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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 2021, n. 54

Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. (21G00060)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/2021
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 8-5-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.   105,   recante
disposizioni urgenti in materia di perimetro di  sicurezza  nazionale
cibernetica e di  disciplina  dei  poteri  speciali  nei  settori  di
rilevanza strategica, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
novembre 2019, n. 133, e in particolare l'articolo 1, comma 6; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
luglio 2020, n. 131, recante regolamento in materia di  perimetro  di
sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  105,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 15 febbraio 2006,
recante individuazioni  delle  prestazioni,  eseguite  dal  Ministero
delle comunicazioni per conto terzi, ai  sensi  dell'articolo  6  del
decreto legislativo  30  dicembre  2003,  n.  366,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006; 
  Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,
recante codice dell'amministrazione digitale; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 7 agosto 2020; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1664/2020 espresso  dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  20
ottobre 2020; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno, della difesa,  dell'economia  e  delle  finanze  e  per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) decreto-legge: il decreto-legge 21  settembre  2019,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133; 
    b) perimetro: il perimetro  di  sicurezza  nazionale  cibernetica
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge; 
    c) DPCM: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  30
luglio 2020, n. 131, recante il regolamento in materia  di  perimetro
di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo  1,  comma
2, del decreto-legge; 
    d) soggetti inclusi nel perimetro: i soggetti di cui all'articolo
1, comma 2, lettera a), del decreto-legge individuati sulla base  dei
criteri di cui all'articolo 4 del DPCM; 
    e) compromissione: la perdita di sicurezza o di  efficacia  dello
svolgimento di una funzione essenziale dello Stato o di  un  servizio
essenziale, connessa  al  malfunzionamento,  all'interruzione,  anche
parziali, ovvero all'utilizzo improprio di reti, sistemi  informativi
e servizi informatici; 
    f) incidente: ogni evento di natura  accidentale  o  intenzionale
che determina il malfunzionamento,  l'interruzione,  anche  parziali,
ovvero l'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei
servizi informatici; 
    g) analisi del rischio: un processo che consente di  identificare
i fattori di rischio di un incidente, valutandone la  probabilita'  e
l'impatto potenziale  sulla  continuita',  sulla  sicurezza  o  sulla
efficacia della funzione essenziale  o  del  servizio  essenziale,  e
conseguentemente   di   trattare   tale   rischio   individuando   ed
implementando idonee misure di sicurezza; 
    h) rete, sistema informativo: 
      1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera dd), del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.
259; 
      2) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi  interconnessi
o collegati, uno o piu' dei quali eseguono, in base ad un  programma,
un trattamento automatico di dati digitali, ivi inclusi i sistemi  di
controllo industriale; 
      3) i dati digitali conservati, trattati, estratti  o  trasmessi
per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro
funzionamento, uso, protezione e manutenzione, compresi  i  programmi
di cui al numero 2); 
    i) servizio informatico: un servizio  consistente  interamente  o
prevalentemente nel trattamento di informazioni, per mezzo della rete
e dei sistemi informativi, ivi incluso quello di cloud  computing  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo  18
maggio 2018, n. 65; 
    l) categorie: tipologie di beni, sistemi o servizi ICT  destinati
ad essere impiegati sui beni ICT di cui  all'elenco  dell'articolo  7
del  DPCM,  individuate  sulla  base  di  criteri  tecnici,  la   cui
acquisizione e' subordinata alla valutazione del CVCN; 
    m)  oggetto  della  fornitura:  bene,  sistema  o  servizio  ICT,
appartenente alle categorie, che il soggetto  incluso  nel  perimetro
intende acquisire; 
    n) CVCN: il Centro di  Valutazione  e  Certificazione  nazionale,
istituito presso  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di  cui
all'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge; 
    o) CV: i centri di valutazione del Ministero dell'interno  e  del
Ministero della difesa di cui all'articolo 1, comma  6,  lettera  a),
del decreto-legge; 
    p)  LAP:  laboratorio  accreditato  di  prova,  indipendente  dai
soggetti inclusi nel perimetro  e  dai  fornitori,  che  ha  ottenuto
l'accreditamento dal CVCN ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  7  del
decreto-legge; 
    q) oggetto della valutazione: l'oggetto della fornitura di  beni,
sistemi o servizi ICT, sottoposto al procedimento di  valutazione  da
parte del CVCN o dei CV; 
    r)  centrali  di  committenza:  Consip  S.p.A.   e   i   soggetti
aggregatori ai  fini  della  realizzazione  degli  strumenti  di  cui
all'articolo 1, comma 512, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
nonche'  la  societa'  di  cui  all'articolo  83,   comma   15,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.   133,   nell'ambito   individuato
dall'articolo 31, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
    s) fornitore: persona fisica o giuridica che  fornisce  l'oggetto
della fornitura di beni, sistemi o servizi ICT, destinato alle  reti,
ai sistemi informativi e ai servizi informatici di  cui  all'articolo
1, comma 2, lettera b), del decreto-legge; 
    t)  evidenze:  documenti,  registrazioni,  dati,   constatazioni,
dichiarazioni di fatti, reportistica, attivita', procedure,  o  altre
informazioni utili ad attestare l'adempimento degli obblighi previsti
dal decreto-legge; 
    u) verifica: attivita' di analisi e controllo  documentale  delle
evidenze al fine di accertare l'adempimento degli  obblighi  previsti
dal decreto-legge; 
    v) ispezione: attivita' di tipo ricognitivo e valutativo  che  si
articola  nell'analisi,  rilevazione,  acquisizione  e  verifica   di
conformita' di elementi di fatto e  di  diritto  utili  ad  accertare
l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto-legge; 
    z) autorita' competenti: le autorita' che, ai sensi dell'articolo
1, comma 6, lettera c), del decreto-legge, dispongono  ed  effettuano
verifiche e ispezioni; 
    aa) personale incaricato: il personale incaricato dalle Autorita'
competenti dello svolgimento delle verifiche e delle ispezioni. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  6  del
          decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   133
          «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di  sicurezza
          nazionale cibernetica e di disciplina dei  poteri  speciali
          nei settori di rilevanza strategica.»: 
                «Art.   1   (Perimetro   di    sicurezza    nazionale
          cibernetica). - (Omissis). 
                6. Con regolamento, adottato ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  entro
          dieci mesi dalla data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  sono  disciplinati  le
          procedure, le modalita' e i termini con cui: 
                  a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che  intendano
          procedere,  anche  per  il  tramite   delle   centrali   di
          committenza alle quali essi sono tenuti a fare  ricorso  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge  28  dicembre
          2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi
          e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti,  sui
          sistemi  informativi  e  per  l'espletamento  dei   servizi
          informatici di cui al comma 2, lettera b),  appartenenti  a
          categorie individuate, sulla  base  di  criteri  di  natura
          tecnica, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da  adottare  entro  dieci  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione  e
          certificazione  nazionale  (CVCN),  istituito   presso   il
          Ministero  dello  sviluppo  economico;   la   comunicazione
          comprende  anche  la  valutazione  del  rischio   associato
          all'oggetto della fornitura, anche in relazione  all'ambito
          di impiego. Entro  quarantacinque  giorni  dalla  ricezione
          della comunicazione, prorogabili di  quindici  giorni,  una
          sola volta, in caso di particolare  complessita',  il  CVCN
          puo' effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni
          e  test  di  hardware  e  software  da  compiere  anche  in
          collaborazione con  i  soggetti  di  cui  al  comma  2-bis,
          secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche
          di sicurezza. Decorso  il  termine  di  cui  al  precedente
          periodo senza che il CVCN si sia  pronunciato,  i  soggetti
          che hanno effettuato la  comunicazione  possono  proseguire
          nella procedura di affidamento. In caso di  imposizione  di
          condizioni e test di hardware e software, i relativi  bandi
          di  gara  e  contratti  sono  integrati  con  clausole  che
          condizionano, sospensivamente  ovvero  risolutivamente,  il
          contratto  al  rispetto  delle   condizioni   e   all'esito
          favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere
          conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine
          di  cui  al  precedente  periodo,  i  soggetti  che   hanno
          effettuato  la  comunicazione  possono   proseguire   nella
          procedura di affidamento. In  relazione  alla  specificita'
          delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare
          su reti, sistemi  informativi  e  servizi  informatici  del
          Ministero  dell'interno  e  del  Ministero  della   difesa,
          individuati ai sensi del comma 2, lettera  b),  i  predetti
          Ministeri, nell'ambito delle risorse  umane  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della  finanza  pubblica,  in  coerenza  con
          quanto previsto dal presente  decreto,  possono  procedere,
          con le medesime modalita' e i medesimi termini previsti dai
          periodi precedenti, attraverso la comunicazione  ai  propri
          Centri di valutazione accreditati per le attivita'  di  cui
          al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b),  che
          impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal
          CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con
          le modalita' stabilite con il decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b).  Non
          sono  oggetto  di  comunicazione  gli   affidamenti   delle
          forniture di beni, sistemi e  servizi  ICT  destinate  alle
          reti, ai sistemi informativi e ai servizi  informatici  per
          lo svolgimento delle attivita' di prevenzione, accertamento
          e repressione dei reati e i casi di  deroga  stabiliti  dal
          medesimo regolamento con riguardo alle forniture  di  beni,
          sistemi e servizi  ICT  per  le  quali  sia  indispensabile
          procedere in sede estera, fermo  restando,  in  entrambi  i
          casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai
          livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera  b),  salvo
          motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi
          sono destinati; 
                  b) i soggetti individuati quali fornitori di  beni,
          sistemi  e  servizi  destinati  alle   reti,   ai   sistemi
          informativi e ai servizi informatici di  cui  al  comma  2,
          lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti
          di specifica competenza, ai Centri di valutazione  operanti
          presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla
          lettera a) del presente comma,  la  propria  collaborazione
          per l'effettuazione delle attivita' di  test  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma, sostenendone gli  oneri;  il
          CVCN segnala la mancata collaborazione al  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  in  caso  di  fornitura  destinata  a
          soggetti privati,  o  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri,  in  caso  di  fornitura  destinata  a   soggetti
          pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del  codice
          di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82;  sono
          inoltrate  altresi'  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione
          dei Ministeri dell'interno e  della  difesa,  di  cui  alla
          lettera a); 
                  c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per  i
          profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli  di
          cui  all'articolo  29   del   codice   dell'Amministrazione
          digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
          di cui al  comma  2-bis,  e  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma,
          svolgono attivita' di ispezione e verifica in  relazione  a
          quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma  3,  dal
          presente comma e dal comma 7, lettera  b),  impartendo,  se
          necessario,  specifiche  prescrizioni;  nello   svolgimento
          delle predette attivita' di ispezione e verifica l'accesso,
          se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi
          e'  effettuato  in  conformita'  a  quanto   previsto   dal
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i  sistemi
          informativi e i servizi informatici  di  cui  al  comma  2,
          lettera  b),  connessi  alla  funzione  di  prevenzione   e
          repressione dei reati,  alla  tutela  dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica, alla difesa  civile  e  alla  difesa  e
          sicurezza militare dello Stato, le attivita' di ispezione e
          verifica sono svolte, nell'ambito  delle  risorse  umane  e
          finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti
          e sistemi, nonche', nei casi  in  cui  siano  espressamente
          previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto
          del  crimine  informatico,  delle  amministrazioni  da  cui
          dipendono le Forze di polizia e le  Forze  armate,  che  ne
          comunicano gli esiti  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri per i profili di competenza.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          30 luglio 2020, n. 131 «Regolamento in materia di perimetro
          di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi  dell'articolo
          1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  105,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  novembre
          2019, n. 133», e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          261 del 21 ottobre 2020. 
              -  Il  decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  15
          febbraio 2006 «Individuazioni delle  prestazioni,  eseguite
          dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, ai sensi
          dell'articolo 6 del decreto legislativo 30  dicembre  2003,
          n. 366», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7
          aprile 2006. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  29  del   decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     «Codice
          dell'amministrazione digitale»: 
                «Art. 29 (Qualificazione dei fornitori di servizi). -
          1. I  soggetti  che  intendono  fornire  servizi  fiduciari
          qualificati o svolgere  l'attivita'  di  gestore  di  posta
          elettronica  certificata  presentano  all'AgID  domanda  di
          qualificazione, secondo le modalita'  fissate  dalle  Linee
          guida. 
                2. Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al
          comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24
          del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014,  disporre
          di requisiti di onorabilita', affidabilita', tecnologici  e
          organizzativi  compatibili  con  la   disciplina   europea,
          nonche'  di   garanzie   assicurative   adeguate   rispetto
          all'attivita'  svolta.  Con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  o  del  Ministro  delegato   per
          l'innovazione tecnologica e  la  digitalizzazione,  sentita
          l'AgID,  nel  rispetto  della  disciplina   europea,   sono
          definiti i predetti requisiti in relazione  alla  specifica
          attivita' che i  soggetti  di  cui  al  comma  1  intendono
          svolgere. Il predetto decreto determina altresi' i  criteri
          per la fissazione delle  tariffe  dovute  all'AgID  per  lo
          svolgimento delle predette attivita', nonche' i requisiti e
          le condizioni per lo svolgimento delle attivita' di cui  al
          comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche. 
                3. 
                4. La domanda di qualificazione si considera  accolta
          qualora   non   venga   comunicato    all'interessato    il
          provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di
          presentazione della stessa. 
                5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere  sospeso
          una  sola  volta  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
          presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
          richiesta  di  documenti  che  integrino  o  completino  la
          documentazione  presentata  e  che  non  siano  gia'  nella
          disponibilita' di AgID o che  questo  non  possa  acquisire
          autonomamente.  In  tale  caso,  il  termine   riprende   a
          decorrere dalla  data  di  ricezione  della  documentazione
          integrativa. 
                6. A seguito dell'accoglimento  della  domanda,  AgID
          dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito  elenco
          di fiducia pubblico, tenuto da AgID stesso  e  consultabile
          anche in via telematica, ai  fini  dell'applicazione  della
          disciplina in questione. 
                7. - 8. 
                9. Alle attivita' previste dal presente  articolo  si
          fa fronte nell'ambito delle risorse di AgID, senza nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  «Modifiche  al
          sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
          329 del 30 novembre 1981, S.O. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  «Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi», e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il  riferimento  al  decreto-legge  21  settembre
          2019, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge  18
          novembre 2019, n. 133, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il riferimento  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 30 luglio  2020,  n.  131,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2,  lett.  a),
          del  citato  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.   105,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  novembre
          2019, n. 133: 
                «Art.   1   (Perimetro   di    sicurezza    nazionale
          cibernetica). - (Omissis). 
                2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza
          della Repubblica (CISR): 
                  a) sono definiti modalita' e criteri procedurali di
          individuazione  di  amministrazioni   pubbliche,   enti   e
          operatori pubblici e privati di cui al comma 1  aventi  una
          sede nel territorio nazionale,  inclusi  nel  perimetro  di
          sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto  delle
          misure e degli obblighi previsti dal presente articolo;  ai
          fini  dell'individuazione,  fermo  restando  che  per   gli
          Organismi di informazione per la sicurezza si applicano  le
          norme previste dalla  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  si
          procede sulla base dei seguenti criteri: 
                    1) il soggetto esercita una  funzione  essenziale
          dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per  il
          mantenimento di  attivita'  civili,  sociali  o  economiche
          fondamentali per gli interessi dello Stato; 
                    2) l'esercizio di tale funzione o la  prestazione
          di tale servizio dipende da  reti,  sistemi  informativi  e
          servizi informatici; 
                    2-bis) l'individuazione avviene sulla base di  un
          criterio di gradualita',  tenendo  conto  dell'entita'  del
          pregiudizio per la sicurezza nazionale  che,  in  relazione
          alle specificita' dei diversi settori  di  attivita',  puo'
          derivare  dal  malfunzionamento,  dall'interruzione,  anche
          parziali, ovvero dall'utilizzo improprio  delle  reti,  dei
          sistemi informativi e dei servizi informatici predetti; 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lett.  dd),
          del decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259  «Codice
          delle comunicazioni elettroniche»: 
                «Art. 1 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          Codice si intende per: 
                  (Omissis). 
                  dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di
          trasmissione  e,  se  del  caso,  le   apparecchiature   di
          commutazione o di instradamento e  altre  risorse,  inclusi
          gli  elementi  di  rete  non  attivi,  che  consentono   di
          trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo  di  fibre
          ottiche o con altri  mezzi  elettromagnetici,  comprese  le
          reti satellitari, le  reti  terrestri  mobili  e  fisse  (a
          commutazione di circuito e  a  commutazione  di  pacchetto,
          compresa Internet), le reti utilizzate  per  la  diffusione
          circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi  per
          il trasporto della corrente elettrica, nella misura in  cui
          siano  utilizzati  per  trasmettere  i  segnali,  le   reti
          televisive  via  cavo,  indipendentemente   dal   tipo   di
          informazione trasportato; 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lett.  aa),
          del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.  65  «Attuazione
          della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello
          comune elevato  di  sicurezza  delle  reti  e  dei  sistemi
          informativi nell'Unione»: 
                «Art. 3 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  (Omissis). 
                  aa)  servizio  di  cloud  computing,  un   servizio
          digitale che consente l'accesso a un insieme  scalabile  ed
          elastico di risorse informatiche condivisibili.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, del  citato
          decreto-legge 21 settembre 2019,  n.  105,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133: 
                «Art.   1   (Perimetro   di    sicurezza    nazionale
          cibernetica). - (Omissis). 
                7. Nell'ambito dell'approvvigionamento  di  prodotti,
          processi, servizi ICT e associate infrastrutture  destinati
          alle reti, ai sistemi informativi e per l'espletamento  dei
          servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), il  CVCN
          assume i seguenti compiti: 
                  a) contribuisce all'elaborazione  delle  misure  di
          sicurezza di cui al comma  3,  lettera  b),  per  cio'  che
          concerne l'affidamento di  forniture  di  beni,  sistemi  e
          servizi ICT; 
                  b) ai  fini  della  verifica  delle  condizioni  di
          sicurezza e dell'assenza di vulnerabilita' note,  anche  in
          relazione all'ambito di impiego, definisce  le  metodologie
          di verifica e di test e svolge le attivita' di cui al comma
          6, lettera a), dettando, se del caso, anche prescrizioni di
          utilizzo al committente; a tali  fini  il  CVCN  si  avvale
          anche  di  laboratori  dallo  stesso  accreditati   secondo
          criteri  stabiliti  da  un  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri, adottato  entro  dieci  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, su proposta del CISR, impiegando, per  le
          esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato, quelli
          eventualmente istituiti, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  della  finanza   pubblica,   presso   le   medesime
          amministrazioni.  Con  lo  stesso  decreto  sono   altresi'
          stabiliti  i  raccordi,  ivi  compresi  i   contenuti,   le
          modalita' e i termini delle comunicazioni, tra il CVCN e  i
          predetti laboratori, nonche'  tra  il  medesimo  CVCN  e  i
          Centri di valutazione  del  Ministero  dell'interno  e  del
          Ministero della difesa, di cui  al  comma  6,  lettera  a),
          anche  la  fine  di  assicurare  il   coordinamento   delle
          rispettive attivita' e perseguire la convergenza e  la  non
          duplicazione delle  valutazioni  in  presenza  di  medesimi
          condizioni e livelli di rischio; 
                  c)  elabora  e  adotta,  previo   conforme   avviso
          dell'organismo tecnico  di  supporto  al  CISR,  schemi  di
          certificazione cibernetica, tenendo  conto  degli  standard
          definiti a livello internazionale  e  dell'Unione  europea,
          laddove, per ragioni di sicurezza nazionale, gli schemi  di
          certificazione esistenti non siano ritenuti  adeguati  alle
          esigenze di tutela del  perimetro  di  sicurezza  nazionale
          cibernetica.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  512,  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016)»: 
                «Art. 1. - 512. Al fine di garantire l'ottimizzazione
          e la razionalizzazione degli acquisti  di  beni  e  servizi
          informatici e di connettivita', fermi restando gli obblighi
          di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi
          dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e  le
          societa' inserite nel  conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai  sensi  dell'articolo  1
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai  propri
          approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti  di
          acquisto e di negoziazione di Consip  Spa  o  dei  soggetti
          aggregatori,  ivi  comprese  le  centrali  di   committenza
          regionali, per i beni e i servizi  disponibili  presso  gli
          stessi soggetti. Le regioni sono  autorizzate  ad  assumere
          personale strettamente necessario ad  assicurare  la  piena
          funzionalita' dei soggetti aggregatori di cui  all'articolo
          9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga
          ai vincoli assunzionali previsti dalla  normativa  vigente,
          nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui  al
          comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del
          2014. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  83,  comma  15,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria»: 
                «Art.     83     (Efficienza     dell'Amministrazione
          finanziaria). - (Omissis). 
                15.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'   delle
          funzioni di controllo e monitoraggio  dei  dati  fiscali  e
          finanziari, i  diritti  dell'azionista  della  societa'  di
          gestione  del  sistema   informativo   dell'amministrazione
          finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge
          30 dicembre 1991, n. 413,  sono  esercitati  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 7, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede  agli
          atti conseguenti in base alla  legislazione  vigente.  Sono
          abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili   con   il
          presente comma. Il consiglio di  amministrazione,  composto
          di cinque componenti, e' conseguentemente  rinnovato  entro
          il 30 giugno 2008 senza  applicazione  dell'articolo  2383,
          terzo comma, del codice civile. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  31,  comma  5,  del
          decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge
          11 settembre 2020, n.  120  «Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria»: 
                «Art. 31  (Semplificazione  dei  sistemi  informativi
          delle  pubbliche  amministrazioni   e   dell'attivita'   di
          coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in
          materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica). -
          (Omissis). 
                5. Per assicurare la piena efficacia dei progetti  di
          trasformazione digitale la societa' di cui all'articolo 83,
          comma  15,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, nell'ambito dei progetti e delle attivita' da  essa
          gestiti, provvede  alla  definizione  e  allo  sviluppo  di
          servizi e prodotti innovativi  operando,  anche  in  favore
          delle   amministrazioni   committenti,   in   qualita'   di
          innovation  procurement  broker.  In   tale   ambito,   per
          l'acquisizione dei  beni  e  dei  servizi  funzionali  alla
          realizzazione di progetti ad alto contenuto innovativo,  la
          medesima societa' non si avvale di Consip S.p.A. nella  sua
          qualita' di centrale di committenza, in  deroga  all'ultimo
          periodo dell'articolo 4, comma 3-ter, del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2,  lett.  b),
          del  citato  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.   105,
          convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,
          n. 133: 
                «Art.   1   (Perimetro   di    sicurezza    nazionale
          cibernetica). - (Omissis). 
                2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza
          della Repubblica (CISR): 
                  (Omissis); 
                  b) sono definiti,  sulla  base  di  un'analisi  del
          rischio e di un criterio di  gradualita'  che  tenga  conto
          delle specificita' dei  diversi  settori  di  attivita',  i
          criteri con i quali  i  soggetti  di  cui  al  comma  2-bis
          predispongono e aggiornano con cadenza  almeno  annuale  un
          elenco delle reti, dei sistemi informativi  e  dei  servizi
          informatici di cui al comma 1,  di  rispettiva  pertinenza,
          comprensivo della relativa architettura e  componentistica,
          fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e  i
          servizi   informatici   attinenti   alla   gestione   delle
          informazioni classificate, si applica quanto  previsto  dal
          regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  4,  comma  3,
          lettera  l),  della  legge   3   agosto   2007,   n.   124;
          all'elaborazione  di  tali  criteri   provvede,   adottando
          opportuni  moduli  organizzativi,  l'organismo  tecnico  di
          supporto al CISR, integrato  con  un  rappresentante  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla
          data della  comunicazione,  prevista  dal  comma  2-bis,  a
          ciascuno  dei  soggetti  iscritti  nell'elenco  di  cui  al
          medesimo  comma,  i  soggetti  pubblici  e  quelli  di  cui
          all'articolo 29 del codice  dell'amministrazione  digitale,
          di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  nonche'
          quelli privati, di cui  al  comma  2-bis  trasmettono  tali
          elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri  e  al  Ministero  dello  sviluppo  economico;  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero  dello
          sviluppo economico  inoltrano  gli  elenchi  di  rispettiva
          pertinenza  al  Dipartimento  delle  informazioni  per   la
          sicurezza,  anche  per   le   attivita'   di   prevenzione,
          preparazione e gestione di crisi cibernetiche  affidate  al
          Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonche' all'organo del
          Ministero dell'interno per la sicurezza  e  la  regolarita'
          dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo  7-bis
          del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.».