stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2021, n. 145

Regolamento di riordino della disciplina delle modalità di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e di consigliere di legazione. (21G00154)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/11/2021
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  3-11-2021

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, e, in particolare l'articolo 106;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2007, n. 153, recante regolamento di riordino della disciplina delle modalità di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, on. prof. Renato Brunetta;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 maggio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con nota ULM FP 0001096-P del 22 luglio 2021, a cui il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha fornito riscontro con nota DAGL 0008650-P del 23 luglio 2021;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Principi e strumenti
1. Nel rispetto dei principi generali vigenti in materia e delle particolari caratteristiche del servizio delle relazioni con l'estero, la valutazione dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività svolta nell'esercizio delle specifiche funzioni del servizio diplomatico, nonché dell'attività amministrativa e della gestione.
2. Il procedimento di valutazione richiede la diretta conoscenza del valutato da parte del valutatore di primo grado, l'integrazione della valutazione da parte del valutatore di secondo grado e la partecipazione al procedimento del valutato.
3. La scheda di valutazione è redatta al 31 dicembre di ogni anno su un modulo informatico, redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante gli elementi indicati all'allegato A, per i funzionari del grado di segretario di legazione e all'allegato B, per i funzionari del grado di consigliere di legazione. Essa contiene gli elementi indicati dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La valutazione si effettua sulla base del provvedimento di attribuzione della responsabilità di almeno un progetto o programma, contenente uno o più obiettivi chiaramente definiti e, laddove possibile, misurabili, preferibilmente connessi ai settori di prevalente impiego del valutato e comunicato a questi dal superiore gerarchico all'inizio dell'anno solare cui la valutazione si riferisce, ovvero all'inizio della collaborazione con il valutato. Il superiore gerarchico comunica il provvedimento di attribuzione all'inizio dell'anno solare ovvero all'inizio della collaborazione con il valutato.
4. La relazione dell'interessato è allegata alla scheda di valutazione, la quale contiene anche uno spazio riservato al contraddittorio, conformemente all'articolo 3, comma 4.
5. La direzione generale che attende alla gestione delle risorse umane verifica, in ogni fase, la regolarità del procedimento di valutazione, l'avvenuta acquisizione degli elementi richiesti e interviene per assicurare il perfezionamento degli atti entro i primi sei mesi dell'anno successivo a quello cui la valutazione è riferita.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) .
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante: «Codice dell'amministrazione digitale» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112 (S.O. n. 93).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 reca: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri».