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DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 118

Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. (20G00136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/2020
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vigente al 02/05/2024
Testo in vigore dal: 27-9-2020
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 - e,  in
particolare, l'articolo 14, comma 1, lettere b) e c); 
  Vista la direttiva (UE)  2018/849  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le  direttive  2000/53/CE
relativa  ai  veicoli  fuori  uso,  2006/66/CE  relativa  a  pile   e
accumulatori e ai rifiuti di pile e  accumulatori  e  2012/19/UE  sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/851  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  2008/98/CE
relativa ai rifiuti; 
  Vista  la  direttiva  2012/19/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  4  luglio  2012  sui  rifiuti   di   apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE); 
  Vista  la  direttiva  2006/66/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e  ai
rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante
attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di  apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE); 
  Visto il decreto legislativo 20  novembre  2008,  n.  188,  recante
attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,  accumulatori
e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  in  particolare
l'articolo 1, comma 3, il quale dispone che i termini per  l'adozione
di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e  il  31
agosto 2020, che non siano scaduti alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono prorogati di tre  mesi,  decorrenti  dalla
data di scadenza di ciascuno di essi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 marzo 2020; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 21 maggio 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 agosto 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, della giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze  e
dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 
 
  1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 31, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  Il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
invia,  ogni   anno,   alla   Commissione   europea   una   relazione
sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE contenente le informazioni
di cui al comma 1. I dati  sono  accompagnati  da  una  relazione  di
controllo della qualita' e comunicati, per via elettronica, entro  18
mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui  sono  raccolti.  Il
primo periodo di comunicazione inizia il 1° gennaio 2021 e include  i
dati relativi all'anno 2020. Tali dati sono  calcolati  e  comunicati
alla Commissione europea secondo le modalita' e  i  formati  definiti
dalla decisione di esecuzione 2019/2193  della  Commissione,  del  17
dicembre 2019.»; 
  b) all'articolo 10, dopo il  comma  8,  e'  aggiunto  il  seguente:
«8-bis. Fermi restando gli obblighi  di  cui  all'articolo  8  per  i
singoli  produttori  di  AEE,  nelle  more  dell'approvazione   dello
statuto, i sistemi collettivi di nuova costituzione  possono  avviare
le attivita', ivi inclusa l'iscrizione al Registro nazionale  di  cui
all'articolo 29, in coerenza con lo  statuto  tipo,  decorsi  novanta
giorni dalla trasmissione dello statuto al Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'approvazione.  I
Ministeri competenti possono nei successivi 180 giorni verificare  la
conformita' dello statuto allo  statuto  tipo  e  la  coerenza  delle
attivita' avviate e,  in  caso  di  difformita',  formulano  motivate
osservazioni, nel rispetto delle quali il consorzio,  nei  successivi
60 giorni, adegua lo statuto ai fini dell'approvazione,  con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
di concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico.  Il  mancato
adeguamento  nei  termini  previsti  comporta  la  cancellazione  dal
Registro nazionale e la cessazione dell'attivita'.»; 
  c) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: 
  «Art. 24-bis (Razionalizzazione delle disposizioni per  i  RAEE  da
fotovoltaico).  -  1.  Il  finanziamento  della  gestione  dei   RAEE
derivanti  da  AEE  di  fotovoltaico  e'  a  carico  dei   produttori
indipendentemente dalla data  di  immissione  sul  mercato  di  dette
apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi
gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per  la
gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in
essere prima della entrata in vigore del  presente  decreto.  Per  la
gestione dei RAEE derivanti da AEE  di  fotovoltaico  incentivate  ed
installate  precedentemente  alla  entrata  in  vigore  del  presente
decreto relativi al  Conto  Energia,  per  i  quali  e'  previsto  il
trattenimento delle quote a garanzia secondo  le  previsioni  di  cui
all'articolo 40, comma 3,  i  soggetti  responsabili  degli  impianti
fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria,  prevista  dal
Gestore dei servizi energetici (GSE) nel  disciplinare  tecnico,  nel
trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Il GSE definisce le
modalita' operative  ed  e'  autorizzato  a  richiedere  agli  stessi
responsabili  degli  impianti  fotovoltaici  idonea   documentazione,
inoltre  con  proprie  deliberazioni  e  disciplinari  tecnici   puo'
provvedere alle eventuali variazioni  che  si  rendessero  necessarie
dall'adeguamento  delle  presenti  disposizioni   per   le   AEE   di
fotovoltaico incentivate. 
  2. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato  successivamente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sistemi
di gestione di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo  di
AEE di fotovoltaico immesso sul mercato,  determinano  l'importo  del
contributo ambientale necessario a  coprire  tutti  i  costi  per  la
corretta gestione e smaltimento, depositando il relativo importo  nel
proprio trust. Il trust dovra' avere le medesime tipologie di  quelle
richieste dal GSE nel disciplinare tecnico. 
  3. Limitatamente alle  AEE  di  fotovoltaico  incentivate,  il  GSE
verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate
per il fotovoltaico,  installino  AEE  di  fotovoltaico  immesse  sul
mercato da produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione.  Alle
spese di funzionamento e  gestione  del  sistema  di  garanzia  trust
provvede il sistema collettivo disponente nel limite massimo del  20%
dell'importo  della  garanzia  prestata  dai  soggetti  obbligati  al
finanziamento dei RAEE fotovoltaici.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Il testo degli articoli 76 e  87  della  Costituzione
          cosi' recita: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.». 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 4 ottobre 2019,  n.
          117 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge di delegazione europea),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita: 
              «Art. 14 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
          della direttiva (UE) 2018/849, che  modifica  le  direttive
          2000/53/CE  relativa  ai  veicoli  fuori  uso,   2006/66/CE
          relativa a pile e accumulatori  e  ai  rifiuti  di  pile  e
          accumulatori e 2012/19/UE sui  rifiuti  di  apparecchiature
          elettriche ed  elettroniche).  -  1.  Nell'esercizio  della
          delega per l'attuazione della direttiva (UE)  2018/849  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018,  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'art.  1,  comma  1,  anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                a) riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori
          uso, in  attuazione  della  direttiva  (UE)  2018/849,  nel
          rispetto delle seguenti indicazioni: 
                  1)   coordinare   le   disposizioni   del   decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n.  209,  con  le  disposizioni
          contenute nella  direttiva  (UE)  2018/851  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018,  che  modifica
          la  direttiva   2008/98/CE   relativa   ai   rifiuti,   con
          particolare  riferimento,  tra  l'altro,  allo  schema   di
          responsabilita' estesa del produttore; 
                  2)   individuare   forme   di   promozione   e   di
          semplificazione per il riutilizzo delle parti  dei  veicoli
          fuori uso  utilizzabili  come  ricambio,  nel  rispetto  di
          quanto previsto dall'art.  2,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,  nonche'  delle
          procedure e delle norme di sicurezza; 
                  3)  rafforzare  l'efficacia  e   l'efficienza   dei
          sistemi di tracciabilita' e di  contabilita'  dei  veicoli,
          dei  veicoli  fuori  uso  e  dei  rifiuti   derivanti   dal
          trattamento  degli  stessi,  con  particolare   riferimento
          all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri
          di raccolta; 
                  4) individuare misure per sviluppare o  incentivare
          il  riciclo  dei  rifiuti  provenienti   da   impianti   di
          frantumazione dotati delle migliori  tecniche  disponibili,
          finalizzando lo smaltimento o  il  recupero  energetico  ai
          soli rifiuti non riciclabili; 
                b) riformare il sistema di gestione  dei  rifiuti  di
          pile e accumulatori  in  attuazione  della  direttiva  (UE)
          2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni: 
                  1) definire obiettivi di gestione  dei  rifiuti  di
          pile e accumulatori per i produttori,  ai  sensi  dell'art.
          8-bis  della   direttiva   2008/98/CE,   introdotto   dalla
          direttiva (UE) 2018/851; 
                  2) prevedere specifiche modalita' semplificate  per
          la raccolta dei rifiuti di pile  portatili  e  accumulatori
          non derivanti dall'attivita' di enti e imprese; 
                  3) adeguare lo  schema  di  responsabilita'  estesa
          alle  nuove  disposizioni,  tenendo   conto   anche   delle
          disposizioni previste  al  riguardo  dalla  direttiva  (UE)
          2018/851; 
                  4) armonizzare il sistema di gestione  dei  rifiuti
          di pile e accumulatori con quello di gestione  dei  rifiuti
          di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche   (RAEE),
          valutando la possibilita' di realizzare un sistema unico di
          gestione; 
                c) riformare il  sistema  di  gestione  dei  RAEE  in
          attuazione della  direttiva  (UE)  2018/849,  nel  rispetto
          delle seguenti indicazioni: 
                  1) definire obiettivi di gestione dei  RAEE  per  i
          produttori,  ai  sensi  dell'art.  8-bis  della   direttiva
          2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851; 
                  2) adeguare lo  schema  di  responsabilita'  estesa
          alle  nuove  disposizioni,  tenendo   conto   anche   delle
          disposizioni previste  al  riguardo  dalla  direttiva  (UE)
          2018/851; 
                  3)  individuare  misure  per  la  promozione  e  la
          semplificazione  del   riutilizzo   delle   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche e dei loro componenti,  al  fine
          di prevenire la produzione dei rifiuti; 
                  4) prevedere misure che favoriscano il  ritiro,  su
          base volontaria, "uno contro zero" dei piccolissimi rifiuti
          RAEE   da   parte   di   distributori   che   non   vendono
          apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
                  5)  definire  condizioni,  requisiti  e   parametri
          operativi per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE
          nonche' le relative modalita' di controllo; 
                  6)  disciplinare  il   fine   vita   dei   pannelli
          fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima  del  12
          aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi
          individuali e collettivi di cui agli articoli 9  e  10  del
          decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati, previa acquisizione del parere  della  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281,  su  proposta  del  Ministro  per  gli
          affari europei e del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  della
          giustizia, dell'economia e delle  finanze,  dello  sviluppo
          economico e delle infrastrutture e dei trasporti.». 
              - La direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva
          2000/53/CE relativa ai  veicoli  fuori  uso  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150. 
              - La direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva
          2008/98/CE relativa ai rifiuti e' pubblicata nella G.U.U.E.
          14 giugno 2018, n. L 150. 
              - La direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature
          elettriche  ed  elettroniche  (RAEE)  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 24 luglio 2012, n. L 197. 
              - La direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  6  settembre  2006,  relativa  a  pile   e
          accumulatori e ai rifiuti di  pile  e  accumulatori  e  che
          abroga  la  direttiva  91/157/CEE;  e'   pubblicata   nella
          G.U.U.E. 26 settembre 2006, n. L 266. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,   n.   49
          (Attuazione  della  direttiva  2012/19/UE  sui  rifiuti  di
          apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche   (RAEE)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014,  n.  73,
          Supplemento ordinario. 
              - Il decreto  legislativo  20  novembre  2008,  n.  188
          (Attuazione della direttiva  2006/66/CE  concernente  pile,
          accumulatori e relativi rifiuti e che abroga  la  direttiva
          91/157/CEE)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   3
          dicembre 2008, n. 283, Supplemento ordinario. 
              - Il testo dell'art. 1, comma 3 della legge  24  aprile
          2020, n. 27 (Conversione in legge, con  modificazioni,  del
          decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  recante  misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  Proroga
          dei  termini  per  l'adozione  di   decreti   legislativi),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110,
          Supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
          recante misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19, e'  convertito  in  legge  con  le  modificazioni
          riportate in allegato alla presente legge. 
              2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n.
          11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono  abrogati.  Restano  validi
          gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
          effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
          dei medesimi decreti-legge 2 marzo  2020,  n.  9,  8  marzo
          2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.  Gli  adempimenti  e  i
          versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 2
          marzo 2020, n. 9 sono  effettuati,  senza  applicazione  di
          sanzioni e interessi, in un'unica  soluzione  entro  il  16
          settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a  un  massimo
          di quattro rate mensili di pari importo, con il  versamento
          della prima rata entro il 16  settembre  2020.  Non  si  fa
          luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
              3. In  considerazione  dello  stato  di  emergenza  sul
          territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio  2020,  i  termini  per
          l'adozione di decreti legislativi con scadenza  tra  il  10
          febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che  non  siano  scaduti
          alla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono
          prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
          ciascuno di essi. I decreti legislativi  di  cui  al  primo
          periodo, il cui termine di adozione sia scaduto  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  possono  essere
          adottati entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nel rispetto dei principi  e  criteri
          direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
          di delega. 
              4.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il   giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
              (Omissis).». 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
          cosi' recita: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
          4. La Conferenza unificata di cui al comma 1  e'  convocata
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le  sedute  sono
          presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,  su
          sua delega, dal Ministro per gli  affari  regionali  o,  se
          tale   incarico   non   e'    conferito,    dal    Ministro
          dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 31 del citato decreto  legislativo
          14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 31 (Monitoraggio e comunicazioni). -  1.  L'ISPRA
          assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi
          indicati  all'Allegato  V  e   trasmette   annualmente   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare una relazione contenente informazioni, comprese  stime
          circostanziate, sulle quantita' e sulle  categorie  di  AEE
          immesse sul mercato, raccolte attraverso  tutti  i  canali,
          preparate  per  il  riutilizzo,  riciclate  e   recuperate,
          nonche' sui  RAEE  raccolti  separatamente  esportati,  per
          peso. 
              2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare invia, ogni  anno,  alla  Commissione
          europea  una  relazione  sull'attuazione  della   direttiva
          2012/19/UE contenente le informazioni di cui al comma 1.  I
          dati sono accompagnati da una relazione di controllo  della
          qualita' e comunicati, per via elettronica, entro  18  mesi
          dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono  raccolti.
          Il primo periodo di comunicazione inizia il 1° gennaio 2021
          e include i dati relativi all'anno  2020.  Tali  dati  sono
          calcolati e comunicati alla Commissione europea secondo  le
          modalita'  e  i  formati  definiti   dalla   decisione   di
          esecuzione 2019/2193 della  Commissione,  del  17  dicembre
          2019.». 
              - Il testo dell'art. 10 del citato decreto  legislativo
          14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 10 (I sistemi collettivi). - 1. I produttori  che
          non  adempiono  ai  propri  obblighi  mediante  un  sistema
          individuale devono aderire a un sistema collettivo. Possono
          partecipare  ai  sistemi  collettivi  i   distributori,   i
          raccoglitori,  i   trasportatori,   i   riciclatori   e   i
          recuperatori, previo  accordo  con  i  produttori  di  AEE.
          L'adesione ai sistemi collettivi e' libera e parimenti  non
          puo' essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da  un
          consorzio per l'adesione ad  un  altro,  nel  rispetto  del
          principio di libera concorrenza. 
              2. I  sistemi  collettivi  sono  organizzati  in  forma
          consortile ai sensi degli  articoli  2602  e  seguenti  del
          codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto
          dal presente decreto legislativo. 
              3.  I  consorzi  di  cui  al  comma  2  hanno  autonoma
          personalita' giuridica di diritto privato, non  hanno  fine
          di lucro  ed  operano  sotto  la  vigilanza  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del Ministero dello sviluppo economico, che  entro  6  mesi
          dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo
          approvano lo statuto-tipo. 
              4. Ciascun sistema collettivo deve garantire il  ritiro
          di RAEE  dai  centri  comunali  di  raccolta  su  tutto  il
          territorio nazionale secondo le indicazioni del  Centro  di
          coordinamento. I contratti stipulati dai sistemi collettivi
          inerenti la gestione  dei  RAEE  sono  stipulati  in  forma
          scritta a pena di nullita'. 
              4-bis.   Ciascun   sistema   collettivo   deve,   prima
          dell'inizio dell'attivita' o  entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  in
          caso  di  sistemi  collettivi  esistenti,   dimostrare   al
          Comitato di vigilanza e controllo una capacita' finanziaria
          minima proporzionata alla quantita' di RAEE da gestire. 
              5. I consorzi esistenti e quelli di nuova  costituzione
          conformano la  loro  attivita'  ai  criteri  direttivi  dei
          sistemi  di  gestione  di  cui  all'art.  237  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il loro  statuto  allo
          statuto-tipo, secondo le modalita' indicate ai commi 6, 7 e
          8. 
              5-bis.  Lo  statuto-tipo   assicura   che   i   sistemi
          collettivi siano dotati di adeguati  organi  di  controllo,
          quali il collegio sindacale, l'organismo  di  vigilanza  ai
          sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una
          societa' di revisione indipendente, al fine  di  verificare
          periodicamente la regolarita' contabile e fiscale. 
              6. I sistemi collettivi esistenti adeguano  il  proprio
          statuto   entro   90   giorni    dall'approvazione    dello
          statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
          fini dell'approvazione. 
              7.  I  sistemi   collettivi   di   nuova   costituzione
          trasmettono lo statuto al Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare   entro   15   giorni
          dall'adozione, ai fini dell'approvazione. 
              8. Lo statuto e' approvato  nei  successivi  90  giorni
          alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare di concerto  con  il
          Ministro   dello   sviluppo   economico,   salvo   motivate
          osservazioni cui il consorzio e' tenuto  ad  adeguarsi  nei
          successivi  60  giorni.  L'approvazione  dello  statuto  e'
          condizione essenziale ai fini dell'iscrizione  al  Registro
          nazionale. 
              8-bis. Fermi restando gli obblighi di  cui  all'art.  8
          per   i   singoli   produttori   di   AEE,    nelle    more
          dell'approvazione dello statuto, i  sistemi  collettivi  di
          nuova  costituzione  possono  avviare  le  attivita',   ivi
          inclusa l'iscrizione al Registro nazionale di cui  all'art.
          29, in coerenza con lo statuto tipo, decorsi novanta giorni
          dalla trasmissione dello statuto al Ministro  dell'ambiente
          e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  ai   fini
          dell'approvazione.  I  Ministeri  competenti  possono   nei
          successivi  180  giorni  verificare  la  conformita'  dello
          statuto allo statuto tipo e  la  coerenza  delle  attivita'
          avviate e,  in  caso  di  difformita',  formulano  motivate
          osservazioni, nel rispetto delle quali  il  consorzio,  nei
          successivi  60  giorni,   adegua   lo   statuto   ai   fini
          dell'approvazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro dello sviluppo economico. Il  mancato  adeguamento
          nei termini previsti comporta la cancellazione dal Registro
          nazionale e la cessazione dell'attivita'. 
              9. I  sistemi  collettivi  trasmettono  annualmente  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare il piano di prevenzione e gestione  relativo  all'anno
          solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo  alle
          risorse economiche che verranno impiegate e  di  una  copia
          del bilancio di esercizio corredato da una relazione  sulla
          gestione   relativa   all'anno   solare   precedente    con
          l'indicazione degli obiettivi raggiunti. Ogni anno  ciascun
          sistema collettivo  inoltra  al  Comitato  di  vigilanza  e
          controllo un'autocertificazione attestante  la  regolarita'
          fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza
          e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicita'  dei
          dati raccolti ai sensi del presente comma. 
              10.  I  sistemi  collettivi  sono  tenuti  a  garantire
          l'equilibrio  della  propria  gestione  finanziaria  e  gli
          eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione
          del reddito e non possono essere divisi tra i  consorziati.
          I sistemi devono dimostrare di  essere  in  possesso  delle
          certificazioni ISO 9001  e  14001,  oppure  EMAS,  o  altro
          sistema equivalente di gestione della  qualita'  sottoposto
          ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed
          il monitoraggio interno all'azienda. 
              10-bis. Ciascun sistema collettivo  deve  rappresentare
          una quota di mercato di AEE, immessa  complessivamente  sul
          mercato nell'anno solare precedente dai produttori  che  lo
          costituiscono, almeno superiore al 3 per cento,  in  almeno
          un raggruppamento. 
              10-ter. I sistemi collettivi  esistenti  alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione  si  adeguano
          alla disposizione di  cui  al  comma  10-bis  entro  il  31
          dicembre   dell'anno    solare    successivo    a    quello
          dell'approvazione dello statuto-tipo.  Qualora  un  sistema
          collettivo scenda, per la prima volta dopo la  costituzione
          dello stesso, sotto la quota di mercato  di  cui  al  comma
          10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di  vigilanza
          e controllo, e puo' proseguire le attivita' di gestione dei
          RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo
          restando l'obbligo di comunicazione di  cui  al  precedente
          periodo, i successivi casi di  mancato  raggiungimento,  da
          parte del  medesimo  sistema  collettivo,  della  quota  di
          mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal  Comitato
          di vigilanza e controllo in conformita' all'art. 35.».