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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 agosto 2020, n. 132

Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. (20G00148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/11/2020
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Testo in vigore dal: 6-11-2020
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
             IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto l'articolo 1, commi da 209 a 214,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, che ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica
nei confronti delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto, in particolare, il comma 213 della predetta legge n. 244 del
2007 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro  per  le  riforme  e  le
innovazioni nella pubblica amministrazione, per definire le modalita'
di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'articolo 15-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
che, attraverso l'inserimento della lettera  g-ter)  all'articolo  1,
comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha  specificato  che
con il predetto decreto sono definite le cause  che  consentono  alle
amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di  rifiutare
le stesse, nonche' le modalita' tecniche con le quali comunicare tale
rifiuto al cedente/prestatore,  anche  al  fine  di  evitare  rigetti
impropri e di armonizzare tali modalita' con le regole  tecniche  del
processo di fatturazione elettronica tra privati; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55, recante regolamento in materia
di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi  dell'articolo  1,
commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visti gli articoli 21, 21-bis e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti, rispettivamente, gli
obblighi  dei  contribuenti  in  relazione  alla  fatturazione  e  in
relazione alle variazioni dell'imponibile o dell'imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, che ha  dato
attuazione alla direttiva 2014/55/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione  elettronica
negli appalti pubblici; 
  Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente  la
trasmissione telematica delle operazioni IVA  e  di  controllo  delle
cessioni di beni effettuate attraverso  distributori  automatici,  in
attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge  11
marzo 2014, n. 23, e in particolare l'articolo 1, comma 3, del citato
decreto  legislativo,  il  quale   stabilisce   che,   al   fine   di
razionalizzare il procedimento di fatturazione e  registrazione,  per
le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi  effettuate  tra
soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e  per  le
relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture  elettroniche
utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al
comma 2; 
  Ritenuto  di  dover  assicurare  che  non  si  verifichino  rigetti
impropri delle fatture elettroniche da  parte  delle  Amministrazioni
pubbliche e che  le  modalita'  tecniche  di  rifiuto  della  fattura
elettronica  da   parte   delle   Amministrazioni   pubbliche   siano
armonizzate con le  regole  tecniche  del  processo  di  fatturazione
elettronica tra privati; 
  Ritenuto, altresi', che per assicurare  le  predette  finalita'  e'
necessario modificare il citato decreto ministeriale 3  aprile  2013,
n. 55, recante regolamento in materia di  emissione,  trasmissione  e
ricevimento   della   fattura   elettronica   da   applicarsi    alle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi  da  209  a
213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo; 
  Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 21 novembre 2019
e dell'11 giugno 2020; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
1988, n. 400, con nota prot. 7820/ULF dell'8 luglio 2020; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Cause di rifiuto  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  delle
  fatture elettroniche e relative regole tecniche. 
 
  1.  Al  decreto  ministeriale  3  aprile  2013,  n.   55,   recante
regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni  pubbliche  ai
sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: 
  «Art. 2-bis (Cause che consentono alle amministrazioni destinatarie
di  rifiutare  le  fatture   elettroniche).   -   1.   Le   pubbliche
amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche  al  di
fuori dei seguenti casi: 
    a) fattura elettronica riferita ad  una  operazione  che  non  e'
stata posta in essere  in  favore  del  soggetto  destinatario  della
trasmissione; 
    b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di  Gara
(CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare  in  fattura
ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, tranne i  casi  di  esclusione  previsti  dalla  lettera  a)  del
medesimo comma 2; 
    c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al
decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura
ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 6, del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125; 
    d) omessa o  errata  indicazione  del  codice  di  Autorizzazione
all'immissione in commercio (AIC) e del  corrispondente  quantitativo
da  riportare  in  fattura  ai  sensi  del  decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  della
salute, del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell'articolo 29  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017,  n.  96,  nonche'  secondo  le  modalita'
indicate nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio 2018; 
    e)  omessa  o  errata  indicazione  del  numero  e   data   della
determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture  emesse
nei confronti delle Regioni e degli enti locali. 
  2. Le pubbliche amministrazioni non possono comunque  rifiutare  la
fattura nei casi in  cui  gli  elementi  informativi  possono  essere
corretti mediante le procedure di variazione di cui  all'articolo  26
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  3. Il rifiuto della fattura e' comunicato al cedente/prestatore con
le  modalita'  individuate  dal  paragrafo  4.5  dell'allegato  B  al
presente regolamento  nonche'  dalle  relative  specifiche  tecniche,
previste dal medesimo allegato al paragrafo 1, entro  il  termine  da
queste indicato.»; 
    b) al paragrafo  4.5  dell'allegato  B,  dopo  il  capoverso  «Le
ricevute ed i  messaggi  di  notifica  sono  predisposti  secondo  un
formato XML la cui struttura e' riportata nelle specifiche tecniche.»
e' inserito il seguente capoverso «Il soggetto destinatario, nel caso
in  cui  notifichi  al  trasmittente   il   rifiuto   della   fattura
elettronica, deve indicare la causa del  rifiuto  riportando  i  casi
previsti dall'articolo 2-bis, comma 1.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riportano i commi 1 da 209 a 214 dell'art. 1 della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244: 
              «209.  Al  fine  di  semplificare  il  procedimento  di
          fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  del  regolamento
          di cui al  comma  213,  l'emissione,  la  trasmissione,  la
          conservazione e l'archiviazione delle  fatture  emesse  nei
          rapporti con le amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.
          1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  nonche'
          con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota,
          conto,  parcella   e   simili,   deve   essere   effettuata
          esclusivamente in forma elettronica, con  l'osservanza  del
          decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e  del  codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data  di
          entrata in vigore del regolamento di cui al comma  213,  le
          amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non  possono
          accettare le fatture emesse o trasmesse in  forma  cartacea
          ne' possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale,
          sino all'invio in forma elettronica. 
              211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene
          attraverso  il  Sistema  di  interscambio   istituito   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito
          anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. 
              212. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il
          gestore del Sistema di  interscambio  e  ne  sono  definite
          competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative: 
                a) al presidio del processo di ricezione e successivo
          inoltro delle  fatture  elettroniche  alle  amministrazioni
          destinatarie; 
                b) alla gestione dei dati in forma  aggregata  e  dei
          flussi informativi anche ai fini  della  loro  integrazione
          nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica. 
              213. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro per le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, sono  definite,
          in conformita' a quanto previsto dagli standard del Sistema
          pubblico di connettivita' (SPC): 
                a) le regole di identificazione univoca degli  uffici
          centrali e  periferici  delle  amministrazioni  destinatari
          della fatturazione; 
                b)  le  regole  tecniche  relative   alle   soluzioni
          informatiche   da   utilizzare   per   l'emissione   e   la
          trasmissione delle fatture elettroniche e le  modalita'  di
          integrazione con il Sistema di interscambio; 
                c) le linee guida per l'adeguamento  delle  procedure
          interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed
          alla gestione delle fatture elettroniche; 
                d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma
          209,   limitatamente    a    determinate    tipologie    di
          approvvigionamenti; 
                e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte  degli
          operatori economici, quanto da parte delle  amministrazioni
          interessate, di  intermediari  abilitati,  ivi  compresi  i
          certificatori accreditati ai sensi dell'art. 29 del  codice
          dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
          7 marzo 2005,  n.  82,  allo  svolgimento  delle  attivita'
          informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi  di
          cui ai commi da 209 al presente comma; 
                f) le eventuali misure di supporto, anche  di  natura
          economica, per le piccole e medie imprese; 
                g) la  data  a  partire  dalla  quale  decorrono  gli
          obblighi di cui al comma 209 e i divieti di  cui  al  comma
          210,  con  possibilita'  di  introdurre   gradualmente   il
          passaggio al sistema di  trasmissione  esclusiva  in  forma
          elettronica; 
                g-bis)  le  regole  tecniche   idonee   a   garantire
          l'attestazione della data,  l'autenticita'  dell'origine  e
          l'integrita' del contenuto della  fattura  elettronica,  di
          cui all'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, per ogni fine di legge. 
                g-ter)  le  cause   che   possono   consentire   alle
          amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche  di
          rifiutare le stesse, nonche' le modalita' tecniche  con  le
          quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore,  anche
          al fine di evitare rigetti impropri e di  armonizzare  tali
          modalita'  con  le  regole   tecniche   del   processo   di
          fatturazione elettronica tra privati. 
              214. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e  la  semplificazione,  d'intesa  con  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, da emanare entro  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del decreto  di  cui  al  comma  213,  e'
          stabilita  la  data  dalla  quale  decorrono  gli  obblighi
          previsti dal decreto stesso per le  amministrazioni  locali
          di cui al comma 209». 
              - Si riporta il testo del paragrafo 4.5 dell'allegato B
          al decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  3
          aprile 2013, n. 55 (Regolamento in  materia  di  emissione,
          trasmissione e ricevimento  della  fattura  elettronica  da
          applicarsi  alle   amministrazioni   pubbliche   ai   sensi
          dell'art. 1, commi da 209 a 213, della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244), come modificato dal presente decreto: 
              «4.5. Procedura di  gestione  delle  ricevute  e  delle
          notifiche. - Tutti i canali di  trasmissione  descritti  al
          precedente paragrafo 3 prevedono dei messaggi di ritorno  a
          conferma del buon esito della trasmissione. Questi messaggi
          sono specifici  delle  infrastrutture  di  comunicazione  e
          garantiscono la "messa a disposizione" del messaggio e  dei
          file allegati (fatture o notifiche o ricevute) da parte  di
          chi invia rispetto a chi riceve. Il SdI attesta  l'avvenuto
          svolgimento  delle  fasi   principali   del   processo   di
          trasmissione  delle  fatture  elettroniche  attraverso   un
          sistema di comunicazione che si basa sull'invio di ricevute
          e notifiche. 
              La  procedura  puo'  essere  schematizzata  nei   punti
          seguenti: 
                il SdI, ricevuto correttamente il documento  fattura,
          assegna un identificativo proprio ed effettua  i  controlli
          previsti al successivo par. 5; 
                in caso di controlli con esito negativo, il SdI invia
          una notifica di scarto al soggetto trasmittente; 
                nel caso di  esito  positivo  dei  controlli  il  SdI
          trasmette la fattura elettronica al destinatario; 
                nel caso di buon esito  della  trasmissione,  il  SdI
          invia al soggetto trasmittente  una  ricevuta  di  consegna
          della fattura elettronica; 
                nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al
          SdI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile il
          SdI invia al soggetto trasmittente una notifica di  mancata
          consegna; resta a carico del SdI l'onere di  contattare  il
          destinatario  affinche'   provveda   tempestivamente   alla
          risoluzione del problema ostativo alla trasmissione,  e,  a
          problema risolto, di procedere con l'invio; 
                il  SdI  riceve  notifica,  da  parte  del   soggetto
          destinatario, di riconoscimento/rifiuto della fattura,  che
          provvede ad inoltrare al trasmittente a  completamento  del
          ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della
          fattura elettronica. 
              Le ricevute ed i messaggi di notifica sono  predisposti
          secondo un formato XML la cui struttura e' riportata  nelle
          specifiche tecniche. 
              Il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi  al
          trasmittente il rifiuto  della  fattura  elettronica,  deve
          indicare la causa del rifiuto riportando  i  casi  previsti
          dall'art. 2-bis, comma 1. 
              Di  seguito  uno   schema   di   sintesi   del   flusso
          procedurale: 
              omissis».