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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 10 agosto 2017, n. 130

Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. (17G00143)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2021)
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Testo in vigore dal:  24-7-2020
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 20 aprile 2015, n. 48;
Ravvisata la necessità di apportare modifiche all'anzidetto decreto n. 48/2015 al fine di semplificare le modalità di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione ed accelerare le tempistiche delle procedure di scorrimento delle graduatorie;
Considerato che la modalità di scelta delle tipologie di scuole e delle sedi nonché le modalità di assegnazione e di immatricolazione di tutti i candidati utilmente collocatisi in graduatoria prima dell'inizio dell'attività didattica introdotti con il presente regolamento, mirano a garantire a tutti gli specializzandi che entrano in formazione un tempestivo, ordinato e contestuale inizio delle attività didattiche, ciò al fine di assicurare coerenza didattica al sistema formativo e soddisfare la primaria esigenza di erogare ai medici i più alti livelli di formazione specialistica da acquisire all'interno dello specifico arco temporale coincidente con l'anno accademico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. n. 8862 del 9 agosto 2017;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le modalità di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione disciplinate agli articoli da 34 a 46 del decreto legislativo n. 368/1999 e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni che consentono l'accesso dei laureati non medici ad alcune delle predette scuole.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per «università», gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio aventi valore legale;
b) per «scuola», la specifica scuola di specializzazione di una specifica università;
c) per «Ministro», il
((Ministro dell'università e della ricerca))
;
d) per «Ministero», il
((Ministero dell'università e della ricerca))
;
e) per «area», ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, emanato ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;
f) per «tipologia di scuola», lo specifico tipo di corso di specializzazione, compreso nelle classi e nelle tre aree medica, chirurgica e dei servizi di cui al decreto 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;
g) per «settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola», uno o più settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione, come individuati negli ambiti disciplinari sotto la voce «discipline specifiche della tipologia della scuola» nel decreto 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;
h) per «bando», il bando di cui all'articolo 2, comma 1;
i) per «Commissione», la Commissione nazionale di cui all'articolo 4.