DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-7-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                              Art. 152 
 
Sospensioni  dei  pignoramenti  dell'Agente  della   riscossione   su
                         stipendi e pensioni 
 
  1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in  vigore  del
presente decreto e il ((31 agosto)) 2021 sono sospesi gli obblighi di
accantonamento derivanti dai  pignoramenti  presso  terzi  effettuati
prima  di  tale  ultima  data dall'agente  della  riscossione  e  dai
soggetti di cui all'articolo 52, comma 5,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  aventi  ad  oggetto  le  somme
dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita'  relative  al
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute  a  causa  di
licenziamento, nonche'  a  titolo  di  pensione,  di  indennita'  che
tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.  Le somme  che
avrebbero dovuto essere accantonate  nel  medesimo  periodo non  sono
sottoposte a vincolo di indisponibilita'  e  il  terzo  pignorato  le
rende fruibili al debitore esecutato,  anche  se  anteriormente  alla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sia  intervenuta
ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano  fermi
gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata  in  vigore
del presente decreto e restano definitivamente acquisite e  non  sono
rimborsate le somme  accreditate,  anteriormente  alla  stessa  data,
all'agente della riscossione e ai soggetti di  cui  all'articolo  52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  9,7
milioni di  euro  per  l'anno  2020  che  aumentano,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento  netto  e  di
fabbisogno,  a  27,4  milioni  di  euro,   si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 265.