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DECRETO-LEGGE 15 gennaio 2021, n. 3

Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonchè adempimenti e versamenti tributari. (21G00005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2021)
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Testo in vigore dal: 15-1-2021
al: 30-1-2021
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
misure di differimento di termini in materia di notifiche di atti  di
contestazione  e  irrogazione  di  sanzioni  tributarie,  nonche'  di
adempimenti e versamenti a carico di contribuenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 gennaio 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 157  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «tra il 1°  gennaio  e  il  31  dicembre
2021» sono sostituite da: «tra il 1° febbraio 2021 e  il  31  gennaio
2022»; 
    b) al comma 2-bis, le parole «tra il 1° gennaio e il 31  dicembre
2021» sono sostituite da «tra il 1° febbraio 2021  e  il  31  gennaio
2022»; 
    c) al comma 3,  le  parole  «sono  prorogati  di  un  anno»  sono
sostituite da «sono prorogati di tredici mesi»; 
    d) al comma 4, le parole «notificati nel 2021» sono sostituite da
«notificati entro il 31 gennaio 2022». 
  2. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole «al 31 dicembre  2020»  sono  sostituite  da  «2020  al  31
gennaio 2021». 
  3. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite da «31 gennaio 2021». 
  4. Restano validi  gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati  e  gli
adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo  dal  1°
gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici  sorti
sulla base dei medesimi; restano altresi' acquisiti, relativamente ai
versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi
di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero  le
sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'articolo 27,
comma 1, del decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46.  Agli
accantonamenti effettuati  e  alle  somme  accreditate  nel  predetto
periodo  all'agente  della  riscossione  e   ai   soggetti   di   cui
all'articolo 52, comma 5, lettera  b),  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo
152, comma 1, terzo  periodo,  del  decreto-legge  n.  34  del  2020,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  77  del  2020;  alle
verifiche di cui  all'articolo  48-bis,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  effettuate
nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo  153,
comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  n.  34  del   2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.