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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 10 agosto 2017, n. 130

Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. (17G00143)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2021)
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Testo in vigore dal:  24-7-2020
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Art. 4

Commissione nazionale
1. Con decreto del Ministro è costituita, presso il Ministero, un'unica Commissione nazionale, tenuta al più rigoroso segreto d'ufficio, composta da un direttore di una scuola di specializzazione, anche in quiescenza, con funzioni di presidente, e da almeno cinque professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area. La Commissione nazionale valida i quesiti e specifica i criteri di cui all'articolo 5, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e della approvazione della graduatoria unica nazionale
((...))
. La Commissione si riunisce presso la sede istituzionale del Ministero o presso altra sede istituzionale resa disponibile da un ateneo, indicata dal presidente e previamente autorizzata dal Ministero.
2. Nel caso in cui, in attuazione dell'articolo 3, comma 4, la predisposizione dei quesiti sia affidata dal Ministero ad una unica Commissione nazionale composta da professori universitari, anche in quiescenza, le funzioni della Commissione nazionale di cui al presente articolo, elencate al successivo articolo 5, sono assorbite dalla Commissione preposta alla predisposizione dei quesiti.