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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 20 luglio 2020, n. 79

Regolamento recante modifiche al regolamento adottato con decreto 10 agosto 2017, n. 130, concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. (20G00098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/2020
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Testo in vigore dal:  24-7-2020

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ

E DELLA RICERCA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare, l'articolo 19, comma 12;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare, l'articolo 2, comma 433;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'articolo 102;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 e, in particolare, l'articolo 237, comma 3, ai sensi del quale si prevede che «Al concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208, possono partecipare i candidati che si laureano in medicina e chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole. Conseguentemente è soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130.»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, recante «Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;
Ritenuto di apportare modifiche al citato decreto n. 130 del 2017 al fine di adeguare il regolamento alle disposizioni introdotte dal richiamato articolo 237, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché di semplificare ulteriormente le modalità di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione ed accelerare le tempistiche delle procedure di scorrimento delle graduatorie;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi espresso nell'adunanza del 25 giugno 2020;
Vista la nota del 16 luglio 2020, prot. n. 7209, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, di risposta alla comunicazione prot. n. 412 del 13 luglio 2020, trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130, recante Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
1. Al decreto 10 agosto 2017, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), le parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'università e della ricerca»;
b) all'articolo 1, comma 2, lettera d), le parole «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'università e della ricerca»;
c) all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In ordine ai requisiti per la partecipazione al concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 237, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; ai laureati in medicina e chirurgia che alla data di partecipazione alla prova di esame non sono ancora abilitati alla professione di medico chirurgo si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 433, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2007, n. 244. Ai sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, può partecipare ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine del corso di formazione, fatta salva la possibilità di rinunciare al corso stesso, interrompendolo anticipatamente.»;
d) all'articolo 2, comma 1, le parole «i posti disponibili presso ciascuna scuola,» sono soppresse;
e) all'articolo 2, comma 1, le parole «la possibilità di scegliere almeno tre tipologie di scuola da potere indicare» sono sostituite dalle seguenti: «la massima possibilità di scelta,»;
f) all'articolo 4, comma 1, al secondo periodo, le parole «per ciascuna tipologia di scuola da parte del Ministero» sono soppresse.
N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento Ordinario:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
- La legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, Supplemento Ordinario.
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1999, n. 250, Supplemento Ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 12, legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2001, n. 301, Supplemento Ordinario.
«12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 433, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, Supplemento Ordinario.
«433. Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».
- La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, Supplemento Ordinario.
- Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6, Supplemento Ordinario, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61, Supplemento Ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 102, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110, Supplemento Ordinario:
«Art. 102 (Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie). - 1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia - Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/41 medicina e chirurgia, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 155 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007. Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/41-medicina e chirurgia. Per gli studenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già iscritti al predetto corso di laurea magistrale, resta ferma la facoltà di concludere gli studi, secondo l'ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso resta ferma, altresì, la possibilità di conseguire successivamente l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, secondo le modalità di cui al comma 2.
2. I laureati in medicina e chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all'interno del corso di studi, in applicazione dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio, prescritta dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.
3. In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione - anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo, svolto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001, sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data continuano ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, nonché quelle del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 445 del 2001, relative all'organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo.
5. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.
6. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 , di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria di cui all'art. 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con le modalità di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016. È abrogato l'art. 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.».
- Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, Supplemento Ordinario.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68 (Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, Supplemento Ordinario.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130 (Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130, come modificato dal presente regolamento.
«Art. 2 (Ammissione alla scuola). - 1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito entro i 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministero per il numero di posti determinati ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999. In ordine ai requisiti per la partecipazione al concorso si applicano le disposizioni di cui all'art. 237, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; ai laureati in medicina e chirurgia che alla data di partecipazione alla prova di esame non sono ancora abilitati alla professione di medico chirurgo si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 433, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2007, n. 244. Ai sensi dell'art. 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, può partecipare ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine del corso di formazione, fatta salva la possibilità di rinunciare al corso stesso, interrompendolo anticipatamente. Nel bando sono indicati i temi di studio sui quali sono predisposti i quesiti, i criteri di assegnazione del punteggio previsti dall'art. 5, il calendario, la durata e le modalità di svolgimento e di correzione della prova d'esame nonché le istruzioni applicative, di carattere tecnico informatico, sulle modalità di somministrazione dei quesiti e di correzione degli stessi necessarie a garantirne l'affidabilità, la trasparenza e l'uniformità. Al fine della successiva iscrizione alla scuola di assegnazione in relazione alla posizione ricoperta nella graduatoria unica nazionale di cui al successivo art. 5, comma 2, il bando disciplina, altresì, modalità e tempi relativi alla scelta, in ordine di preferenza, da parte del candidato delle tipologie di scuola e delle sedi universitarie per cui concorrere, in modo che gli sia garantita la massima possibilità di scelta, indifferentemente nell'ambito di una stessa area o nell'ambito di aree diverse.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per "università", gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio aventi valore legale;
b) per "scuola", la specifica scuola di specializzazione di una specifica università;
c) per "Ministro", il Ministro dell'università e della ricerca;
d) per "Ministero", il Ministero dell'università e della ricerca;
e) per "area", ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, emanato ai sensi dell'art. 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;
f) per "tipologia di scuola", lo specifico tipo di corso di specializzazione, compreso nelle classi e nelle tre aree medica, chirurgica e dei servizi di cui al decreto 4 febbraio 2015 n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;
g) per "settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola", uno o più settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione, come individuati negli ambiti disciplinari sotto la voce "discipline specifiche della tipologia della scuola" nel decreto 4 febbraio 2015 n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;
h) per "bando", il bando di cui all'art. 2, comma 1;
i) per "Commissione", la Commissione nazionale di cui all'art. 4.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 4 (Commissione nazionale). - 1. Con decreto del Ministro è costituita, presso il Ministero, un'unica Commissione nazionale, tenuta al più rigoroso segreto d'ufficio, composta da un direttore di una scuola di specializzazione, anche in quiescenza, con funzioni di presidente, e da almeno cinque professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area. La Commissione nazionale valida i quesiti e specifica i criteri di cui all'art. 5, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e della approvazione della graduatoria unica nazionale. La Commissione si riunisce presso la sede istituzionale del Ministero o presso altra sede istituzionale resa disponibile da un ateneo, indicata dal presidente e previamente autorizzata dal Ministero.».