina delle modalità di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e di consigliere di legazione. (21G00154)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/11/2021
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Testo in vigore dal: 3-11-2021
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri,  e,
in particolare l'articolo 106; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
luglio 2007, n. 153, recante regolamento di riordino della disciplina
delle modalita' di valutazione periodica dei  funzionari  diplomatici
appartenenti ai gradi di segretario di  legazione  e  consigliere  di
legazione; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021,  recante  delega  di  funzioni  al  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, on. prof. Renato Brunetta; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 maggio 2021; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con
nota ULM FP 0001096-P del 22 luglio 2021, a cui il  Dipartimento  per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
ministri ha fornito riscontro con nota DAGL 0008650-P del  23  luglio
2021; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  degli   affari   esteri   e   della
cooperazione internazionale; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Principi e strumenti 
 
  1. Nel rispetto dei principi generali vigenti in  materia  e  delle
particolari  caratteristiche  del  servizio   delle   relazioni   con
l'estero, la valutazione dei funzionari diplomatici  appartenenti  ai
gradi di segretario di legazione e  consigliere  di  legazione  tiene
particolarmente   conto   dei   risultati    dell'attivita'    svolta
nell'esercizio delle specifiche funzioni  del  servizio  diplomatico,
nonche' dell'attivita' amministrativa e della gestione. 
  2. Il procedimento di valutazione richiede  la  diretta  conoscenza
del valutato da parte del valutatore di primo  grado,  l'integrazione
della valutazione da parte del  valutatore  di  secondo  grado  e  la
partecipazione al procedimento del valutato. 
  3. La scheda di valutazione e' redatta al 31 dicembre di ogni  anno
su un modulo informatico, redatto in  conformita'  alle  disposizioni
del  Codice  dell'amministrazione  digitale   di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  gli  elementi  indicati
all'allegato A, per i funzionari del grado di segretario di legazione
e all'allegato B, per  i  funzionari  del  grado  di  consigliere  di
legazione. Essa contiene gli elementi indicati dall'articolo 106  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18.  La
valutazione si effettua sulla base del provvedimento di  attribuzione
della responsabilita' di almeno un progetto o  programma,  contenente
uno o piu'  obiettivi  chiaramente  definiti  e,  laddove  possibile,
misurabili, preferibilmente connessi ai settori di prevalente impiego
del  valutato  e  comunicato  a  questi  dal   superiore   gerarchico
all'inizio dell'anno solare cui la valutazione si  riferisce,  ovvero
all'inizio  della  collaborazione  con  il  valutato.  Il   superiore
gerarchico  comunica  il  provvedimento  di  attribuzione  all'inizio
dell'anno  solare  ovvero  all'inizio  della  collaborazione  con  il
valutato. 
  4.  La  relazione  dell'interessato  e'  allegata  alla  scheda  di
valutazione,  la  quale  contiene  anche  uno  spazio  riservato   al
contraddittorio, conformemente all'articolo 3, comma 4. 
  5. La direzione generale che attende alla  gestione  delle  risorse
umane verifica, in ogni fase,  la  regolarita'  del  procedimento  di
valutazione,  l'avvenuta  acquisizione  degli  elementi  richiesti  e
interviene per assicurare il perfezionamento degli atti entro i primi
sei  mesi  dell'anno  successivo  a  quello  cui  la  valutazione  e'
riferita. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) . 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82  recante:
          «Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112 (S.O. n. 93). 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
          1967, n. 18 reca: «Ordinamento  dell'Amministrazione  degli
          affari esteri».