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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 20 luglio 2020, n. 79

Regolamento recante modifiche al regolamento adottato con decreto 10 agosto 2017, n. 130, concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. (20G00098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/2020
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Testo in vigore dal: 24-7-2020
 
 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo
17, commi 3 e 4; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; 
  Vista la  legge  28  dicembre  2001,  n.  448  e,  in  particolare,
l'articolo 19, comma 12; 
  Vista la  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  e,  in  particolare,
l'articolo 2, comma 433; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; 
  Visto il  decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in  particolare,
l'articolo 102; 
  Visto il decreto-legge 19 maggio 2020  n.  34  e,  in  particolare,
l'articolo 237, comma 3, ai  sensi  del  quale  si  prevede  che  «Al
concorso  di  cui   all'articolo   2   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017,  n.
130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre  2017,  n.  208,
possono partecipare  i  candidati  che  si  laureano  in  medicina  e
chirurgia in tempo utile per la  partecipazione  alla  prova  d'esame
secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo,  a  pena  di
esclusione,  di   conseguire   l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di medico chirurgo entro il termine fissato per  l'inizio
delle  attivita'  didattiche  delle   scuole.   Conseguentemente   e'
soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  10
agosto 2017, n. 130.»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca di concerto con il Ministro  della  salute  4  febbraio
2015, n. 68; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'istruzione  dell'universita'  e
della  ricerca  10  agosto  2017,  n.   130,   recante   «Regolamento
concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle  scuole  di
specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»; 
  Ritenuto di apportare modifiche al citato decreto n. 130  del  2017
al fine di adeguare il regolamento alle disposizioni  introdotte  dal
richiamato articolo 237, comma 3, del decreto-legge n. 34  del  2020,
nonche' di semplificare ulteriormente le modalita' di ammissione  dei
medici alle scuole di specializzazione ed accelerare  le  tempistiche
delle procedure di scorrimento delle graduatorie; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per  gli
atti normativi espresso nell'adunanza del 25 giugno 2020; 
  Vista la nota del 16 luglio 2020, prot. n. 7209,  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici  e
legislativi, di risposta alla  comunicazione  prot.  n.  412  del  13
luglio 2020, trasmessa al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto ministeriale 10 agosto  2017,  n.  130,  recante
  Regolamento concernente le modalita' per  l'ammissione  dei  medici
  alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo
  36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 
  1. Al decreto 10 agosto 2017, n. 130, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma  2,  lettera  c),  le  parole  «Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Ministro dell'universita' e della ricerca»; 
    b) all'articolo 1, comma 2,  lettera  d),  le  parole  «Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
    c) all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: «In ordine ai requisiti per la partecipazione  al  concorso
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 237,  comma  3,  del
decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34;  ai  laureati  in  medicina  e
chirurgia che alla data di partecipazione alla  prova  di  esame  non
sono  ancora  abilitati  alla  professione  di  medico  chirurgo   si
applicano, altresi', le disposizioni di  cui  all'articolo  2,  comma
433, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2007, n. 244. Ai  sensi
dell'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,  il
medico che si iscrive ai corsi di formazione  specifica  in  medicina
generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368,  puo'
partecipare ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione
universitarie di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine
del corso di formazione, fatta salva la possibilita' di rinunciare al
corso stesso, interrompendolo anticipatamente.»; 
    d) all'articolo 2, comma 1, le parole «i posti disponibili presso
ciascuna scuola,» sono soppresse; 
    e) all'articolo  2,  comma  1,  le  parole  «la  possibilita'  di
scegliere almeno tre tipologie di scuola  da  potere  indicare»  sono
sostituite dalle seguenti: «la massima possibilita' di scelta,»; 
    f) all'articolo 4, comma 1, al secondo periodo,  le  parole  «per
ciascuna tipologia di scuola da parte del Ministero» sono soppresse. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17  della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, Supplemento Ordinario: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
              - La legge 19 novembre  1990,  n.  341  (Riforma  degli
          ordinamenti didattici  universitari)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30  agosto  1999,  n.  203,  Supplemento
          Ordinario. 
              - Il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,
          (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia  di  libera
          circolazione dei medici e di reciproco  riconoscimento  dei
          loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
          97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che  modificano  la
          direttiva 93/16/CE) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          23 ottobre 1999, n. 250, Supplemento Ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 12, legge  28
          dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (Legge
          finanziaria 2002)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
          29 dicembre 2001, n. 301, Supplemento Ordinario. 
              «12. Il medico che si iscrive ai  corsi  di  formazione
          specifica  in  medicina  generale,  previo  svolgimento  di
          regolare concorso, puo' partecipare successivamente, a fine
          corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le  scuole
          universitarie di specializzazione in medicina  e  chirurgia
          per  il  conseguimento  dei  titoli   di   specializzazione
          riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si  iscrive
          alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e
          chirurgia   per   il   conseguimento    dei    titoli    di
          specializzazione  riconosciuti  dall'Unione  europea   puo'
          partecipare successivamente, a fine corso  o  interrompendo
          lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione  specifica
          in medicina generale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 433, legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (Legge
          finanziaria 2008)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
          28 dicembre 2007, n. 300, Supplemento Ordinario. 
              «433.   Al   concorso   per   l'accesso   alle   scuole
          universitarie di specializzazione in medicina e  chirurgia,
          di cui al decreto legislativo 17 agosto  1999,  n.  368,  e
          successive  modificazioni,  possono  partecipare  tutti   i
          laureati in medicina e chirurgia.  I  laureati  di  cui  al
          primo periodo, che superano il concorso ivi previsto,  sono
          ammessi alle scuole di specializzazione  a  condizione  che
          conseguano l'abilitazione  per  l'esercizio  dell'attivita'
          professionale, ove non ancora posseduta, entro la  data  di
          inizio  delle  attivita'   didattiche   di   dette   scuole
          immediatamente successiva al concorso espletato.». 
              - La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme  in  materia
          di   organizzazione   delle   universita',   di   personale
          accademico e reclutamento, nonche' delega  al  Governo  per
          incentivare  la  qualita'  e   l'efficienza   del   sistema
          universitario) e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          gennaio 2011, n. 10, Supplemento Ordinario. 
              - Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n.  1  (Disposizioni
          urgenti per l'istituzione del Ministero  dell'istruzione  e
          del Ministero dell'universita' e della ricerca), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6,  Supplemento
          Ordinario, convertito in legge con modificazioni, dall'art.
          1, comma 1, legge 5 marzo 2020,  n.  12,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  9  marzo  2020,  n.  61,   Supplemento
          Ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'art. 102,  decreto-legge  17
          marzo 2020 n. 18  (Misure  di  potenziamento  del  Servizio
          sanitario nazionale e di sostegno economico  per  famiglie,
          lavoratori e imprese connesse all'emergenza  epidemiologica
          da COVID-19) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  17  marzo
          2020, n. 70, Edizione straordinaria, convertito  in  legge,
          con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  legge  24  aprile
          2020, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  aprile
          2020, n. 110, Supplemento Ordinario: 
              «Art. 102 (Abilitazione all'esercizio della professione
          di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di
          professioni sanitarie). - 1. Il conseguimento della  laurea
          magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia  -  Classe
          LM/41   abilita   all'esercizio   della   professione    di
          medico-chirurgo,  previa  acquisizione  del   giudizio   di
          idoneita' di  cui  all'art.  3  del  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9  maggio
          2018, n. 58. Con decreto del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca, adottato in deroga  alle  procedure  di  cui
          all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.  127,
          e' adeguato  l'ordinamento  didattico  della  Classe  LM/41
          medicina e  chirurgia,  di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007,  pubblicato
          nel supplemento ordinario n. 155 alla Gazzetta Ufficiale n.
          157 del 9 luglio 2007. Con  decreto  rettorale,  in  deroga
          alle procedure di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge
          19  novembre  1990,   n.   341,   gli   atenei   dispongono
          l'adeguamento   dei   regolamenti   didattici   di   ateneo
          disciplinanti gli ordinamenti dei  corsi  di  studio  della
          Classe LM/41-medicina e chirurgia.  Per  gli  studenti  che
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          risultino  gia'  iscritti  al  predetto  corso  di   laurea
          magistrale, resta  ferma  la  facolta'  di  concludere  gli
          studi, secondo l'ordinamento didattico previgente,  con  il
          conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso resta
          ferma,   altresi',   la    possibilita'    di    conseguire
          successivamente    l'abilitazione    all'esercizio    della
          professione di medico-chirurgo, secondo le modalita' di cui
          al comma 2. 
              2. I laureati in medicina e chirurgia, il cui tirocinio
          non  e'  svolto  all'interno  del  corso   di   studi,   in
          applicazione  dell'art.  3   del   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 58 del
          2018, sono abilitati  all'esercizio  della  professione  di
          medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione  del
          tirocinio, prescritta dall'art. 2 del decreto del  Ministro
          dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 19 ottobre
          2001, n. 445. 
              3. In via di  prima  applicazione,  i  candidati  della
          seconda sessione -  anno  2019  degli  esami  di  Stato  di
          abilitazione    all'esercizio    della    professione    di
          medico-chirurgo, che abbiano gia' conseguito il giudizio di
          idoneita'  nel  corso  del  tirocinio   pratico-valutativo,
          svolto ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione dell'universita' e della ricerca n. 58  del
          2018,  oppure  che  abbiano   conseguito   la   valutazione
          prescritta   dall'art.   2   del   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  n.  445
          del 2001, sono abilitati all'esercizio della professione di
          medico-chirurgo. 
              4. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano a decorrere dall'entrata in vigore  del  presente
          decreto. Dalla medesima data continuano ad avere efficacia,
          in quanto compatibili, le disposizioni di  cui  al  decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca n. 58 del 2018,  nonche'  quelle  del  decreto  del
          Ministro dell'istruzione dell'universita' e  della  ricerca
          n.  445  del  2001,   relative   all'organizzazione,   alla
          modalita'   di   svolgimento,   di   valutazione    e    di
          certificazione del tirocinio pratico-valutativo. 
              5. Limitatamente alla sola seconda  sessione  dell'anno
          accademico 2018/2019, l'esame finale dei  corsi  di  laurea
          afferenti  alle  classi  delle  lauree  nelle   professioni
          sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), di cui all'art.
          6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  puo'
          essere svolto con modalita' a distanza e la  prova  pratica
          puo'  svolgersi,  previa  certificazione  delle  competenze
          acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante  i
          rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni  di  cui
          al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          del 30 settembre 2016. 
              6.  Per  la  durata  dell'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19,  qualora  il  riconoscimento   ai   sensi   della
          Direttiva  2005/36/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  del  7  settembre  2005  ,  di  una   qualifica
          professionale per l'esercizio di una professione  sanitaria
          di cui all'art. 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43,  sia
          subordinato allo svolgimento di una prova compensativa,  la
          stessa puo' essere svolta con modalita'  a  distanza  e  la
          prova pratica puo' svolgersi con le  modalita'  di  cui  al
          punto 2 della circolare del Ministero della  salute  e  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          del  30  settembre  2016.  E'  abrogato   l'art.   29   del
          decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.». 
              - Il  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128,
          Supplemento Ordinario. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro della salute 4  febbraio  2015,  n.  68  (Riordino
          delle  scuole  di  specializzazione  di  area   sanitaria),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n.  126,
          Supplemento Ordinario. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 10  agosto  2017,  n.  130
          (Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione  dei
          medici alle scuole  di  specializzazione  in  medicina,  ai
          sensi dell'art. 36, comma 1,  del  decreto  legislativo  17
          agosto 1999, n. 368), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
          settembre 2017, n. 208. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dei  commi  1  e  2  dell'art.  1
          decreto  ministeriale  10  agosto  2017,   n.   130,   come
          modificato dal presente regolamento. 
              «Art. 2 (Ammissione alla scuola). - 1. Alle  scuole  si
          accede con concorso annuale per  titoli  ed  esami  bandito
          entro i 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministero
          per il numero di posti determinati ai sensi  dell'art.  35,
          comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999. In ordine
          ai requisiti per la partecipazione al concorso si applicano
          le  disposizioni  di  cui  all'art.  237,  comma   3,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34;  ai  laureati  in
          medicina e chirurgia che alla data di  partecipazione  alla
          prova di esame non sono ancora abilitati  alla  professione
          di medico chirurgo si applicano, altresi', le  disposizioni
          di cui all'art. 2, comma 433, secondo periodo, della  legge
          27 dicembre 2007, n. 244. Ai sensi dell'art. 19, comma  12,
          della legge 28 dicembre 2001, n.  448,  il  medico  che  si
          iscrive  ai  corsi  di  formazione  specifica  in  medicina
          generale di cui al decreto legislativo 17 agosto  1999,  n.
          368, puo' partecipare ai concorsi per l'accesso alle scuole
          di specializzazione  universitarie  di  area  sanitaria  ad
          accesso dei medici solo al termine del corso di formazione,
          fatta salva la possibilita' di rinunciare al corso  stesso,
          interrompendolo anticipatamente. Nel bando sono indicati  i
          temi di studio sui quali  sono  predisposti  i  quesiti,  i
          criteri di assegnazione del punteggio previsti dall'art. 5,
          il calendario, la durata e le modalita' di svolgimento e di
          correzione  della  prova  d'esame  nonche'  le   istruzioni
          applicative,  di  carattere  tecnico   informatico,   sulle
          modalita' di somministrazione dei quesiti e  di  correzione
          degli stessi necessarie a  garantirne  l'affidabilita',  la
          trasparenza  e  l'uniformita'.  Al  fine  della  successiva
          iscrizione alla scuola di assegnazione  in  relazione  alla
          posizione ricoperta nella graduatoria  unica  nazionale  di
          cui al successivo art. 5, comma  2,  il  bando  disciplina,
          altresi', modalita' e tempi relativi alla scelta, in ordine
          di preferenza, da parte del candidato  delle  tipologie  di
          scuola e delle sedi universitarie per  cui  concorrere,  in
          modo che gli  sia  garantita  la  massima  possibilita'  di
          scelta, indifferentemente nell'ambito di una stessa area  o
          nell'ambito di aree diverse. 
              2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: 
              a) per "universita'", gli  atenei  e  gli  istituti  di
          istruzione  universitaria,  statali  e  non   statali   che
          rilasciano titoli di studio aventi valore legale; 
              b)   per   "scuola",    la    specifica    scuola    di
          specializzazione di una specifica universita'; 
              c) per "Ministro", il Ministro dell'universita' e della
          ricerca; 
              d) per "Ministero",  il  Ministero  dell'universita'  e
          della ricerca; 
              e) per "area", ciascuna delle aree, medica,  chirurgica
          e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le  classi  e
          le tipologie di scuola ai sensi del decreto  del  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e   della   ricerca   e
          Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68,  emanato  ai
          sensi dell'art. 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n.
          368 del 1999 e successive modificazioni,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  3  giugno  2015,  n.  126,  supplemento
          ordinario n. 25; 
              f) per "tipologia di  scuola",  lo  specifico  tipo  di
          corso di specializzazione, compreso nelle  classi  e  nelle
          tre aree medica, chirurgica e dei servizi di cui al decreto
          4 febbraio 2015 n. 68, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25; 
              g) per "settori scientifico-disciplinari di riferimento
          della  tipologia   di   scuola",   uno   o   piu'   settori
          scientifico-disciplinari     specifici     della     figura
          professionale propria del corso di  specializzazione,  come
          individuati  negli  ambiti  disciplinari  sotto   la   voce
          "discipline specifiche della tipologia  della  scuola"  nel
          decreto 4 febbraio 2015 n. 68,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento  ordinario  n.
          25; 
              h) per "bando", il bando di cui all'art. 2, comma 1; 
              i) per "Commissione", la Commissione nazionale  di  cui
          all'art. 4.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  4,  comma  1,  decreto
          ministeriale 10 agosto 2017, n. 130,  come  modificato  dal
          presente regolamento: 
              «Art. 4 (Commissione nazionale). - 1. Con  decreto  del
          Ministro  e'  costituita,  presso  il  Ministero,  un'unica
          Commissione nazionale,  tenuta  al  piu'  rigoroso  segreto
          d'ufficio, composta  da  un  direttore  di  una  scuola  di
          specializzazione, anche  in  quiescenza,  con  funzioni  di
          presidente, e da almeno cinque professori universitari  per
          ciascuna  area,  anche  in  quiescenza,   individuati   fra
          professori   dei   settori   scientifico-disciplinari    di
          riferimento delle  tipologie  di  scuola  rientranti  nella
          relativa area. La Commissione nazionale valida i quesiti  e
          specifica  i  criteri  di   cui   all'art.   5,   ai   fini
          dell'attribuzione   del   relativo   punteggio   e    della
          approvazione  della   graduatoria   unica   nazionale.   La
          Commissione si riunisce presso la  sede  istituzionale  del
          Ministero  o   presso   altra   sede   istituzionale   resa
          disponibile  da  un  ateneo,  indicata  dal  presidente   e
          previamente autorizzata dal Ministero.».