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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 18

Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (21G00023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/11/2022)
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vigente al 03/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-3-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018,  e,  in
particolare, l'articolo 11 concernente delega al Governo ad  adeguare
la  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento   (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  ottobre
2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla  sanita'  delle
piante,  alle  disposizioni  del  regolamento   (UE)   2017/625   del
Parlamento europeo, del 15  marzo  2017,  nonche'  a  raccogliere  in
appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di  sementi  e
di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle  ortive
e dei materiali di moltiplicazione della  vite,  divise  per  settori
omogenei,  in  coordinamento  con  le  disposizioni  dei  regolamenti
suddetti; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste  2
luglio 1991, n. 289, recante regolamento istitutivo del  Servizio  di
certificazione volontaria del  materiale  di  propagazione  vegetale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  209
del 6 settembre 1991; 
  Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle  politiche
agricole alimentari e  forestali  2  dicembre  1993,  concernente  il
riconoscimento  del  Centro  interprofessionale  per   le   attivita'
vivaistiche -  CIVI  Italia,  quale  organismo  interprofessionale  a
carattere nazionale per l'affidamento della gestione  dei  centri  di
premoltiplicazione per la produzione  di  materiale  di  propagazione
certificato, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 2 del 4 gennaio 1994; 
  Vista la convenzione prot. n. 39872 del 1995 tra il Ministero delle
risorse agricole alimentari e forestali e il Centro per le  attivita'
vivaistiche CIVI-Italia per l'affidamento  di  taluni  aspetti  della
gestione del Servizio di certificazione volontaria del  materiale  di
propagazione vegetale; 
  Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole  alimentari  e
forestali 14 aprile 1997, recante recepimento delle  direttive  della
Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio  1993  e  n.  93/62/CEE  del  5
luglio 1993, relative alle norme tecniche  sulla  commercializzazione
delle piantine di ortaggi  e  dei  materiali  di  moltiplicazione  di
ortaggi, ad  eccezione  delle  sementi,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.126 del
2 giugno 1997; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  224,  recante
attuazione  della  direttiva   2001/18/CE   concernente   l'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003,  concernente  la  tracciabilita'  e
l'etichettatura  di   organismi   geneticamente   modificati   e   la
tracciabilita'  di  alimenti  e   mangimi   ottenuti   da   organismi
geneticamente modificati, nonche' recante  modifica  della  direttiva
2001/18/CE; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214  recante
attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; 
  Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei  materiali  di  moltiplicazione
delle piante da frutto  e  delle  piante  da  frutto  destinate  alla
produzione di frutti; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 12 novembre 2009 recante determinazione  dei  requisiti  di
professionalita'  e  della  dotazione   minima   delle   attrezzature
occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di produzione, commercio  e
importazione  di  vegetali  e  prodotti  vegetali,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2010; 
  Visto il decreto  legislativo  25  giugno  2010,  n.  124,  recante
attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla  commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione delle  piante  da  frutto  destinate
alla produzione di frutti (refusione); 
  Visto il  decreto  legislativo  7  luglio  2011,  n.  124,  recante
attuazione della direttiva 2008/72/CE del  Consiglio  del  15  luglio
2008 relativa alla commercializzazione delle piantine ortaggi  e  dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi; 
  Visto il decreto ministeriale 3  luglio  2012,  che  istituisce  il
registro nazionale dei  portainnesti  di  piante  ortive,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  188  del  13
agosto 2012; 
  Vista la direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione,  del
15  ottobre  2014,  relativa  alle   prescrizioni   in   materia   di
etichettatura,   chiusura   e   imballaggio    dei    materiali    di
moltiplicazione delle piante da  frutto  e  delle  piante  da  frutto
destinate  alla  produzione  di  frutti  rientranti  nell'ambito   di
applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio; 
  Vista la direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione,  del
15 ottobre 2014, recante  modalita'  di  esecuzione  della  direttiva
2008/90/CE del Consiglio per quanto  riguarda  la  registrazione  dei
fornitori e delle varieta' e l'elenco comune delle varieta'; 
  Vista la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione,  del
15 ottobre 2014, recante  modalita'  di  esecuzione  della  direttiva
2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda  i  requisiti  specifici
per il genere e la specie delle  piante  da  frutto  di  cui  al  suo
Allegato I,  i  requisiti  specifici  per  i  fornitori  e  le  norme
dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 4 marzo 2016  recante  attuazione  del  Registro  nazionale
delle  varieta'  di  piante  da  frutto,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 del 12 aprile 2016; 
  Visto il decreto legislativo  4  novembre  2016,  n.  227,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica  la  direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli  Stati  membri
di limitare o vietare  la  coltivazione  di  organismi  geneticamente
modificati (OGM) sul loro territorio e, in particolare, l'articolo 1,
comma 1, lettera b), che introduce, al decreto legislativo  8  luglio
2003,  n.  224,  il  Titolo  III-bis  «Limitazione   e   divieto   di
coltivazione di OGM sul territorio nazionale», nonche'  la  decisione
di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione, del 3 marzo  2016  che
modifica l'ambito geografico  dell'autorizzazione  alla  coltivazione
del granturco geneticamente  modificato,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 5 marzo 2016 L 60/90; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 30 giugno 2016,  n.  17713,  relativo  all'istituzione  del
Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE,  98/57/CE,  2000/29/CE,  2006/91/CE   e   2007/33/CE   del
Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali 6 dicembre 2016, recante recepimento delle  direttive  di
esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa
alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio
dei materiali di moltiplicazione  delle  piante  da  frutto  e  delle
piante da frutto  destinate  alla  produzione  di  frutti  rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio,
2014/97/UE recante modalita' di esecuzione della direttiva 2008/90/CE
del Consiglio per quanto riguarda la registrazione  dei  fornitori  e
delle varieta' e l'elenco comune delle varieta' e 2014/98/UE  recante
modalita' di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio  per
quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle
piante da frutto di cui al suo Allegato I, i requisiti specifici  per
i  fornitori  e  le  norme  dettagliate  riguardanti   le   ispezioni
ufficiali,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 14 del 18 gennaio 2017; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e  delle  direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/  CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali 31 luglio  2017,  recante  modulistica  di  presentazione
delle istanze al Servizio fitosanitario nazionale di cui  al  decreto
ministeriale 6 dicembre 2016,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 191 del 17 agosto 2017; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari,
forestali e del turismo 19 marzo  2019,  che  istituisce  il  Sistema
nazionale volontario di qualificazione del materiale di  propagazione
vegetale,  pubblicato  nel  supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 119 del 23 maggio 2019; 
  Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della  Commissione,
del  29  ottobre  2019,  che  modifica  la  direttiva  di  esecuzione
2014/96/UE relativa alle prescrizioni in  materia  di  etichettatura,
chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle  piante
da frutto e delle piante  da  frutto  destinate  alla  produzione  di
frutti  rientranti  nell'ambito  di  applicazione   della   direttiva
2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda il colore dell'etichetta
per le categorie certificate dei materiali di moltiplicazione e delle
piante da frutto e il contenuto del documento del fornitore; 
  Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177  della  Commissione,
dell'11  febbraio  2020,  che  modifica  le   direttive   66/401/CEE,
66/402/CEE,  68/193/CEE,  2002/55/CE,  2002/56/CE  e  2002/57/CE  del
Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e  le
direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per
quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante  sulle  sementi  e
altro materiale riproduttivo vegetale; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali 4 marzo 2020, che recepisce la  direttiva  di  esecuzione
(UE) 2019/1813 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica  la
direttiva di esecuzione  2014/96/UE,  in  materia  di  etichettatura,
chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle  piante
da frutto e delle piante  da  frutto  destinate  alla  produzione  di
frutti  rientranti  nell'ambito  di  applicazione   della   direttiva
2008/90/CE, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 92 del 7 aprile 2020; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali 18 maggio 2020, che recepisce la direttiva di  esecuzione
(UE) 2020/177 della Commissione dell'11 febbraio 2020  che  modifica,
tra le altre, la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  168  del  6  luglio
2020; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali 19 giugno 2020, recante  riconoscimento  del  CIVI-Italia
quale soggetto gestore nell'ambito del Sistema  nazionale  volontario
di qualificazione del materiale di propagazione vegetale,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  162  del  29
giugno 2020; 
  Considerata la necessita' di procedere alla  semplificazione  e  al
riassetto della normativa vigente  che  regolamenta  il  settore  dei
materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piante  da
frutto, dei loro ibridi e dei loro portinnesti, nonche'  i  materiali
di moltiplicazione delle piante erbacee a moltiplicazione agamica; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2020; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, nella riunione del 17 dicembre 2020; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 1° dicembre 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 2021; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  2021,
recante  accettazione  delle  dimissioni   della   senatrice   Teresa
Bellanova  dalla  carica  di  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e conferimento dell'incarico  di  reggere,  ad
interim, il  medesimo  dicastero  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  ad  interim,  di
concerto con i Ministri della salute, della giustizia,  degli  affari
esteri e della cooperazione  internazionale,  dell'economia  e  delle
finanze e dello sviluppo economico; 
 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Campo di applicazione e finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le norme per  la  produzione,  la
certificazione,  la  commercializzazione  nell'Unione   europea   dei
materiali di moltiplicazione di piante da frutto e  delle  piante  da
frutto dei generi e delle specie elencate nell'Allegato I, sezione A,
e dei loro ibridi dei portainnesti e di  altre  parti  di  piante  di
altri generi o specie e dei loro ibridi, se i materiali dei generi  o
delle specie elencati nell'Allegato I, sezione A, o  i  loro  ibridi,
sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi, nonche'  i
materiali delle piante erbacee a moltiplicazione agamica. 
  2.   Il   presente   decreto   stabilisce   le   norme    per    la
commercializzazione nell'Unione  europea  delle  piantine  di  piante
ortive e dei  materiali  di  moltiplicazione  di  piante  ortive,  ad
eccezione  delle  sementi,  dei  generi  e  delle   specie   elencati
nell'Allegato  I,  sezione  B,  e  dei  loro  ibridi,   nonche'   dei
portainnesto e di altre parti di piante di altri generi  o  specie  e
dei  loro  ibridi  se  i  materiali  dei  generi  o  specie  elencati
nell'Allegato I,  sezione  B,  o  i  loro  ibridi  sono  innestati  o
destinati ad essere innestati su di essi. 
  3.   Il   presente   decreto    disciplina    l'organizzazione    e
l'articolazione del Sistema nazionale  volontario  di  qualificazione
del materiale di propagazione vegetale, la definizione e l'attuazione
delle fasi della qualificazione, la definizione delle  categorie  dei
materiali di qualificazione e  il  riconoscimento  di  accessioni  di
cultivar,  cloni  e  selezioni   da   sottoporre   a   qualificazione
volontaria. 
  4. Il presente decreto provvede al  riordino,  al  coordinamento  e
all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di  cui
ai commi 1, 2 e 3. 
  5.  Il  presente  decreto  non   si   applica   ai   materiali   di
moltiplicazione ne' alle piante di cui sia comprovata la destinazione
all'esportazione  in  Paesi  terzi,   qualora   siano   correttamente
identificati come tali e sufficientemente isolati, ne'  ai  materiali
destinati a prove per scopi scientifici o lavori di  selezione,  fino
al momento della loro commercializzazione. 
  6. Il presente decreto non si applica alle  varieta'  geneticamente
modificate. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art.  117  della  Costituzione  stabilisce  che  la
          potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Il testo dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019,  n.
          117 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          legge  di  delegazione  europea  2018),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita: 
                «Art. 11. - Delega al Governo per l'adeguamento della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2016/2031, relativo alle misure di  protezione  contro  gli
          organismi nocivi per le piante, che modifica i  regolamenti
          (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014  del
          Parlamento europeo e del Consiglio e  abroga  le  direttive
          69/464/CEE, 74/647/CEE,  93/85/CEE,  98/57/CE,  2000/29/CE,
          2006/91/CE e 2007/33/CE  del  Consiglio,  e,  limitatamente
          alla normativa nazionale sulla sanita' delle  piante,  alle
          disposizioni del  regolamento  (UE)  2017/625  relativo  ai
          controlli  ufficiali  e  alle  altre  attivita'   ufficiali
          effettuati per garantire l'applicazione della  legislazione
          sugli alimenti e sui mangimi, delle norme  sulla  salute  e
          sul benessere degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante
          nonche' sui prodotti  fitosanitari,  recante  modifica  dei
          regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.
          1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n.  1151/2012,  (UE)  n.
          652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)  2016/2031  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n.  1/2005  e
          (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
          1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE   del
          Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e
          (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
          direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,  90/425/CEE,  91/496/CEE,
          96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la  decisione
          92/438/CEE del Consiglio, nonche' per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale in materia di sementi, di materiali  di
          moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei
          materiali  di  moltiplicazione  della  vite,  al  fine  del
          riordino e della semplificazione normativa. 
                1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          con le procedure di cui all'art. 31 della legge 24 dicembre
          2012,  n.  234,  acquisito  il  parere   delle   competenti
          Commissioni  parlamentari,  previa  intesa   in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  ai
          sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281, uno o piu' decreti legislativi con i quali provvede
          ad adeguare la normativa nazionale  alle  disposizioni  del
          regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del  26  ottobre  2016,  e,  limitatamente  alla
          normativa  nazionale  sulla  sanita'  delle  piante,   alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2017/625  del  Parlamento
          europeo, del  15  marzo  2017,  nonche'  a  raccogliere  in
          appositi testi unici tutte le norme vigenti in  materia  di
          sementi e di materiali di moltiplicazione delle  piante  da
          frutto, delle ortive e  dei  materiali  di  moltiplicazione
          della vite, divise per settori omogenei,  in  coordinamento
          con  le  disposizioni  del  regolamento   (UE)   2016/2031,
          relativo alle misure di  protezione  contro  gli  organismi
          nocivi per le piante, e con le pertinenti disposizioni  del
          regolamento (UE) 2017/625. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro per gli affari europei  e
          del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali
          e del turismo, di concerto con  i  Ministri  della  salute,
          della giustizia, degli affari esteri e  della  cooperazione
          internazionale,  dell'economia  e  delle  finanze  e  dello
          sviluppo economico. 
                3. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali  di  cui  all'art.  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                  a)  adeguamento  e  semplificazione   delle   norme
          vigenti    sulla    base    delle    attuali     conoscenze
          tecnico-scientifiche di settore; 
                  b)  coordinamento  delle  disposizioni  vigenti  in
          materia, apportando le modifiche necessarie per  garantirne
          la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare,
          aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; 
                  c)  risoluzione   di   eventuali   incongruenze   e
          antinomie     tenendo     conto     degli      orientamenti
          giurisprudenziali consolidati; 
                  d) revisione  dei  procedimenti  amministrativi  al
          fine di ridurre i termini procedimentali; 
                  e) individuazione delle autorita' competenti, degli
          organismi   delegati   e   dei   compiti   conferiti    per
          l'applicazione  del  regolamento  (UE)  2016/2031   e   del
          regolamento (UE)  2017/625  nel  settore  della  protezione
          delle piante dagli organismi nocivi; 
                  f) adozione di un Piano di emergenza nazionale,  in
          cui  siano  definite  le  linee  di  azione,  le  strutture
          partecipanti, le responsabilita', le procedure e le risorse
          finanziarie da mettere a disposizione in caso  di  scoperta
          di  focolai  di  organismi  nocivi  in   applicazione   del
          regolamento (UE) 2016/2031; 
                  g) adeguamento dei posti di controllo  frontalieri,
          gia' punti di entrata di  cui  al  decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni
          strumentali  e  di  personale,  per  dare  applicazione  al
          regolamento (UE)  2017/625  nel  settore  della  protezione
          delle piante dagli organismi nocivi; 
                  h) definizione di un Piano di  controllo  nazionale
          pluriennale per il settore della  protezione  delle  piante
          dagli organismi nocivi; 
                  i)  designazione  dei   laboratori   nazionali   di
          riferimento, con le  strutture  e  le  risorse  necessarie,
          nonche' dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE)
          2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove  e  diagnosi
          di laboratorio  su  organismi  nocivi,  piante  e  prodotti
          vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031; 
                  l) individuazione delle stazioni  di  quarantena  e
          delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE)
          2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse; 
                  m) realizzazione di un sistema elettronico  per  la
          raccolta delle informazioni del settore  fitosanitario,  da
          collegare  e  da  rendere  compatibile   con   il   sistema
          informatico dell'Unione europea; 
                  n) ridefinizione del sistema sanzionatorio  per  la
          violazione  delle   disposizioni   del   regolamento   (UE)
          2016/2031 e del regolamento (UE)  2017/625,  attraverso  la
          previsione di sanzioni amministrative efficaci,  dissuasive
          e proporzionate alla gravita'  delle  violazioni  medesime,
          nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di  cui  al
          presente comma; 
                  o) destinazione di una  quota  parte  dei  proventi
          derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova
          istituzione previste dai  decreti  legislativi  di  cui  al
          comma  1  all'attuazione  delle  misure  di   eradicazione,
          gestione e coordinamento dell'autorita' unica centrale,  di
          cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite  del  50  per
          cento dell'importo complessivo; 
                  p)  ricognizione  e  abrogazione   espressa   delle
          disposizioni nazionali  oggetto  di  abrogazione  tacita  o
          implicita nonche' di quelle che siano  prive  di  effettivo
          contenuto normativo o comunque obsolete.». 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. (11) 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
          delegati dell'Unione europea che  recano  meri  adeguamenti
          tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai  sensi  dell'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                8. I decreti legislativi adottati ai sensi  dell'art.
          33 e attinenti a materie di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.» 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 31 sono informati  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
          14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e
          dall'art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all'art.  117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni
          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              -  Il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.   224
          (Attuazione   della   direttiva   2001/18/CE    concernente
          l'emissione   deliberata   nell'ambiente    di    organismi
          geneticamente modificati),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194, S.O. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1830/2003  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente
          la   tracciabilita'   e   l'etichettatura   di    organismi
          geneticamente modificati e la tracciabilita' di alimenti  e
          mangimi ottenuti  da  organismi  geneticamente  modificati,
          nonche' recante modifica  della  direttiva  2001/18/CE,  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214
          (Attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente   le
          misure di protezione contro l'introduzione e la  diffusione
          nella Comunita'  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai
          prodotti vegetali), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          24 ottobre 2005, n. 248, S.O. 
              -  La  direttiva  2008/90/CE  del  Consiglio,  del   29
          settembre  2008,  relativa  alla  commercializzazione   dei
          materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle
          piante da frutto destinate alla produzione  di  frutti,  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 8 ottobre 2008, n. L 267. 
              -  Il  decreto  legislativo  25  giugno  2010,  n.  124
          (Attuazione   della   direttiva   2008/90   relativa   alla
          commercializzazione dei materiali di moltiplicazione  delle
          piante  da  frutto  destinate  alla  produzione  di  frutti
          (refusione),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          agosto 2010, n. 180. 
              -  Il  decreto  legislativo  7  luglio  2011,  n.   124
          (Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15
          luglio  2008  relativa   alla   commercializzazione   delle
          piantine ortaggi e  dei  materiali  di  moltiplicazione  di
          ortaggi, ad eccezione delle sementi), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179. 
              -  La  direttiva   di   esecuzione   2014/96/UE   della
          Commissione,   del   15   ottobre   2014,   relativa   alle
          prescrizioni  in  materia  di  etichettatura,  chiusura   e
          imballaggio dei materiali di moltiplicazione  delle  piante
          da  frutto  e  delle  piante  da  frutto   destinate   alla
          produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione
          della direttiva 2008/90/CE  del  Consiglio,  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 16 ottobre 2014, n. L 298. 
              -  La  direttiva   di   esecuzione   2014/97/UE   della
          Commissione, del 15  ottobre  2014,  recante  modalita'  di
          esecuzione della direttiva  2008/90/CE  del  Consiglio  per
          quanto riguarda la  registrazione  dei  fornitori  e  delle
          varieta' e l'elenco comune delle  varieta',  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 16 ottobre 2014, n. L 298. 
              -  La  direttiva   di   esecuzione   2014/98/UE   della
          Commissione, del 15  ottobre  2014,  recante  modalita'  di
          esecuzione della direttiva  2008/90/CE  del  Consiglio  per
          quanto riguarda i requisiti specifici per il  genere  e  la
          specie delle piante da frutto di cui al suo allegato  I,  i
          requisiti specifici per i fornitori e le norme  dettagliate
          riguardanti le ispezioni  ufficiali,  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 16 ottobre 2014, n. L 298. 
              - Il testo dell'articolo l, comma  1,  lettera  b)  del
          decreto legislativo 4 novembre  2016,  n.  227  (Attuazione
          della direttiva (UE) 2015/412, che  modifica  la  direttiva
          2001/18/CE per quanto  concerne  la  possibilita'  per  gli
          Stati membri di  limitare  o  vietare  la  coltivazione  di
          organismi   geneticamente   modificati   (OGM)   sul   loro
          territorio),  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   10
          dicembre 2016, n. 288, cosi' recita: 
                «Art. 1 (Modifiche al decreto  legislativo  8  luglio
          2003, n. 224). - 1. Al decreto legislativo 8  luglio  2003,
          n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                Omissis 
                b) dopo il titolo III, e' inserito il seguente: 
                  «Titolo III-bis 
                  Limitazione e divieto di coltivazione  di  ogm  sul
          territorio nazionale 
                  Art. 26-bis (Finalita' e campo di applicazione).  -
          1. Il presente titolo definisce le procedure per limitare o
          vietare la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, in
          attuazione della direttiva (UE) 2015/412  che  modifica  la
          direttiva 2001/18/CE per quanto  concerne  la  possibilita'
          per gli Stati membri di limitare o vietare la  coltivazione
          di  organismi  geneticamente  modificati  (OGM)  sul   loro
          territorio. 
                  2. Le misure adottate ai sensi del presente  titolo
          non incidono sulla libera circolazione degli OGM, come tali
          o contenuti in prodotti. 
                  3. Le misure adottate ai sensi del presente  titolo
          non riguardano la coltivazione a  fini  sperimentali  cosi'
          come disciplinata dal titolo II del presente decreto. 
                  4. Ai fini del presente titolo: 
                    a) si intende per  autorizzazione  all'immissione
          in commercio l'autorizzazione  all'immissione  sul  mercato
          rilasciata ai sensi del titolo III del presente  decreto  e
          l'autorizzazione all'immissione in  commercio  concessa  ai
          sensi della  parte  C  della  direttiva  2001/18/CE  e  del
          regolamento (CE) n. 1829/2003; 
                    b)  l'autorita'  nazionale   competente   e'   il
          Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
                Art. 26-ter (Adeguamento dell'ambito  geografico).  -
          1. Il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e   di   Bolzano,   puo'   chiedere   l'adeguamento
          dell'ambito geografico  dell'autorizzazione  all'immissione
          in commercio di un OGM in  modo  che  tutto  il  territorio
          nazionale o parte di esso sia escluso dalla coltivazione di
          tale OGM. Tale richiesta  e'  presentata  nel  corso  della
          procedura di autorizzazione all'immissione in commercio  ed
          e' comunicata all'Autorita'  nazionale  competente  di  cui
          all'art. 2, comma 1, e al Ministero della salute. 
                2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali comunica alla Commissione europea la richiesta di
          cui  al  comma  1   entro   quarantacinque   giorni   dalla
          trasmissione della relazione di  valutazione  effettuata  a
          norma  dell'art.   14,   paragrafo   2,   della   direttiva
          2001/18/CE, dell'art. 17, comma 5, o  dalla  ricezione  del
          parere dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare a
          norma dell'art. 6, paragrafo 6, e dell'art.  18,  paragrafo
          6, del regolamento (CE) n. 1829/2003. 
                3.  L'autorizzazione  all'immissione  in   commercio,
          rilasciata ai sensi dell'art. 18,  comma  1,  la  decisione
          adottata ai sensi dell'art.  18,  comma  3,  o  il  rinnovo
          dell'autorizzazione, rilasciato ai sensi dell'art.  20,  in
          mancanza di conferma da parte del notificante, sono  emessi
          sulla base dell'ambito geografico modificato. 
                4. Qualora la richiesta di cui al comma 1  sia  stata
          comunicata  alla  Commissione  europea  dopo  la  data   di
          trasmissione della relazione di valutazione  effettuata  ai
          sensi  dell'art.   17,   il   termine   per   il   rilascio
          dell'autorizzazione di cui all'art. 18, comma 1,  e  quello
          per l'adozione della decisione di cui all'art. 18, comma 3,
          sono prorogati per una sola volta di quindici giorni. 
                Art. 26-quater (Misure  che  limitano  o  vietano  la
          coltivazione di OGM sul  territorio  nazionale).  -  1.  Il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          puo' adottare misure che limitano o  vietano  su  tutto  il
          territorio nazionale o su una parte di esso la coltivazione
          di un OGM o di un gruppo di  OGM,  definito  in  base  alla
          coltura  o  al  tratto,   autorizzati   all'immissione   in
          commercio, nel caso in cui non sia stata presentata  alcuna
          richiesta a norma dell'art. 26-ter, ovvero il notificante o
          il richiedente abbia confermato l'ambito  geografico  della
          notifica  o  della  domanda  iniziale.  Tali  misure   sono
          conformi al diritto  dell'Unione  europea,  rispettose  dei
          principi di proporzionalita' e di  non  discriminazione,  e
          motivate in base a: 
                  a) obiettivi di politica ambientale; 
                  b) pianificazione urbana e territoriale; 
                  c) uso del suolo; 
                  d) impatti socio-economici; 
                  e) esigenza di evitare la presenza di OGM in  altri
          prodotti, fatto  salvo  quanto  disposto  dall'art.  26-bis
          della direttiva 2001/18/CE; 
                  f) obiettivi di politica agricola; 
                  g) ordine pubblico. 
                2. Le misure che limitano o vietano  la  coltivazione
          di OGM sul  territorio  nazionale  sono  adottate,  sentiti
          l'Autorita' nazionale competente di cui all'art.  2,  comma
          1, e il Ministero della salute,  nonche',  se  motivate  in
          base al fattore di cui al comma 1, lettera b), il Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti e, se motivate in base
          al fattore di cui al comma  1,  lettera  d),  il  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora le misure
          siano  motivate  in  base  a  situazioni  riconducibili  al
          fattore di cui al comma 1, lettera g), il  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari  e  forestali  acquisisce  il
          parere vincolante del Ministero dell'interno. 
                3. Fatta eccezione per la  motivazione  prevista  dal
          comma  1,  lettera  g),  che  non  puo'  essere  utilizzata
          singolarmente, le motivazioni di cui  al  comma  1  possono
          essere addotte singolarmente o in combinazione,  a  seconda
          delle circostanze particolari  del  territorio  in  cui  si
          applicano le misure, e, in ogni caso, le misure di  cui  al
          comma 1 non  devono  contrastare  con  la  valutazione  del
          rischio ambientale  effettuata  ai  sensi  della  direttiva
          2001/18/CE, del presente decreto o del regolamento (CE)  n.
          1829/2003. 
                4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali trasmette alla Commissione europea le proposte di
          misure corredate delle  corrispondenti  motivazioni,  prima
          della  loro  adozione.  Tale  comunicazione   puo'   essere
          effettuata anche prima del completamento della procedura di
          autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM. 
                5. Per un periodo di settantacinque giorni dalla data
          della comunicazione di cui al comma 4: 
                  a) il Ministero delle politiche agricole alimentari
          e forestali si astiene dall'adottare le misure  di  cui  al
          comma 1; 
                  b)  e'  vietato  impiantare   l'OGM   o   gli   OGM
          interessati dalle proposte di misure  di  cui  al  comma  4
          nelle aree alle quali tali misure sono riferite; 
                  c) le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano, sul cui territorio devono essere attuate le misure
          di cui al comma 1, informano gli operatori circa il divieto
          di cui alla lettera b) nonche' l'autorita', di cui all'art.
          35-bis, comma 4, competente all'applicazione delle sanzioni
          amministrative previste dal medesimo articolo. 
                6. Trascorso il termine di cui al comma 5, le  misure
          di cui al comma 1 sono adottate con  decreto  del  Ministro
          delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali,   di
          concerto con il Ministro della salute  e  con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  e,
          se motivate in base al fattore di cui al comma  1,  lettera
          b), con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          se motivate in base al fattore di cui al comma  1,  lettera
          d),  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  e,  se
          motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera  g),
          con il  Ministro  dell'interno,  nonche'  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.
          Dette misure sono adottate o  nella  forma  originariamente
          proposta o in una versione modificata che tiene conto delle
          osservazioni  eventualmente  ricevute   dalla   Commissione
          europea, rese note alle regioni e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
                7. Le misure adottate ai sensi del presente  articolo
          non sono applicate alle coltivazioni di sementi e materiale
          di moltiplicazione  di  OGM  autorizzati  che  siano  stati
          legittimamente impiantati prima dell'adozione delle  misure
          che  limitano  e  vietano  la  coltivazione  di   OGM   sul
          territorio nazionale, conformemente al comma 6. 
                8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali  comunica  l'adozione  delle  misure  di  cui  al
          presente articolo  alla  Commissione  europea,  agli  altri
          Stati membri e al titolare dell'autorizzazione. L'autorita'
          nazionale  competente  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          il Ministero della salute nonche' le regioni e le  province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano  pubblicano  le  misure
          adottate sui propri siti internet istituzionali. 
                Art.   26-quinquies    (Reintegrazione    nell'ambito
          geografico e revoca delle misure di limitazione o divieto).
          - 1. Ogni regione o provincia  autonoma  puo'  chiedere  al
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          che il suo territorio  o  parte  di  esso  sia  reintegrato
          nell'ambito geografico  dell'autorizzazione  all'immissione
          in commercio di un OGM dal quale era stato  precedentemente
          escluso ai sensi dell'art. 26-ter, o di revocare le  misure
          di  cui  all'art.  26-quater   relativamente   al   proprio
          territorio.  La  richiesta  di  reintegrazione  dell'ambito
          geografico o  la  revoca  delle  misure  di  limitazione  o
          divieto sono  predisposte  con  atto  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali previa intesa  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
                2. Se le richieste di cui al comma  1  riguardano  la
          reintegrazione nell'ambito  geografico  dell'autorizzazione
          all'immissione in commercio di un OGM, il  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali  trasmette  dette
          richieste all'autorita' che ha rilasciato  l'autorizzazione
          all'immissione in commercio. 
                3. Se la coltivazione di un OGM e' stata  autorizzata
          ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 3,  l'autorita'  nazionale
          competente  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  ricevuta   la
          richiesta di reintegrazione, modifica  l'ambito  geografico
          dell'autorizzazione ovvero della  decisione  e  informa  la
          Commissione  europea,  gli  Stati  membri  e  il   titolare
          dell'autorizzazione. 
                4. Se le richieste di  reintegrazione  riguardano  la
          revoca delle misure adottate ai sensi dell'art.  26-quater,
          queste ultime sono revocate di conseguenza, con le medesime
          modalita' di cui allo stesso art. 26-quater,  comma  6.  Il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          informa della revoca  la  Commissione  europea,  gli  altri
          Stati  membri  e  il   titolare   dell'autorizzazione.   Il
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          l'autorita' nazionale competente di cui all'art.  2,  comma
          1, il Ministero della salute e le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano  pubblicano  le  misure
          modificate sui propri siti internet istituzionali. 
                Art. 26-sexies (Coesistenza nelle zone di frontiera o
          tra Regioni confinanti). - 1.  A  decorrere  dal  3  aprile
          2017, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano in cui sono coltivati OGM, limitrofe ad altri Stati
          membri o ad altre regioni e province  autonome  in  cui  la
          coltivazione di tali OGM e' vietata, adottano nelle zone di
          frontiera o di confine del loro territorio i  provvedimenti
          necessari  al  fine  di  evitare  eventuali  contaminazioni
          transfrontaliere nel territorio degli Stati o delle regioni
          e delle province autonome  limitrofi,  tenuto  conto  della
          raccomandazione della Commissione  europea  del  13  luglio
          2010 e nel rispetto del principio di  coesistenza,  dandone
          notizia al Ministero delle politiche agricole alimentari  e
          forestali,   ai   fini   della   comunicazione   di   detti
          provvedimenti alla Commissione europea. 
                2. Se la regione o provincia autonoma di cui al comma
          1,  ritiene  che  non  sussistano  le  condizioni  previste
          dall'art.  26-bis,   paragrafo   1-bis,   della   direttiva
          2001/18/CE,  alla   luce   delle   particolari   condizioni
          geografiche, ne da'  comunicazione  motivata  al  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   che
          informa lo  Stato,  la  regione  o  la  provincia  autonoma
          confinante in cui la coltivazione degli OGM e' vietata.  Se
          lo Stato, la regione  o  la  provincia  autonoma  limitrofa
          ritiene che sussistano  le  condizioni  previste  dall'art.
          26-bis, paragrafo 1-bis,  della  direttiva  2001/18/CE,  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          richiede alla regione o provincia autonoma  interessata  di
          adottare i provvedimenti di cui al comma 1. 
                3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di  cui
          al comma  1,  e'  vietato  impiantare  OGM  nelle  zone  di
          frontiera con Stati membri in cui la coltivazione  di  tali
          OGM  e'  vietata  ai  sensi  degli  articoli  26-ter  della
          direttiva 2001/18/CE e nelle zone di confine con le regioni
          e province autonome in cui la coltivazione di tali  OGM  e'
          vietata ai sensi degli  articoli  26-ter  e  26-quater  del
          presente decreto. Le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e di  Bolzano,  sul  cui  territorio  devono  essere
          attuati tali provvedimenti, informano gli  operatori  circa
          tale divieto nonche' l'autorita' competente ad irrogare  le
          sanzioni  amministrative   pecuniarie   di   cui   all'art.
          35-bis.»; 
                (Omissis).». 
              - Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di
          protezione contro gli organismi nocivi per le  piante,  che
          modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e
          (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  e
          abroga  le  direttive  69/464/CEE,  74/647/CEE,  93/85/CEE,
          98/57/CE,   2000/29/CE,   2006/91/CE   e   2007/33/CE   del
          Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 23  novembre  2016,
          n. L 317. 
              - Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del  15  marzo  2017  relativo  ai  controlli
          ufficiali e alle altre attivita' ufficiali  effettuati  per
          garantire l'applicazione della legislazione sugli  alimenti
          e sui mangimi, delle norme sulla  salute  e  sul  benessere
          degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante  nonche'  sui
          prodotti fitosanitari,  recante  modifica  dei  regolamenti
          (CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,
          (CE) n. 1107/2009, (UE) n.  1151/2012,  (UE)  n.  652/2014,
          (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, dei regolamenti  (CE)  n.  1/  2005  e  (CE)  n.
          1099/2009  del  Consiglio  e  delle   direttive   98/58/CE,
          1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/  CE  e  2008/120/CE  del
          Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e
          (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
          direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,  90/425/CEE,  91/496/CEE,
          96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la  decisione
          92/438/CEE  del  Consiglio   (regolamento   sui   controlli
          ufficiali), e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017,  n.
          L 95. 
              - La  direttiva  di  esecuzione  (UE)  2019/1813  della
          Commissione, del 29 ottobre 2019, che modifica la direttiva
          di esecuzione  2014/96/UE  relativa  alle  prescrizioni  in
          materia  di  etichettatura,  chiusura  e  imballaggio   dei
          materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle
          piante  da  frutto  destinate  alla  produzione  di  frutti
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2008/90/CE del Consiglio  per  quanto  riguarda  il  colore
          dell'etichetta per le categorie certificate  dei  materiali
          di moltiplicazione e delle piante da frutto e il  contenuto
          del documento del fornitore, e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          30 ottobre 2019, n. L 278. 
              -  La  direttiva  di  esecuzione  (UE)  2020/177  della
          Commissione,  dell'11  febbraio  2020,  che   modifica   le
          direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE,  68/193/CEE,  2002/55/CE,
          2002/56/CE  e  2002/57/CE  del  Consiglio,   le   direttive
          93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le  direttive  di
          esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE  della  Commissione  per
          quanto riguarda gli organismi nocivi per  le  piante  sulle
          sementi  e  altro  materiale  riproduttivo   vegetale,   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 13 febbraio 2020, n. L 41.