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DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101

Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2023)
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vigente al 01/03/2021
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-8-2020
al: 17-1-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare, l'articolo 20; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  e,   in
particolare gli articoli 31 e 32; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  recante
attuazione   delle    direttive    89/618/Euratom,    90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni  ionizzanti,
2009/71/Euratom in  materia  di  sicurezza  nucleare  degli  impianti
nucleari  e  2011/70/Euratom  in  materia  di  gestione  sicura   del
combustibile  esaurito  e  dei  rifiuti  radioattivi   derivanti   da
attivita' civili; 
  Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante impiego  pacifico
dell'energia nucleare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1970,
n. 1450, recante regolamento  per  il  riconoscimento  dell'idoneita'
all'esercizio tecnico degli impianti nucleari; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2000,  n.  241,  recante
attuazione della direttiva 96/29/Euratom  in  materia  di  protezione
sanitaria  della  popolazione  e  dei  lavoratori  contro  i   rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2000,  n.  187,  recante
attuazione della direttiva 97/43/Euratom  in  materia  di  protezione
sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
connesse a esposizioni mediche; 
  Visto il decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  52,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/122/Euratom  sul  controllo  delle
sorgenti radioattive sigillate ad alta  attivita'  e  delle  sorgenti
orfane; 
  Visto il decreto legislativo del 20 febbraio 2009, n.  23,  recante
attuazione   della   direttiva   2006/117/Euratom    relativa    alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e
di combustibile nucleare esaurito; 
  Visto il decreto legislativo del 19 ottobre 2011, n.  185,  recante
attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce  un  quadro
comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  45,   recante
attuazione della direttiva 2011/70/Euratom che istituisce  un  quadro
comunitario per la gestione responsabile e  sicura  del  combustibile
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; 
  Visto il decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 137, recante
attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la  direttiva
2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza
nucleare degli impianti nucleari; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36  recante
attuazione della direttiva 1999/31/CE  relativa  alle  discariche  di
rifiuti; 
  Vista la direttiva 2013/59/Euratom, del Consiglio, del  5  dicembre
2013, che stabilisce norme fondamentali di  sicurezza  relative  alla
protezione  contro  i  pericoli   derivanti   dall'esposizione   alle
radiazioni ionizzanti, e  che  abroga  le  direttive  89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2020; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
espresso nella seduta del 12 marzo 2020; 
  Vista la legge 24 aprile 2020, n. 27, che, all'articolo 1, comma 3,
ha prorogato i termini per l'esercizio della delega dal 2 maggio al 2
agosto; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 luglio 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  dei  Ministri
della salute, dello sviluppo economico, del lavoro e delle  politiche
sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
concerto  con  i   Ministri   dell'interno,   della   difesa,   delle
infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Finalita'  e  principi  del  sistema  di  radioprotezione  (direttiva
                  59/2013/EURATOM, articoli 1 e 5) 
 
  1. Il presente decreto stabilisce norme di  sicurezza  al  fine  di
proteggere  le  persone  dai  pericoli  derivanti  dalle   radiazioni
ionizzanti, e disciplina: 
    a) la protezione sanitaria delle  persone  soggette  a  qualsiasi
tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti; 
    b) il mantenimento e la  promozione  del  continuo  miglioramento
della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili; 
    c) la gestione responsabile e sicura  del  combustibile  nucleare
esaurito e dei rifiuti radioattivi; 
    d) la sorveglianza e il controllo  delle  spedizioni  di  rifiuti
radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive. 
  2. Le disposizioni del presente decreto fissano  i  requisiti  e  i
regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione. 
  3.  Il  sistema  di  radioprotezione  si  basa  sui   principi   di
giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi. 
  4. In attuazione dei principi di cui al comma 3: 
    a) gli atti  giuridici  che  consentono  lo  svolgimento  di  una
pratica garantiscono che il beneficio per i singoli individui  o  per
la collettivita' sia prevalente rispetto al detrimento sanitario  che
essa potrebbe causare. Le determinazioni che introducono o modificano
una via di esposizione e  le  determinazioni  per  le  situazioni  di
esposizione esistenti e di emergenza devono apportare  piu'  benefici
che svantaggi; 
    b)  la  radioprotezione  di  individui  soggetti  a   esposizione
professionale e del pubblico e' ottimizzata allo scopo  di  mantenere
al  minimo  ragionevolmente  ottenibile  le  dosi   individuali,   la
probabilita' dell'esposizione  e  il  numero  di  individui  esposti,
tenendo conto dello stato delle conoscenze  tecniche  e  dei  fattori
economici e sociali. L'ottimizzazione della protezione  di  individui
soggetti a esposizione medica e' riferita all'entita'  delle  singole
dosi, compatibilmente con il  fine  medico  dell'esposizione.  Questo
principio si applica non solo in termini di  dose  efficace  ma,  ove
appropriato, anche  in  termini  di  dose  equivalente,  come  misura
precauzionale  destinata  a  mantenere  le  incertezze  relative   al
detrimento sanitario  al  di  sotto  della  soglia  per  le  reazioni
tissutali; 
    c) nelle situazioni di esposizione pianificata,  la  somma  delle
dosi cui e' esposto un individuo non puo' superare i  limiti  fissati
per  l'esposizione  professionale  o  del  pubblico.  Le  esposizioni
mediche non sono soggette a limitazioni delle dosi. 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dalle  amministrazioni  competenti  per  materia  ai  sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo 20 della legge 4 ottobre 2019,
          n. 117, recante delega al Governo per il recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di  delegazione  europea  2018,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre  2019,  n.  245,  cosi'
          recita: 
                «Art.  20.  (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione   della   direttiva    2013/59/Euratom,    che
          stabilisce norme fondamentali di  sicurezza  relative  alla
          protezione contro  i  pericoli  derivanti  dall'esposizione
          alle radiazioni  ionizzanti,  e  che  abroga  le  direttive
          89/618/Euratom,       90/641/Euratom,        96/29/Euratom,
          97/43/Euratom  e  2003/122/Euratom).  -  1.  Nell'esercizio
          della   delega    per    l'attuazione    della    direttiva
          2013/59/Euratom del Consiglio,  del  5  dicembre  2013,  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                  a)  introdurre  le  modifiche  e  le   integrazioni
          necessarie  al  corretto  e  integrale  recepimento   della
          direttiva 2013/59/Euratom, anche attraverso l'emanazione di
          un nuovo testo normativo  di  riassetto  e  semplificazione
          della disciplina di cui al  decreto  legislativo  17  marzo
          1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto al riordino  e
          all'armonizzazione  della   normativa   di   settore,   con
          abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e, in
          particolare, del citato decreto legislativo 17 marzo  1995,
          n. 230, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n.  187,  e
          del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, assicurando
          altresi' il necessario coordinamento  tra  le  disposizioni
          oggetto di modifica o integrazione; 
                  b) ferme restando le disposizioni dell'articolo 104
          del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, prevedere il
          rafforzamento   e   l'ottimizzazione    della    protezione
          dell'ambiente  dagli  effetti  dannosi   delle   radiazioni
          ionizzanti tenendo conto, ai fini  della  protezione  della
          salute umana  nel  lungo  termine,  di  criteri  ambientali
          basati  su  dati   scientifici   riconosciuti   a   livello
          internazionale     e     richiamati     dalla     direttiva
          2013/59/Euratom; 
                  c) prevedere,  a  carico  degli  utilizzatori,  dei
          commercianti e importatori di sorgenti  radioattive  e  dei
          produttori, detentori, trasportatori e gestori  di  rifiuti
          radioattivi, obblighi di registrazione e comunicazione  dei
          dati relativi alla tipologia e quantita' di tali sorgenti e
          rifiuti  radioattivi  all'Ispettorato  nazionale   per   la
          sicurezza nucleare e la radioprotezione; 
                  d)  provvedere  alla   razionalizzazione   e   alla
          semplificazione delle procedure di  autorizzazione  per  la
          raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti  radioattivi,
          introducendo specifiche  sanzioni  in  caso  di  violazione
          delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per  il
          trasporto; 
                  e) prevedere il  mantenimento,  ove  gia'  previste
          dalla  normativa  nazionale  vigente,   delle   misure   di
          protezione dei lavoratori e della popolazione piu' rigorose
          rispetto  alle  norme  minime  stabilite  dalla   direttiva
          2013/59/Euratom; 
                  f) procedere alla revisione, con  riferimento  alle
          esposizioni   mediche,   dei   requisiti   riguardanti   le
          informazioni   ai   pazienti,   la   registrazione   e   la
          comunicazione delle dosi  dovute  alle  procedure  mediche,
          l'adozione  di  livelli  di  riferimento  diagnostici,   la
          gestione delle apparecchiature nonche' la disponibilita' di
          dispositivi che segnalino la  dose,  introducendo  altresi'
          una chiara identificazione dei  requisiti,  dei  compiti  e
          delle responsabilita'  dei  professionisti  coinvolti,  con
          particolare riferimento al  medico,  all'odontoiatra  o  ad
          altro professionista  sanitario  titolato  a  farsi  carico
          della responsabilita' clinica per  le  esposizioni  mediche
          individuali in accordo con i requisiti nazionali; 
                  g) prevedere  l'aggiornamento  dei  requisiti,  dei
          compiti e delle responsabilita' delle figure  professionali
          coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della
          popolazione, anche garantendo coerenza e continuita' con le
          disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; 
                  h)  provvedere  alla   razionalizzazione   e   alla
          semplificazione dei procedimenti autorizzativi; 
                  i) nella predisposizione del sistema di  controlli,
          di cui alla direttiva  2013/59/Euratom,  garantire  i  piu'
          alti livelli  di  salute  per  il  personale  aeronavigante
          esposto a radiazioni ionizzanti, comprese quelle cosmiche; 
                  l)    provvedere    alla    revisione    e     alla
          razionalizzazione        dell'apparato        sanzionatorio
          amministrativo  e  penale  al  fine  di  definire  sanzioni
          efficaci, proporzionate e dissuasive nonche' di  conseguire
          una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni; 
                  m) destinare i proventi  delle  eventuali  sanzioni
          amministrative di nuova istituzione al finanziamento  delle
          attivita' connesse al miglioramento delle attivita' dirette
          alla  protezione  dell'ambiente,  dei  lavoratori  e  della
          popolazione contro i pericoli  derivanti  dalle  radiazioni
          ionizzanti; 
                  n) adottare un nuovo  Piano  nazionale  radon  che,
          sulla base di quanto gia' attuato in Italia e tenendo conto
          delle altre esperienze di pianificazione in materia,  anche
          realizzate da Stati esteri, recepisca le disposizioni della
          direttiva 2013/59/Euratom, preveda adeguati  strumenti  per
          la sua  attuazione,  attraverso  il  coordinamento  tra  le
          amministrazioni competenti in relazione ai diversi  settori
          di interesse, e introduca  indicatori  di  efficacia  delle
          azioni pianificate. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati senza modificare l'assetto e la ripartizione delle
          competenze  previste  dalla  disciplina   vigente,   previa
          acquisizione del parere della Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
          Trento e di Bolzano,  su  proposta  dei  Ministri  per  gli
          affari europei, della salute, dello sviluppo economico, del
          lavoro e delle politiche sociali e  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle
          finanze,  dell'interno  e  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti.». 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,  recante  norme  generali   sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
                «Art. 31. (Procedure per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.» 
                «Art. 32. (Principi e criteri direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante
          attuazione delle direttive 89/618/Euratom,  90/641/Euratom,
          96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in  materia  di  radiazioni
          ionizzanti,  2009/71/Euratom  in   materia   di   sicurezza
          nucleare  degli  impianti  nucleari  e  2011/70/Euratom  in
          materia di gestione sicura del combustibile esaurito e  dei
          rifiuti  radioattivi  derivanti  da  attivita'  civili,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136,
          S.O. 
              - La legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante l'impiego
          pacifico  dell'energia  nucleare,   e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   30
          dicembre  1970,  n.  1450,  recante  regolamento   per   il
          riconoscimento dell'idoneita' all'esercizio  tecnico  degli
          impianti nucleari, e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          15 maggio 1971, n. 123. 
              - Il  decreto  legislativo  26  maggio  2000,  n.  241,
          recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia
          di protezione sanitaria della popolazione e dei  lavoratori
          contro i rischi derivanti dalle radiazioni  ionizzanti,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2000, n. 203,
          S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  26  maggio  2000,  n.  187,
          recante attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia
          di protezione sanitaria delle  persone  contro  i  pericoli
          delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  luglio  2000,  n.
          157, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  52,
          recante attuazione  della  direttiva  2003/122/Euratom  sul
          controllo delle  sorgenti  radioattive  sigillate  ad  alta
          attivita' e delle  sorgenti  orfane,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2007, n. 95. 
              - Il decreto legislativo del 20 febbraio 2009,  n.  23,
          recante   attuazione   della   direttiva   2006/117/Euratom
          relativa alla sorveglianza e al controllo delle  spedizioni
          di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23  marzo  2009,  n.
          68. 
              - Il decreto legislativo del 19 ottobre 2011,  n.  185,
          recante  attuazione  della  direttiva  2009/71/Euratom  che
          istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
          degli  impianti  nucleari,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 novembre 2011, n. 266. 
              - Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  45,  recante
          attuazione della direttiva 2011/70/Euratom  che  istituisce
          un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura
          del  combustibile   nucleare   esaurito   e   dei   rifiuti
          radioattivi, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26
          marzo 2014, n. 71. 
              - Il decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 137,
          recante  attuazione  della  direttiva  2014/87/Euratom  che
          modifica la direttiva  2009/71/Euratom  che  istituisce  un
          quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
          nucleari,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   19
          settembre 2017, n. 219. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
          norme in materia ambientale, e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
              - Il  decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36,
          recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
          discariche  di  rifiuti,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 12 marzo 2003, n. 59, S.O. 
              - La direttiva 2013/59/Euratom, del  Consiglio,  del  5
          dicembre  2013,  che  stabilisce  norme   fondamentali   di
          sicurezza  relative  alla  protezione  contro  i   pericoli
          derivanti dall'esposizione alle  radiazioni  ionizzanti,  e
          che abroga  le  direttive  89/618/Euratom,  90/641/Euratom,
          96/29/Euratom,   97/43/Euratom   e   2003/122/Euratom,   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. L 13/1 del 17 gennaio 2014. 
              - Il testo dell'articolo 1, comma  3,  della  legge  24
          aprile   2020,   n.   27   (Conversione   in   legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
          recante misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19. Proroga dei termini  per  l'adozione  di  decreti
          legislativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile
          2020, n. 110, S.O., cosi' recita: 
                «Art. 1. (Omissis). 
                3. In considerazione dello  stato  di  emergenza  sul
          territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio  2020,  i  termini  per
          l'adozione di decreti legislativi con scadenza  tra  il  10
          febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che  non  siano  scaduti
          alla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono
          prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
          ciascuno di essi. I decreti legislativi  di  cui  al  primo
          periodo, il cui termine di adozione sia scaduto  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  possono  essere
          adottati entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nel rispetto dei principi  e  criteri
          direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
          di delega. 
                (Omissis).».