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DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonchè misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. (20G00154)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 (in G.U. 19/12/2020, n. 314).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2023)
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Testo in vigore dal: 22-10-2020
al: 19-12-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  garantire  la
corretta applicazione delle disposizioni in materia di  immigrazione,
nel rispetto dei principi costituzionali e internazionali vigenti  in
materia; 
  Ravvisata, altresi', la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
modificare alcune norme in materia di riconoscimento della protezione
internazionale e della protezione complementare e di riarticolare  il
sistema di prima assistenza e di accoglienza  dei  richiedenti  ed  i
titolari  di  protezione  internazionale,  per   i   beneficiari   di
protezione complementare e per minori stranieri non accompagnati; 
  Ravvisata la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre norme
in  materia  di  iscrizione   anagrafica   dello   straniero   e   di
cittadinanza; 
  Ritenuta  inoltre  la  straordinaria  necessita'  ed   urgenza   di
introdurre disposizioni in materia di diritto penale; 
  Considerata, inoltre, la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
rafforzare la capacita' preventiva delle misure di divieto di accesso
agli  esercizi  pubblici  e  ai  locali  di  pubblico   trattenimento
nell'attuale quadro delle attivita'  di  prevenzione  in  materia  di
tutela della sicurezza e dell'incolumita' pubblica; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di implementare  le
misure di prevenzione e contrasto al  traffico  di  stupefacenti  via
internet; 
  Visto il codice penale, approvato  con  regio  decreto  19  ottobre
1930, n. 1398; 
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  recante  il
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2007,  n.  251,  recante
attuazione  della   direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta; 
  Visto il decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  recante
attuazione della direttiva 2005/85/CE recante  norme  minime  per  le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del  riconoscimento  e
della revoca dello status di rifugiato; 
  Visto  il  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.142,  recante
attuazione  della  direttiva  2013/33/UE   recante   norme   relative
all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale; 
  Visto il decreto-legge 4 ottobre  2018,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2018,  n.  132,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  protezione  internazionale  e
immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita'
del Ministero dell'interno  e  l'organizzazione  e  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata; 
  Visto il decreto-legge 14  giugno  2019,  n.  53,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, recante disposizioni
urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 ottobre 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  della  giustizia,
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
difesa, della salute, dello  sviluppo  economico  e  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di  permesso  di  soggiorno  e  controlli  di
                              frontiera 
 
  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, comma 6, dopo  le  parole  «Stati  contraenti»
sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli  obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano»; 
    b) all'articolo 6, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis) Sono convertibili in permesso di soggiorno  per  motivi  di
lavoro,  ove  ne  ricorrano  i  requisiti,  i  seguenti  permessi  di
soggiorno: 
    a)  permesso  di  soggiorno  per  protezione  speciale,  di   cui
all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le  cause
di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli
articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16, del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
    b) permesso di  soggiorno  per  calamita',  di  cui  all'articolo
20-bis; 
    c)  permesso  di  soggiorno  per  residenza  elettiva,   di   cui
all'articolo  11,  comma  1,  lettera  c-quater),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; 
    d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o  dello
stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1,  lettera  c),  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,  ad
eccezione dei  casi  in  cui  lo  straniero  era  precedentemente  in
possesso di un permesso per richiesta asilo; 
    e)  permesso  di  soggiorno  per  attivita'  sportiva,   di   cui
all'articolo 27, comma 1, lettera p); 
    f) permesso di soggiorno per lavoro di  tipo  artistico,  di  cui
all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o); 
    g)  permesso  di  soggiorno  per   motivi   religiosi,   di   cui
all'articolo 5, comma 2; 
    h)  permesso  di  soggiorno  per  assistenza   minori,   di   cui
all'articolo 31, comma 3.»; 
    c) all'articolo 11, il comma 1-ter e' abrogato; 
    d)  all'articolo  12,  i  commi  6-bis,  6-ter  e  6-quater  sono
abrogati; 
    e) all'articolo 19: 
      1) il comma 1.1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.1.  Non  sono  ammessi  il  respingimento   o   l'espulsione   o
l'estradizione di  una  persona  verso  uno  Stato  qualora  esistano
fondati motivi di ritenere che essa rischi  di  essere  sottoposta  a
tortura o a trattamenti inumani o degradanti.  Nella  valutazione  di
tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in  tale  Stato,  di
violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non  sono  altresi'
ammessi il respingimento o l'espulsione  di  una  persona  verso  uno
Stato   qualora   esistano   fondati   motivi   di    ritenere    che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della propria vita privata e  familiare,  a  meno
che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero
di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio
di violazione di cui al periodo  precedente,  si  tiene  conto  della
natura e della effettivita' dei vincoli  familiari  dell'interessato,
del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo
soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza  di  legami
familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»; 
      2) dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente: 
  «1.2.  Nelle  ipotesi  di  rigetto  della  domanda  di   protezione
internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1  e  1.1.,
la Commissione territoriale trasmette gli atti  al  Questore  per  il
rilascio di un permesso di soggiorno  per  protezione  speciale.  Nel
caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso  di
soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai  commi  1  e  1.1,  il
Questore,  previo  parere  della  Commissione  territoriale  per   il
riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un  permesso
di soggiorno per protezione speciale.»; 
      3) al comma 2, lettera d-bis),  al  primo  periodo,  le  parole
«condizioni di salute di particolare gravita'» sono sostituite  dalle
seguenti:  «gravi  condizioni  psico-fisiche  o  derivanti  da  gravi
patologie»; 
    f) all'articolo 20-bis: 
      1) al comma 1, le  parole  «contingente  ed  eccezionale»  sono
sostituite dalla seguente: «grave»; 
      2) al comma 2, le parole «per un periodo ulteriore di sei mesi»
sono soppresse, la parola «eccezionale» e' sostituita dalla seguente:
«grave» le parole «, ma non puo' essere  convertito  in  permesso  di
soggiorno per motivi di lavoro» sono soppresse; 
    g) all'articolo 27-ter, comma 9-bis, le parole «In  presenza  dei
requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera  b),  e
fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma
3, lo» sono sostitute dalla seguente: «Lo»; 
    h) all'articolo 32, comma 1-bis, sono aggiunti, infine i seguenti
periodi:  «Il  mancato  rilascio  del  parere  richiesto   non   puo'
legittimare il rifiuto del rinnovo  del  permesso  di  soggiorno.  Si
applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990,  n.
241.»; 
    i) all'articolo 36, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha  una  durata  pari
alla durata presunta  del  trattamento  terapeutico,  e'  rinnovabile
finche' durano le necessita' terapeutiche documentate e  consente  lo
svolgimento di attivita' lavorativa.». 
  2. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  83  del  regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327,  per  motivi  di  ordine  e  sicurezza
pubblica  ovvero  quando  si  concretizzano  le  condizioni  di   cui
all'articolo 19, paragrafo 2, lettera  g),  della  Convenzione  delle
Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta
a Montego Bay il 10 dicembre  1982,  resa  esecutiva  dalla  legge  2
dicembre 1994, n. 689, limitatamente alle violazioni delle  leggi  di
immigrazione vigenti, il Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro della difesa e con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, e previa informazione  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, puo' limitare o vietare il transito e la sosta di navi  nel
mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi
in  servizio  governativo  non  commerciale.  Non  trovano   comunque
applicazione le  disposizioni  del  presente  comma  nell'ipotesi  di
operazioni  di  soccorso  immediatamente  comunicate  al  centro   di
coordinamento competente per il soccorso marittimo e  allo  Stato  di
bandiera  ed  effettuate  nel  rispetto   delle   indicazioni   della
competente autorita' per la ricerca e soccorso  in  mare,  emesse  in
base agli obblighi  derivanti  dalle  convenzioni  internazionali  in
materia di diritto del mare nonche' dello statuto dei rifugiati fermo
restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione
delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale
per combattere il traffico di migranti via  terra,  via  mare  e  via
aria.  Nei  casi  di  inosservanza  del  divieto  o  del  limite   di
navigazione stabilito al periodo precedente,  si  applica  l'articolo
1102 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e la multa  e'  da  euro
10.000 ad euro 50.000.